L’omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di ammissione al rito abbreviato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|21 aprile 2021| n. 15131.

In tema di procedimenti speciali, l’omessa pronuncia da parte del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta di ammissione al rito abbreviato, ritualmente e tempestivamente presentata dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, equivale ad un’ordinanza di rigetto, di guisa che, in caso di mancata riproposizione della richiesta al giudice del dibattimento in “limine litis”, ricorre un’ipotesi di sanatoria della nullità di ordine generale a regime intermedio venutasi a determinare.

Sentenza|21 aprile 2021| n. 15131

Data udienza 9 marzo 2021

Integrale
Tag – parola chiave: Rito immediato – Richiesta di rito abbreviato condizionato – Restituzione del termine ex art. 175 co 1 c.,p.p. – Insussistenza dei presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. BONI Monica – rel. Consigliere

Dott. BINENTI Roberto – Consigliere

Dott. CENTONZE Alessandro – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 09/09/2020 del TRIBUNALE di BARI;
udita la relazione svolta dal Consigliere BONI MONICA;
lette le conclusioni del PG Dr.ssa LORI Perla che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 9 settembre 2020 il Tribunale di Bari, pronunciando quale giudice dell’esecuzione, rigettava l’istanza, proposta nell’interesse di (OMISSIS), volta ad ottenere la restituzione nel termine ex articolo 175 c.p.p., comma 1, per proporre richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato.
1.1 A fondamento della decisione il Tribunale rilevava che, sebbene l’imputato, nei confronti del quale era stato emesso decreto di giudizio immediato, avesse tempestivamente chiesto di essere giudicato nelle forme del rito abbreviato condizionato, il G.i.p. non aveva preso in esame la sua richiesta ed era stato celebrato il giudizio col rito ordinario senza che imputato o difensori avessero sollevato la questione e reiterato la richiesta di accesso al rito alternativo, facolta’ non esercitate nemmeno con l’atto di appello, con la conseguente sanatoria della nullita’ verificatasi di ordine generale a regime intermedio. In ogni caso rilevava che l’imputato non era incorso nell’inosservanza di un termine perentorio, rispetto al quale poter ottenere la restituzione per esercitare facolta’ difensiva, ragione per la quale non sussistevano i presupposti per attivare la forma di tutela prevista dall’articolo 175 c.p.p..
1.2 Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso (OMISSIS) a mezzo dei difensori, avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali ne hanno chiesto l’annullamento per inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullita’ e per mancanza, contraddittorieta’ o manifesta illogicita’ della motivazione. Secondo i difensori, la questione prospettata al giudice dell’esecuzione non e’ assimilabile a quella che si verifica in caso di rigetto dell’istanza di ammissione al rito abbreviato con decisione adottata de plano senza fissazione dell’udienza camerale, dal momento che la richiesta di (OMISSIS), pur tempestiva, rituale e fondata, non era stata presa in considerazione dal G.i.p. con un formale provvedimento di rigetto, omissione che ha integrato una grave violazione del diritto di difesa, sancito dall’articolo 111 Cost. e dall’articolo 6 CEDU. Trattasi di un’invalidita’ rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, ivi compreso quello di esecuzione, che ha impedito la formazione del giudicato. Inoltre, la richiesta di abbreviato condizionato ben poteva essere riproposta dinanzi al Giudice del dibattimento, ma e’ stata preclusa a (OMISSIS) anche tale ulteriore forma di garanzia difensionale, mentre non rileva la partecipazione dei difensori di fiducia al giudizio, giacche’ la richiesta e’ stata presentata personalmente dal prevenuto, inviando la propria dichiarazione dal carcere ove era detenuto e non vi era nessuna certezza che lo stesso avesse notiziato il difensore. Si contesta, inoltre, che la questione dovesse essere proposta nell’atto di appello, che non e’ mai stato proposto, il che ha reso la fase esecutiva l’unica in cui sollevare la questione.
1.3 Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa LORI Perla, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso e’ inammissibile perche’ basato su motivi manifestamente infondati.
1. I presupposti della vicenda processuale, portata alla cognizione di questa Corte, sono pacifici ed incontestati anche nel ricorso e riguardano:
– l’emissione in data 21/7/2015 da parte del G.i.p. del Tribunale Bari del decreto di giudizio immediato nei confronti del ricorrente, atto che veniva notificato in data 24/8/2015;
– la proposizione in data 8/9/2015, con dichiarazione resa all’ufficio matricola, da parte di (OMISSIS) della richiesta di ammissione al giudizio abbreviato condizionato con contestuale nomina di un secondo difensore di fiducia;
– la celebrazione a partire dal 3/12/2015 del giudizio nelle forme del rito ordinario, introdotto dal decreto di giudizio immediato;
– la conclusione del processo con sentenza di condanna alla pena di anni nove e mesi sei di reclusione, pronunciata dal Tribunale di Bari in data 16/6/2016, divenuta irrevocabile il 5/11/2016.
1.1 Dallo sviluppo cosi’ riassunto del rapporto processuale emerge che, nonostante l’avvenuta tempestiva proposizione della richiesta di ammissione al rito abbreviato condizionato, il Giudice per le indagini preliminari non aveva pronunciato nessun provvedimento al riguardo e non aveva nemmeno fissato l’udienza prevista dall’articolo 458 c.p.p., comma 2 e che, successivamente alla notifica del decreto di giudizio immediato, il procedimento era transitato alla fase giudiziale, venendo celebrato secondo il rito dibattimentale ordinario.
1.2 E’ altrettanto incontestato che il condannato, pur presente almeno alla prima udienza tenutasi davanti al Tribunale di Bari, cosi’ come era stato presente almeno uno dei suoi difensori di fiducia, non aveva reiterato la richiesta di ammissione al giudizio abbreviato nella fase degli atti preliminari, ne’ in sede di discussione.
Pretende di superare la descritta omissione mediante un provvedimento che in fase di esecuzione lo restituisca nel termine ex articolo 175 c.p.p., comma 1. Tale pretesa e’ del tutto eccentrica rispetto al sistema processuale ed e’ priva dei requisiti minimi di fondatezza.
2. In primo luogo, va confermata la correttezza giuridica della soluzione reiettiva, assunta dal giudice dell’esecuzione, basata sulla constatazione dell’intervenuta tacita rinuncia dell’imputato ad avvalersi della facolta’ di chiedere la definizione del processo a suo carico nelle forme del giudizio abbreviato e di ottenere l’integrazione probatoria in origine indicata. L’omessa pronuncia da parte del G.i.p. sull’istanza avanzata dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato equivale ad un provvedimento di rigetto e la mancata riproposizione della richiesta determina la sanatoria della nullita’ di ordine generale a regime intermedio verificatasi per l’omissione giudiziale, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 3088 del 17/01/2006, confl. comp. in proc. Bergamasco, Rv. 232560 e dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 169 del 23 maggio 2003 (Sez. 2, n. 2193 del 05/11/2013, deo. 2014, Caruso ed altri, Rv. 259970; Sez. 3, n. 27760 del 06/06/2008, Ghouini, Rv. 240826; Sez. 1, n. 9243 del 07/02/2003, confl. comp. in proc. Chakara, Rv. 224383). Pertanto, l’istanza respinta avrebbe potuto e dovuto essere riproposta al giudice del dibattimento prima delle formalita’ di apertura secondo la previsione dell’articolo 438 c.p.p., comma 6. Tanto non e’ avvenuto senza che sia stato dedotto un impedimento di qualsiasi natura: la prospettata mancata comunicazione da parte dell’imputato ai suoi difensori della proposizione personale della richiesta e’ dedotta come evenienza di cui non e’ fornita nessuna giustificazione, per cui deve ascriversi ad una sua scelta, a dimenticanza, ad un difetto nella relazione comunicativa con i propri legali e non supera il dato oggettivo della presenza dell’istanza agli atti del fascicolo, conservato nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari, circostanza che l’aveva resa consultabile anche da parte delle difese.
Del pari, la mancata proposizione dell’appello e del ricorso per cassazione avverso la sentenza di condanna non e’ ascritta ad una situazione impediente, che abbia ostacolato la deduzione della nullita’ verificatasi per l’omessa pronuncia da parte del g.i.p. ed il denegato accesso al rito alternativo. In altri termini, non viene illustrata e spiegata la ragione per la quale alla violazione del diritto di difesa non si sia posto rimedio mediante facolta’ riconosciute testualmente all’imputato che abbia subito il diniego, espresso o tacito, dell’accesso al rito alternativo pur in presenza delle condizioni per la sua introduzione, facolta’ che avrebbero consentito il recupero a posteriori dei benefici sia istruttori, che sanzionatori.
3. Osserva in ogni caso il Collegio che, per come formulata la richiesta di (OMISSIS), lo strumento della restituzione nel termine secondo la previsione dell’articolo 175 c.p.p., comma 1, non e’ applicabile al caso specifico. La disposizione, infatti, consente alla parte, che sia incorsa nella decadenza da una facolta’ processuale per non avere osservato un termine perentorio a causa di forza maggiore o caso fortuito, di ottenere la restituzione nel termine stesso. Nel caso in esame, secondo quanto correttamente ritenuto dal giudice dell’esecuzione, non e’ invocabile l’istituto a fronte della mancata ammissione al rito speciale per omessa pronuncia sul punto da parte del giudice competente, evenienza che non e’ dipesa dal mancato rispetto del termine per la proposizione della relativa richiesta.
Per le considerazioni svolte il ricorso, infondato in tutte le sue deduzioni, va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di siffatta impugnazione, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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