Cassazione toga rossa

Suprema Corte di Cassazione

sezione VI

sentenza 4 aprile 2016, n. 13416

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CITTERIO Carlo – Presidente

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

Dott. BASSI Alessandra – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna nei confronti di:

(OMISSIS), n. il (OMISSIS);

avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 1500/2013 del 09/07/2014;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. DE AMICIS Gaetano;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MAZZOTTA Gabriele, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9 luglio 2014 il Tribunale di Ravenna ha assolto (OMISSIS), perche’ il fatto non sussiste, dal reato di calunnia contestatogli per avere, in data 11 maggio 2010, con una denuncia contenuta nell’atto di opposizione ad una richiesta di archiviazione proposta in un procedimento iscritto nei confronti di tre appartenenti alla Polizia di Stato, incolpato questi ultimi del reato di cui all’articolo 479 c.p., in relazione ad una perquisizione da loro eseguita nei suoi confronti in un altro procedimento penale.

Il Tribunale, inoltre, disponeva la trasmissione degli atti al P.M. per il delitto di calunnia commesso dall’imputato ai danni delle stesse persone offese in altro luogo, ossia in (OMISSIS), con una denuncia-querela del (OMISSIS), depositata il 10 febbraio dello stesso anno.

2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Ravenna, deducendo l’inosservanza dell’articolo 521 c.p.p., comma 2, in relazione all’articolo 649 c.p.p., sul presupposto che il Giudice, avendo riscontrato nel corso del giudizio che le medesime accuse calunniose erano state precedute da una denuncia presentata dal (OMISSIS) ai Carabinieri di Pistoia il (OMISSIS), riteneva insussistente il fatto avvenuto in data (OMISSIS), qualificandolo come post factum non punibile rispetto alla calunnia del (OMISSIS), ed erroneamente disponeva, nel contempo, la trasmissione degli atti al P.M. per il delitto commesso in (OMISSIS), trattandosi in realta’ di un fatto diverso nella data e nel luogo di consumazione, con la conseguenza che egli, valutata la unicita’ del fatto contestato rispetto alla precedente denuncia calunniosa, avrebbe dovuto applicare il disposto di cui al su citato articolo 521, comma 2, del codice di rito.

Ulteriore conseguenza di tale errore, ad avviso del ricorrente, e’ da ravvisare nella possibilita’ che nell’instaurando giudizio presso il Tribunale di Pistoia venga applicato il divieto di secondo giudizio a norma dell’articolo 649 c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. La premessa del ragionamento sul quale il Tribunale di Ravenna ha basato la impugnata pronuncia assolutoria e’ costituita dal fatto che il contenuto calunnioso dell’atto di opposizione depositato presso la Procura di Ravenna in data 11 maggio 2010 rappresenta la “semplice reiterazione delle stesse accuse formulate dall’imputato nella denuncia querela sporta il (OMISSIS), diretta alla Procura della Repubblica di Ravenna, ma depositata il (OMISSIS) alla Stazione dei Carabinieri di Pistoia”.

Al riguardo il Tribunale ha richiamato la pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2933 del 12/11/2009, dep. 22/01/2010, Rv. 245773; Sez. 6, n. 9961 del 28/04/1999, dep. 05/08/1999, Rv. 214181), secondo cui il delitto di calunnia e’ un reato istantaneo, la cui consumazione si esaurisce con la comunicazione all’autorita’ di una falsa incolpazione a carico di persona che si sa essere innocente, con la conseguenza che la reiterazione di eventuali, successive, dichiarazioni di conferma della falsa accusa non puo’ concretare ulteriori violazioni della stessa norma incriminatrice.

Preliminare al giudizio di merito sul contenuto della regiudicanda, e in particolare sull’eventuale presenza di sostanziali aggiunte o variazioni nelle successive dichiarazioni di conferma dell’iniziale atto di incolpazione, era tuttavia il doveroso apprezzamento che il Tribunale avrebbe dovuto svolgere in relazione al problema della corretta formulazione del tema d’accusa ai fini della correlazione, ex articolo 521 c.p.p., comma 2, tra l’imputazione contestata e la sentenza.

L’identita’ del fatto, invero, sussiste solo quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (da ultimo, v. Sez. 5, n. 52215 del 30/10/2014, dep. 16/12/2014, Rv. 261364).

Ne consegue che costituisce fatto diverso quello che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi del medesimo reato, sia un’ulteriore estrinsecazione dell’attivita’ del soggetto agente, diversa e distinta nello spazio e nel tempo da quella in precedenza posta in essere (arg. ex Sez. 2, n. 292 del 04/12/2013, dep. 08/01/2014, Rv. 257992).

Nel caso in esame emergono chiaramente dalla motivazione della sentenza impugnata i profili di diversita’, sul piano sia spaziale che temporale, del fatto accertato in giudizio rispetto alle linee essenziali della contestazione inizialmente cristallizzata nel capo d’imputazione, le cui coordinate, pertanto, avrebbero dovuto essere correttamente riformulate in ossequio al principio generale che e’ alla base del potere-dovere del giudice di disporre la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero ai sensi dell’articolo 521 c.p.p., comma 2.

3. S’impone, dunque, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con le ulteriori consequenziali statuizioni in dispositivo enunciate.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Ravenna.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *