Il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dal delitto di estorsione

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28327.

Il reato di maltrattamenti in famiglia non è assorbito dal delitto di estorsione, attesa la diversa oggettività giuridica dei reati. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna dell’imputato per entrambi i delitti in concorso, ritenendo integrato quello di cui all’art. 572 cod. pen. da una persistente attività vessatoria all’interno della famiglia, articolata in una pluralità di condotte distinte ed in gran parte ulteriori rispetto a quelle finalizzate ad ottenere utilità patrimoniali).

Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28327

Data udienza 1 luglio 2020

Tag – parola chiave: Maltrattamenti contro familiari ed estorsione – Pluralità di condotte vessatorie – Coesistenza di finalità patrimoniali e di vessazione – Concorso dei reati – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIOTALLEVI Giovanni – Presidente

Dott. DI PAOLA Sergio – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere

Dott. AIELLI Lucia – Consigliere

Dott. TUTINELLI Vincenzo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/06/2019 della CORTE APPELLO di CAGLIARI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SECCIA DOMENICO, che ha concluso chiedendo dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso;
Il seguente processo e’ stato celebrato, in assenza di richiesta di trattazione, con il rito camerale non partecipato.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ dell’odierno ricorrente a titolo di maltrattamenti in famiglia ed estorsione gia’ pronunciata dal Tribunale di Cagliari.
2. Propone ricorso per cassazione l’imputato, (OMISSIS), articolando i seguenti motivi.
2.1. Mancanza di motivazione in ordine al motivo di appello con cui si affermava l’assorbimento del delitto di maltrattamenti in quello di estorsione in quanto l’ottenimento di una utilita’ patrimoniale era l’unico evento effettivamente perseguito dal ricorrente con la propria condotta. Il ricorrente afferma l’irrilevanza della diversa oggettivita’ giuridica di ciascun delitto richiamandosi alla sentenza n. 21452/2015 della terza sezione di questa Corte.
3. Con memorie depositate il 5 giugno 2020, le parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in quanto reiterativo di questioni gia’ adeguatamente affrontate e risolte dalla Corte territoriale nonche’ manifestamente infondato in conseguenza della pluralita’ di condotte oggetto della contestazione di maltrattamenti in famiglia, la maggior parte delle quali non finalizzate a utilita’ patrimoniali.
4. Il Procuratore Generale, nella persona del Sostituto, Dott. Domenico Seccia, ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato.
2. Va in primo luogo rilevato come, nella stessa formulazione della imputazione, risulti che il contestato delitto di maltrattamenti in famiglia si sia articolato in una pluralita’ di condotte, distinte ed autonome, in gran parte ulteriori rispetto alla contestata estorsione, il che evidenzia la presenza di una volonta’ che trascende i singoli episodi delittuosi e che risulta rilevante anche sotto diversi aspetti.
3. Quanto alla valutazione dell’elemento psicologico, che il ricorrente afferma essere esclusivamente finalizzato all’ottenimento di una utilita’ patrimoniale, deve rilevarsi che, per quanto riguarda l’elemento psicologico della fattispecie di cui all’articolo 572 c.p., rimane decisiva la consapevolezza dell’agente di persistere in un’attivita’ vessatoria (cfr. Sez. 3 -, Sentenza n. 1508 del 16/10/2018 – dep. 14/01/2019 – Rv. 274341 – 02) e quindi di determinare la lesione di un bene giuridico non omogeneo e altrettanto rilevante rispetto a quello del delitto di estorsione.
3.1. In sostanza, se il delitto di maltrattamenti si inserisce nel novero degli illeciti che ledono l’assistenza e i rapporti familiari e non e’ caratterizzato dal alcun profilo di dolo specifico, il delitto di estorsione ha carattere necessariamente patrimoniale.
3.2. In conseguenza di cio’ non vi e’ alcuna perfetta sovrapponibilita’ dell’una fattispecie rispetto all’altra allorche’ – come nel caso di specie – vi siano elementi per affermare che – pur sussistendo alcune condotte caratterizzate dalla unica finalita’ di ottenere utilita’ patrimoniali – il soggetto si sia rappresentato che tali plurimi illeciti (anche se non congiunti a eventuali ulteriori comportamenti oggetto di contestazione) abbia parimenti determinato una prolungata situazione familiare perturbata tanto da risultare insostenibile.
4. Deve infine rilevarsi come la diversa oggettivita’ giuridica dei due reati ne conferma la possibilita’ di concorso posto che le condotte sovrapponibili giungono a essere penalmente rilevanti sia quale modalita’ violenta di aggressione patrimoniale, sia quale segmento di una condotta consapevole ed abituale tale da determinare una strutturale vessazione all’interno di una comunita’ familiare. Deve quindi ribadirsi il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui il reato di maltrattamenti in famiglia assorbe i delitti di percosse e minacce anche gravi, ma non quelli di lesioni, danneggiamento rapina ed estorsione, attesa la diversa obiettivita’ giuridica dei reati (cfr. Sez. 2, Sentenza n. 15571 del 13/12/2012 – dep. 04/04/2013 – Rv. 255780 – 01).
5. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso e, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 2000,00 nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato. L’inammissibilita’ del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS) e (OMISSIS) ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sara’ liquidata dalla Corte di appello di Cagliari con separato decreto di pagamento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 83 disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto disposto d’ufficio e/o imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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