Giurisdizione ai sensi dell’art. 386 c.p.c. e petitum sostanziale

Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29396.

La massima estrapolata:

Ai fini di determinare la giurisdizione ai sensi dell’art. 386 c.p.c. bisogna aver riguardo all’oggetto della domanda rifacendosi al criterio del petitum sostanziale, cioè valutando la reale natura della controversia da individuarsi in base alla sostanziale protezione legislativamente accordata in astratto alla posizione soggettiva concretamente dedotta in giudizio, senza che la prospettazione della parte assuma rilievo. Pertanto qualora la controversia attenga essenzialmente allo svolgimento del rapporto di lavoro deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro e non alla Corte dei Conti, quantunque il ricorrente sia in quiescenza. 

Ordinanza 15 novembre 2018, n. 29396

Data udienza 11 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente di sez.

Dott. MANNA Felice – Presidente di sez.

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere

Dott. CHINDEMI Domenico – Consigliere

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 7791-2018 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla:
CORTE DEI CONTI – SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA, con ordinanza n. 17/2018 depositata il 22/02/2018 nella causa tra:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– resistente –
e contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA;
– intimato –
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/09/2018 dal Consigliere FABRIZIA GARRI;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale DEL CORE Sergio, il quale conclude che va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario.

RILEVATO

CHE:
1. (OMISSIS), dipendente in quiescenza del Ministero della Giustizia, premesso di aver svolto ininterrottamente nel periodo dal maggio 2011 al 30 settembre 2015 le funzioni di Direttore Generale dell’esecuzione penale esterna (dirigente superiore o di 2 livello), ha convenuto in giudizio il Ministero della Giustizia e l’Inps davanti al Tribunale di Roma ed ha chiesto la condanna del Ministero a corrisponderle gli emolumenti spettanti in relazione alle mansioni svolte, anche a titolo di indebito arricchimento, che ha quantificato in Euro 88.670,00 oltre accessori di legge, e, conseguentemente, ad adeguare il Tfr. Inoltre ha chiesto la condanna del Ministero al versamento dei contributi dovuti in relazione ai maggiori introiti e dell’Inps a ricostruire la posizione previdenziale ed aggiornare il trattamento pensionistico.
2. Il Tribunale di Roma ha declinato la propria giurisdizione in favore della Corte dei Conti. Riassunto il ricorso davanti alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Sardegna questo giudice ha sollevato d’ufficio la questione di giurisdizione.
2.1. Osserva il giudice che il petitum sostanziale in relazione al quale procedere all’individuazione del giudice che ha la giurisdizione, ai sensi dell’articolo 386 c.p.c., e’ la spettanza di emolumenti retributivi in relazione alle mansioni svolte. La determinazione del trattamento di pensione e’ un effetto riflesso della domanda di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori e del conseguente riconoscimento del diritto alle differenze retributive maturate.
3. La dottoressa (OMISSIS) ha depositato memoria evidenziando che il Ministero della Giustizia non aveva contestato l’attivita’ svolta ne’ il suo diritto ad essere indennizzata ma solo l’importo chiesto. L’Inps, che ha depositato anche memoria ai sensi dell’articolo 380 ter c.p.c., ha invece insistito per la giurisdizione del giudice contabile sottolineando che la domanda e’ stata proposta dalla lavoratrice quando era gia’ in quiescenza. Il regolamento di giurisdizione e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 380-ter c.p.c., il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario.

CONSIDERATO

CHE:
4.1. Per la risoluzione della questione di giurisdizione prospettata occorre, in primo luogo rammentare che ai sensi dell’articolo 386 c.p.c. la giurisdizione si determina in base all’oggetto della domanda e che il significato della disposizione va inteso, per consolidato orientamento giurisprudenziale, nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni e’ quello del “petitum sostanziale”, cioe’ dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della “causa petendi”, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall’ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (cfr. Cass. 19/01/2007 n. 1134 e altre successive).
4.2. Spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti, a norma del Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, articoli 13 e 62 tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi, a fondamento della pretesa, l’inadempimento o l’inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell’ente obbligato (cfr. tra le tante Cass. Sez. U. 27/03/2017, n. 7755; Cass. Sez. U. 09/06/2016, n. 11869) ed in tal caso, la giurisdizione del giudice contabile e’ anche di merito e dispone degli stessi poteri – anche istruttori – del giudice ordinario per l’accertamento e la valutazione dei fatti. E’ al giudice contabile che deve essere devoluta la domanda relativa all’anzianita’ contributiva ed alla misura della pensione dei pubblici dipendenti e degli altri assegni che ne costituiscono parte integrante (fra le ultime, v. Cass. Sez. U. 19/12/2014, n. 26935, con richiami a: Cass. Sez. U. 14/02/2007, n. 3195; Cass. Sez. U. 10/01/2007, n. 221; Cass. Sez. U. 19/01/2007, n. 1134; Cass. Sez. U. 29/04/2009, n. 9942; Cass. Sez. U. 07/08/2009, n. 18076; Cass. Sez. U. 24/07/2013, n. 17927).
4.3. Rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia che abbia ad oggetto una domanda con la quale si chieda l’accertamento delle modalita’ di svolgimento del rapporto di lavoro e del diritto ad un diverso trattamento economico che, solo di riflesso, e’ destinato ad integrare il trattamento pensionistico in godimento da parte del lavoratore in quiescenza (cfr. di recente Cass. Sez. U -, 21/02/2018 n. 4237 ed anche Cass. sez. U. n. 28368/2017, 10915/2014 e 15057/2017).
4.4. Nel caso in esame la domanda formulata nel giudizio di merito, quale risulta dall’esame del ricorso introduttivo del giudizio consentito dalla natura del procedimento, contiene un “petitum sostanziale” che concerne l’accertamento della riconducibilita’ delle mansioni svolte nel periodo dal 2011 al 2015 a mansioni di dirigente superiore e la richiesta di pagamento delle differenze retributive maturate, del computo della maggiore retribuzione spettante nel t.f.r., del versamento dei contributi maggiori dovuti e, conseguentemente nel ricalcolo della pensione in godimento.
4.5. Non si tratta di domanda finalizzata al solo ricalcolo della pensione in godimento ma e’ in via principale diretta all’accertamento del diritto alle maggiori spettanze retributive per effetto delle mansioni svolte e solo di riflesso alla riliquidazione del trattamento pensionistico per effetto dell’obbligo di versamento da parte dell’amministrazione dei maggiori contributi dovuti.
4.6. Ne consegue che, sebbene la pretesa sia stata azionata quando la dipendente era gia’ in quiescenza, cio’ nonostante la controversia, che attiene in via principale allo svolgimento del rapporto, deve essere trattata davanti al giudice ordinario del lavoro ratione temporis competente trattandosi di vicenda successiva al 30 giugno 1998.
5. In conclusione, accertato il difetto di giurisdizione della Corte dei Conti, deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario quale giudice del rapporto di lavoro, in conformita’ alle conclusioni del pubblico ministero. Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione richiesto d’ufficio.

P.Q.M.

La Corte, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, quale giudice del rapporto di lavoro.

Avv. Renato D’Isa

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