Nel rispetto del principio di umanità della pena

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 aprile 2020, n. 12343.

Massima estrapolata:

Nel rispetto del principio di umanità della pena non può essere negato al detenuto il permesso di far visita al padre che anziano e malato non può andare in prigione per i colloqui con il figlio. Ininfluente che il permesso fosse stato già concesso e che il genitore non fosse in pericolo di vita.

Sentenza 16 aprile 2020, n. 12343

Data udienza 6 marzo 2020

Tag – parola chiave: Carcere – Detenuto – Permesso di far visita al padre che anziano e malato non può andare in prigione per i colloqui con il figlio – Rispetto del principio di umanità della pena – Permesso già concesso – Padre non in pericolo di vita – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Mariastefani – Presidente

Dott. DI GIURO Gaetano – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

Dott. RENOLDI Carlo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catania in data 5/6/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENOLDI Carlo;
letta la requisitoria del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TAMPIERI Luca, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 5/6/2019, il Tribunale di sorveglianza di Catania rigetto’ il reclamo proposto avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Siracusa con cui era stata respinta l’istanza di permesso per gravi motivi di famiglia avanzata, ai sensi dell’articolo 30 Ord. pen., nell’interesse di (OMISSIS) al fine di poter rendere visita al padre, anziano e malato. Secondo il Collegio etneo, infatti, l’istruttoria compita dal primo Giudice aveva consentito di accertare che il genitore del ristretto non versava in imminente pericolo di vita; e che, inoltre, (OMISSIS) aveva gia’ fruito, in precedenza, di analogo beneficio, sicche’ non poteva ritenersi sussistente alcuna situazione eccezionale o irripetibile che legittimasse una nuova concessione del permesso.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso (OMISSIS) per mezzo del difensore di fiducia, avv. (OMISSIS), deducendo, con un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., la inosservanza o erronea applicazione dell’articolo 30 Ord. pen., nonche’ la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione in relazione al rigetto del reclamo. In particolare, il ricorso sottolinea, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), che il condannato non avesse gia’ fruito di un analogo permesso, atteso che il beneficio, concessogli con decreto del Magistrato di sorveglianza di Livorno in data 24/5/2017, non avrebbe mai avuto esecuzione: cio’ in quanto (OMISSIS) sarebbe stato, contestualmente, sottoposto a un provvedimento cautelare, relativamente al quale l’Autorita’ giudiziaria competente non avrebbe autorizzato la fruizione del permesso. Sotto altro profilo, si deduce che l’esigenza rappresentata (ovvero quella di visitare l’anziano padre, ultraottuagenario, malato e invalido, non in grado di viaggiare, come da documentazione clinica del congiunto allegata all’istanza) sarebbe stata idonea a integrare i presupposti per la concessione del permesso di necessita’ ai sensi dell’articolo 30 Ord. pen., comma 2, beneficio da concedere in presenza di situazioni particolarmente gravi attinenti alla sfera, personale e familiare, del detenuto.
3. In data 19/12/2019, e’ pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale e’ stata chiesta la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei termini di seguito indicati.
2. L’articolo 30 Ord. pen. dispone, al comma 1, che nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, il magistrato di sorveglianza puo’ concedere, ai condannati e agli internati, il permesso di recarsi a visitare l’infermo; e, al comma 2, che analoghi permessi possono essere concessi “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravita’”.
Secondo la giurisprudenza di legittimita’, condivisa da questo Collegio, ai fini della concessione del permesso di necessita’ previsto dall’articolo 30 Ord. pen., comma 2, devono sussistere i tre requisiti del carattere eccezionale della concessione, della particolare gravita’ dell’evento giustificativo e della correlazione di tale evento con la vita familiare; e il relativo accertamento deve essere compiuto tenendo conto dell’idoneita’ del fatto a incidere significativamente sulla vicenda umana del detenuto (Sez. 1, n. 46035 del 21/10/2014, Di Costanzo, Rv. 261274; Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210).
In tale ambito, le pronunce della Corte di cassazione solitamente ricomprendono accadimenti che riguardano la nascita e la morte di soggetti che intrattengano relazioni qualificate con il detenuto, riconducibili alla nozione di “prossimi congiunti”, nell’accezione offerta dall’articolo 307 c.p., comma 4 (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547). Eventi che possono riguardare la nascita di un figlio, costituente episodio eccezionale e insostituibile nell’esperienza di vita dell’interessato (Sez. 1, n. 48424 del 26/5/2017, Perrone, Rv. 271476), oppure la morte di un nipote, ex fratre, del detenuto (Sez. 1, n. 49898 del 14/10/2015, Gagliardi, Rv. 265547) o di un fratello (anche quando la richiesta di permesso di necessita’ sia formulata per consentire al detenuto di recarsi a pregare sulla tomba del congiunto, prematuramente scomparso: cosi’ Sez. 1, n. 15953 del 27/11/2015, dep. 2016, Vitale, Rv. 267210; per un caso sostanzialmente analogo, relativo alla morte della madre, v. Sez. 1, n. 34569 del 24/5/2017, Chianese, non massimata); o, ancora, la severa patologia della moglie, affetta da grave forma tumorale con metastasi, tale da rendere gli spostamenti pericolosi per la salute (Sez. 1, n. 26062 del 27/11/2017, dep. 2018, Birra, non massimata); sino a ritenersi sussumibile nella nozione di “evento di particolare gravita’” di cui all’articolo 30 Ord. pen. anche la strutturazione progressiva di una condizione di impossibilita’ di movimento che, all’esito di un periodo sensibilmente lungo, si faccia apprezzare in termini di particolare gravita’ per la vita familiare del detenuto (Sez. 1, n. 56195 del 16/11/2018, Arena, Rv. 274655, relativo alla concessione del permesso, ritenuta legittima, in ragione dell’assenza di visite dei familiari protrattasi per piu’ di un biennio a causa di oggettive difficolta’ dei medesimi di raggiungere il luogo in cui il congiunto era ristretto).
3. Ora, nel caso qui in rilievo, il detenuto aveva dedotto una situazione chiaramente riconducibile, nella prospettazione contenuta nell’istanza e nel relativo reclamo, all’articolo 30 Ord. pen., comma 2 ovvero alla presenza di “un evento familiare di eccezionale gravita’” costituito dalla situazione di estrema difficolta, per il genitore, ottantenne e affetto da patologie ad andamento cronico, di recarsi in carcere per effettuare i periodici colloqui con il figlio.
Il Tribunale di sorveglianza, pur dando atto di tale circostanza, si e’, invece, pronunciato con riferimento all’eventuale applicabilita’ del comma 1, optando per la soluzione negativa sul presupposto che il padre del recluso non versasse in una situazione di pericolo di vita; aspetto, questo, che in realta’ non era mai stato dedotto dall’interessato.
In sostanza, l’originaria richiesta di (OMISSIS) e’ stata palesemente travisata, sicche’ la relativa decisione e’ stata assunta con riferimento a una fattispecie completamente differente da quella di cui si era stata invocata l’applicazione.
Ne’ appare dirimente la circostanza che il detenuto avesse gia’ fruito di un analogo permesso, sicche’ non sarebbe stata ravvisabile l’irripetibilita’ della situazione posta a fondamento della richiesta. Anche a prescindere dall’odierna deduzione difensiva in ordine alla mancata esecuzione del permesso all’epoca concesso in ragione della mancata autorizzazione da parte del giudice della cautela, deduzione non autosufficiente, deve osservarsi che il Tribunale di sorveglianza non ha specificato quando tale esecuzione fosse avvenuta e, in particolare, se essa si collocasse in epoca significativamente remota, si’ da giustificare, in ipotesi, una nuova fruizione del beneficio a distanza di un congruo pericolo di tempo, conformemente alla funzione di umanizzazione della pena che il beneficio in questione assume (v. quanto supra osservato al § 2).
4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sicche’ l’ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per nuovo esame, al Tribunale di sorveglianza di Catania.

P.Q.M.

annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di sorveglianza di Catania.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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