Incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio decidente

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2814.

Incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio decidente.

L’art. 132, comma 1, n. 1, cod. proc. civ., nel prescrivere l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell’atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l’esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell’autorità giudiziaria ordinaria ed il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti; situazione superabile unicamente quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d’udienza o dal decreto del capo dell’ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli art. 113 e 114 disp. att. cod. proc. civ. ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell’ufficio, mentre resta la radicale causa di nullità del provvedimento nell’ipotesi in cui ne derivi un’assoluta incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio il decreto impugnato consistente in un mero verbale di udienza, in cui lo spazio per i nomi dei magistrati erano rimasti in bianco). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 2 ottobre 2019, n. 24585; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3877).

Ordinanza|31 gennaio 2022| n. 2814. Incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio decidente

Data udienza 10 dicembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione al passivo – Sentenza – Nullità – Assoluta incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio decidente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI MARZIO Mauro – Presidente

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 36285-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL;
– intimato –
avverso il decreto n. cronol. 1677/2019 del TRIBUNALE di NAPOLI, depositato il 23/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 10/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA NAZZICONE.
RILEVATO
– che viene proposto ricorso, sulla base di tre motivi, avverso il decreto del Tribunale di Napoli del 23 ottobre 2019, il quale ha respinto l’opposizione allo stato passivo del (OMISSIS) s.r.l., relativa a crediti vantati verso la societa’, per inidoneita’ della documentazione e difetto di prova di data certa;
– che non svolge difese la procedura intimata.

RITENUTO

– che i motivi di ricorso deducono:
1) nullita’ del provvedimento, ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 1, in quanto non risultano i nomi di nessun componente del collegio, organo competente alla decisione L. Fall., ex articolo 99, e articolo 50-bis c.p.c., comma 1, n. 2, potendo soltanto comprendersi l’identita’ del presidente, che mantenne per se’ la controversia, mentre non e’ dato desumere chi siano gli altri magistrati componenti il collegio decidente;
2) nullita’ del procedimento, risultando la decisione resa in udienza, senza nessuna discussione di un collegio, laddove la L. Fall., articolo 99, comma 11, prevede il deposito del decreto entro sessanta giorni, proprio per permettere tale discussione;
3) violazione o falsa applicazione degli articoli 2697, 2702, 2704, 2709, 2710 e 2727 c.c., degli articoli 115 e 116 c.p.c., oltre a vizio di motivazione omessa, insufficiente o contraddittoria, per avere il tribunale recepito le “difese” del fallimento, verbalizzate in udienza pur in assenza di ogni sua costituzione in giudizio, errando inoltre nell’applicazione delle predette norme, con riguardo alla valutazione della data certa e dei documenti in atti;
– che il decreto impugnato consiste in un mero verbale di udienza, in cui lo spazio per i nomi dei magistrati e’ rimasto in bianco, come pure quello del presidente in calce, mentre, dopo la verbalizzazione delle difese delle parti, il provvedimento e’ il seguente: “Per questi motivi il tribunale rilevato che il credito non appare documentato (mancanza della documentazione sottostante alle operazioni annotate sugli estratti opponibili) e risulta altresi’ privo di un contratto avente data certa, per questi motivi rigetta la domanda”;
– che, cio’ posto, i primi due motivi sono manifestamente fondati, risultando il provvedimento impugnato un mero simulacro di decisione giudiziale, nella quale non si conoscono i componenti del collegio (salvo il presidente, desumibile in forza delle tabelle), ne’ i contenuti della motivazione;
– che questa Corte ha stabilito il principio di diritto (da ultimo, Cass. 8 febbraio 2019, n. 3877) secondo cui l’articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 1, nel prescrivere l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento, postula che, dalla formulazione dell’atto, debba potersi individuare con certezza il giudice decidente (monocratico o collegiale), tanto da desumersene l’esatta collocazione gerarchica e territoriale nella struttura organizzativa dell’autorita’ giudiziaria ordinaria e il nome delle persone fisiche in concreto deliberanti; situazione superabile unicamente (cfr. Cass. 2 ottobre -2019, n. 24585) quando il nominativo del magistrato sia desumibile dal verbale d’udienza o dal decreto del capo dell’ufficio giudiziario redatto trimestralmente ai sensi degli articoli 113 e 114 disp. att. c.p.c., ovvero dai criteri prefissati nella tabella di organizzazione dell’ufficio, mentre resta la radicale causa di nullita’ del provvedimento nell’ipotesi in cui ne derivi un’assoluta incertezza sull’identificazione dei componenti del collegio, come appunto nel caso di specie;
– che il terzo motivo e’ assorbito;
– che, pertanto, deve provvedersi alla cassazione del decreto, con rinvio al medesimo tribunale, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del procedimento di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, cassa e rinvia la causa innanzi al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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