Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4791.

Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale costituisce causa di nullità, e non già di inesistenza, della notificazione. Tale avviso, infatti, costituisce prova della regolarità della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende perciò la notifica non inesistente ma nulla.

Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4791

Data udienza 12 gennaio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Notifiche – Notificazione effettuata a mezzo del servizio postale – Mancato deposito dell’avviso di ricevimento – Costituisce causa di nullità e non di inesistenza, della notificazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34680-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 856/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. Anna (OMISSIS), in data non indicata nel ricorso, convenne dinanzi al Tribunale di Crotone il condominio denominato “(OMISSIS)”, sito nella medesima citta’, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti al proprio esercizio commerciale in conseguenza di uno sversamento di liquami provenienti da un impianto condominiale.
2. Il condominio si costitui’ e chiamo’ in causa il proprio assicuratore della responsabilita’ civile, la societa’ (OMISSIS) s.p.a.. Il Tribunale di Crotone con sentenza 19 dicembre 2014 rigetto’ la domanda.
La sentenza fu appellata dalla parte soccombente.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza 5 maggio 2018 n. 856 dichiaro’ inammissibile l’appello.
La Corte d’appello cosi’ ha motivato la propria decisione:
-) l’appellante aveva notificato l’atto di gravame sia al condominio, sia alla societa’ assicuratrice,
-) la notificazione alla societa’ assicuratrice avvenne pero’ non nel domicilio eletto dal difensore di questa nel primo grado di giudizio, ma in un luogo diverso;
-) la notificazione alla societa’ assicuratrice doveva percio’ ritenersi inesistente;
-) altresi’ inesistente doveva ritenersi la notifica al condominio, dal momento che l’appellante non aveva mai depositato l’avviso di ricevimento;
-) poiche’ ambedue le notifiche alle parti appellate dovevano ritenersi inesistenti, di esse non poteva ordinarsi la rinnovazione (e nulla rilevava che, nella fase istruttoria del giudizio di appello, la corte l’avesse ugualmente ordinata);
-) di conseguenza, la circostanza che ambedue le notifiche, reiterate, la seconda volta fossero andate a buon fine, non aveva impedito il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS), con ricorso fondato su due motivi.
Il condominio ha resistito con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’articolo 331 c.p.c..
Sostiene che la notificazione eseguita al condominio non poteva ritenersi inesistente, ma semplicemente nulla, in quanto l’atto era stato regolarmente consegnato all’ufficiale giudiziario, ma il servizio postale non aveva mai restituito l’avviso di ricevimento.
Da cio’ la ricorrente fa discendere la conseguenza che, vertendosi in materia di cause inscindibili, la nullita’ della notificazione dell’appello ad una delle parti bastava ad evitare la formazione del giudicato, ed imponeva al giudice di ordinare la rinnovazione della notificazione ex articolo 291 c.p.c. e l’integrazione del contraddittorio nei confronti delle altre parti ex articolo 331 c.p.c..
1.1. Il motivo e’ fondato.
Il mancato deposito dell’avviso di ricevimento di una notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, infatti, e’ causa di nullita’, e non di inesistenza, della notificazione, come gia’ ritenuto da questa Corte: “l’inesistenza della notificazione non puo’ essere affermata per il solo fatto che l’appellante abbia omesso di depositare l’avviso di ricevimento della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale.
Tale avviso infatti costituisce prova della regolarita’ della notificazione, ma non elemento strutturale di essa, e la sua assenza rende percio’ la notifica non inesistente ma nulla” (Sez. 5, Sentenza n. 29387 del 16/12/2008, Rv. 606023 – 01). E’ doveroso aggiungere che nel caso di specie non solo la notifica dell’appello al condominio, ma anche quella alla societa’ assicuratrice si sarebbe dovuta dichiarare nulla e non inesistente.
Tale ultima notifica infatti era avvenuta, ma in un luogo che non aveva alcuna relazione col domicilio eletto dal difensore della suddetta societa’ in primo grado.
In questi casi, secondo le Sezioni Unite, la notificazione deve ritenersi nulla e non gia’ inesistente: “il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicche’ i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullita’ dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullita’), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, e ettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex articolo 291 c.p.c.. (Sez. U, Sentenza n. 14916 del 20/07/2016, Rv. 640604 – 01).
1.2. Pertanto, dal momento che le notificazioni dell’atto d’appello alla (OMISSIS) ed al condominio erano nulle e non inesistenti, la loro rinnovazione aveva sanato il vizio con effetto ex tunc, nessun giudicato interno si era formato, e la Corte d’appello avrebbe dovuto decidere il gravame nel merito.
1.3. Deve, infine, rilevarsi che la chiamata in garanzia della (OMISSIS) da parte del condominio aveva determinato una situazione di litisconsorzio processuale con inscindibilita’ di cause, secondo quanto stabilito da Sez. U, Sentenza n. 24707 del 04/12/2015, Rv. 638109 -01; sicche’, una volta richiesta tempestivamente la notifica alla (OMISSIS), ancorche’ non andata a buon fine, l’appello fu validamente incardinato; ed una volta incardinato l’appello nei confronti di almeno uno dei litisconsorti, la notifica all’altro andava ordinata ai sensi dell’articolo 331 c.p.c., a nulla rilevando che fosse stata gia’ infruttuosamente tentata, oppure del tutto omessa.
2. Il secondo motivo, col quale la ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe rilevato l’inesistenza delle notificazioni in assenza di eccezione di parte resta, resta assorbito.
3. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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