In tema di sanzioni amministrative pecuniarie

Corte di Cassazione, civile,Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4844.

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entità entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi. Peraltro, il giudice non è tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, né la Corte di cassazione può censurare la statuizione adottata, ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione è stata compiuta.

Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4844

Data udienza 17 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Sanzioni amministrative – Regione Lombardia – Escavazione difforme rispetto all’autorizzazione – Legge Regionale n. 14/98 – Computo della sanzione in base alla quantità del materiale escavato in difformità – Buona fede del trasgressore – Decorrenza del termine di 90 giorni per la notifica del verbale Illecito amministrativo permanente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso (iscritto al N. R.G. 23036/’17) proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, in virtu’ di procura speciale apposta in calce al ricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE DI CAPRIANO DEL COLLE, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo, in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia n. 334/2017 (depositata il 6 marzo 2017);
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2020 dal Consigliere relatore Dott. Aldo Carrato;
lette le memorie depositate dai difensori di entrambe le parti ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso proposto ai sensi della L. n. 689 del 1981, articoli 22-23 depositato il 23 settembre 2009, la Ditta (OMISSIS) s.p.a. proponeva opposizione avverso l’ordinanza n. 679/2009, con la quale il Comune di Capriano del Colle le aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 852.817,00 per la violazione prevista dalla Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998, articolo 29, comma 2, ovvero per aver eseguito l’escavazione di mc. 76.806,00 esternamente ed in maggiore profondita’ rispetto a quanto autorizzato.
Nella costituzione del resistente Comune, l’adito Tribunale di Brescia, all’esito dell’esperita istruzione probatoria nel corso della quale veniva espletata anche c.t.u., con sentenza n. 272/2012, accoglieva l’opposizione per quanto di ragione con riguardo alla misura dell’irrogata sanzione, che veniva ridotta alla somma di Euro 591.291,56.
2. La suddetta ditta opponente formulava appello avverso la sentenza appena indicata e la Corte di appello di Brescia, nella costituzione dell’ente appellato, con sentenza n. 334/2017 (depositata il 6 marzo 2017), accoglieva il gravame solo limitatamente alla riduzione ulteriore della sanzione applicata, rideterminandola in Euro 537.592,16, respingendolo nel resto.
A sostegno dell’adottata decisione la Corte territoriale rigettava, in primo luogo, il motivo relativo all’asserita tardivita’ della contestazione; quindi, ravvisava l’infondatezza della censura riguardante l’addotta prescrizione dell’accertata violazione, respingeva la doglianza circa il prospettato difetto dell’elemento soggettivo, riteneva insussistente la denunciata violazione del principio di legalita’ di cui alla L. n. 689 del 1981, articolo 1 e considerava parzialmente fondato solo il motivo concernente la riduzione della sanzione disposta con l’ordinanza-ingiunzione, quantificata nella somma prima riportata, per effetto della rideterminazione dell’estensione dello scavo da ritenersi illegittimamente eseguito.
3. Avverso la suddetta sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione, riferito a cinque motivi, la Ditta (OMISSIS) s.p.a..
L’intimato Comune di Capriano del Colle ha resistito con controricorso.
I difensori di entrambe le parti hanno rispettivamente depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo la societa’ ricorrente ha denunciato – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1 e l’omesso esame in relazione al rinvio totalmente devolutivo operato, ai fini della determinazione della sanzione, dal combinato disposto della Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998, articoli 29, 15 e 25 alle tariffe deliberate dal Consiglio regionale, con conseguente declaratoria di illegittimita’ della sanzione applicata.
2. Con il secondo motivo – da intendersi proposto subordinatamente al mancato accoglimento del primo – la ditta ricorrente ha dedotto, ponendo riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della sanzione prevista dalla citata Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998, articolo 29, comma 3.
3. Con il terzo, ulteriormente subordinato, motivo la ricorrente ha dedotto – in ordine all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – l’omessa pronuncia sulla domanda di applicazione della sanzione minima prevista dal citato Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998, articolo 29, comma 2.
4. Con il quarto mezzo la ricorrente ha prospettato – in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articolo 3 con riguardo alla ravvisata sussistenza, da parte della Corte bresciana, dell’elemento soggettivo della colpevolezza e dell’esclusione della buona fede nella commissione della condotta alla stessa attribuita.
5. Con la quinta ed ultima doglianza la ricorrente ha denunciato la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, articoli 14 e 28 nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per aver il giudice di appello ritenuto acquisita da parte del Comune la certezza dell’illecito dello scavo in estensione solo con la consegna della relazione (OMISSIS) del 2008 e non gia’ con i rilievi operati dalla societa’ (OMISSIS), quale tecnica incaricata dallo stesso Comune, dal 2000 al 2006.
6. Rileva il collegio che occorre farsi carico, in via preliminare, delle eccezioni pregiudiziali di inammissibilita’ del ricorso come formulate dalla controricorrente.
Esse sono tutte prive di fondamento e vanno respinte.
In primo luogo il ricorso risulta strutturato nel rispetto dei requisiti previsti dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, (e, in particolare, di quelli indicati ai nn. 3 e 4), poiche’, oltre a recare una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, i motivi con esso proposti sono specificamente individuati con riferimento alla indicazione delle norme di diritto asserite come violate e sono sorretti da uno sviluppo argomentativo sul piano giuridico piu’ che adeguato.
Pertanto, il ricorso e’ certamente da ritenersi rispettoso del requisito di necessaria specificita’ al riguardo.
Allo stesso modo nel ricorso sono indicati dettagliatamente gli atti processuali e i documenti sui quali e’ stato fondato.
Inoltre, non sussistono le condizioni per l’assunta operativita’ della preclusione da c.d. “doppia conforme” come prevista dall’articolo 348-ter c.p.c., u.c., con riferimento ai motivi dedotti come riconducibili all’articolo 360 c.p.c., n. 5 cosi’ come novellato nel 2012, poiche’ l’appello risulta proposto prima dell’11 settembre 2012, ovvero in data 8 marzo 2012 (e, quindi, “ratione temporis” non applicabile).
E’ infatti pacifica la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es., Cass. n. 26860/2014 e Cass. n. 11438/2018) nel ritenere che la previsione d’inammissibilita’ del ricorso per cassazione, di cui all’articolo 348 ter c.p.c., comma 5, che esclude che possa essere impugnata ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 la sentenza di appello “che conferma la decisione di primo grado”, non si applica, agli effetti del Decreto Legge n. 83 del 2012, articolo 54, comma 2, conv. in L. n. 134 del 2012, per i giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012.
7. Cio’ chiarito, si puo’ passare all’esame dei motivi del ricorso, cominciando dal primo.
Va, innanzitutto, osservato che, al di la’ della circostanza che l’assunta violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 1 non fosse gia’ stata dedotta dalla ricorrente con l’originario atto di opposizione, la Corte bresciana ha comunque legittimamente esaminato la relativa doglianza come proposta in secondo grado, trattandosi di questione comunque rilevabile d’ufficio giacche’ il principio stabilito da detta norma costituisce un cardine dell’intero sistema normativo di settore ed ha valore ed efficacia assoluti, essendo direttamente riferibile alla tutela di valori costituzionalmente garantiti (articoli 23 e 25 Cost.), sicche’ la sua attuazione non puo’ rimanere, sul piano giudiziario, affidata alla mera iniziativa dell’interessato, ma deve essere garantita dall’esercizio della funzione giurisdizionale (cfr., per tutte, da ultimo, Cass. n. 4962/2020).
Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe errato nel non ritenere configuratasi la violazione della riserva assoluta di legge di cui al citato L. n. 689 del 1981, art.1 non avendone ritenuto la sussistenza nel rimando operato dalla Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998, articolo 29, comma 1, all’articolo 25 stessa legge, che, a sua volta, demanda per la quantificazione della sanzione da applicare con riferimento ad ogni metro cubo scavato – alle tariffe stabilite dal Consiglio regionale per l’attivita’ estrattiva, nella prospettata assenza, percio’, dell’osservanza di un perimetro normativo delimitativo dei criteri e delle specificazioni di tale importo gia’ nella fonte normativa regionale.
In altri termini, la ricorrente ha inteso denunciare che l’impugnata ordinanza sanzionatoria n. 679/2009 – con la quale era stato applicato un coefficiente sanzionatorio corrispondente a 45 volte “la somma di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a)”, determinata ai sensi dell’articolo 25 Legge Regionale in questione dal Consiglio regionale, senza alcuna limitazione o correzione normativa – sarebbe illegittima per violazione del citato L. n. 689 del 1981, articolo 1 con la conseguente applicabilita’ del solo minimo edittale, come contemplato dal medesimo articolo 29 della Legge Regionale in discorso, comma 1 (seconda parte) ovvero di Euro 10.329,13.
Ad avviso del collegio la ricostruzione giuridica cosi’ come prospettata dalla ricorrente non e’ condivisibile.
Al riguardo, infatti, bisogna sottolineare che la citata norma regionale sanzionatoria di cui all’articolo 29, nel prevedere che nel caso di coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione e’ irrogata una sanzione amministrativa di entita’ variabile tra trenta e sessanta volte la somma di cui all’articolo 15, comma 1, lettera a), circoscrive la cornice tra il limite minimo e quello massimo della sanzione applicabile, ponendo riferimento, ma solo sul piano della concreta quantificazione, a criteri tariffari approvati dal Consiglio regionale in rapporto al tipo ed alla quantita’ di materiale estratto nell’anno, ragion per cui deve ritenersi che detti criteri hanno solo funzione attuativa e determinativa della sanzione, il cui quadro normativo generale di riferimento risulta compiutamente presente nella fonte legislativa regionale.
La Legge Regionale n. 14 del 1998, infatti, prevede, per la violazione di cui trattasi, una sanzione graduata fra un minimo e un massimo (da “trenta e sessanta volte”), indicando il parametro per la sua determinazione nel valore del volume (computato a metri cubi) del materiale illecitamente estratto, in relazione al quale periodicamente il Consiglio regionale determina solo il “quantum” dovuto a titolo di diritto di escavazione, da intendersi, percio’, solo come criterio di computo di mero riferimento per la determinazione della sanzione in concreto entro l’ambito della “forbice” predeterminata dalla suddetta legge regionale.
Pertanto la deliberazione meramente regolamentare di spettanza del Consiglio regionale non incide (cfr., per idonei riferimenti, Cass. n. 1696/2005, Cass. n. 13344/2010 e Cass. n. 5243/2011) sulla definizione degli ambiti della fattispecie sanzionata ne’ individua direttamente la misura della sanzione da irrogare (gia’ prestabilita in un’entita’ variabile tra un minimo ed un massimo), ma si limita solo a individuare in concreto le tariffe dei diritti di escavazione sulla base della valorizzazione dei diversi settori merceologici e in proporzione alle quantita’ di materiale estratto (v., per un precedente sostanzialmente analogo, Cass. n. 677/2011).
Del resto, anche di recente, la Corte costituzionale (v. sentenza n. 134/2019) ha rimarcato come le leggi regionali che prevedano mere sanzioni amministrative ben possono rinviare – nel rispetto dei principi desumibili dall’articolo 23 Cost., meno stringenti di quelli di cui all’articolo 25 Cost., comma 2, anche ad atti sublegislativi, ai fini dell’integrazione del precetto (amministrativamente) sanzionato in forza della stessa legge regionale, la quale deve, comunque, garantire ai propri destinatari la conoscibilita’ del precetto e la prevedibilita’ delle conseguenze sanzionatorie (requisito, questo, certamente riconoscibile alla Legge Regionale Lombardia n. 14 del 1998).
8. Respinto il primo motivo, deve procedersi, quindi, alla disamina degli altri motivi che risultano formulati condizionatamente alla sua ritenuta infondatezza. Osserva il collegio che anche il secondo e terzo motivo – esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi – sono privi di fondamento e devono essere rigettati.
Infatti, la Corte di appello ha ritenuto correttamente legittima la sanzione inflitta in relazione (salvo, poi, a verificare in concreto la quantita’ complessiva del materiale illecitamente estratto per il calcolo definitivo e ridotto della sanzione da irrogare, che ha portato all’accoglimento del motivo sulla rideterminazione “in melius” della sanzione come gia’ diminuita con la sentenza di primo grado) all’applicabilita’ del criterio principale indicato nella Legge Regionale n. 14 del 1998, articolo 29, comma 1, cosi’ ravvisando l’inapplicabilita’ delle condizioni per l’irrogazione dell’entita’ ridotta al 50% come prevista dal successivo comma 2, nonche’ quelle stabilite dal comma 3, il cui illecito, oltretutto, si identifica con altro tipo di condotta rispetto a quello contestato alla societa’ ricorrente.
Ed infatti a quest’ultima risulta essere stata legittimamente contestata la violazione consistita nell’esecuzione di un’attivita’ di scavo senza autorizzazione e non una violazione riconducibile alla mancata osservanza degli obblighi imposti da un gia’ esistente provvedimento autorizzativo, ed e’ per questo che la Corte di appello ha escluso la sussistenza dei presupposti per l’applicabilita’ della sanzione piu’ lieve prevista dal citato articolo 29, comma 3, ritenendo, quindi, la legittimita’ dell’irrogazione della sanzione piu’ grave contemplata dal comma 1 medesimo articolo.
In tal senso risulta essersi gia’ sviluppata la pregressa giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 11464/2003 e Cass. n. 5757/2007) proprio con riferimento alla legislazione regionale oggetto del ricorso, essendo stato piu’ volte affermato che, in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o concessione o in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati, sia dalla disciplina della Legge Regionale Lombardia 30 marzo 1982, n. 18 (articoli 15 e 34), sia da quella della successiva (abrogatrice della precedente) L. 8 agosto 1998, n. 14 (articoli 13 e 29), che viene in rilievo nel caso di specie, si evince chiaramente che l’autorizzazione per la coltivazione della cava e’ rilasciata con preciso riferimento ad un’area ben determinata nelle sue delimitazioni spaziali, rappresentate dalla superficie (estensione) e dall’altezza (profondita’) e non gia’ con generico riguardo alla cava considerata nella sua entita’ oggettiva. Da cio’ consegue che, se il materiale viene estratto all’esterno del perimetro di detta area od oltre la profondita’ consentita (condotte in concreto accertate come essere state realizzate dalla ricorrente), l’attivita’ deve considerarsi effettuata in mancanza di autorizzazione indipendentemente dal rispetto dei quantitativi consentiti, risolvendosi lo sconfinamento orizzontale o verticale dello scavo nello svolgimento di una attivita’ estrattiva diversa da quella autorizzata.
Ravvisata legittimamente la configurazione della violazione di cui alla Legge Regionale n. 14 del 1998, articolo 29, comma 1 la Corte territoriale ha, previo ricalcolo (sulla base degli accertamenti tecnici compiuti) dell’effettiva volumetria del materiale in concreto illecitamente estratto e dell’estensione interessata dall’attivita’ di scavo, rideterminato in senso riduttivo la sanzione nella misura di Euro 537.592,16, mantenendosi nell’ambito dell’intervallo stabilito dalla citata disposizione normativa corrispondente al valore da trenta a sessanta volte la somma di cui alla stessa legge, articolo 15, comma 1, lettera a), rilevando la congruita’ di quello medio equivalente a 45 volte (come preso in considerazione con l’ordinanza-ingiunzione emanata dal Comune di Capriano del Colle).
Al riguardo deve rimarcarsi come, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, ove la norma indichi un minimo e un massimo della sanzione, spetta al potere discrezionale del giudice determinarne l’entita’ entro tali limiti, allo scopo di commisurarla alla gravita’ del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, precisandosi come, peraltro, il giudice non e’ tenuto a specificare nella sentenza i criteri adottati nel procedere a detta determinazione, ne’ la Corte di cassazione puo’ censurare la statuizione adottata ove tali limiti siano stati rispettati e dal complesso della motivazione risulti che quella valutazione e’ stata compiuta (cfr. Cass. n. 5877/2004 e Cass. n. 9255/2013).
9. Anche la quarta doglianza e’ destituita di fondamento e va respinta avendo il giudice di appello applicato la pacifica giurisprudenza di questa Corte (cfr., tra le tante, Cass. SU n. 20930/2009, Cass. n. 720/2018 e, da ultimo, Cass. n. 11777/2020), per cui, in tema di illeciti amministrativi, il principio posto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 3 secondo il quale, per le violazioni amministrativamente sanzionate, e’ richiesta la coscienza e volonta’ della condotta attiva od omissiva, sia essa dolosa o colposa, postula una presunzione di colpa in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, non essendo necessaria la concreta dimostrazione del dolo o della colpa in capo all’agente, sul quale grava, pertanto, l’onere della dimostrazione di aver agito senza colpa. Cio’ implica che la sufficienza, al fine d’integrare l’elemento soggettivo della violazione, della semplice colpa ai sensi del citato articolo 3, comporta che, al fine di escludere la responsabilita’ dell’autore dell’infrazione, non basta uno stato di ignoranza circa la sussistenza dei relativi presupposti, ma occorre che tale ignoranza sia incolpevole, cioe’ non superabile dall’interessato con l’uso dell’ordinaria diligenza.
