Il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c.

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16217.

La massima estrapolata:

Il principio del libero convincimento ex art. 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice e come tale è insindacabile in sede di legittimità.

Ordinanza 29 luglio 2020, n. 16217

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – GDP – Verbale di accertamento – Violazione dell’art. 141 commi 2 e 11 CDS – Doglianze fondate su una lettura alternativa del compendio probatorio acquisito – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 11576-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI SESTO CALENDE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1626/2017 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO, depositata il 31/10/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Giudice di pace di Busto Arsizio, con sentenza n. 442/2016, rigettava il ricorso proposto da (OMISSIS), avverso il verbale di accertamento V/23993M emesso dalla Polizia Locale del Comune di Sesto Calende, per la violazione dell’articolo 141 C.d.S., commi 2 e 11, per avere circolato alla guida senza essere in grado di arrestare tempestivamente il mezzo nel suo campo di visibilita’, cosi’ andando ad urtare un altro veicolo, proveniente dal senso di marcia opposto, mentre svoltava alla sua sinistra per immettersi in altra via, occupando la mezzeria dell’opponente.
In virtu’ di gravame interposto dal (OMISSIS), il Tribunale di Busto Arsizio, con sentenza n. 1626/2017, sentita a sommarie informazioni una testimone presente sul luogo dell’incidente, ascoltate le dichiarazioni rese dal teste dell’appellante, rigettava l’appello ritenendo di dover condividere la valutazione degli elementi di fatto effettuata dal giudice di primo grado e, per l’effetto, confermava la sentenza resa dal giudice di pace.
Avverso la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, fondato su tre motivi, cui il Comune di Sesto Calende resiste con controricorso.
Ritenuto che il ricorso potesse essere respinto, con la conseguente definibilita’ nelle forme di cui all’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5), su proposta del relatore, regolarmente comunicata alle parti, il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.
Atteso che:
– in via preliminare va esaminata l’eccezione d’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ sollevata nel controricorso.
Diversamente dall’assunto di parte resistente, pacifica la pubblicazione della sentenza impugnata in data 31/10/2017, il ricorso per cassazione risulta dagli atti essere stato consegnato all’ufficiale giudiziario in data 09/04/2018, come da annotazione dell’UNEP della Corte di appello di Roma.
Del resto la notifica a mezzo del servizio postale che si’ perfeziona con la consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, pone a carico del notificante, a fronte della puntuale contestazione ad opera della controparte della tardivita’ della notifica, l’onere di provare l’avvenuto e tempestivo avvio del procedimento notificatorio, essendo a tal fine sufficiente la dimostrazione dell’avvenuto deposito del plico nel rispetto del termine di apertura dell’ufficio al servizio (S.U. 01/06/2010 n. 13338);
– passando al merito del ricorso, con il primo motivo viene denunciata, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’articolo 115 c.p.c. In particolare, ad avviso del ricorrente la corte territoriale, violando il principio di disponibilita’ delle prove, avrebbe erroneamente rigettato la domanda attorca senza considerare le prove documentali fornite dall’appellante ed allegate in atti.
Con il secondo motivo e’ dedotta, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per insufficienza ed illogicita’ della motivazione. In particolare, ad avviso del ricorrente, il giudice dell’appello non avrebbe dato conto nella motivazione della sentenza di aver analizzato tutte le prove raccolte ed avrebbe erroneamente omesso di accertare il grado di colpa di ciascuno dei conducenti sulla base delle stesse.
Con il terzo motivo e’ lamentato, ex articolo 360 c.p.c., n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti. In particolare, ad avviso del ricorrente la corte territoriale, non avendo fatto alcuna menzione nella sentenza d’appello dell’avvenuta disamina delle fotografie del luogo e dei veicoli coinvolti nel sinistro, avrebbe dimostrato di non aver preso in considerazione la documentazione prodotta dalle parti.
I motivi – venendo tutti, seppure sotto profili diversi, sulla medesima questione dell’esame della prova documentale – sono inammissibili.
Nel caso in esame trova applicazione il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27 dicembre 2016 n. 27000; Cass. 11 dicembre 2015 n. 25029; Cass. 19 giugno 2014 n. 13960): eventualita’, quelle in discorso, che nulla hanno a che vedere con la fattispecie qui considerata.
In particolare, tutti i motivi sono rivolti a ridiscutere la ricostruzione del sinistro stradale fatta propria dal giudice di appello, e mirano a richiedere a questa Corte di effettuare una nuova rivalutazione di tutte le risultanze istruttorie – gia’ esaminate dal giudice di appello – secondo la diversa prospettazione e ricostruzione dei fatti operata dalla parte ricorrente. Le censure si pongono, pertanto, al di fuori dei’ limiti imposti al sindacato di legittimita’, vincolato al controllo della conformita’ a diritto della decisione secondo il parametro individuato dai tassativi vizi deducibili con il ricorso ex articolo 360 c.p.c..
Occorre premettere che, dopo la modifica dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), disposta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54 conv. in L. n. 134 del 2012 – applicabile alla sentenza impugnata in quanto pubblicata successivamente all’11.9.2012, data di entrata in vigore della novella -, non trova piu’ accesso al sindacato di legittimita’ della Corte il vizio di mera insufficienza od incompletezza logica dell’impianto motivazionale per inesatta valutazione delle risultanze probatorie, qualora dalla sentenza sia evincibile una “regula juris” che non risulti totalmente avulsa dalla relazione logica tra “premessa(in fatto)-conseguenza(in diritto)” che deve giustificare il “decisum”.
Pertanto, il controllo del vizio di legittimita’ rimane circoscritto alla sola verifica della esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto “minimo costituzionale” richiesto dall’articolo 111 Cost., comma 6, ed individuato “in negativo” dalla consolidata giurisprudenza della Corte in relazione alle note ipotesi che si convertono nella violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4), e che determinano la nullita’ della sentenza per carenza assoluta del prescritto requisito di validita’. Laddove non si’ contesti l’inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione puo’ essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un “fatto storico” controverso, che sia stato oggetto di discussione ed appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, non essendo piu’ consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali ritenuti dal giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053).
Rimane estranea al predetto vizio di legittimita’ ex articolo 360 c.p.c., n. 5, qualsiasi contestazione volta a criticare il “convincimento” che il giudice si e’ formato, ex articolo 116 c.p.c., comma 1 e 2, in esito all’esame del materiale probatorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilita’ delle fonti di prova, ed operando quindi il conseguente giudizio di prevalenza (Cass., 10/06/2016, n. 11892). Occorre, al riguardo, opportunamente precisare che, attraverso il combinato disposto dell’articolo 116 c.p.c. e articolo 360 c.p.c., n. 4), non e’ dato riproporre, sotto altra forma paradigmatica, la censura dei vizi di logicita’ eliminati dall’attuale testo normativo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5), atteso che per giurisprudenza consolidata il principio del libero convincimento ex articolo 116 c.p.c., opera interamente sul piano dell’apprezzamento di merito riservato in via esclusiva al giudice e come tale e’ insindacabile in sede di legittimita’: e’ assolutamente pacifico in giurisprudenza, infatti, che la denuncia di violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e dell’articolo 116 c.p.c., solo apparentemente veicola un vizio di “violazione o falsa applicazione di norme di diritto”, traducendosi, invece, nella denuncia di “un errore di fatto” che deve essere fatta valere attraverso il corretto paradigma normativo del vizio motivazionale, e dunque nei limiti consentiti dall’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass., 12/02/2004 n. 2707), essendo esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimita’.
Ineludibile corollario della precedente affermazione e’ che la censura di violazione delle norme processuali predette non puo’ legittimare, evidentemente, una “trasformazione” del precedente vizio di motivazione per “insufficienza od incompletezza logica” – non piu’ sindacabile in sede di legittimita’- in un vizio di “errore di diritto” (attinente alla attivita’ processuale), si’ che il primo possa in tal modo ritornare ad essere sindacabile avanti la Corte sotto le apparenti, diverse, spoglie della violazione di norma di diritto, non essendo in ogni caso autonomamente denunciabili’ -attraverso la denuncia della violazione dell’articolo 115 c.p.c., comma 1, e articolo 116 c.p.c.- assenti errori di “convincimento” attinenti alla preminente rilevanza attribuita a talune “questioni” od alle stesse “argomentazioni” nelle quali si estrinseca l’esercizio del potere discrezionale di apprezzamento rimanendo in ogni caso precluso nel giudizio di cassazione l’accertamento dei fatti ovvero la loro valutazione ai fini istruttori.
Del resto il giudice del gravame ha dato conto degli elementi di fatto posti a fondamento del proprio convincimento, rappresentati dalla circostanza che l’impatto con il furgone avveniva nonostante il ricorrente avesse iniziato la frenata trenta metri prima rispetto al punto dell’impatto e che nella corsia nella quale viaggiava il furgone ci fosse coda – rilievi accertati tramite i verbali della Polizia Locale e dai testimoni ascoltati-, da cui discendeva la conclusione che il conducente non conservasse totalmente il controllo del proprio veicolo pertanto violando quanto prescritto dall’articolo 141 C.d.S., comma 2.
Il ricorso va dunque respinto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’articolo 13 del testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali che liquida in favore della controricorrente in complessivi Euro, 800,00, di cui’ Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario e agli accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso), a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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