È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 576 cod. proc. pen

Sentenza 15 luglio 2020, n. 20907.

Massima estrapolata:

È inammissibile il ricorso per cassazione proposto ex art. 576 cod. proc. pen., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato al quale si estenda, ai sensi dell’art. 155 cod. pen., la remissione di querela effettuata nei confronti del coimputato del medesimo reato, poiché essa, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza di una decisione assolutoria, assume il significato di una rinuncia implicita all’impugnazione, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Sentenza 15 luglio 2020, n. 20907

Data udienza 10 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Appropriazione indebita – Intervenuta estinzione del reato ascritto per prescrizione – Annullamento senza rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAGO Geppino – Presidente

Dott. VERGA Giovanna – Consigliere

Dott. FILIPPINI Stefano – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS) – parte civile;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/04/2018 della CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MOLINO PIETRO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per estinzione del reato in relazione all’imputato (OMISSIS) e la dichiarazione di inammissibilita’ in relazione all’imputato (OMISSIS).
sentito il difensore di (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento dei motivi del ricorso proposto nei confronti di (OMISSIS) e ha depositato conclusioni scritte e nota spese delle quali ha chiesto la liquidazione. sentito il difensore di (OMISSIS) e (OMISSIS), Avv. (OMISSIS), che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso proposto dalla parte civile nei confronti di (OMISSIS) e l’accoglimento del ricorso presentato nell’interesse di (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS) gia’ pronunciata dal Tribunale di Marsala con sentenza 16 novembre 2016 limitatamente al reato di appropriazione indebita relativo alle somme riguardanti il libretto postale (OMISSIS) e assolvendo il medesimo imputato unitamente al coimputato (OMISSIS) per quanto riguarda l’appropriazione indebita riguardante le somme giacenti su un libretto postale (OMISSIS).
2. Propongono ricorso per cassazione la parte civile (OMISSIS) e l’imputato (OMISSIS) articolando i seguenti motivi.
2.1. Ricorso della parte civile (OMISSIS). Preliminarmente, la parte civile ricorrente da’ atto di avere rimesso la querela nei confronti del solo (OMISSIS) in data 10 agosto 2018 e di svolgere ricorso unicamente in relazione alla posizione di (OMISSIS) articolando i seguenti motivi.
2.1.1. Vizio di motivazione in ordine alla qualificazione della fattispecie oggetto del giudizio. Secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe qualificato erroneamente la fattispecie originariamente contestata in termini di truffa ritenendola rientrante nella fattispecie di appropriazione indebita. Infatti, la Corte non avrebbe considerato che la persona offesa non era consapevole del fatto che con la sottoscrizione dei moduli contrattuali prestampati aveva fatto diventare i suoi nipoti (odierni imputati) con intestatari dei propri conti cosi’ legittimandoli ad eseguire qualsiasi tipo di operazione. Coerente a tale affermazione risulterebbe il fatto che la stessa persona offesa avrebbe sempre negato di avere mai istituito libretti postali contestati.
Il malizioso silenzio serbato su tale circostanza e l’avanzata eta’ della persona offesa renderebbero particolarmente riscontrata tale ricostruzione.
2.1.2. Vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all’induzione in errore della persona offesa. Secondo il ricorrente, la Corte non avrebbe valutato l’esame della parte civile che ha dichiarato di essere stata inconsapevole del fatto che i due nipoti avessero acceso i conti postali modo cointestato ne avrebbe valutato che il Tribunale aveva evidenziato una assoluta serenita’ della parte offesa e una mancanza di astio nei confronti degli imputati.
2.2 Ricorso (OMISSIS).
2.2.1. Vizio di motivazione.
Il ricorrente afferma che l’imputato, chiamato in giudizio per difendersi dalla condotta di truffa, non sarebbe stato in grado di difendersi in relazione alla diversa contestazione di appropriazione indebita non avendo avuto la possibilita’ di specificare che le somme prelevate erano destinate e utilizzate nell’interesse della persona offesa medesima (visite specialistiche, pagamento di badanti, regali agli altri nipoti).
Inoltre, non vi sarebbe prova del percorso argomentativo idoneo a giustificare un giudizio di colpevolezza.

 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Quanto alla posizione (OMISSIS), in ragione dell’intervenuta remissione di querela da parte della persona offesa (OMISSIS), deve dichiararsi l’estinzione del reato.
2. Per quanto attiene invece alla posizione (OMISSIS), deve ritenersi parimenti sussistente la remissione di querela per effetto dell’effetto estensivo ex articolo 155 c.p. in conseguenza della unicita’ delle condotte contestate in concorso con (OMISSIS).
Pertanto, il ricorso proposto dalla parte civile (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), dev’essere dichiarato inammissibile alla stregua del seguente principio di diritto “E’ inammissibile il ricorso per cassazione – proposto, ex articolo 576 c.p.p., dalla parte civile avverso la sentenza di assoluzione dell’imputato – qualora sia intervenuta la remissione di querela, ritualmente accettata dal querelato, la quale, in tal caso, pur essendo irrilevante ai fini della pronuncia di estinzione del reato in presenza dell’assoluzione dell’imputato, assume il significato di una rinuncia implicita all’impugnazione, ex articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera d)” (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 11795 del 05/02/2014 Rv. 260564)
In sostanza, dalla remissione di querela riguardante anche in via estensiva l’imputato assolto in precedente grado di giudizio, consegue l’inammissibilita’ dell’impugnazione non essendo consentita una modifica in peius della formula assolutoria.
3. In conclusione:
a) la sentenza impugnata dev’essere annullata senza rinvio in relazione alla posizione (OMISSIS) essendo il reato estinto per intervenuta remissione di querela con condanna del querelato al pagamento delle spese processuali;
b) il ricorso proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) dev’essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) perche’ il reato e’ estinto per remissione della querela.
Condanna il querelato (OMISSIS) al pagamento delle spese del procedimento. Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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