Il sindacato della Corte di Cassazione

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20445.

La massima estrapolata:

Il sindacato della Corte di Cassazione non si estende alle contestazioni relative alla violazione della legge processuale. Difatti, anche dopo l’inserimento della garanzia del giusto processo all’art. 111 Cost. la verifica di un error in procedendo rientra nell’ambito del sindacato sui limiti interni della giurisdizione riguardando il modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata.

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20445

Data udienza 21 luglio 2020

Tag/parola chiave: Ricorso contro decisioni di giudici speciali – Impugnazione innanzi al Consiglio di Stato della sentenza del TAR conto l’informativa interdittiva antimafia – Inconferenza delle doglianze fondate su un presunto eccesso di potere della sentenza – Competenza della giurisdizione contabile – Sindacato sottratto alla verifica delle Sezioni Unite – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Primo Presidente f.f.

Dott. MANNA Antonio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7768/2019 proposto da:
(OMISSIS), IN LIQUIDAZIONE VOLONTARIA, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI MILANO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 4620/2018 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 27/07/2018.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 21/07/2020 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI DI CAUSA

La (OMISSIS), ha proposto ricorso per cassazione innanzi a queste Sezioni Unite contro la Prefettura della Provincia di Milano e il Ministero dell’Interno, impugnando la sentenza resa dal Consiglio di Stato n. 4620/2018, pubblicata il 27.7.2018 con la quale era stato rigettato l’appello proposto dallo stesso Consorzio contro la sentenza del TAR della Lombardia. Il giudice di primo grado aveva rigettato il ricorso contro l’informativa interdittiva antimafia del 19.12.2016, confermativa di altri analoghi provvedimenti adottati nei confronti del medesimo soggetto.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura Ufficio territoriale del governo di Milano con controricorso.
Il procedimento e’ stato trattato con le forme dell’articolo 380 bis c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Consiglio di stato, per quel che qui interessa, ha ritenuto che:
a) la sentenza che decide una domanda di riesame di una precedente interdittiva deve valutare l’esistenza di un fatto realmente nuovo, perche’ sopravvenuto ovvero non conosciuto effettivamente incidente sulla fattispecie, in mancanza del quale l’autorita’ puo’ limitarsi a prendere atto dell’inesistenza di profili nuovi, facendo luogo ad un atto di natura meramente confermativa;
b) diversamente da quanto ritenuto dal consorzio, la sentenza del Tribunale penale di Napoli, come gia’ sottolineato nella fase cautelare, aveva in realta’ confermato l’esistenza di collegamenti del consorzio con la criminalita’ organizzata, per nulla incrinati dal fatto che era stata esclusa dal medesimo organo giudicante il fatto che (OMISSIS) ed i di lui figli fossero i gestori di fatto del Consorzio. Era dunque emerso che i singoli elementi valutati complessivamente dal Tar erano stati legittimamente ritenuti rivelatori di un rischio concreto di condizionamento dell’impresa. Il (OMISSIS), infatti, imprenditore sponsorizzato dal clan (OMISSIS), aveva agito nella gara proprio con la mediazione della (OMISSIS), a nulla rilevando l’unicita’ del contratto preso in considerazione ai fini’ del provvedimento adottato, risultando comunque dimostrato che l’attivita’ dell’impresa restava ancora condizionata da contatti e legami con la delinquenza organizzata.
Cio’ posto, il Consorzio ricorrente deduce l’eccesso di potere giurisdizionale per lesione delle regole fondamentali del giusto processo e del giudice naturale ed imparziale. Secondo la ricorrente la sentenza impugnata, riproponendo i contenuti delle precedenti decisioni rese dallo stesso giudice amministrativo in relazione alle precedenti interdittive, avrebbe omesso di garantire “il giusto processo”, avendo tralasciato di considerare che le condizioni ed i presupposti erano diversi da quelli antecedenti gia’ posti alla base dei provvedimenti giurisdizionali anteriori, in tal modo dando luogo ad uno stravolgimento delle norme di rito e ad “una vera e propria anticipazione della sentenza molti mesi prima rispetto alla materiale trattazione della causa”.
Il motivo e’ inammissibile.
Ed invero, il ricorrente benche’ lamenti formalmente presunti eccessi di potere della sentenza, in realta’ censura il concreto esercizio del potere giurisdizionale da parte del giudice amministrativo, risolvendosi nella prospettazione di un incongruo scrutinio delle risultanze istruttorie e delle regole processuali. Cio’ integra vizi che potrebbero costituire, al piu’, ipotesi di errores in iudicando e in procedendo, come tali rientranti nei limiti interni della giurisdizione contabile e sottratti comunque alla verifica di queste Sezioni Unite – cfr. Cass., S.U., n. 33092/2019.
Queste Sezioni Unite hanno costantemente ritenuto che il sindacato della Corte regolatrice non si estende alle contestate violazioni della legge processuale, perche’, anche dopo la riforma dell’articolo 111 Cost. e l’inserimento della garanzia del giusto processo, l’eventuale esistenza di un error in procedendo rientra nell’ambito del sindacato sui limiti interni della giurisdizione, posto che si discute, in tali casi, del modo col quale la giurisdizione e’ stata in concreto esercitata (Cass., S.U., 8 febbraio 2018 n. 3146, Cass., S.U., 9 maggio 2018 n. 11183, Cass. S.U. n. 20821/2019).
Nessuna delle prospettazioni, anche laddove ipotizzano la lesione delle garanzie processuali, puo’ dunque essere scrutinata da queste Sezioni Unite.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Milano in Euro 10.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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