Possesso di un quantitativo di droga superiore al limite

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28308.

In materia di stupefacenti, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dall’articolo 73, comma 1-bis, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, può comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivato l’apprezzamento del giudice di merito, che aveva valorizzato l’elevato dato quantitativo e ponderale – 1367 dosi medie singole di cocaina – valutato anche alla luce del contesto).

Sentenza 12 ottobre 2020, n. 28308

Data udienza 23 settembre 2020

Tag – parola chiave: Stupefacenti – Detenzione a fini di spaccio di cocaina – Poeto illegale di arma clandestina – Aspecificità delle censure – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Patrizia – Presidente

Dott. MENICHETTI Carla – Consigliere

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARDI Francesc – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/09/2019 della CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FRANCESCA PICARDI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. FODARONI MARIA GIUSEPPINA, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio in ordine all’articolo 131 bis c.p. per quanto concerne la fattispecie di cui all’articolo 697 c.p., inammissibilita’ nel resto;
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ASCOLI PICENO in difesa di (OMISSIS) che riportandosi ai motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. Si rilascia attestazione di presenza in udienza.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di ASCOLI PICENO in difesa di (OMISSIS) che illustrando i motivi insiste per l’accoglimento del ricorso. Si rilascia attestazione di presenza per l’imputato (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui, all’esito del giudizio abbreviato, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati condannati alla pena di anni 3 di reclusione ed Euro 16.000,00 di multa per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73 di cui al capo a e b (detenzione, al fine di spaccio, di grammi 302,00 di cocaina, da parte di (OMISSIS) ed acquisto, da parte di (OMISSIS), della relativa sostanza, occultata all’interno della ruota di scorta del veicolo su cui viaggiava (OMISSIS), in occasione dell’incontro con (OMISSIS) in piena notte nei pressi di (OMISSIS)) ed il solo (OMISSIS) alla pena di 20 giorni di arresto per il reato di cui all’articolo 697 c.p. di cui al capo c (detenzione illecita, senza denuncia, di 50 cartucce con palla in piombo), in data (OMISSIS).
2.Avverso tale sentenza hanno tempestivamente proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, gli imputati.
3. (OMISSIS) ha denunciato: 1) la mancata derubricazione del reato contestato nell’ipotesi di lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e la carenza di motivazione sul punto, non essendosi il giudice di appello soffermato su tale aspetto ed avendo quello di primo grado preso in considerazione solo la quantita’ e qualita’ della sostanza e non anche le circostanze dell’azione (il ruolo e le condizioni economiche di (OMISSIS)), in modo contraddittorio rispetto alle premesse giuridiche; 2) la contraddittorieta’ della motivazione in ordine alla quantificazione della pena, essendo i giudici di merito immotivatamente partiti da una pena base superiore al minimo edittale, nonostante la marginalita’ del ruolo di (OMISSIS), l’occasionalita’ dell’episodio e l’atteggiamento collaborativo dello stesso.
