Il credito del venditore nei confronti del compratore fallito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|1 febbraio 2022| n. 2972.

Il credito del venditore nei confronti del compratore fallito.

In tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all’altro può essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perché è in quel momento, ai sensi dell’art. 1510 cod. civ., che si trasferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprietà dei beni medesimi.

Ordinanza|1 febbraio 2022| n. 2972. Il credito del venditore nei confronti del compratore fallito

Data udienza 10 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Stato passivo – Opposizione – Rigetto – Difetto di prova del credito in ragione della mancata consegna della merce – Ricognizione di debito avente data certa – Debito anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore – Opponibilità alla massa dei creditori – Prova contraria della sua inesistenza o invalidità – Grava sul curatore fallimentare – Cass., sent. 9 dicembre 2021, n. 39123

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 30307-2019 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona dell’Amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO DELLA FARMACIA (OMISSIS) DEL (OMISSIS) SAS E DEI SOCI DR. (OMISSIS) E DOTT.SSA (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto n. cronol. 4701/2019 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositato il 22/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di quattro motivi, avverso il decreto del Tribunale di Torre Annunziata del 22 agosto 2019, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.a.s., relativa a crediti vantati verso la societa’, per inidoneita’ della documentazione, nonche’ difetto di prova del credito in ragione della mancata consegna della merce;
– che non svolge difese la procedura intimata.

RITENUTO

– che i motivi di ricorso deducono:
1) violazione o falsa applicazione degli articoli 1988 e 2697 c.c., dell’articolo 93 L.F., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il riconoscimento di debito operato dalla societa’ fallita, sebbene avente data certa, come del resto dallo stesso tribunale affermato, quanto al credito vantato di Euro 660.270,09;
2) in subordine, violazione o falsa applicazione degli articoli 308 e 653 c.p.c., con omesso esame di fatto decisivo, per avere il tribunale ritenuto inopponibile al fallimento il decreto ingiuntivo, pur privo del decreto di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c.;
3) violazione o falsa applicazione degli articoli 136, 1510 e 2697 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione, per avere il tribunale ritenuto inidonea la firma del solo vettore a provare le forniture eseguite, mentre vi era stato il mandato a sottoscrivere i documenti di trasporto in favore della (OMISSIS) a r.l., quanto al credito vantato di Euro 109.465,10;
4) omesso esame di fatto decisivo, consistente nella deposizione del teste Dott. (OMISSIS), ai fini della prova dell’avvenuta consegna della merce per l’importo ora indicato;
– che il decreto impugnato, per quanto ancora rileva, ha ritenuto come: a) con riguardo al credito fondato sul c.d. accordo quadro, al riguardo vi e’ ricognizione di debito con data certa anteriore, ma essa e’ liberamente apprezzabile, onde doveva darsi altra prova da parte della creditrice dell’importo preteso; inoltre, in quanto privo del decreto di esecutorieta’ ex articolo 647 c.p.c., neppure il decreto ingiuntivo in atti serve all’uopo; b) con riguardo al credito da forniture di medicinali, nei documenti in atti sussiste la firma illeggibile del conducente, ma manca la sottoscrizione del destinatario della merce, non essendo dunque sufficiente la firma del mero vettore; anche a voler ritenere applicabile l’articolo 1510 c.c., manca comunque l’identificabilita’ del soggetto che ha apposto dette firme;
– che, cio’ posto, il primo motivo e’ fondato, posto che, secondo il condivisibile principio da questa Corte affermato (cfr. Cass. 4 febbraio 2020, n. 2431), “La ricognizione di debito avente data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento del suo autore e’ opponibile alla massa dei creditori, in quanto deve presumersi l’esistenza del rapporto fondamentale, salva la prova – il cui onere grava sul curatore fallimentare – della sua inesistenza o invalidita’” (da ultimo, nello stesso senso, Cass., sent. 9 dicembre 2021, n. 39123);
– che il secondo motivo e’ assorbito;
– che il terzo e quarto motivo, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono manifestamente fondati: posto che – a norma dell’articolo 1510 c.c., comma 2, – salvo patto o uso contrario, se la cosa venduta deve essere trasportata da un luogo all’altro, il venditore si libera dall’obbligo della consegna rimettendo la cosa al vettore: onde va ribadito (cfr. Cass. 22 settembre 2020, n. 19719) che, “in tema di accertamento del passivo, il credito del venditore nei confronti del compratore fallito, nel caso di beni mobili da trasportare da un luogo all’altro puo’ essere provato con la consegna della merce al vettore o allo spedizioniere, perche’ e’ in quel momento, ai sensi dell’articolo 1510 c.c., che si tra ferisce all’acquirente – salvo patto contrario – la proprieta’ dei beni medesimi”; mentre, quanto alla ritenuta illeggibilita’ della firma, e’ stato omesso del tutto l’esame della testimonianza idonea ad attribuire la titolarita’ della medesima;
– che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione del decreto, con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa e rinvia al Tribunale di Torre Annunziata, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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