I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|18 maggio 2021| n. 19558.

In tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia può essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purchè l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto. (Fattispecie relativa al decesso di una paziente di una residenza sanitaria assistita caduta dalle scale in carrozzina, in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva affermato la responsabilità del direttore della comunità socio sanitaria omettendo di approfondire i rapporti e la ripartizione dei compiti tra lo stesso e il direttore sanitario della residenza).

Sentenza|18 maggio 2021| n. 19558. I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

Data udienza 14 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Omicidio colposo – Responsabile RSA – Colpa generica e violazione di legge e regolamenti – Ospiti anziani – Paziente con demenza senile lasciata sola – Caduta dalle scale – Scale non sorvegliate – Reati omissivi colposi – Posizione di garanzia – Individuazione del titolare – Investitura formale o esercizio di fatto delle funzioni tipiche dell’attività – Assunzione del rischio – prova – Regola di giudizio dell'”al di là di ogni ragionevole dubbio”

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – rel. Consigliere

Dott. CAPPELLOO Gabriella – Consigliere

Dott. TANGA Antonio Leonard – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 09/04/2019 della CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ESPOSITO ALDO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ODELLO LUCIA che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio.

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino dell’11 settembre del 2017, con cui (OMISSIS) era stata condannata alla pena di mesi quattro di reclusione, sostituita nella corrispondente pena pecuniaria di Euro trentamila di multa, con concessione dei benefici della pena sospesa e della non menzione, in relazione al reato di cui all’articolo 589 c.p., per avere, quale responsabile della struttura della (OMISSIS), avente in gestione la RSA di via (OMISSIS), per colpa generica e violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline, omettendo, di effettuare un adeguato controllo sui movimenti di (OMISSIS), paziente ivi ricoverata totalmente dipendente per ogni attivita’ giornaliera ed anche negli spostamenti in carrozzina, affetta da demenza senile con disorientamento spazio-temporale, nonche’ omettendo di provvedere a che le porte di accesso ai pianerottoli ed alle rampe di scale rimanessero chiuse o comunque fossero adeguatamente sorvegliate, cagionato la morte di (OMISSIS), la quale, lasciata da sola sulla carrozzina nei corridoi del nucleo “D” della RSA, raggiungeva autonomamente il pianerottolo, dirigendosi con la carrozzina giu’ dalle scale, cosi’ precipitando e procurandosi un ematoma subdurale acuto post traumatico, cui conseguiva il decesso – in (OMISSIS)).
1.1. Secondo il Tribunale, al direttore di una struttura, alla quale le regole contrattuali dell’appalto affidavano il compito di organizzare le modalita’ di svolgimento dei servizi della RAS, era affidata la decisione di mantenere chiuse le porte, nell’ottica dell’attenuazione di un’obiettiva fonte di pericolo per l’incolumita’ di ospiti anziani e fragili nonche’ di assicurare gli interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza). L’imputata, in qualita’ di Direttore della Comunita’ Socio-sanitaria, avrebbe dovuto assolvere agli obblighi connessi alla propria posizione di garanzia e assicurare la sicurezza di pazienti ed ospiti, anche a fronte di eventuali valutazioni difformi del Direttore Sanitario, a lei subordinato (articolo 4.1 dell’allegato alla Delibera della Giunta Regione Piemonte n. 45/12). Non essendo possibile sorvegliare costantemente ogni ospite, occorreva sfruttare le infrastrutture esistenti, come le porte REI, per prevenire infortuni del genere. L’imputata avrebbe dovuto garantire la chiusura delle porte di accesso ai pianerottoli ed alle rampe di scale.
1.2. La Corte di appello ha rilevato segnali, che inducevano a ritenere prevedibile l’evento. Come riferito dalla teste (OMISSIS) (infermiera), i pazienti del nucleo D, presso il quale era inserita la vittima, erano definitivamente “istituzionalizzati” (come quelli degli altri nuclei); anzi, proprio in tale nucleo, “per maggiore comodita’” erano ospitate le persone maggiormente bisognose di cure.
All’epoca delle dimissioni dell’anziana donna dall’ospedale ” (OMISSIS)” di Torino, la stessa era affetta da Alzheimer (vedi certificazione medica del (OMISSIS) del Dott. (OMISSIS)). Inoltre, alla data del ricovero nel predetto ospedale (4 ottobre 2014), l’infermiere professionale incaricato di effettuare la cd. valutazione BRASS (Baylock Risk Assessment Screening Score) aveva assegnato alla (OMISSIS) un punteggio pari a 19, cioe’ di paziente con indice di rischio medio, ma di fascia apicale. La (OMISSIS) era dipendente in tutte le funzioni, disorientata e connotata da un modello comportamentale agitato (vedi la certificazione medica del Dott. (OMISSIS), con la quale, all’atto delle dimissioni dall’ospedale, era stato proposto l’inserimento della suddetta in CAVS – Continuita’ Assistenziale e Valenza Sanitaria).

 

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

Dalla cartella clinica, al momento del suo ingresso nella RSA, emergeva un lieve miglioramento funzionale e nell’orientamento; all’ingresso la diagnosi di demenza senile si aggiungeva a quella precedente di Alzheimer. Il cd. diario delle consegne individuali redatto dagli operatori socio-sanitari della RSA indicava la persona come agitata e confusa, tanto da costringere talvolta a provvedere alla sua contenzione, da indurla a rimuovere la cintura di contenzione, ad alzarsi autonomamente dalla carrozzina o a “scavalcare” o a togliersi il catetere o da farle manifestare talvolta il desiderio di ritornare a casa. Il Dott. (OMISSIS) la descriveva come paziente tranquilla, ma ammetteva che il suo ritrovamento per due volte sul pianerottolo presso gli ascensori lasciava temere un “tentativo di fuga”. I testi ( (OMISSIS), compagno della nipote della vittima, e (OMISSIS), compagno della figlia) confermavano la situazione, qualificandola smemorata e con difficolta’ nel riconoscere le persone, talora smaniosa di rientrare a casa e, talaltra, convinta di essere a casa e desiderosa di uscire per “fare la spesa”.
Le condizioni di scarsa lucidita’ della (OMISSIS) erano note agli infermieri, agli operatori socio-sanitari e ai sanitari della RSA, i quali, alla data di ingresso in struttura della donna, avevano dato atto in cartella clinica all’ingresso nella struttura della permanenza di un deterioramento cognitivo con disorientamento (annotazione della geriatra (OMISSIS)). La paziente era a rischio, inserita nel nucleo D, destinato ai soggetti maggiormente bisognosi di cure, per cui rilevava poco se la (OMISSIS) fosse affetta da Alzheimer (circostanza secondo la difesa non provata) o da demenza senile. Le condizioni di rischio specifico e di rischio generalizzato inducevano il Direttore Sanitario Dott. (OMISSIS) a sollecitare – come evidenziato dalla difesa – l’adozione di opportuni presidi per evitare l’apertura delle porte tagliafuoco da parte dei pazienti o l’installazione di opportuni presidi per evitare accidentali cadute nelle scale (“cancelletti”).
Contrariamente alla tesi difensiva, il Tribunale non aveva attribuito apoditticamente alla (OMISSIS) il compito di impartire la disposizione di tenere le porte tagliafuoco; ella, infatti, era al vertice della cooperativa che gestiva la struttura e ricopriva (e ricopra) una posizione di garanzia, espressamente disciplinata anche in relazione ai’ rapporti col Direttore Sanitario. Infatti, le regole contrattuali dell’appalto di servizi affidavano, in prima battuta, il compito e la responsabilita’ di organizzare le modalita’ di svolgimento di tutti i servizi della RAS anche nell’ottica di assicurare gli interventi di protezione della persona (controllo e vigilanza) (articolo 2.4, lettera c, Capitolato di appalto); inoltre, il “Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria” – ruolo nella fattispecie rivestito dalla (OMISSIS) – e’ sovraordinato rispetto al Direttore Sanitario (articolo 4.1 dell’Allegato 1 alla delibera della G.R. Piemonte n. 45/2012, in materia di sicurezza).
Nelle more dell’eventuale installazione dei presidi (gia’) richiesti dal direttore sanitario Dott. (OMISSIS), la (OMISSIS) avrebbe dovuto dare le opportune disposizioni per la chiusura delle porte, senza peraltro interferire nel piano di sicurezza antincendio poiche’ le porte tagliafuoco, in caso di incendio, per loro funzione, devono rimanere chiuse (salvo, all’evidenza, la necessita’ che le stesse non siano serrate in modo da consentire l’evacuazione o l’ingresso del personale di soccorso e/o antincendio).
La circostanza evidenziata dalla difesa dell’esigenza di garantire agli ospiti della RSA la massima liberta’ di spostamento all’interno della struttura non poteva essere ritenuta ostativa all’adozione delle piu’ opportune disposizioni organizzative in funzione della loro sicurezza. L’eventuale limitazione della liberta’ di spostamento sarebbe stata nell’interesse di tutti i pazienti.
La chiusura delle porte, lungi dall’essere una condotta lesiva dei diritti degli ospiti, in assenza di altri presidi come quelli richiesti dal Dott. (OMISSIS), avrebbe bilanciato il rispetto del diritto dell’anziano ospite a potersi muovere con una certa autonomia nell’ambito di spazi che potessero consentire qualche forma di vita sociale e la necessita’ di tutelare la sua incolumita’ da incidenti che le caratteristiche delle RSA e le condizioni di fragilita’ fisio-psichica imponevano di prevedere e di prevenire.
Quanto all’idoneita’ ad impedire l’evento del comportamento alternativo omesso, con elevata probabilita’ logica prossima alla certezza, la (OMISSIS) non poteva aprire le pesanti porte, costruite con materiali di notevole spessore. Le porte erano dotate di elementi meccanici, operanti in funzione di “spinta”, che ne imponevano automaticamente la chiusura. Percio’, la loro apertura imponeva di superare la “controspinta” e richiedeva particolare energia. La (OMISSIS), ottantacinquenne, notevolmente limitata dalle sue modalita’ di spostamento (seduta sulla carrozzina) e della contenzione (mediante apposita cintura), non poteva esercitare la necessaria forza sul maniglione antipanico per aprire le porte tagliafuoco, al contempo peraltro compiendo, con la giusta pressione, i movimenti necessari a sospingere in avanti la carrozzina.
