Gli effetti dell’amissione al gratuito patrocinio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3050.

Gli effetti dell’amissione al gratuito patrocinio decorrono, ai sensi dell’art. 109 del d.P.R. n.115 del 2002, dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato), o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi in quanto, ove tali effetti fossero fatti risalire alla data di adozione della relativa delibera di ammissione, si determinerebbe un illogico pregiudizio dei diritti dell’istante per un fatto a lui non addebitabile, facendosi dipendere il diritto al beneficio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’ordine professionale.

Ordinanza|9 febbraio 2021| n. 3050

Data udienza 4 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Compensi professionali – Avvocato – Ammissione gratuito patrocinio – Effetti – Decorrenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 23135/2019 R.G., proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS).
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi n. 12.
– resistente –
avverso l’ordinanza ex articolo 702 ter c.p.c. del Tribunale di Macerata, depositata in data 8.3.2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 4.12.2020 dal Consigliere Giuseppe Fortunato.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. L’avv. (OMISSIS) ha adito il tribunale di Macerata, chiedendo la liquidazione del compenso per l’attivita’ di difesa svolta nell’ambito di un giudizio penale a carico di (OMISSIS), ammesso al gratuito patrocinio.
Con decreto 17 settembre 2018, il Giudice monocratico di Macerata ha liquidato il compenso per la sola attivita’ di studio della pratica, pari all’importo di Euro 225,00, oltre accessori.
L’opposizione proposta dal difensore, volta ad ottenere anche la liquidazione del dovuto per le attivita’ di introduzione e istruzione della causa, e’ stata respinta dal tribunale, sull’assunto che, alla data dell’udienza del 28.9.2017, non era stato ancora adottato il provvedimento di ammissione.
Inoltre, secondo il giudice di merito, a tale udienza il ricorrente era presente in sostituzione del difensore di fiducia e non aveva poi presenziato all’udienza di discussione.
La cassazione dell’ordinanza e’ chiesta da (OMISSIS) con ricorso basato su un unico motivo.
Il Ministero della Giustizia si e’ costituito ai soli fini dell’eventuale partecipazione all’udienza pubblica.
Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente fondato, poteva esser definito ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio.
2. L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 109, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, sostenendo che gli effetti dell’ammissione al gratuito patrocinio decorrevano dalla domanda e quindi dal (OMISSIS), per cui l’attivita’ svolta all’udienza del 28.9.2017 doveva essere remunerata, con imposizione del relativo onere a carico dello Stato.
In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto acquisire d’ufficio gli atti del procedimento di ammissione per verificare la data di presentazione della domanda, poiche’ il Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 15, u.c., prevede non una facolta’, ma un obbligo del giudice di acquisire le necessarie informazioni e gli atti rilevanti ai fini della pronuncia sull’istanza di liquidazione.
Il motivo e’ fondato.
Il tribunale ha dato atto che il ricorrente aveva partecipato all’udienza del 28.9.2017, ma ha infondatamente ritenuto che l’avv. (OMISSIS) fosse intervenuto in sostituzione del difensore di fiducia.
Dal verbale prodotto in atti si evince, al contrario, che il difensore di fiducia – avv. (OMISSIS) – non era comparso in udienza e che il ricorrente era stato nominato in sua sostituzione, formulando la richiesta di interrogatorio dell’imputato e riservandosi di produrre documentazione (cfr. verbale del (OMISSIS)).
La domanda di ammissione al gratuito patrocinio era stata – inoltre – presentata il (OMISSIS), prima dell’udienza del 28.9.2017 in cui l’avv. (OMISSIS) era stato incaricato della difesa d’ufficio.
Deve ribadirsi che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 109, gli effetti dell’ammissione decorrono dalla data in cui l’istanza e’ stata presentata (o e’ pervenuta all’ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa e’ presentata entro i venti giorni successivi.
La norma sancisce – in sostanza – la retroattivita’ degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilita’ di influire (Cass. 24729/2011; Cass. 20710/2017; Cass. 4695/2020).
La pronuncia, avendo fatto decorrere gli effetti dell’ammissione dalla data del provvedimento del Consiglio dell’ordine, e’, quindi, incorsa nella violazione denunciata.
Il ricorso e’ accolto, con cassazione del provvedimento impugnato e con rinvio della causa al tribunale di Macerata, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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