Il danno consistente nelle spese per assistenza personale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17815.

La massima estrapolata:

Il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’art. 1223 c.c., stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avrà bisogno in considerazione delle menomazioni da cui è afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento così determinato è dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidità permanente patito dal danneggiato.

Ordinanza 3 luglio 2019, n. 17815

Data udienza 21 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22051-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA gia’ (OMISSIS) SPA, in persona dei Procuratori speciali pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 725/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/03/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSETTI MARCO.

FATTI DI CAUSA

1. L’esposizione dei fatti di causa sara’ limitata alle sole circostanze ancora rilevanti in questa sede.
Nel 2008 (OMISSIS) venne investita da un autoveicolo condotto da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) ed assicurata contro i rischi della r.c.a. dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a. (che in seguito’, per effetto di fusione, mutera’ ragione sociale in (OMISSIS) s.p.a.; d’ora innanzi, per brevita’, sara’ indicata sempre e comunque come ” (OMISSIS)”).
In conseguenza dell’investimento (OMISSIS) pati’ lesioni personali. In data non precisata nel ricorso, (OMISSIS) convenne dinanzi al Tribunale di Monza (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni.
2. Con sentenza 16.12.2013 n. 3141 il Tribunale di Monza accolse la domanda. Rigetto’ tuttavia, per quanto in questa sede ancora rileva, la domanda di risarcimento del danno patrimoniale futuro, rappresentato secondo la prospettazione attorea dalle spese che avrebbe dovuto sostenere per remunerare una persona che provvedesse all’assistenza personale della vittima, divenuta non piu’ autonoma negli atti della vita quotidiana a causa dell’invalidita’.
(OMISSIS) appello’ la sentenza.
La Corte d’appello di Milano, con sentenza 21.2.2017 n. 725, accolse il gravame e liquido’ il danno patrimoniale in questione come segue:
-) stimo’ in Euro 600 mensili il costo dell’assistenza personale di cui la vittima avrebbe avuto bisogno;
-) moltiplico’ il suddetto importo per un coefficiente di capitalizzazione corrispondente all’eta’ della vittima;
-) ridusse il risultato del 40%.
3. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione da (OMISSIS) con ricorso fondato su due motivi; ha resistito con controricorso la (OMISSIS).

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I motivi di ricorso.
1.1. Con tutti e due i motivi di ricorso viene censurata la sentenza d’appello nella parte in cui ha ridotto del 40% la liquidazione del danno patrimoniale rappresentato dalle spese di assistenza future.
La censura e’ prospettata sia come violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (primo motivo); sia come omesso esame del fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (secondo motivo; deve ovviamente ritenersi un evidente lapsus calami l’affermazione della ricorrente secondo cui e’ denunciata la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, 4”).
Sostiene la ricorrente che la decurtazione operata dal Tribunale da un lato viola il principio dell’integrale risarcimento, non coerente con la suddetta inspiegabile riduzione; dall’altro ha applicato la suddetta riduzione in assenza di qualsiasi spiegazione.
1.2. I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perche’ strettamente connessi, sono fondati.
Il risarcimento del danno aquiliano, ove la legge non disponga altrimenti, e’ governato dal principio di integralita’ o di indifferenza che dir si voglia (articolo 1223 c.c.). In virtu’ di questo principio, il risarcimento deve coprire “tutto il danno e nulla piu’ che il danno”, come suolsi ripetere con antica formula.
Al principio di integralita’ del risarcimento puo’ derogarsi solo nei casi previsti dalla legge, il piu’ importante dei quali e’ rappresentato dal concorso causale della vittima nell’eziogenesi del pregiudizio di cui ha chiesto il ristoro (articolo 1227 c.c.).
1.3. Col principio di riduzione del risarcimento al cospetto del concorso causale della vittima non va confusa l’ipotesi di danno parziale.
Quando il fatto illecito non sopprima del tutto un bene od una utilita’, la liquidazione di esso deve avvenire in base al c.d. “valore di rimpiazzo” se ha colpito cose materiali; oppure in base all’entita’ del pregiudizio, se ha colpito beni immateriali come la salute.
Anche il risarcimento di un danno parziale deve, tuttavia, essere integrale.
Cosi’, ad esempio, a colui che abbia patito, in conseguenza d’un fatto illecito, un’invalidita’ del 40%, spettera’ l’integrale risarcimento dovuto per una invalidita’ di quel grado. La liquidazione di questo pregiudizio non puo’ avvenire con un risarcimento parziale. E’ solo l’invalidita’ che e’ parziale; ma il risarcimento di una invalidita’ parziale deve pur sempre avvenire in modo integrale.
1.4. Nel caso di specie la Corte d’appello, dovendo quantificare il danno emergente patito dalla vittima, e consistente nelle spese che questa avrebbe dovuto affrontare per remunerare una persona che l’assistesse nello svolgimento delle attivita’ quotidiane, ha determinato il costo di tale assistenza in Euro 800 mensili.
Stabilita la misura-base del risarcimento, la Corte d’appello ha poi ritenuto di doverla ridurre, per tenere conto:
a) del fatto che, al momento della liquidazione, era il marito della vittima a prestarle assistenza;
b) del fatto che comunque, con l’incedere dell’eta’, la vittima avrebbe avuto bisogno di ricorrere a forme di assistenza personale.
La Corte d’appello ha, quindi, determinato in Euro 600 mensili il costo dell’assistenza personale di cui la danneggiata aveva bisogno.
Tuttavia, dopo avere trasformato in capitale questa rendita negativa attraverso una operazione di capitalizzazione, la Corte d’appello ha ulteriormente ridotto del 40% il risultato ottenuto.
Tale ulteriore decurtazione non ha risulta in alcun modo spiegata nella sentenza impugnata.
1.5. Pare dunque a questa Corte che la decisione impugnata, comunque la si volesse interpretare, non sfuggirebbe alle censure ad essa mosse dal ricorrente, in quanto in teoria non possono darsi che due possibilita’:
(a) se si ritenesse che la Corte d’appello abbia decurtato il danno patrimoniale per spese di assistenza del 40%, per tenere conto del fatto che la vittima aveva patito una invalidita’ permanente del 40%, la sentenza sarebbe erronea in punto di diritto, e violerebbe l’articolo 1223 c.c..
Infatti, una volta accertato dalla Corte d’appello in punto di fatto che (OMISSIS), divenuta invalida al 40%, aveva bisogno di assistenza personale, il costo di tale assistenza era dovuto per intero, e non nella misura ridotta del 40%, giacche’ non vi e’ ovviamente corrispondenza biunivoca tra il grado di invalidita’ permanente e la misura del risarcimento dovuto a titolo di rifusione delle spese di assistenza.
Di una assistenza personale la vittima di lesioni alla persona puo’ avere bisogno o meno: ma se il giudice accerti in facto che di essa la vittima abbia bisogno, il relativo onere economico costituisce un danno risarcibile che, in assenza di concorso causale della vittima, va liquidato per intero, perche’ per intero dovra’ essere sostenuto dal danneggiato;
(b) se, per contro, si ritenesse che la decurtazione del risarcimento operata dalla Corte d’appello sia avvenuta per ragioni diverse da quella appena indicata, allora la sentenza impugnata deve dirsi nulla, per mancanza totale di motivazione, sinanche come segno grafico, e quindi irrispettosa del precetto di cui all’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4.
1.6. Nell’uno, come nell’altro caso, la sentenza va pertanto cassata con rinvio alla Corte d’appello di Milano, la quale nel riesaminare il gravame proposto da (OMISSIS), oltre a sanare le mende motivazionali della sentenza cassata, si atterra’ al seguente principio di diritto:
“il danno consistente nelle spese per assistenza personale, patito dalla vittima di lesioni personali, va liquidato ai sensi dell’articolo 1223 c.c. stimando il costo presumibile delle prestazioni di cui la vittima avra’ bisogno in considerazione delle menomazioni da cui e’ afflitta, rapportato alla durata presumibile dell’esborso. Il risarcimento cosi’ determinato e’ dovuto per intero, senza alcuna riduzione percentuale corrispondente al grado di invalidita’ permanente patito dal danneggiato”.
2. Le spese.
2.1. Le spese del presente giudizio di legittimita’ saranno liquidate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

(-) accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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