4. (OMISSIS) ha dedotto: 1) la violazione di legge, essendo stata desunta la destinazione allo spaccio dalla sostanza da un elemento insufficiente, consistente nel valore ponderale dello stupefacente; 2) il travisamento delle dichiarazioni rese da (OMISSIS) e da (OMISSIS), valutate generiche, nonostante la loro precisione circa le buone condizioni economiche e le disponibilita’ liquide del ricorrente, peraltro, confermate dalla documentazione in atti; 3) la violazione degli articoli 49 e 56 c.p., non essendovi stata, nella fattispecie in esame, ne’ la conclusione dell’accordo ne’ la traditio della droga, come, peraltro, confermato dalla notizia di reato della polizia giudiziaria, in cui si fa riferimento ad atti diretti in modo non equivoco all’acquisto di cocaina, e dall’insufficienza della somma detenuta da (OMISSIS) al pagamento della cocaina; 4) la violazione dell’articolo 203 c.p.p., essendo stata utilizzata la fonte confidenziale per desumere la conclusione dell’accordo; 5) la violazione dell’articolo 603 c.p.p., avendo la Corte di appello rigettato la richiesta di acquisire le prove dichiarative sollecitate, gia’ confluite nelle indagini difensive, nonostante il loro travisamento nel giudizio di primo grado; 6) la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, nonostante il quantitativo non rilevante di droga e il carattere occasionale dell’episodio, elementi superati con il dato del tutto innocuo e neutro del rinvenimento della droga all’interno della ruota; 7) la mancanza, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione, essendo la condanna fondata solo sulla scorta di assunti apodittici, quantomeno relativamente alla configurabilita’ del reato consumato; 8) la violazione di legge e la mancanza di motivazione in ordine all’inattendibilita’ delle prove contrarie, dirette a confutare quelle della pubblica accusa; 9), 10), 13) e 14) la violazione dell’articolo 133 c.p. ed il vizio di motivazione (che sfocia nella sua mancanza e nella conseguente violazione dell’articolo 546 c.p.p., comma 1, lettera e, n. 2) relativamente alla quantificazione della pena, che e’ stata determinata senza alcun riferimento individualizzante all’imputato, soggetto incensurato, estraneo ad ambienti criminali e dilettante nell’attivita’ illecita, ed al fatto privo di gravita’ (9) e 10) con riferimento al capo b e 13) e 14) con riferimento al capo c, rispetto a cui non si e’ precisata la ragione della scelta dell’arresto in luogo dell’ammenda); 11) la violazione dell’articolo 697 c.p. ed il vizio di motivazione riguardo alla condanna per il capo c, la cui motivazione si traduce in una mera ripetizione del dato normativo; 12) la violazione dell’articolo 131-bis c.p. ed il vizio di motivazione sul punto, atteso che la Corte si e’ limitata ad escludere l’applicabilita’ della causa di non punibilita’ solo rispetto all’acquisto di droga e non alla detenzione di armi; 15) la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85-bis, Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, convertito in L. n. 356 del 1992 e articolo 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del danaro dell’imputato, che ha fornito valide giustificazioni sulla provenienza lecita della somma detenuta, dimostrata dalle sue dichiarazioni, da quelle del padre e di (OMISSIS), valutate come pretestuose solo in ragione del travisamento delle prove operato dai giudici di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ infondato.
2. La prima censura, avente ad oggetto la mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, e’ del tutto a-specifica, non confrontandosi con le argomentazioni puntuali della Corte di appello, che, ai fini della qualificazione del fatto, ha valutato non solo il dato quantitativo e qualitativo della sostanza stupefacente, ma anche e soprattutto le modalita’ dell’azione (in particolare la forma di custodia della cocaina e il trasporto della stessa fuori dalla regione di provenienza di (OMISSIS), circostanze sintomatiche della non occasionalita’ e del carattere organizzato dell’attivita’).
3. Il secondo motivo, avente ad oggetto la quantificazione della pena, e’ destituito di fondamento, avendo i giudici di merito fondato il discostamento (peraltro lieve) rispetto al minimo edittale in considerazione della gravita’ del fatto, desunta dalla quantita’ e qualita’ della sostanza e dalle modalita’ della condotta. Del resto, va ricordato che, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie (in cui la pena base e’ pari a 6 anni e 9 mesi reclusione ed Euro 30.000,00 di multa), non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo e’ desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Ud., Rv. 267949; v. anche Sez. 4, Sentenza n. 21294 del 20/03/2013 Ud., Rv. 256197, la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed e’ insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor piu’, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equita’ e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p.; Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015 Ud., Rv. 265283, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all’articolo 133 c.p.).
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ solo parzialmente fondato.
5. Il primo, secondo, settimo, ottavo ed undicesimo motivo, concernenti l’affermata responsabilita’ dell’imputato per i reati contestati, possono essere esaminati congiuntamente, in quanto sono inammissibili, poiche’ si limitano a riproporre le tesi difensive gia’ adeguatamente valutate e superate dai giudici di merito, senza denunciare alcuna effettiva lacuna o manifesta illogicita’ della motivazione o alcun reale travisamento della prova.
Per quanto concerne la finalizzazione dell’acquisto di cocaina, da parte di (OMISSIS), allo spaccio e non al consumo personale, come premesso nella sentenza impugnata, pur incombendo la prova sulla pubblica accusa, il possesso di un quantitativo di droga superiore al limite tabellare previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 1 bis, lettera a), se da solo non costituisce prova decisiva dell’effettiva destinazione della sostanza allo spaccio, puo’ comunque legittimamente concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione (cosi’ Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013 ud. -dep. 08/03/2013, Rv. 255726 – 01, che ha rigettato il ricorso avverso la decisione del giudice di merito che aveva ritenuto l’illiceita’ penale della detenzione dell’equivalente di 27,5 dosi di eroina anche in considerazione della accertata incapacita’ economica dell’imputato ai fini della costituzione di “scorte” per uso personale). Nel caso di specie, i giudici di merito hanno, dunque, in modo assolutamente logico, valorizzato l’elevato dato quantitativo e ponderale, evidenziando che dalla sostanza sequestrata erano ricavabili 1367 dosi medie singole, valutandolo anche alla luce del contesto e delle modalita’ del programmato scambio. Tale passaggio motivazionale e’ da solo sufficiente a fondare la condanna dell’imputato per il capo b, cosi’ da rendere non decisive tutte le critiche relative all’agiatezza economica dello stesso e della sua famiglia ed a altri elementi che non sono fondamentali nel ragionamento dei giudici di merito.
Parimenti, per quanto concerne il capo c ex articolo 697 c.p. (illecita detenzione, senza la prescritta denuncia all’autorita’, di munizioni), del tutto congrua risulta la motivazione, che, a fronte del ritrovamento delle munizioni nel garage dell’imputato e dell’assenza della denuncia, e’ pervenuta alla condanna alla luce del mancato deposito di documentazione idonea a giustificare l’acquisto e/o a dimostrare l’asserita assenza dell’elemento soggettivo (sostenuta in considerazione dell’asserita mancata percezione, da parte dell’imputato, della natura del bene acquistato). Del resto, l’elemento psicologico dei reati di detenzione e di porto di armi, esplosivi e munizioni e’ costituito dalla mera coscienza e volonta’ di detenere e portare tali oggetti (Sez. 2, n. 4824 del 05/12/1973 ud. – dep. 10/07/1974, Rv. 127421 – 01).
Per mera completezza deve rilevarsi che il ricorrente non ha denunciato alcun effettivo travisamento della prova, essendosi limitato a criticare la valutazione delle prove effettuata dai giudici di merito. Va, difatti, ricordato che il vizio di travisamento della prova e’ configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia (Sez 2., n. 27929 del 12/06/2019 ud.- dep. 25/06/2019, Rv. 276567 – 01, che in motivazione ha precisato che e’ fisiologico che l’imputato manifesti in tale grado l’interesse alla pronuncia, che sottintende l’affermazione di colpevolezza e che, in termini strettamente processuali, la decisione acquista il carattere dell’irrevocabilita’ soltanto quando sono divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per il proscioglimento o per la condanna dell’imputato rispetto al reato attribuitogli, e non sui punti di essa, che possono essere unicamente oggetto della preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame).
6. Il terzo motivo, con cui si e’ denunciata la violazione degli articoli 49 e 56 c.p. e il vizio motivazionale sul punto, e’ aspecifico, non confrontandosi con l’accertamento dei giudici di merito, secondo cui, nonostante la mancata tradititi della droga, impedita dall’intervento delle forze dell’ordine, l’accordo tra le parti si era gia’ perfezionato in tutti gli elementi costitutivi, come dimostrato dall’incontro in piena notte in zona appartata, dalla immediata tentata consegna da parte di (OMISSIS), senza alcun dialogo, della cocaina, della disponibilita’ di una somma da parte di (OMISSIS), destinata, quantomeno, al pagamento di un acconto.
Tale accertamento e’, del tutto, conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’, secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui e’ raggiunto il consenso tra venditore ed acquirente, indipendentemente dall’effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019 ud.- dep.10/07/2019, Rv. 276981 – 01),
Irrilevante risulta, invece, la qualificazione della fattispecie operata dalla polizia giudiziaria nell’ordine di servizio redatto.
7. Il quarto motivo, con cui si e’ denunciata la violazione dell’articolo 203 c.p.p., e’ manifestamente infondato, non facendo alcun riferimento la motivazione della sentenza, in ordine alla ricostruzione dei fatti, alle informazioni acquisite confidenzialmente dalla polizia giudiziaria.
8. La quinta doglianza, con cui si e’ denunciata la violazione dell’articolo 603 c.p.p., e’ del tutto infondata, posto che nel giudizio abbreviato di appello le parti non hanno un diritto all’assunzione di prove nuove, ma hanno solo la possibilita’ di sollecitare l’esercizio dei poteri istruttori di cui’ all’articolo 603 c.p.p., comma 3, essendo rimessa al giudice la valutazione dell’assoluta necessita’ dell’integrazione probatoria richiesta (Sez. 6, n. 51901 del 19/09/2019 ud. – dep. 23/12/2019, Rv. 278061 – 01).
9. Il sesto motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, si fonda su una diversa valutazione, da parte del ricorrente, degli elementi di fatto, e, cioe’, sulla asserita non rilevanza del dato quantitativo, ritenuto, al contrario, significativo dai giudici di merito, alla luce del dato ponderale, e sull’occasionalita’ della vicenda, esclusa nella sentenza impugnata in considerazione delle modalita’ della condotta.
La doglianza e’, dunque, inammissibile. Difatti, va ricordato che e’ inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino genericamente a lamentare l’omessa valutazione di una tesi alternativa a quella accolta dalla sentenza di condanna impugnata, senza indicare precise carenze od omissioni argomentative ovvero illogicita’ della motivazione di questa, idonee ad incidere negativamente sulla capacita’ dimostrativa del compendio indiziario posto a fondamento della decisione di merito (Sez. 2, n. 30918 del 07/05/2015 ud., dep. 16/07/2015, rv. 264441). A cio’ va aggiunto che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimita’ la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacita’ esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015 ud., dep. 27/11/2015, rv. 265482).
10. Per quanto concerne i motivi relativi alla quantificazione della pena (piu’ precisamente il novo, il decimo, il tredicesimo ed il quattordicesimo), occorre esaminare disgiuntamente quelli relativi al reato di cui al capo b e quelli relativi al reato di cui al capo c.
In ordine alla quantificazione della pena per il reato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, va ripetuto quanto gia’ osservato per il ricorrente (OMISSIS). I giudici di merito hanno fondato il discostamento (peraltro lieve) rispetto al minimo edittale in considerazione della gravita’ del fatto, desunta dalla quantita’ e qualita’ della sostanza e dalle modalita’ della condotta. Del resto, in tema di determinazione della pena, nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale, come nel caso di specie (in cui la pena base detentiva e’ pari a 6 anni e 9 mesi reclusione e quella pecuniaria ad Euro 30.000,00 di multa), non e’ necessaria una specifica e dettagliata motivazione da parte del giudice, se il parametro valutativo e’ desumibile dal testo della sentenza nel suo complesso argomentativo e non necessariamente solo dalla parte destinata alla quantificazione della pena (Sez. 3, n. 38251 del 15/06/2016 Ud., Rv. 267949).
Le censure, aventi ad oggetto la quantificazione della pena per il reato ex articolo 697 c.p., risultano, invece, assorbite dall’accoglimento della successiva doglianza.
11. Il dodicesimo motivo, avente ad oggetto la mancata applicazione dell’articolo 131-bis c.p. riguardo al reato di cui al capo c ex articolo 697 c.p., e’ fondato e va accolto, atteso che nella sentenza impugnata si e’ esclusa la particolare tenuita’ del fatto facendo riferimento esclusivamente alla gravita’ della condotta di acquisto della droga e, cioe’, ad un reato diverso da quello per il quale l’istanza e’ stata formulata nell’atto di appello (piu’ precisamente nella motivazione della sentenza impugnata, al punto 10, si legge “per le ragioni sopra esposte relativamente alla modalita’ della condotta ed al dato ponderale, una volta esclusa l’ipotesi di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 73, comma 5, non e’ invocabile l’esclusione della punibilita’ ex articolo 1311 bis c.p.”). In proposito occorre sottolineare, da un lato, che la gravita’ del reato di cui al capo b, evidenziata dai giudici di merito, non puo’ riverberarsi sull’altro reato di cui al capo c, stante la ritenuta assenza del vincolo della continuazione (per una diversa conclusione laddove i diversi reati siano legati dal vincolo della continuazione, v. Sez. 2, n. 11591 del 27/01/2020 ud. -dep. 07/04/2020, Rv. 278830 – 01), e, dall’altro lato, che la sentenza, soffermandosi in maniera alquanto sintetica sugli elementi costitutivi del reato di cui all’articolo 697 c.p., non contiene neppure motivazione implicita sull’istanza in esame, che non risulta, dunque, oggetto di alcuna valutazione.
Per completezza va ricordato che la causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131- bis c.p., puo’ essere dedotta dall’imputato per la prima volta con l’atto d’ appello (Sez. 4, n. 7675 del 06/02/2019 ud.- dep. 20/02/2019, Rv. 275267 – 01).
12. Relativamente all’ultima censura, con cui si e’ denunciata la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85-bis, Decreto Legge n. 306 del 1992, articolo 12-sexies, convertito in L. n. 356 del 1992, articolo 321 c.p.p. e la mancanza di motivazione in ordine alla confisca del danaro dell’imputato, occorre premettere che la disciplina applicabile, visto il richiamo effettuato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, articolo 85-bis, e’ oggi costituita dall’articolo 240-bis c.p., che, in virtu’ del Decreto Legislativo n. 21 del 2018, ha sostituito il Decreto Legge n. 306 del 1992.
Invero, tutto il motivo presuppone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella operata dai giudici di merito e si traduce nella mera prospettazione della alternativa versione difensiva, senza, tuttavia, la denuncia di alcuna contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione. Il ricorrente si e’, difatti, limitato ad insistere sulla attendibilita’ delle dichiarazioni dell’imputato, del padre e di (OMISSIS), ma non si e’ confrontato con i rilievi non manifestamente illogici dei giudici di merito in ordine alla inverosimiglianza della custodia, da parte di un imprenditore, nel proprio garage, di Euro 10.000,00 (elemento a cui si collega il giudizio di sproporzione che, nel caso di specie, investe le disponibilita’ liquide e la situazione reddito-patrimoniale dell’imputato), alla genericita’ delle affermazioni acquisite, alla mancata produzione di adeguata documentazione contabile che effettivamente consenta di collegare le somme nella disponibilita’ dell’imputato alla sua attivita’ lecita (alquanto modesta) o alle elargizioni dei genitori (in particolare si veda il punto 3, a cui rinvia il punto 11 della sentenza di appello). In definitiva, alla luce della ricostruzione – adeguatamente motivata – dei giudici di merito, la disposta confisca e’ del tutto legittima. Va, difatti, ricordato che, nel caso di confisca ex Decreto Legge 8 giugno 1992, n. 306, articolo 12-sexies (ora articolo 240-bis c.p.), dall’accertata sproporzione del danaro o dei beni che l’imputato risulta possedere o avere nella sua disponibilita’, il cui onere probatorio e’ a carico della pubblica accusa, scatta una presunzione “iuris tantum” d’illecita accumulazione patrimoniale, che puo’ essere superata dall’interessato, specialmente nel caso di confusione tra risorse di provenienza lecita e illecita, sulla base di specifiche e verificate allegazioni, dalle quali si possa desumere la legittima provenienza del bene confiscato attingendo al patrimonio legittimamente accumulato – cosi’ Sez. 2, n. 43387 del 08/10/2019 ud.- dep. 23/10/2019, Rv. 277997 – 04, che in motivazione ha sottolineato che l’imputato, in considerazione del principio della cd. “vicinanza della prova”, puo’ acquisire o quantomeno fornire, tramite l’allegazione, tutti gli elementi per provare il fondamento della tesi difensiva.
13.In conclusione, il ricorso di (OMISSIS) va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali; il ricorso di (OMISSIS) va accolto limitatamente al dodicesimo motivo concernente il capo c) ex articolo 697 c.p., rigettate tutte le altre censure.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente alla contravvenzione di cui all’articolo 697 c.p. per omessa valutazione dell’istanza ex articolo 131-bis c.p. e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.
Rigetta il ricorso nel resto.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS) e lo condanna al pagamento delle spese processuali.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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