2. La (OMISSIS), a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo tre motivi di impugnazione.
2.1. Violazione e vizio di motivazione con riferimento all’articolo 40 c.p., comma 2.
Si deduce che la Corte di appello ha ritenuto applicabile alla fattispecie la D.G.R. Piemonte 30 luglio 2012 n. 45-4248 che, specificando competenze e poteri dell’imputata quale “Responsabile di struttura/Direttore di comunita’ socio-sanitaria” della RSA in questione, nonche’ i rapporti col Direttore Sanitario della medesima struttura, dovrebbe costituire il fondamento della posizione di garanzia della (OMISSIS) e qualificare i profili colposi della sua responsabilita’. La Corte territoriale, pero’, non ha considerato che per la (OMISSIS) era stato proposto all’atto delle dimissioni dall’ospedale l’inserimento in regime di CAVS, come poi effettivamente disposto. Tale circostanza influiva sulla possibilita’ di valutare la sussistenza della posizione di garanzia.
“Il ricorso a tale funzione deve essere conseguente all’attuazione di specifici percorsi da definire in stretta continuita’ con l’area ospedaliera e quella territoriale, nell’ottica della realizzazione di un “ponte” tra il settore sanitario e quello socio-assistenziale” (vedi l’Allegato A della D.G.R. Piemonte 14 marzo 2013 n. 6-5519 in materia di Programmazione Sanitaria Regionale pag. 21 ss. che disciplina la continuita’ assistenziale a valenza sanitaria). Il regime CAVS, quindi, ha natura para-ospedaliera finalizzata ad individuare soluzioni per le lungo-degenze in ospedale (vedi D.G.R. Piemonte 28 gennaio 2011 n. 13-1439). La D.G.R. n. 6/2013 prevede la possibilita’ di attivare la funzione di CAVS mediante la riconversione di posti letto convenzionati, dedicati all’assistenza residenziale (RSA) nelle tipologie previste dalla D.G.R. Piemonte n. 45-4248 del 30 luglio 2012. Le RSA e le CAVS sono servizi ben distinti e la disciplina individua i responsabili dei pazienti ricoverati nel personale medico e nella direzione sanitaria. Inoltre, la D.G.R. Piemonte 29 dicembre 2015 n. 77-2775, integrando la D.G.R. n. 6/2013, stabilisce che il responsabile dei nuclei CAVS nelle RSA pubbliche e private e’ il Direttore Sanitario. Il Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria e’ competente per le sole RSA, non per le CAVS. La (OMISSIS) non rivestiva una posizione di garanzia, in quanto il prolungamento dell’assistenza ospedaliera escludeva la sua responsabilita’ e la titolarita’ di poteri di intervento.
La Corte di appello ha erroneamente omesso l’esame della suddetta normativa, limitandosi a richiamare la D.G.R. n. 45/2012, riguardante l’assistenza degli anziani non in regime di continuita’ assistenziale a valenza sanitaria. Peraltro, la deliberazione n. 45/2012, Allegato 1, par. 4, sottoparagrafi 4.1. e 4.2, disciplina le responsabilita’ del Direttore Sanitario, tra le quali la supervisione sulla salute psico-fisica degli ospiti e il coordinamento dell’e’quipe multidisciplinare in ordine alla valutazione dell’anziano al momento dell’inserimento in struttura e durante la permanenza. I compiti del Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria ineriscono principalmente alla gestione del budget e delle risorse umane e hanno natura diversa rispetto a quelli riguardanti la gestione sanitaria dei pazienti. L’ingresso dell’ospite nella struttura e’ subordinato a visita sanitaria per la verifica delle condizioni psico-fisiche; inoltre, gli ospiti godono di ampia liberta’ e il medico curante e il Direttore Sanitario valutano eventuali limitazioni alla stessa (articolo 2 del Regolamento per l’organizzazione e il funzionamento della RSA). L’articolo 2.4. lettera c) del Capitolato d’appalto, sull’esigenza di assicurare interventi di protezione della persona, concerne le competenze degli operatori a diretto contatto coi pazienti (OSS), e non del Direttore della Comunita’ Socio-Sanitaria.
2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all’articolo 40 c.p..
Si osserva che la Corte territoriale ha ritenuto che la (OMISSIS) non avrebbe potuto aprire la porta sulla base di una mera congettura non suffragata da nessuna evidenza probatoria e, cioe’, su dati ripetibili e verificabili. Anche in ipotesi di previsione dell’obbligo di chiusura delle porte, non potendo essere serrate a chiave, chiunque avrebbe potuto aprirle (anche i pazienti).
2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’articolo 43 c.p..
Si rileva che, erroneamente, la Corte di merito ha considerato l’evento prevedibile, alla luce delle condizioni psico-fisiche della (OMISSIS) mediante un iter logico argomentativo meramente congetturale; inoltre, non ha risposto alla richiesta, formulata ex articolo 603 c.p.p., di audizione della Dott.ssa (OMISSIS), all’epoca del fatto geriatra in servizio presso la RSA che aveva in carico la medesima e poi divenuta Direttore Sanitario della struttura, che avrebbe potuto fornire indicazioni sulle condizioni di salute della (OMISSIS) in prossimita’ della morte.

 

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Il primo motivo di ricorso, con cui si deduce l’insussistenza della posizione di garanzia di (OMISSIS), e’ fondato.
Va premesso che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia – che puo’ essere generata da investitura formale o dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante – deve essere individuata accertando in concreto la effettiva titolarita’ del potere – dovere di protezione dello specifico bene giuridico che necessita di protezione, e di gestione della specifica fonte di pericolo di lesione di tale bene, alla luce delle specifiche circostanze in cui si e’ verificato il sinistro (Sez. 4, n. 38624 del 19/06/2019, B., Rv. 277190; fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che, in relazione al decesso di un bambino folgorato da una scossa elettrica cagionata dal vizio di montaggio di un faretto, incassato nel suolo, dell’impianto di illuminazione pubblica, aveva ravvisato la posizione di garanzia, a tutela della pubblica incolumita’, in capo al dirigente dell’ufficio tecnico comunale che aveva affidato a una ditta il compito di sostituire tale faretto, e che, anche nella sua veste di direttore dei lavori, aveva erroneamente attestato la regolare esecuzione degli stessi).
Si e’ altresi’ affermato che, in tema di reati omissivi colposi, la posizione di garanzia puo’ essere generata non solo da investitura formale, ma anche dall’esercizio di fatto delle funzioni tipiche delle diverse figure di garante purche’ l’agente assuma la gestione dello specifico rischio mediante un comportamento concludente, consistente nella presa in carico del bene protetto (Sez. 4, n. 37224 del 05/06/2019, Piccioni, Rv. 277629, in fattispecie relativa ad omicidio colposo conseguente alla caduta di un albero, in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva affermato la responsabilita’ del funzionario agronomo di un Comune facendo conseguire la posizione di garanzia all’effettuazione da parte dell’imputata, un mese e mezzo prima dell’evento, di un semplice sopralluogo del tutto casuale sul posto, in mancanza di prova dell’espletamento, nell’esercizio delle proprie funzioni, di una vera e propria ispezione in senso tecnico giuridico, finalizzata alla prevenzione dello specifico rischio di crollo dell’albero, e dunque tale da consentirle di essere consapevole della presa in carico della situazione di rischio quale garante).
2.1. Cio’ posto sui principi operanti in materia, va osservato che, alla data dell’evento lesivo, la (OMISSIS), in qualita’ di responsabile della struttura della (OMISSIS), avente in gestione la RSA di via (OMISSIS), rivestiva la carica di Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria.

 

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

Il Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria e’ responsabile del coordinamento organizzativo, gestionale ed amministrativo del servizio; agisce in base agli obiettivi e agli indirizzi gestionali definiti dal consiglio di amministrazione o da altri organismi preposti; gli competono l’organizzazione generale delle attivita’, la verifica del raggiungimento degli obiettivi e la vigilanza sugli aspetti qualitativi dei servizi erogati; garantisce la qualita’ dei progetti di salute.
Alla luce della ricostruzione del quadro normativo esistente (vedi le delibere di Giunta Regionale allegate al ricorso dalla difesa) emerge la centralita’ del ruolo del Direttore Sanitario, al quale il Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria e’ sovraordinato. La sentenza impugnata ha omesso la valutazione dell’intero coacervo di disposizioni, dei rapporti effettivi tra le varie figure e della ripartizione reale dei compiti tra Direttore Sanitario e Direttore di Comunita’ Socio-Sanitaria (sulla responsabilita’ del Direttore Sanitario, sia pur in altra tipologia di struttura, vedi, per riferimenti, Sez. 4, n. 32477 del 19/02/2019, Natoli, Rv. 276708).
La vicenda in esame e’ ricollegabile ad un tema di carattere principalmente sanitario e, in particolare, alla verifica dello stato di salute della degente e alle modalita’ di controllo della medesima, per cui occorre accertare il soggetto affidatario del controllo della paziente o colui il quale rivestiva in concreto tali funzioni, eventualmente anche ingerendosi nell’attivita’ propria dell’altra figura professionale (vedi, per riferimenti, Sez. 4, n. 7597 del 08/11/2013, dep. 2014, Stuppia, Rv. 259125). La problematica va altresi’ estesa alla verifica del soggetto responsabile della parte organizzativa della struttura con particolare riferimento all’organizzazione delle porte REI tagliafuoco in funzione di tutela degli anziani ospiti.
3. Anche il secondo motivo di ricorso e’ fondato.
Al riguardo, appare utile sottolineare la distinzione concettuale tra “sospetti” ed “indizi”: il “sospetto” e’ una nozione che oscilla tra due estremi semantici, ovvero tra il significato di fenomeno soggettivo, congettura, quindi di ipotesi senza prove, o meglio, alla ricerca di prove, ed il significato di indizio equivoco, e quindi debole; comunque, il concetto connota gli elementi suscettibili di assecondare distinte ed alternative ipotesi, anche contrapposte, nella spiegazione dei fatti oggetto di prova. Al contrario, gli “indizi” sono gli elementi probatori raggiunti attraverso un ragionamento inferenziale, che, partendo da un fatto noto (indizio), conduce ad un fatto ignoto (il fatto da provare), in virtu’ dell’applicazione di regole scientifiche ovvero di massime di esperienza (Sez. 5, n. 5209 del 11/12/2020, dep. 2021, Ottino, Rv. 280408; Sez. 5, n. 17231 del 17/01/2020, Mazza, Rv. 279168).
Il sindacato di legittimita’ sulla gravita’, precisione e concordanza della prova indiziaria e’ limitato alla verifica della correttezza del ragionamento probatorio del giudice di merito, che deve fornire una ricostruzione non inficiata da manifeste illogicita’ e non fondata su base meramente congetturale in assenza di riferimenti individualizzanti, o sostenuta da riferimenti palesemente inadeguati (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245880); in materia di prova indiziaria, il controllo della Cassazione sui vizi di motivazione della sentenza impugnata, se non puo’ estendersi al sindacato sulla scelta delle massime di esperienza, costituite da giudizi ipotetici a contenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze, ma autonomi da queste, puo’ pero’ avere ad oggetto la verifica sul se la decisione abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sull’id quod plerumque accidit, ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulta priva di una pur minima plausibilita’ (Sez. 1, n. 18118 del 11/02/2014, Marturana, Rv. 261992; Sez. 6, n. 36430 del 28/05/2014, Schembri, Rv. 260813).

 

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

Va, altresi’, ribadito che gli indizi a fini di prova si differenziano dalle mere congetture, perche’ sono costituiti da fatti ontologicamente certi che, collegati tra loro, sono suscettibili di una ben determinata interpretazione (Sez. 2, n. 43923 del 28/10/2009, Pinto, Rv. 245606), devono corrispondere a dati di fatto certi – e, pertanto, non consistenti in mere ipotesi, congetture o giudizi di verosimiglianza – e devono, ex articolo 192 c.p.p., comma 2, essere gravi – cioe’ in grado di esprimere elevata probabilita’ di derivazione dal fatto noto di quello ignoto – precisi – cioe’ non equivoci – e concordanti, cioe’ convergenti verso l’identico risultato. Tali requisiti devono rivestire il carattere della concorrenza, nel senso che in mancanza anche di uno solo di essi gli indizi non possono assurgere al rango di prova idonea a fondare la responsabilita’ penale. Inoltre, il procedimento della loro valutazione si articola in due distinti momenti: il primo diretto ad accertare il maggiore o minore livello di gravita’ e di precisione di ciascuno di essi, isolatamente considerato, il secondo costituito dall’esame globale e unitario tendente a dissolverne la relativa ambiguita’. Il giudice di legittimita’ deve verificare l’esatta applicazione dei criteri legali dettati dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, e la corretta applicazione delle regole della logica nell’interpretazione dei risultati probatori (Sez. 5, n. 4663 del 10/12/2013, dep. 2014, Larotondo, Rv. 258721).
Cio’ posto, nel caso in esame la Corte territoriale non risulta aver fatto buon governo delle regole interpretative e valutative dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 2, avendo posto a fondamento dell’affermazione di responsabilita’ un unico indizio – l’impossibilita’ di apertura della porta da parte della paziente ottantacinquenne – in assenza di ulteriori elementi indiziari gravi, precisi e concordanti.
Ebbene, le condizioni di salute della donna anziana non integrano gli estremi del fatto noto e certo dal quale desumere, in via inferenziale, il fatto ignoto, bensi’ una mera congettura, nella sua dimensione piu’ debole di mero sospetto, insuscettibile di per se’ di corroborare la prova logica necessaria ad un’affermazione di responsabilita’. Tale valutazione emerge anche dal rilievo della attestata capacita’ di tale donna anziana di assumere iniziative energiche quali alzarsi autonomamente dalla sedia a rotelle o rimuovere la cintura di contenzione, che talora le veniva collocata sulla persona.
La Corte di merito, incorrendo nel vizio di mancanza di motivazione, non ha neanche adeguatamente approfondito eventuali scenari alternativi, verificando le effettive possibilita’ della vittima di aprire la porta e l’eventualita’ che la porta fosse stata lasciata aperta da terze persone, tra le quali gli stessi ospiti della struttura, liberi di muoversi e di spostarsi liberamente all’interno.
Ebbene, qualora la prospettazione difensiva sia estrinsecamente riscontrata da alcuni dati oggettivi, il giudice deve farsi carico di confutarla specificamente, dimostrandone in modo rigoroso l’inattendibilita’, attraverso un adeguato apparato argomentativo; il giudice e’ quindi ad interrogarsi in merito alla plausibilita’ di spiegazioni alternative alla prospettazione accusatoria, qualora esse vengano additate dall’oggettivita’ delle acquisizioni probatorie, in ossequio alla regola di giudizio compendiata nella formula dell'”al di la’ di ogni ragionevole dubbio” (Sez. 6, n. 49029 del 22/10/2014, Leone, Rv. 261220). In tema di valutazione della prova indiziaria, il ricorso al criterio di verosimiglianza e alle massime d’esperienza conferisce al dato preso in esame valore di prova solo se puo’ escludersi plausibilmente ogni spiegazione alternativa che invalidi l’ipotesi all’apparenza piu’ verosimile (Sez. 4, n. 22790 del 13/04/2018, Mazzeo, Rv. 272995).
4. Per tali ragioni, restando assorbito il terzo motivo di ricorso, va disposto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Torino per nuovo giudizio, alla stregua dei principi di diritto e delle carenze motivazionali sopra illustrate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della corte di appello di Torino.

 

I reati omissivi colposi e la posizione di garanzia

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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