Sulla base di tale principio, la Corte territoriale ha, con motivazione adeguata e del tutto condivisibile, escluso che la societa’ ricorrente potesse considerarsi in buona fede per la sola circostanza dell’esazione dei diritti di escavazione, poiche’, nel caso concreto, la violazione non atteneva all’entita’ dell’escavazione (donde nessun rilievo poteva avere la percezione della quantita’ estraibile da parte del Comune) ma alla condotta di aver esteso la relativa attivita’ estrattiva oltre i limiti di quella preventivamente autorizzata, donde per quella realizzata in eccedenza, sia con riferimento alla sua estensione che all’inerente profondita’, si sarebbe reso necessario il rilascio di un’ulteriore apposita autorizzazione e di cio’ la ditta (OMISSIS) non poteva non essere consapevole.
Pertanto deve ritenersi che, nella fattispecie, non e’ risultata acquisita alcuna prova della prospettata esimente della buona fase in capo alla suddetta ditta, non essendo emersi elementi positivi idonei ad ingenerare nella citata ditta il convincimento della liceita’ della sua condotta e non essendo risultato che la stessa abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto normativo previsto dalla legge regionale in questione.
10. Pure il quinto ed ultimo motivo e’ del tutto infondato.
Anche a tal proposito la Corte bresciana si e’ uniformata alla consolidata giurisprudenza di legittimita’ relativa alla individuazione della decorrenza del termine di contestazione della violazione oggetto di accertamento quando quest’ultimo sia complesso e necessiti di adeguata istruttoria, solo al termine della quale puo’ provvedersi alla rituale notificazione del verbale di contestazione, e cio’ avuto riguardo, nel caso di specie, alla indispensabilita’ di verificare le quantita’ estratte di materiale con riferimento alle dimensioni della cava e alla durata delle singole condotte protrattesi nel tempo, la cui certezza si era avuta solo con i rilievi del tecnico (OMISSIS) con riferimento alle indagini eseguite nel periodo 2008-2009, con conseguente insussistenza della violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 14.
Inoltre, sulla base del presupposto che l’accertamento era stato contestato solo all’esito delle predette indagini (OMISSIS), il termine di prescrizione sarebbe dovuto decorrere dalla data in cui i relativi rilievi tecnici erano pervenuti al Comune, senza, oltretutto, trascurare l’assorbente considerazione che l’illecito oggetto di contestazione ha natura permanente.
E proprio con riguardo alla violazione delle Legge Regionale Lombardia n. 18 del 1982 e Legge Regionale n. 14 del 1998 (quest’ultima costituente specificamente il riferimento normativo oggetto della violazione consumata dalla societa’ ricorrente), questa Corte (v. Cass. n. 11464/2003 e Cass. n. 24258/2018) ha avuto modo di statuire che in tema di sanzioni amministrative per coltivazione di sostanze minerali di cava in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati (od anche per scavi eseguiti in aree ulteriori rispetto a quelle oggetto di provvedimento autorizzativo), nel caso in cui la sanzione pecuniaria e’ commisurata alla quantita’ del materiale abusivamente estratto, l’accertamento del fatto materiale integrante l’infrazione non puo’ ritenersi completato con la generica constatazione dell’abusiva estrazione di materiale, ma soltanto con la esatta quantificazione del materiale estratto ed il deposito, presso il soggetto competente all’irrogazione della sanzione, della definitiva relazione del tecnico incaricato dell’accertamento. Pertanto, soltanto da questo momento puo’ decorrere il termine di novanta giorni previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 14 per la notificazione al trasgressore degli estremi dell’infrazione commessa.
Quanto poi alla disciplina della prescrizione che viene in rilievo in ordine al tipo di illecito in esame e’ stato chiarito, per l’appunto, che in tema di miniere, cave e torbiere, l’esercizio abusivo dell’attivita’ estrattiva rileva non solo per il “quantum” escavato, cui e’ commisurata la sanzione pecuniaria, ma anche per l’alterazione ambientale, la cui permanenza e’ destinata a durare fino a quando non venga eliminata nella sua materialita’ od antigiuridicita’, sicche’ la coltivazione di una cava in difformita’ dall’autorizzazione-concessione (od anche in difetto dell’autorizzazione, come nella fattispecie) integra un illecito amministrativo non istantaneo, ma permanente (cfr., per tutte, Cass. n. 28652/2011 e Cass. n. 5727/2015).
11. In definitiva, il ricorso, alla stregua delle ragioni complessivamente esposte, deve essere integralmente respinto, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Infine, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 10.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre contributo forfettario, iva e cpa nella misura e sulle voci come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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