Il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale deve operare il controllo con valutazione “ex ante”

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 aprile 2021| n. 14557.

Il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante”, riferita cioè alle emergenze cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’art. 491, comma 1, cod. proc. pen., in quanto, trattandosi di verifica su una questione preliminare, prescinde dagli esiti dell’istruttoria dibattimentale. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che, ai fini della pronuncia sulla competenza, l’indagine può estendersi, non ostandovi alcuna contraria previsione, a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero, compreso il contenuto di una querela inserita nel fascicolo per il dibattimento esclusivamente a comprova della procedibilità dell’azione).

Sentenza|19 aprile 2021| n. 14557

Data udienza 4 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Appropriazione indebita – Interversione nel possesso – Legittimazione degli eredi della vittima a costituirsi parte civile – Proposizione di motivi nuovi nn collegati a quelli già proposti – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde – Presidente

Dott. AGOSTINACCHIO Luigi – Consigliere

Dott. PELLEGRINO Andr – rel. Consigliere

Dott. PERROTTI Massimo – Consigliere

Dott. MINUTILLO TURTUR Marzia – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
(OMISSIS), n. a (OMISSIS), rappresentato ed assistito dall’avv. (OMISSIS), di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, quarta sezione penale, n. 562/2019, in data 08/11/2019;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere Andrea Pellegrino;
letta la requisitoria scritta Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23 convertito in L. n. 176 del 2020 con la quale il Sostituto procuratore generale Ettore Pedicini ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso;
letta la memoria difensiva del ricorrente contenente motivo aggiunto pervenuta in data 08/02/2021;
letta la memoria e le conclusioni presentate dalla difesa delle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), avv. (OMISSIS), con le quali, a sostegno delle conclusioni della pubblica accusa, si e’ chiesto di confermare la sentenza di secondo grado e di condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado da liquidarsi nell’importo di Euro 1.500,00 oltre accessori di legge;
preso atto che la difesa del ricorrente non ha chiesto la discussione orale ma ha presentato memoria di replica alla requisitoria del Sostituto procuratore generale.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 08/11/2019, la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Milano in data 13/07/2018 che aveva condannato (OMISSIS) alla pena di anni uno, mesi sei di reclusione ed Euro 900 di multa per il reato di cui all’articolo 646 c.p., articolo 61 c.p., nn. 7 e 11 (capo D) oltre al risarcimento dei danni cagionati alle parti civili (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) da liquidarsi in separata sede, assolvendolo dai reati di cui all’articolo 648 c.p. (capo A) e articolo 81 cpv. c.p. e Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 178, comma 1, lettera b) (capo B) perche’ il fatto non sussiste e articoli 81 cpv. e 640 c.p. (capo C) perche’ il fatto non costituisce reato. Secondo l’Accusa, il reato per cui e’ stata pronunciata condanna sarebbe stato commesso attraverso l’appropriazione indebita di sette opere dell’artista (OMISSIS), di proprieta’ del defunto (OMISSIS) ed oggi dei suoi eredi, di cui il (OMISSIS) aveva la disponibilita’ in quanto depositate nei magazzini siti in (OMISSIS) riconducibili ai familiari di quest’ultimo e per averle successivamente vendute a tale (OMISSIS) in data 05/11/2013.
2. Avverso detta sentenza, nell’interesse di (OMISSIS), viene proposto ricorso per cassazione, i cui motivi vengono di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p., lamentando quanto segue.
– Primo motivo: erronea applicazione della legge penale ed illogicita’ della motivazione emergente sia dal testo della sentenza che dai contratti di comodato in atti depositati all’udienza del 09/01/2017, dalle produzioni effettuate alle udienze dell’08/05/2017 e del 09/10/2017 nonche’ dagli esami resi da (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e di (OMISSIS). La Corte territoriale ha ritenuto inattendibili le dichiarazioni del (OMISSIS) sul fatto che le sette opere di (OMISSIS) erano state a lui consegnate dallo (OMISSIS) a pagamento di molteplici e pluriennali prestazioni professionali e di assistenza per numerosi rapporti con artisti contemporanei e con il mercato dell’arte. E, conseguentemente, il possesso di tali opere nei magazzini di (OMISSIS) e’ stato riferito al (OMISSIS) in quanto parente delle comodanti (OMISSIS) e (OMISSIS). Nessun testimone ha dichiarato quelle opere erano stivate in (OMISSIS) e, nel contempo, vi e’ evidenza probatoria dei pluriennali rapporti di lavoro tra il ricorrente e lo (OMISSIS) e del fatto che quest’ultimo aveva dato le opere al (OMISSIS) a titolo di pagamento per le attivita’ svolte ed in assenza di qualsivoglia evidenza indiziaria circa il fatto che egli potesse introdursi nei magazzini di (OMISSIS) solo perche’ parente delle comodanti.
– Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per aver escluso che il reato di appropriazione indebita dovesse ritenersi gia’ estinto per intervenuta prescrizione, quale risultante dalle produzioni effettuate all’udienza del 09/01/2017 e dell’08/05/2017 nonche’ dall’esame di (OMISSIS). Peraltro, del tutto inopinatamente, la Corte territoriale ha ritenuto il reato consumato solo in data 05/11/2013 allorquando il (OMISSIS) vendeva le opere al (OMISSIS) come primaria manifestazione di intervenuta interversione del possesso. In realta’, la Corte non aveva tenuto conto che sin dal marzo 2010 – epoca dell’omicidio di (OMISSIS), avvenuta il 3 marzo 2010 per mano di (OMISSIS) – gli eredi del primo erano entrati nel possesso delle chiavi del magazzino di (OMISSIS), ivi constatando evidentemente l’assenza delle sette opere in questione.
– Terzo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ribadita competenza territoriale del Tribunale di Milano, risultante dai verbali di perquisizione e sequestro del 07/07/2005 e dell’08/07/2005, dal verbale di dissequestro del 28/09/2005, dall’ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli del 25/07/2005, dal verbale di sommarie informazioni testimoniali di (OMISSIS), dal contratto di comodato dell’01/09/2005 e dal contratto di comodato dell’01/12/2005. La competenza territoriale dell’autorita’ giudiziaria milanese e’ stata tratta dal luogo di commissione del piu’ grave reato di cui al capo A), sull’assunto che a (OMISSIS) aveva ricevuto in consegna le opere, avendo ivi lo (OMISSIS) sia la Galleria d’arte che dei magazzini (ulteriori magazzini erano in (OMISSIS)). Proprio l’incertezza sul luogo di consegna avrebbe dovuto imporre di considerare il luogo di consumazione del reato immediatamente meno grave (nella specie il reato di truffa di cui al capo C, consumatosi in (OMISSIS), rectius (OMISSIS)) che avrebbe inevitabilmente spostato la competenza.
– Quarto motivo: violazione di legge in relazione all’articolo 74 c.p.p. laddove ha ritenuto l’ammissibilita’ della costituzione di parte civile degli eredi (OMISSIS) per illogicita’ della motivazione risultante sia dal testo della sentenza che dalle imputazioni contestate. I fatti di reato ab origine contestati erano quelli di ricettazione, posa in commercio di opere contraffatte e truffa in danno di tale (OMISSIS). Nessuna di dette imputazioni poteva consentire di ritenere che le eredi (OMISSIS) avessero legittimazione a costituirsi parte civile al fine di conseguire il risarcimento dei danni per la consumazione di simili reati, tanto piu’ che se dette opere fossero state accertate come false si sarebbe proceduto alla loro confisca e distruzione. Ne’ poteva la Corte territoriale sostenere la legittimazione delle parti civili (OMISSIS) in ragione della nuova imputazione di appropriazione indebita contestata dal pubblico ministero al (OMISSIS) solo all’esito dell’istruzione dibattimentale. La valutazione di tale legittimazione e’ stata compiuta ex post, cosa non consentita in quanto tale verifica deve essere compiuta in limine judicii e con riferimento alle contestazioni esistenti all’atto della costituzione.
Nella memoria difensiva contenente motivo aggiunto pervenuta in data 08/02/2021, il ricorrente eccepisce la nullita’ della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 61 c.p., n. 11. Il ricorrente censura la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente l’aggravante de qua solo ed esclusivamente in ragione del vincolo di parentela, mancando di evidenziare qualsivoglia elemento fattuale dal quale desumere una qualunque condotta di approfittamento da parte dell’imputato della sua qualita’ di parente delle comodanti sconoscendosi nel modo piu’ assoluto l’effettivo tenore del rapporto tra il (OMISSIS) e il ramo materno della sua famiglia, tale da consentirgli di entrare nei magazzini di (OMISSIS).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ infondato, per taluni motivi in modo manifesto.
2. Aspecifico e, in ogni caso, manifestamente infondato e’ il primo motivo.
La censura tende a sottoporre al giudizio di legittimita’ aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all’apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito.
Invero, le conclusioni circa la responsabilita’ del ricorrente risultano adeguatamente giustificate dal giudice di merito attraverso una puntuale valutazione delle prove, che ha consentito una ricostruzione del fatto esente da incongruenze logiche e da contraddizioni. Tanto basta per rendere la sentenza impugnata incensurabile in questa sede non essendo il controllo di legittimita’ diretto a sindacare direttamente la valutazione dei fatti compiuta dal giudice di merito, ma solo a verificare se questa sia sorretta da validi elementi dimostrativi e sia nel complesso esauriente e plausibile.
Esula, infatti, dai poteri della Suprema Corte quello di una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e’, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimita’ la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu’ adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
La sostanziale riproposizione dei motivi di appello conduce all’aspecificita’ del ricorso: tale situazione va valutata e ritenuta non solo per la sua genericita’, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non puo’ ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel succitato vizio di aspecificita’ che conduce, a norma dell’articolo 591 c.p.p., comma 1, lettera c), alla inammissibilita’ della impugnazione (cfr., Sez. 2, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15/05/2008, Lo Piccolo, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22/02/2002, Palma, Rv. 221693).
3. Aspecifico e comunque manifestamente infondato e’ anche il secondo motivo.
I giudici di merito hanno ritenuto assai improbabile che vi fosse stata una consegna delle opere del (OMISSIS) al (OMISSIS) “in nero” da parte dello (OMISSIS) in conto pagamento di alcune prestazioni professionali rese dall’avv. (OMISSIS) a favore di quest’ultimo (a ragione di un generico e scarsamente leggibile manoscritto dello (OMISSIS), risultato non autentico, apparentemente ricognitivo dei debiti verso il (OMISSIS) e dell’assenza di quietanze da parte di quest’ultimo con le indicazioni delle opere asseritamente ricevute); inoltre, essendo del tutto indifferente – ai fini della data di commissione del reato – la circostanza in fatto che le eredi dello (OMISSIS), gia’ nel marzo 2010, dopo la morte del congiunto, accedendo presso i magazzini di (OMISSIS) avessero constatato la mancanza delle tele, ben potendo queste ultime essere state provvisoriamente occultate altrove, la Corte territoriale ha correttamente evidenziato l’unico dato oggettivo rilevante rappresentato dalla vendita delle opere al (OMISSIS) da parte del (OMISSIS), dietro corrispettivo, vendita pacificamente avvenuta in data 05/11/2013: infatti, e’ solo da tale data che “si e’ manifestata l’effettiva interversione nel possesso…: l’aver ceduto a (OMISSIS) le opere dello (OMISSIS) e’ un tipico atto dispositivo, del tutto incompatibile con il diritto di proprieta’ di quest’ultimo e tale, dunque, da integrare l’interversione nel possesso, costitutiva del reato di appropriazione indebita in contestazione”.
La verificata commissione del reato alla data 05/11/2013 consente di ritenere non ancora venuto a scadenza il termine di prescrizione, prorogato nella misura massima consentita per gli eventi interruttivi e fissato nella complessiva misura di anni sette e mesi sei.
4. Infondato e’ il terzo motivo.
Rileva questa Suprema Corte che il giudice dell’impugnazione, a cui sia stata ritualmente devoluta la questione della competenza territoriale, deve operare il controllo con valutazione “ex ante”, riferita cioe’ alle emergenze di fatto cristallizzate in sede di udienza preliminare o, in mancanza di questa, a quelle acquisite non oltre il termine di cui all’articolo 491 c.p.p., comma 1, e non puo’ prendere in esame le eventuali sopravvenienze dibattimentali, poiche’ la verifica ha ad oggetto la correttezza della soluzione data in ordine ad una questione preliminare che, in quanto tale, non implica il confronto con gli esiti istruttori del dibattimento (cfr., Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, Battistella e altri, Rv. 234348; Sez. 6, n. 49754 del 21/12/2012, Casulli e altri, Rv. 254100).
Evidenzia il Collegio come il giudice di primo grado avesse individuato, in limine litis, la competenza territoriale del Tribunale di Milano mettendo in luce i seguenti elementi in fatto:
-che il piu’ grave reato contestato, sulla base del quale andava individuata la competenza territoriale ex articolo 16 c.p.p., era quello di ricettazione che risultava essere stato commesso in (OMISSIS) in data antecedente e prossima al (OMISSIS);
-che in relazione al reato (istantaneo) di ricettazione, ai fini della competenza per territorio, non rileva il luogo in cui e’ accertata la detenzione della “res”, ma quello in cui il bene sia stato ricevuto o entrato nel possesso o nella disponibilita’ del reo, con conseguente rilevanza dei dati indicativi in tal senso (Sez. 2, n. 26106 del 21/03/2019, Bonsanto, Rv. 276057);
-che mentre nei due magazzini di (OMISSIS) non venne rinvenuta alcuna delle tele, le opere di cui al capo A) vennero visionate mentre erano custodite nei depositi Easy box e nell’abitazione milanese dello (OMISSIS) nel 2005: circostanza, quest’ultima, emersa dal contenuto della denuncia-querela sporta in data 23/07/2014 da (OMISSIS), curatrice dell’Archivio Opera di Pietro (OMISSIS).
A quanto precede va aggiunto che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, in tema di competenza, il vincolo tra i reati, determinato dalla connessione, costituisce criterio originario ed autonomo di attribuzione di competenza indipendentemente dalle successive vicende relative ai procedimenti riuniti: ne deriva che, la competenza cosi’ radicatasi resta invariata per tutto il corso del processo, per il principio della “perpetuatio iurisdictionis”, anche in caso di assoluzione dell’imputato dal reato piu’ grave che aveva determinato la competenza anche per gli altri reati (Sez. 6, n. 12405 del 18/01/2017, Castaldi e altri, Rv. 269662).
Tutto cio’ considerato, ritiene il Collegio di dover ulteriormente precisare che l’indagine fattuale ai fini della pronuncia sulla competenza ben puo’ estendersi a tutti gli atti presenti nel fascicolo del pubblico ministero (oltre a quelli traslati nel fascicolo del dibattimento), ivi compreso al contenuto di una querela inserita nel fascicolo formato ex articolo 431 c.p.p. per la procedibilita’ dell’azione, la cui utilizzazione a tali fini non incontra alcun limite ne’ divieto di carattere normativo.
5. Infondato e’ il quarto motivo.
Al fine della costituzione di parte civile, cosi’ come – in termini generali – al fine dell’esercizio di qualsiasi azione civile, posto che la costituzione di parte civile altro non e’ che l’esercizio nel processo penale di un’azione civile, e’ sufficiente la prospettazione dei fatti costitutivi della pretesa, cioe’ l’indicazione delle circostanze di fatto e delle ragioni di diritto astrattamente idonei a consentire di ritenere sussistente il diritto in relazione al quale sia stata esercitata l’azione, a prescindere dalla fondatezza di quest’ultima, che attiene alla sussistenza del richiesto; per quanto, piu’ in particolare, riguarda le azioni risarcitorie, tra cui quelle relative alle conseguenze dannose di un reato, e’ sufficiente che il preteso danneggiato agisca in relazione ad un fatto astrattamente idoneo a cagionare un pregiudizio alla sua sfera di interessi che sia giuridicamente apprezzabile, giacche’ da cio’ discende la sua legittimazione attiva e, quindi, la possibilita’ di esercitare l’azione anche nel processo penale, nell’ambito del quale, oltre alla responsabilita’ dell’imputato in relazione ai fatti oggetto della contestazione, dovra’ essere verificata anche l’esistenza dei danni e la loro riconducibilita’ al fatto reato (cfr., ex multis, Sez. 3, n. 18518 del 11/01/2018, S. e altro, Rv. 273647).
Cio’ considerato, non possono residuare dubbi di sorta sul fatto che le eredi di (OMISSIS) avessero pieno titolo legittimante a costituirsi parte civile nel presente procedimento, avendo le stesse sin dal 2011 denunciato la scomparsa di numerose opere di proprieta’ del defunto (tra cui le tele successivamente cedute al (OMISSIS)), fatto che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle sottostanti condotte penalmente rilevanti lesive (anche) a loro danno, e’ stato concretamente idoneo a cagionare un pregiudizio; apprezzabile e come tale – giuridicamente tutelabile, alla loro sfera di interessi.
6. Non scrutinabile per tardivita’ di proposizione e’ l’unico motivo aggiunto.
Va osservato in premessa che, le deduzioni contenute nei c.d. motivi aggiunti possono essere esaminate soltanto in quanto non costituenti “motivo nuovo”: cio’ in quanto la facolta’ conferita all’appellante ed al ricorrente dall’articolo 585 c.p.p., comma 4, deve trovare necessario riferimento nei motivi principali e rappresentare soltanto uno sviluppo o una migliore e piu’ dettagliata esposizione dei primi, anche per ragioni eventualmente non evidenziate in precedenza, ma sempre collegabili ai capi e punti gia’ dedotti (Sez. 1, n. 46950 del 02/11/2004, Sisic, Rv. 230181). Ne consegue che motivi nuovi ammissibili sono soltanto quelli coi quali, a fondamento del petitum gia’ proposto nei motivi principali d’impugnazione, si alleghino ragioni “giuridiche” diverse da quelle originarie, non potendo essere ammessa l’introduzione di censure nuove in deroga ai termini tassativi entro i quali il ricorso va presentato.
I motivi nuovi proposti a sostegno dell’impugnazione devono, pertanto, avere ad oggetto, a pena di inammissibilita’, i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell’originario atto di impugnazione a norma dell’articolo 581 c.p.p., comma 1, lettera a) (cfr., Sez. 6, n. 73 del 21/09/2011, dep. 2012, Agui’, Rv. 251780; Sez. 6, n. 27325 del 20/05/2008, D’Antino, Rv. 240367). Da qui la necessita’ di ribadire (cfr., Sez. 2, n. 1417 del 11/10/2012, dep. 2013, P.C. in proc. Platamone e altro, Rv. 254301) il seguente principio di diritto: “In materia di termini per l’impugnazione, la facolta’ del ricorrente di presentare “motivi nuovi” o “aggiunti” incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali, dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma risultando sempre ricollegabili ai capi ed ai punti gia’ dedotti; ne consegue che sono ammissibili soltanto i “motivi nuovi” o “aggiunti” con i quali, a fondamento del petitum dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, non anche quelli con i quali si intenda allargare l’ambito del predetto petitum, introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l’impugnazione”.
Fermo quanto precede, la censura contenuta nella memoria difensiva pervenuta in data 08/02/2021 con la quale la parte ha eccepito la nullita’ della sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11 deve intendersi come introduttiva di un motivo del tutto nuovo rispetto alle doglianze contenute nel ricorso principale.
Il motivo si pone, infatti, come impropriamente finalizzato ad allargare – in modo non consentito – l’ambito del petitum e la sua mancata formalizzazione entro i termini per l’impugnazione lo rende non scrutinabile a ragione dell’intervenuta decadenza (cfr., Sez. F, n. 40256 del 23/09/2016, Fechtner).
7. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS)Schubert (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), spese che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili (OMISSIS)Schubert (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), spese che liquida in complessivi Euro 1.500,00 oltre accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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