Giurisdizione contabile in ambito di azioni di responsabilità contro gli organi di gestione e controllo di società di capitali partecipata

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14236.

La massima estrapolata:

Sussiste la giurisdizione contabile in ambito di azioni di responsabilità contro gli organi di gestione e controllo di società di capitali partecipata da enti pubblici solo in presenza di determinati requisiti di configurabilità di una “società in house providing”: integrale detenzione del capitale sociale da parte di enti pubblici con divieto di cessione a soci privati; esercizio dell’attività prevalente verso gli enti partecipanti; gestione assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici.

Ordinanza 8 luglio 2020, n. 14236

Data udienza 11 febbraio 2020

Tag – parola chiave: GIURISDIZIONE – SPECIALE – CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI CERBO Vincenzo – Primo Presidente f.f.

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente di Sez.

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. LOCATELLI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12339/2019 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
PROCURATORE REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLA CORTE DEI CONTI PER LA REGIONE MARCHE, elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
per regolamento di giurisdizione in relazione al giudizio pendente n. 22274 della CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE DELLE MARCHE.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 11/02/2020 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALESSANDRO CIMMINO, il quale chiede che la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, dichiari la giurisdizione del giudice ordinario.

RITENUTO

che:
Con atto di citazione del 25.9.2011 la Procura Regionale conveniva in giudizio presso la Corte dei Conti, Sezione giurisdizionale per le Marche, (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in qualita’ di amministratori pro tempore della societa’ (OMISSIS) S.u.r.l. (Societa’ unipersonale a responsabilita’ limitata) per avere, con la propria condotta e per colpa grave, approvato e stipulato in data 19 luglio 2012, un “atto di transazione” produttivo di effetti pregiudizievoli in danno della societa’ e del Comune di Fermo azionista unico. All’atto della costituzione in giudizio i convenuti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) proponevano ricorso preventivo di giurisdizione a norma dell’articolo 41 c.p.c., sostenendo il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti con conseguente giurisdizione del G.O., in quanto all’epoca dei fatti la societa’ non poteva qualificarsi “in house” per mancanza dei requisiti del “controllo analogo ” esercitato dall’ente pubblico sulla societa’ e del requisito della “attivita’ prevalente” svolta dalla societa’ in favore dell’ente pubblico azionista totalitario.
La Procura regionale della Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per le Marche resiste con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso preventivo e la conferma della giurisdizione della Corte dei Conti. Deposita memoria con cui contrasta le conclusioni del Procuratore generale.
Il Procuratore Generale deposita conclusioni chiedendo l’accoglimento del ricorso per difetto in capo alla societa’ partecipata totalitariamente dall’ente locale del requisito del “controllo analogo”, con conseguente declaratoria della giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO

che:
In recepimento della giurisprudenza comunitaria (sentenza “Teckal” della Corte di giustizia U.E. del 18 novembre 1999 C-107/98), che ha definito il criterio derogatorio alla regola generale dell’appalto dei servizi pubblici mediante procedura di gara, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articolo 113, comma 4, lettera a) e comma 5, lettera c), ha previsto che, in deroga alla regola generale dell’espletamento di gare con procedura di evidenza pubblica, e’ consentito l’affidamento diretto dell’attivita’ di gestione dei servizi pubblici nei confronti di una societa’ cosiddetta “in house” (“interna”), connotata dalla compresenza delle seguenti condizioni: partecipazione pubblica totalitaria al capitale sociale; esercizio da parte dell’ente sulla societa’ di un “controllo analogo” a quello esercitato sui propri servizi; esercizio prevalente dell’attivita’ della societa’ in favore dell’ente pubblico che la controlla. Il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, articolo 2, comma 1, lettera c), ha ulteriormente definito la nozione di “controllo analogo” a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri servizi, stabilendo che esso sussiste quando l’amministrazione “esercita un influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della societa’ controllata”.
Secondo la giurisprudenza univoca di questa Corte, sussiste la giurisdizione contabile in materia di azione di responsabilita’ nei confronti degli organi di gestione e di controllo di societa’ di capitali partecipata da enti pubblici solo se vi siano i seguenti requisiti perche’ sia configurabile una societa’ “in house providing”: a) il capitale sociale deve essere integralmente detenuto da uno o piu’ enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi e lo statuto deve vietare la cessione delle partecipazioni a soci privati; b) la societa’ deve esplicare statutariamente la propria attivita’ prevalente in favore degli enti partecipanti, in modo che l’eventuale attivita’ accessoria non implichi una significativa presenza sul mercato e rivesta una valenza meramente strumentale; c) la gestione sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici. Detti requisiti devono sussistere tutti contemporaneamente e risultare da precise disposizioni statutarie in vigore al momento in cui risale la condotta ipotizzata come illecita, non avendo rilievo le mere situazioni di fatto (Sez. U., Ordinanza n. 22409 del 13/09/2018; Sez. U., Sentenza n. 16741 del 21/06/2019).
Nel caso in esame il requisito della partecipazione totalitaria dell’ente pubblico e’ pacifico, non essendo controversa la circostanza che il Comune di Fermo e’ titolare dell’intero capitale della societa’ (OMISSIS) srl.
Ricorre il requisito dell’esercizio prevalente della attivita’ a favore dell’ente pubblico azionista unico, quale risulta dall’espresso dettato statutario secondo cui l’esercizio dei pubblici servizi deve avvenire in favore del Comune di Fermo in misura non inferiore al 65% del totale del fatturato (Statuto approvato nell’anno 2006 – pag. 4 controricorso).
Quanto al requisito del “controllo analogo” a quelle esercitate sui servizi di diretta gestione, esso deve essere individuato nella circostanza che la gestione della societa’ in house sia per statuto assoggettata a forme di controllo analoghe a quelle esercitate dagli enti pubblici sui propri uffici, ossia quando vi siano previsioni statutarie che attribuiscono all’ente pubblico facolta’ di controllo ulteriori che si pongono al di fuori dei normali diritti e poteri spettanti ai soci in base alle regole del codice civile. (Sez. U., Sentenza n. 5491 del 10/03/2014; Sez. U., Ordinanza n. 26643 del 22/12/2016). Non appare invece condivisibile una nozione di “controllo analogo” esercitata dall’ente pubblico sulla societa’ in house” tale da declassare la societa’ di capitali a mera articolazione interna dell’ente pubblico, del tutto priva di autonomia e sottoposta all’identico potere gerarchico esercitato dall’Amministrazione sugli uffici dipendenti.. Osta a tale interpretazione il dato letterale della norma che, qualificando il controllo esercitato come “analogo”, intende propriamente affermare che esso non e’ uguale ma semplicemente simile a quello esercitato dall’ente pubblico sui propri servizi gestiti direttamente. Inoltre una interpretazione del “controllo analogo” tale per cui la societa’ in house risulti assoggettata ad un potere di direzione gerarchica indistinguibile da quello esercitato dall’ente pubblico sulle proprie articolazioni interne, appare incompatibile con i principi di autonomia patrimoniale e attribuzione della personalita’ giuridica che il codice civile riconosce alla societa’ di capitali.
Con riguardo alla societa’ (OMISSIS) srl, essa risulta espressamente costituita quale societa’ in house providing, tanto che l’AVCP (Autorita’ per la Vigilanza sui Contratti Pubblici), oggi ANAC, ha riconosciuto la legittimita’ dell’affidamento diretto, senza procedura di evidenza pubblica, del servizio comunale relativo al ciclo integrato dei rifiuti, proprio perche’ essa era dotata di uno Statuto che assicurava la sussistenza dei requisiti per la qualifica di societa’ in house. Oltre alla qualificazione espressa della (OMISSIS) quale societa’ in house, lo Statuto contiene singole disposizioni che attribuiscono al socio ente pubblico azionista totalitario, poteri di controllo ulteriori rispetto a quelli riconosciuti dalle norme civilistiche ai soci delle societa’ di capitali. In particolare l’articolo 15 prevede l’obbligo di trasmissione del bilancio entro il termine di 10 giorni al servizio comunale “Controllo societa’ partecipate” accompagnato da relazione; l’articolo 19 prevede che le deliberazioni devono essere inviate al servizio comunale “Controllo societa’ partecipate”, e che il Consiglio di Amministrazione ha obbligo di trasmettere alla Giunta Comunale una relazione semestrale contenente una dettagliata illustrazione sull’andamento della gestione, unitamente al bilancio approvato; l’articolo 22 stabilisce che l’Organo amministrativo deve conformarsi agli indirizzi generali espressi in merito dall’ente proprietario, e introduce la necessita’ di una preventiva autorizzazione dell’assemblea dei soci (cioe’ dell’ente pubblico socio totalitario) perche’ l’organo amministrativo possa deliberare validamente in determinate materie.
Le modifiche statutarie introdotte con la Delib. 27 ottobre 2017, sono rafforzative della natura di societa’ in house gia’ esistente alla data (2012) di commissione dell’illecito contestato (in particolare viene innalzata all’80% la percentuale di attivita’ che deve essere svolta in favore dell’ente proprietario; sono rafforzati, ma non introdotti ex novo, i poteri di “controllo analogo” che possono essere esercitati dall’ente locale socio unico).
Per le ragioni esposte deve essere dichiarata la giurisdizione della Corte dei Conti. Nulla sulle spese non dovendosi provvedere per la Procura Regionale vittoriosa.

P.Q.M.

Dichiara la giurisdizione della Corte dei Conti.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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