Opposizione a decreto ingiuntivo e l’eccezione d’incompetenza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4779.

Assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex articolo 645 cod. proc. civ., il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l’ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore, l’eccezione di incompetenza territoriale deve formularsi già in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 38 cod. proc. civ., deve intendersi come prima difesa utile l’atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria.

Ordinanza|23 febbraio 2021| n. 4779

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Leasing – Giudice di San Marino – Procedimento ex articolo 645 c.p.c. – Eccezione di incompetenza territoriale – Deve formularsi nell’atto di citazione in opposizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 38468-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/2019 del TRIBUNALE di RIMINI, depositata l’11 /11/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GIAIME GUIZZI STEFANO;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PEPE ALESSANDRO che chiede che la Corte di Cassazione respinga il ricorso, con le conseguenze di legge.

RITENUTO IN FATTO

– che la societa’ (OMISSIS)s S.r.l. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) propone, sulla base di due motivi, ricorso per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 881/19, dell’11 novembre 2019, del Tribunale di Rimini, con la quale ha rigettato l’eccezione d’incompetenza territoriale sollevata dalla societa’ (OMISSIS) nell’ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dalla stessa proposta nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, “Scudo Investimenti”);
– che la (OMISSIS), con il primo motivo, deduce, ai sensi degli articoli 18, 19, 20, 21, 26 e 28 c.c., “erronea interpretazione” degli articoli 13 e 15 del contratto di leasing finanziario n. 7343 del 27 marzo 2013 e della legge applicabile al caso di specie;
– che, a suo dire, le parti della suddetta relazione contrattuale hanno “esplicitamente inteso concordare pattiziamente la legge applicabile al contratto sottoscritto e il Foro competente in caso di controversie”, individuando l’una e l’altro in quelli sanmarinesi, giacche’ la possibilita’ – prevista in via di eccezione, rispetto a tale disciplina generale – di adire il Foro “ove il Cliente ha la propria residenza e/o domicilio e/o dimora e/o egli o il Garante detengono beni immobili” risulterebbe subordinata alla condizione che il cliente (ovvero, nella specie, essa (OMISSIS)) risulti persona fisica;
– che ” (OMISSIS), pertanto, lamenta “un’erronea interpretazione del criterio derogatorio della competenza (rectius giurisdizione) fondato sul luogo ove il Garante detiene beni immobili”, essendo subordinato “non solo al fatto che la finanziaria si faccia attrice, ma anche al fatto che il convenuto sia persona fisica”;
– che, in ogni caso, se si volesse ritenere applicabile il criterio del Foro del garante, lo stesso andrebbe individuato in quello di Tivoli, “secondo gli ordinari canoni di determinazione della competenza territoriale”, giacche’ il garante di (OMISSIS) possiede immobili nei Comuni di Tivoli e Palombara Sabina;
– che con il secondo motivo e’ dedotta carenza di motivazione circa la competenza territoriale, lamentando (OMISSIS) che la sentenza del Tribunale di Rimini, dopo aver stabilito la sussistenza della giurisdizione italiana, “nulla dice circa il criterio applicabile di individuazione del Foro territorialmente competente e sul motivo per il quale esso venga individuato proprio nel Tribunale di Rimini”;
– che la societa’ Scudo Investimenti ha depositato memoria, deducendo la tardivita’ della proposizione dell’eccezione di competenza, avendo (OMISSIS) sollevato nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo solo un’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, rilevando, comunque, che nel caso di specie difettano sia l’indicazione del giudice ritenuto competente che la contestazione di tutti i criteri di collegamento prospettabili;
– che e’ intervenuto il giudizio il Procuratore Generale presso questa Corte, in persona di un suo sostituto, per chiedere che il ricorso sia respinto, rilevando, per un verso, come la questione relativa al difetto di giurisdizione del giudice italiano non possa essere devoluta a questa Corte con regolamento di competenza, nonche’, per altro verso, come l’esame della doglianza relativa alla mancata individuazione del Tribunale di Tivoli in quello, in ipotesi, territorialmente competente sia preclusa dal fatto che l’eccezione di incompetenza non e’ stata sollevata in modo completo nel primo atto difensivo della fase di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il regolamento di competenza e’ inammissibile, per una pluralita’ di ragioni;
– che a tale esito conduce, innanzitutto, la preclusione ad avvalersi di tale mezzo, allorche’, come nel caso che occupa, esso sia utilizzato per devolvere all’esame di questa Corte “non un’ipotesi di competenza interna tra i giudici dell’ordinamento italiano e, quindi, una statuizione in tema di ripartizione del potere di “iuris dicere”, ma una questione di giurisdizione tra giudici di diversi Stati” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. Un., ord. 16 dicembre 2009, n. 26288, Rv. 610495-01);
– che, d’altra parte, il mezzo esperito neppure potrebbe intendersi come un ricorso “per saltum”, giacche’ “non e’ direttamente ed immediatamente ricorribile per cassazione la sentenza che abbia deciso solo su questioni pregiudiziali, preliminari o di rito, tra le prime delle quali rientrando la sentenza contenente la individuazione del giudice dotato di giurisdizione” (cosi’, sempre in motivazione, Cass. Sez. Un., cent. 24 gennaio 2013, n. 1717, Rv. 624696-01);
– che, inoltre, quanto alla pretesa di (OMISSIS) – in alternativa a quella di far affermare la giurisdizione sanmarinese – di individuare nel Tribunale di Tivoli, e non in quello di Rimini, quello territorialmente competente, deve rilevarsene, del pari, l’inammissibilita’;
– che, al riguardo, e’ corretto il rilievo svolto sia dalla societa’ Scudo Investimenti che dal Procuratore Generale presso questa Corte, ovvero che – assumendo la citazione in opposizione, nel procedimento ex articolo 645 c.p.c., “il valore di comparsa di risposta, integrando il primo atto con cui l’ingiunto esercita la sua difesa avverso la prospettazione della domanda svolta nelle forme sommarie con il ricorso monitorio dal creditore” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 23 ottobre 2015, n. 21672, Rv. 637589-01) – l’eccezione di incompetenza territoriale avrebbe dovuto formularsi gia’ in tale atto, visto che nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 38 c.p.c., “deve intendersi come prima difesa utile l’atto di opposizione che, in tali procedimenti, tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria” (Cass. Sez. 1, sent. 27 maggio 1999, n. 5161, Rv. 526757-01);
– che, in ogni caso, il regolamento di competenza deve ritenersi inammissibile pure in ragione del fatto che la (OMISSIS) richiama il contenuto di clausole contrattuali e di documenti (in particolare, una visura attestante che il “Garante” possiederebbe beni immobili nel territorio dei Comuni di Tivoli e Palombara Sabina) non riprodotti nello stesso, in violazione dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6);
– che, al riguardo, va rammentato come il regolamento di competenza sia di norma configurato come uno specifico mezzo di impugnazione avverso i provvedimenti che pronunziano sulla competenza, “sicche’ ai sensi del n. 6) del detto articolo 366 c.p.c. la parte e’ tenuta, oltre a richiamare gli atti e i documenti del giudizio di merito, anche a riprodurli nel ricorso indicando in quale sede processuale siano stati prodotti” (da ultimo, Cass. Sez. 6-1, ord. 19 ottobre 2020, n. 22682, Rv. 659431-01);
– che le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione del principio secondo cui, in caso di regolamento di competenza, “il valore effettivo della causa deve essere considerato indeterminabile, non potendo trovare applicazione alcuno dei criteri previsti dal Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, articolo 5 del Ministero della Giustizia quando la questione oggetto del giudizio abbia rilievo meramente processuale” (Cass. Sez. 6-3, ord. 14 gennaio 2020, n. 504, Rv. 656577-01);
– che in ragione della declaratoria di inammissibilita’ del regolamento, va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, applicandosi tale norma anche con riferimento al regolamento di competenza, stante la sua natura impugnatoria (Cass. Sez. 6-Lav., ord. 22 maggio 2014, n. 11331, Rv. 630910-01).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Rimini, condannando la societa’ (OMISSIS)s S.r.l. a rifondere alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi Euro, 2.250,00, oltre 200,00 per esborsi, piu’ spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *