www.studiodisa.it

Suprema Corte di Cassazione

sezione tributaria

sentenza 22 aprile 2016, n. 8146

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente
Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – rel. Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 9601-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta delega a margine;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA, depositata il 18/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/03/2016 dal Consigliere Dott. LIANA MARIA TERESA ZOSO;
udito per il ricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’inammissibilita’;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. La Commissione Tributaria regionale di Roma, con sentenza depositata il 18.1.2011, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), riformava la decisione della CTP di Roma con cui era stato rigettato il ricorso proposto da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso l’avviso di liquidazione per il recupero delle ordinarie imposte di registro, ipotecaria e catastale, sul presupposto che l’immobile, venduto dai primi due al terzo con atto del 26.6.2003, registrato con i benefici per l’acquisto della prima casa, aveva caratteristiche “di lusso”, ex Decreto Ministeriale 2 luglio 1969. I giudici d’appello hanno ritenuto che si trattava di villino accatastato come categoria A/7, laddove le circolari che definivano le caratteristiche degli immobili accatastabili con tale categoria facevano riferimento ad elementi descrittivi che escludevano potesse trattarsi di tipologia di immobili definibili come abitazioni di lusso; Inoltre la perizia di parte allegata al fascicolo di causa forniva ulteriori elementi di valutazione atti ad escludere si trattasse di abitazione di lusso.
2. L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza formulando tre motivi. Resiste con controricorso la contribuente che deposita, altresi’, memoria.
3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1, parte 1, nota 2 bis, n. 1, lettera A) della Tariffa allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986 e del Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articoli 5 e 6, sostenendo che la CTR avrebbe dovuto attenersi, al fine di valutare se l’immobile di cui si tratta fosse “di lusso”, ai criteri elencati nel Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, con particolare riguardo ai limiti dimensionali della superficie utile abitativa. Per contro la CTR aveva considerato elementi che non rilevavano, ovvero l’essere stato l’immobile accatastato come villino appartenente alla categoria A/7.
4. Con il secondo motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’articolo 115 c.p.c. per avere la CTR basato il proprio giudizio su un documento, la perizia di parte, che non risultava essere stato prodotto in giudizio dalla contribuente.
5. Con il terzo motivo la ricorrente deduce, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio per aver la CTR considerato, quali elementi decisivi al fine di escludere la qualifica “di lusso” dell’immobile, circolari interne dell’amministrazione emanate ad altri fini e per non avere, per contro, considerato se sussistessero o meno i requisiti di cui al Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, articoli 5 e 6.
6. Osserva la Corte che il primo ed il terzo motivo debbono essere esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica.
Entrambi i motivi sono fondati. Invero il Decreto Legge 7 febbraio 1985, n. 12, articolo 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, dovendosi considerare, in primis, se la superficie complessiva superi il massimo previsto per la fruibilita’ dell’agevolazione (Cass. n. 22310 del 21/10/2014; Cass n 8600 del 23/06/2000). La CTR ha, dunque, fatto scorretta applicazione della norma e non ha motivato in modo giuridicamente corretto su tale punto.
Va percio’ enunciato il seguente principio di diritto, a norma dell’articolo 384 c.p.c.:
“Il Decreto Legge 7 febbraio 1985, n. 12, articolo 2, convertito con modificazioni dalla L. 5 aprile 1985, n. 118, nel delimitare il proprio ambito di applicazione alle abitazioni non di lusso, rinvia ai parametri fissati dal Decreto Ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato sulla G.U. n. 218 del 27 agosto 1969, senza alcun riferimento alle categorie catastali. Ne discende che il carattere non di lusso del fabbricato, per l’applicazione dell’aliquota agevolata di registro sulla “prima casa”, deve essere riscontrato sulla sola base dei criteri indicati dal citato decreto ministeriale, mentre resta priva di autonoma e decisiva rilevanza la classificazione catastale, dovendosi considerare, in primis, se la superficie complessiva superi il massimo previsto per la fruibilita’ dell’agevolazione”.
7. Il secondo motivo di ricorso e’ inammissibile poiche’ con esso la ricorrente denuncia l’errore del giudice di merito in relazione alla erronea percezione di un documento (la perizia di parte) acquisito agli atti del processo e menzionato dalla contribuente, laddove tale errore non corrisponde ad alcuno dei motivi di ricorso ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., e si risolve, piuttosto, in una inesatta percezione da parte del giudice di circostanze presupposte come sicura base del suo ragionamento in contrasto con le risultanze degli atti del processo, suscettibile di essere denunciata con il mezzo della revocazione, ai sensi dell’articolo 395 c.p.c., n. 4, (cfr. Cass n 20240 del 09/10/2015).
8. Dato l’accoglimento del primo e del terzo motivo, l’impugnata decisione va cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma che, adeguandosi ai principi esposti, procedera’ alle necessarie verifiche e decidera’ nel merito oltre che sulle spese di questo giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa l’impugnata decisione e rinvia ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Roma.

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *