Il reato ex articolo 10 ter Dlgs 74/2000

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 17 aprile 2020, n. 12378.

Massima estrapolata:

Il reato ex articolo 10 ter Dlgs 74/2000 si riferisce alla somma dichiarata dal contribuente e non a quella effettiva che è desumibile dalle annotazioni contabili. Non è bastato a evitare la condanna l’accusa contro l’operato del commercialista che il contribuente aveva controfirmato

Sentenza 17 aprile 2020, n. 12378

Data udienza 14 gennaio 2020

Tag – parola chiave: Iva – Omesso versamento – Reato ex articolo 10 ter Dlgs 74/2000 – Riferimento – Somma dichiarata dal contribuente e non quella effettiva che è desumibile dalle annotazioni contabili

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – rel. Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

Dott. MACRI’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 24/04/2019 della CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. LUCA SEMERARO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. GAETA PIETRO;
Il Proc. Gen. conclude per l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza del 24 aprile 2019 la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta a (OMISSIS) dal Tribunale di Brescia il 15 maggio 2018 alla pena di sei mesi di reclusione, oltre alle pene accessorie, per il reato Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 10-ter perche’, quale legale rappresentante della SRL (OMISSIS), in relazione all’annualita’ (OMISSIS), non verso’ entro il termine, l’imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, per un ammontare complessivo pari a Euro 282.633; in (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza della Corte di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di (OMISSIS).
2.1. Con il primo motivo, ex articolo 606 c.p.p., lettera c), d) ed e), si deducono la violazione degli articoli 507 e 192 c.p.p., la mancata assunzione di una prova decisiva -, l’esame del rag. (OMISSIS), commercialista della societa’ – ed il vizio della motivazione quanto alla conferma della decisione del Tribunale che ritenne l’esame del teste, richiesto ex articolo 507 c.p.p., non necessario ai fini della decisione.
Il vizio della motivazione e’ dedotto anche quanto alla valutazione dell’esame dell’imputato il quale riferi’ che l’importo indicato nella dichiarazione iva era il frutto di un errore del commercialista, in quanto non era credibile che una piccola ditta individuale, senza dipendenti, potesse aver fatturato importi superiori al milione di Euro. A sostegno di cio’ produsse alcune fatture. Il ricorrente, privo di nozioni di contabilita’, si sarebbe fidato del commercialista; la Corte di appello si sarebbe limitata ad affermare la responsabilita’ dell’imputato per avere egli firmato la dichiarazione in quanto la sottoscrizione determina l’assunzione della responsabilita’ da parte dell’imputato. La Corte di appello non avrebbe approfondito gli aspetti relativi alla oggettiva capacita’ del ricorrente di realizzare le condotte contestate ed al ruolo svolto dal commercialista.
2.2. Con il secondo motivo si deducono i vizi ex articolo 606 c.p.p., lettera c) ed e), in relazione all’articolo 192 c.p.p., quanto al trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sul cui diniego mancherebbe la motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo ed il secondo motivo, nella parte in cui deducono ex articolo 606 c.p.p., lettera c), la violazione dell’articolo 192 c.p.p., sono inammissibili ex articolo 606 c.p.p., comma 3. Il vizio ex articolo 606 c.p.p., lettera c), sussiste solo per l’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullita’, inutilizzabilita’, inammissibilita’ o di decadenza: la norma invocata dal ricorrente non prevede, in caso di inosservanza, nessuna delle sanzioni descritte nell’articolo 606 c.p.p., lettera c.
1.1. Quanto poi ai vizi dedotti con riferimento all’omessa rinnovazione dell’istruzione dibattimentale ex articolo 603 c.p.p., deve rilevarsi che la richiesta di rinnovazione mediante l’esame del commercialista della societa’ e’ stata proposta, come risulta dal testo della sentenza impugnata, tardivamente all’udienza e non nell’atto di appello o nei motivi presentati a norma dell’articolo 585, comma 4, come prevede l’articolo 603 c.p.p., comma 1.
Tale dato processuale non risulta contestato con il ricorso per cassazione. La questione pertanto non puo’ essere dedotta con il ricorso per cassazione.
1.2. Quanto poi alla motivazione della sentenza impugnata sulla dichiarazione di penale responsabilita’ dell’imputato, il ricorso oltre ad essere del tutto generico, non indicando i profili di contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, e’ anche privo del requisito della specificita’ intrinseca, perche’ non si confronta in alcun modo con la motivazione della sentenza impugnata che ha indicato in maniera analitica tutti gli elementi di prova in base ai quali l’esame del commercialista era irrilevante e sussiste la penale responsabilita’.
1.3. Per altro, la tesi difensiva e’ manifestamente infondata, poiche’ il ricorrente e’ il legale responsabile della s.r.l. che ha sottoscritto la dichiarazione e non ha poi versato gli importi. E’ proprio dalla presentazione della dichiarazione annuale, effettuata dal ricorrente, che emerge quanto e’ dovuto a titolo di imposta.
Come affermato da Sez. 3, n. 14595 del 17/11/2017, dep. 2018, Strada, Rv. 272552 – 01, ai fini della integrazione del reato di omesso versamento dell’IVA di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter l’entita’ della somma da versare, costituente il debito IVA, e’ quella risultante dalla dichiarazione del contribuente e non quella effettiva, desumibile dalle annotazioni contabili.
Non rileva neanche, per ragioni di tipicita’, se l’importo relativo all’Iva sia stato effettivamente incassato.
La sentenza Strada ha affermato che il debito erariale non deve risultare dai registri delle fatture emesse o dalle fatture o dalla contabilita’ di impresa o, ancora, dal bilancio: il debito erariale rilevante ai fini del reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto e’ solo quello oggetto della dichiarazione annuale. La presentazione della dichiarazione, infatti, costituisce un presupposto necessario ai fini della consumazione del reato (in questo senso, espressamente, Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, in motivazione; nonche’ Sez. 3, n. 6293 del 14/01/2010, n. m.), tant’e’ che l’autore del reato deve necessariamente rappresentarsi che l’oggetto della condotta omissiva e’ esattamente (ed esclusivamente) il debito dichiarato, non quello risultante aliunde (Sez. U, n. 37424 del 28/03/2013, Romano, secondo cui la prova del dolo e’ insita in genere nella presentazione della dichiarazione annuale, dalla quale emerge quanto e’ dovuto a titolo di imposta, e che deve, quindi, essere saldato o almeno contenuto non oltre la soglia, entro il termine previsto).
Il tema della non corrispondenza del debito dichiarato (superiore alla cd. soglia) con quello che risulta dalla contabilita’ dell’impresa (in ipotesi ad essa inferiore) non ha percio’ alcuna rilevanza posto che, come gia’ rilevato, la fattispecie, per chiara scelta legislativa, non e’ strutturata intorno al debito effettivo, ma solo a quello dichiarato. Le discrasie tra il debito erariale dichiarato e quello effettivo hanno il proprio terreno elettivo nei reati in materia di dichiarazione di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articoli 2, 3 e 4, i quali ben possono concorrere con quello di cui all’articolo 10-ter.
2. Il secondo motivo e’ inammissibile per genericita’.
2.1. In tema di applicazione delle circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’articolo 133 c.p., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (cfr. Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
L’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce oggetto di un diritto (cfr. Sez. 3, n. 35570 del 30/05/2017, Di Luca, Rv. 270694) ma, come ogni circostanza attenuante, l’attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti.
2.2. La Corte di appello ha pertanto correttamente rigettato l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche non rinvenendo elementi concreti per concederle; inoltre, ha rigettato la richiesta in base alla gravita’ del reato, in relazione all’entita’ dell’imposta evasa, ed alle modalita’ della condotta, che rivelano preordinazione: la Corte di appello ha pertanto rigettato la richiesta applicando correttamente i parametri ex articolo 133 c.p..
2.3. Non sono stati neanche indicati nel ricorso i fatti concreti che non sarebbero stati valutati dalla Corte di appello ai fini dell’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
3. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi e’ ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, si condanna altresi’ il ricorrente al pagamento della somma di Euro 2.000,00, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *