Giudizio di scioglimento della comunione ereditaria

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza|4 marzo 2020| n. 5993.

La massima estrapolata:

Nel giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, avendo riguardo ad ogni elemento incidente sul valore di mercato, sicché, qualora “lite pendente” sia disposta un’espropriazione per pubblica utilità su immobili della massa comune, occorre tener conto, tra le componenti da dividere, del diritto di credito all’indennità di espropriazione in luogo del bene non più in proprietà dei condividenti.

Ordinanza|4 marzo 2020| n. 5993

Data udienza 20 novembre 2019

Tag – parola chiave

Successioni – Divisione – Procedura – Condizione del bene che rientra nella spartizione della comunione – Momento della divisione e non dell’apertura della successione – Rilevanza
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29185-2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 882/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 15/05/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Palermo sezione distaccata di Bagheria con la sentenza del 19 marzo 2011, decideva sulla domanda avanzata da (OMISSIS), anche quale unica erede di (OMISSIS) nei confronti dei germani (OMISSIS) e (OMISSIS), avente ad oggetto lo scioglimento delle comunioni ereditarie dei genitori (OMISSIS) e (OMISSIS), attribuendo all’attrice la terza e la quarta quota del progetto di divisione redatto dal CTU, assegnando la seconda quota a (OMISSIS), e la prima a (OMISSIS), con la condanna dei convenuti al conguaglio secondo quanto specificato sempre nel progetto di divisione.
Avverso tale sentenza ha proposto appello (OMISSIS) e nella resistenza della sola (OMISSIS), la Corte d’Appello di Palermo con la sentenza n. 882 del 5 maggio 2017, ha rigettato sia l’appello principale che quello incidentale.
Per quanto rileva ancora in questa sede, con l’appello principale ci si doleva del fatto che non fosse stato integrato il contraddittorio nei confronti del Comune di Bagheria, che medio tempore aveva acquistato la proprieta’ di alcuni dei beni caduti in successione, sostenendosi altresi’ che cio’ imponeva la redazione di un nuovo progetto di divisione che tenesse conto dell’avvenuta espropriazione dei beni da parte dell’ente locale, la Corte d’Appello rilevava la novita’ della deduzione, peraltro non comprovata, secondo cui cinque dei terreni caduti in comunione, sarebbero stati oggetto di espropriazione. Inoltre, anche a voler ritenere provata tale circostanza, la stessa non potrebbe incidere sull’esito della divisione, in quanto era pacifico che i beni erano di proprieta’ del de cuius al momento della morte e che quindi facevano parte della massa.
L’unica conseguenza che ne traeva lo stesso appellante era quella della incongruita’ della stima che pero’ e’ incoerente con la diversa affermazione secondo cui i beni dovrebbero essere esclusi dalla divisione.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di cinque motivi.
Gli intimati non hanno svolto difese in questa fase.
Ritiene il Collegio che debbano prioritariamente esaminarsi il secondo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali rispettivamente si denuncia la violazione degli articoli 116 e 345 c.p.c. laddove e’ stato ritenuto inammissibile il fatto nuovo dedotto con l’atto di appello, rappresentato dall’intervenuta espropriazione nel corso del giudizio di primo grado, di alcuni dei terreni in comunione, che erano stati peraltro ricompresi nelle quote oggetto di attribuzione, nonche’ la nullita’ della sentenza e del procedimento per la violazione degli articoli 713, 727 e 728 c.c., per essere stata confermata una divisione in natura le cui quote contemplano beni ormai espropriati.
Assume, infatti, il ricorrente che, come peraltro documentato dal provvedimento di esproprio che era stato versato in atti in sede di appello (e sul quale verte invece il primo motivo), ben cinque terreni caduti in comunione erano stati espropriati dal Comune di Bagheria, al fine dell’esecuzione dei lavori del Parco suburbano in localita’ (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), ma che a fronte di tale deduzione, che investiva quindi l’attuale appartenenza dei beni ai condividenti, e conseguentemente l’invalidita’ della divisione, che aveva ricompreso anche beni non piu’ appartenenti alla comunione, la sentenza d’appello ha reputato che la deduzione fosse inammissibile in quanto nuova, e che in ogni caso non potrebbe incidere sulla divisione, atteso che, essendo intervenuta l’espropriazione solo in corso di causa, non verrebbe meno il fatto che i beni ab origine erano caduti in successione.
I motivi sono fondati.
Ed, invero, questa Corte ha gia’ in passato affermato che (cfr. Cass. n. 55/1998) poiche’ la stima per la formazione delle quote di beni in comunione va effettuata al tempo della divisione, tenendo conto di ogni elemento incidente sul valore di mercato, occorre considerare l’incremento di esso per effetto di una procedura espropriativa per pubblica utilita’ in corso, e pertanto e’ legittimo il ragguaglio del valore del relativo cespite all’indennita’ normativamente dovuta (L. 8 agosto 1992 n. 35, articolo 5 bis), pur in mancanza ancora del provvedimento ablatorio (conf. Cass. n. 1901/1963). Orbene poiche’ la stima dei beni va compiuta necessariamente con riferimento alla data in cui interviene la divisione (e cio’ a prescindere dal valore che gli stessi avessero al momento dell’apertura della successione, che puo’ avere invece rilievo ai diversi fini della riunione fittizia ovvero della collazione), la necessita’ di attualizzare la stima a tale momento (cfr. altresi’ Cass. n. 29733/2017), impone di ritenere che, se la sola eventualita’ di un’espropriazione possa incidere sulla stima dei beni, a maggior ragione debba tenersi conto dell’effettiva espropriazione che sottrae i beni stessi alla massa comune, occorrendo tenere conto ai fini della divisione, in luogo del bene, non piu’ in proprieta’ dei condividenti, del diritto di credito all’indennita’ di espropriazione, diritto di credito a sua volta rientrante tra le componenti per le quali deve procedersi a divisione (cfr. Cass. S.U. n. 24657/2007).
Ne consegue che, attesa la necessita’ di dover adeguare, sin al momento in cui intervenga la pronuncia di divisione, la stima e la valutazione dei beni (anche per quanto attiene alla loro concreta identificazione, ben potendosi ritenere che ove l’espropriazione sia effettivamente intervenuta, nella massa comune al bene in natura debba sostituirsi il credito derivante dal riconoscimento dell’indennita’ di esproprio), non puo’ essere tacciata di novita’ e quindi di inammissibilita’ la deduzione con la quale si sottoponga all’esame del giudice la sopravvenienza di un fatto idoneo ad influire sulla corretta formazione del progetto di divisione, soprattutto laddove si tratti di eventi verificatisi in corso di causa.
Del pari fondato deve poi ritenersi il primo motivo, con il quale ci si duole dell’omessa disamina del fatto decisivo costituito dal provvedimento con il quale il Comune di Bagheria aveva espropriato alcuni dei beni in comunione.
Ed, invero, sebbene la motivazione del giudice di appello si incentri essenzialmente sulla valutazione di novita’ e quindi di inammissibilita’ della deduzione dell’appellante principale (valutazione erronea per quanto sopra detto), e’ altrettanto vero che la sentenza ha anche affermato che dell’avvenuto esproprio non sarebbe stata fornita prova.
Trattasi pero’ di affermazione del tutto immotivata e priva di qualsivoglia riferimento al provvedimento di esproprio (decreto n. 33 del 14/2/2009), prodotto dall’appellante, del quale la sentenza non fa cenno alcuno, assumendo che non vi sarebbe prova dell’espropriazione, senza spendere una parola circa la rilevanza o meno del provvedimento de quo.
Deve pero’ ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso con il quale si denuncia la nullita’ della sentenza e del procedimento per la violazione degli articoli 102, e 354 c.p.c. e degli articoli 758, 759 e 784 c.c. per non essere disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Bagheria.
Ed, invero, rilevato che l’accertamento circa l’attuale appartenenza del bene alla comunione, puo’ avvenire anche in maniera incidentale senza che quindi al giudizio debba partecipare anche il soggetto che si assume essere divenuto proprietario, ove appunto si dovesse ritenere provato che sia intervenuta l’espropriazione da parte dell’ente locale, deve farsi richiamo al principio espresso da questa Corte secondo cui (cfr. Cass. n. 9643/2011)
l’intervenuta espropriazione per pubblica utilita’, in corso di giudizio, in quanto acquisto della proprieta’ a titolo originario, non soggiace, al giudicato, con la conseguenza che in tale ipotesi risultano inapplicabili gli articoli 110 e 111 c.p.c., non essendosi verificato alcun fenomeno successorio ne’ a titolo universale ne’ a titolo particolare, il che conforta la superfluita’ della chiamata in causa anche dell’ente espropriante.
L’accoglimento del primo, del secondo e del quarto motivo determina infine l’assorbimento del terzo motivo con il quale si deduce la violazione dell’articolo 177 comma 2, articoli 191 e 196 c.p.c., per avere il giudice di appello prima disposto il rinnovo della CTU, al fine di verificare gli effetti dell’asserita espropriazione sul progetto di divisione, e poi successivamente revocato il provvedimento, senza alcuna motivazione, dovendo il giudice del rinvio essere chiamato ad un nuovo esame delle vicende che avrebbero colpito alcuni dei beni originariamente in comunione.
La sentenza deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame a diversa Sezione della Corte d’Appello di Palermo che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il primo, il secondo ed il quarto motivo di ricorso, rigetta il quinto ed assorbito il terzo, cassa in relazione ai motivi accolti, la sentenza impugnata, con rinvio a diversa sezione della Corte d’Appello di Palermo, anche per le spese del presente giudizio

 

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