La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza|4 marzo 2020| n. 5989.

La massima estrapolata:

La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento dà luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilità delle cause stesse in fase di appello

Nelle cause scindibili o indipendenti, l’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non può determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non può, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno.

Ordinanza|4 marzo 2020| n. 5989

Data udienza 20 novembre 2019

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Mediazione – Domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti – Ipotesi di litisconsorzio facoltativo – Scindibilità delle cause in appello – Inammissibilità dell’appello incidentale tardivo proposto nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale – Rigetto
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 27689-2017 proposto da:
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SAS, (OMISSIS) S.p.A.,
– intimati –
avverso la sentenza n. 2667/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/11/2019 dal Consigliere Dott. CRISCUOLO MAURO;

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

La (OMISSIS) il 7/06/2000 conveniva in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Latina, la (OMISSIS) S.p.A. e la (OMISSIS). S.A.S., affinche’ fossero condannate al pagamento di C 30.872″00, quale corrispettivo per l’attivita’ di mediazione effettuata dall’attrice, su incarico della (OMISSIS) S.A.S., per la locazione di un complesso immobiliare di proprieta’ di quest’ultima, sito in localita’ (OMISSIS).
(OMISSIS) aveva posto in contatto le due societa’ convenute, le quali avevano poi stipulato il contratto di locazione.
Le societa’ convenute si costituivano negando l’esistenza stessa di un contratto di locazione e di qualsiasi attivita’ di mediazione dell’agente; (OMISSIS) eccepiva anche la prescrizione del diritto fatto valere e l’inopponibilita’ dell’accordo intercorso tra (OMISSIS) e la societa’ in accomandita semplice proprietaria dell’immobile.
Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1849/2009, rigettava la domanda dell’attrice, compensando le spese.
(OMISSIS) proponeva appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina, al fine di ottenere la condanna di (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali, in virtu’ del principio della soccombenza.
Si costituiva (OMISSIS) chiedendo il rigetto dell’appello principale e, a sua volta, proponeva appello incidentale con il quale chiedeva l’integrale riesame della controversia nel merito e l’integrale riforma della sentenza di primo grado. Censurava la decisione di primo grado, in particolare, nella parte in cui aveva ritenuto non provato il conferimento dell’incarico al mediatore per mancanza di atto scritto e aveva escluso sia l’esistenza di un’attivita’ di interposizione fra le parti, sia l’interruzione del nesso causale tra tale presunta attivita’ e la conclusione dell’affare.
Rimaneva contumace la (OMISSIS) S.A.S., nonostante l’integrazione del contraddittorio disposta nei suoi confronti.
La Corte d’Appello di Roma, con la sentenza n. 2667/2017 del 20/04/2017, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto da G.B.M. nei confronti di (OMISSIS) S.A.S, in quanto tardivo. Rispetto a tale societa’, infatti, l’appello della (OMISSIS) doveva considerarsi un appello principale autonomo, in quanto la stessa non era appellante principale e si trattava di cause scindibili; pertanto, avrebbe dovuto essere notificato entro il termine lungo di un anno dalla pubblicazione della sentenza, non potendo la parte appellata avvalersi della possibilita’ di proposizione dell’appello incidentale tardivo.
La Corte accoglieva pero’ l’appello incidentale proposto da (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) Osservava in primo luogo che, ai fini dell’insorgere di un rapporto di mediazione, si puo’ prescindere dal conferimento del mandato, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l’attivita’ di interposizione del mediatore e se ne sia avvalsa in maniera consapevole ai fini della conclusione dell’affare, senza che sia necessario un esplicito incarico o un esplicito consenso.
Dalla copiosa corrispondenza intercorsa tra (OMISSIS) e l’agenzia immobiliare deduceva che quest’ultima avesse svolto un ruolo decisivo ai fini della conclusione dell’affare. Infine, riteneva che non fossero circostanze idonee a interrompere il nesso causale il fatto che la conclusione dell’affare fosse avvenuta dopo la scadenza dell’incarico, che vi fosse stato un intervallo di tempo tra la conclusione del contratto e le prime trattative, cosi’ come un successivo interessamento anche di altri soggetti.
In accoglimento dell’appello incidentale, la Corte condannava la (OMISSIS) S.p.A. al pagamento della provvigione, quantificata in Euro 15.436,00, in favore della (OMISSIS); dichiarava assorbito l’appello principale sulle spese e condannava (OMISSIS) al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello.
(OMISSIS) propone ricorso per la cassazione della suddetta sentenza sulla base di un motivo.
Con ordinanza emessa fuori udienza il 7/11/2018 la sezione 62 della Suprema Corte ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di (OMISSIS) S.p.A., ex articolo 331 c.p.c., a cura di parte ricorrente.
Non hanno svolto difese nel presente giudizio gli intimati.
Con il motivo di censura, la ricorrente lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 327, 331 e 334 c.p.c., con riferimento agli articoli 103 e 343 c.p.c..
La Corte d’Appello di Roma avrebbe errato nel non applicare il regime proprio delle cause inscindibili in materia di mediazione, dichiarando erroneamente tardivo l’appello nei confronti della (OMISSIS) S.A.S.
A tal fine richiama la giurisprudenza della Suprema Corte che afferma che il diritto del mediatore alla provvigione, nei confronti di entrambe le parti dell’affare, da’ luogo a due crediti distinti che possono essere fatti valere in separati giudizi, con la conseguenza che, quando sono dedotti in un unico giudizio, si verifica un caso di litisconsorzio facoltativo relativo trattandosi di cause connesse per il titolo dal quale dipendono – e ne segue l’applicabilita’ del regime proprio delle cause inscindibili (Cass. n. 1668/2005).
Nel caso di specie, a conferma dell’applicabilita’ del regime delle cause inscindibili, la ricorrente afferma che sussisterebbe, alternativamente, un’ipotesi di litisconsorzio unitario o quasi necessario, in quanto la domanda giudiziale, fin dal primo grado, era fondata su un unico fattore generatore del diritto (la mediazione) nei confronti di due distinti convenuti, ovvero un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale, come attestato dall’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) S.A.S. disposto dalla Corte d’Appello con ordinanza del 11/03/2011.
Erronea, pertanto, e’ la conclusione di tardivita’ della notifica dell’appello incidentale, la quale, al contrario, sarebbe avvenuta entro il termine assegnato dal Giudice per ottemperare l’ordine di integrazione del contraddittorio. Cio’ darebbe luogo alla violazione dell’articolo 334 c.p.c..
Il motivo e’ infondato.
La domanda di condanna avanzata dal mediatore per il pagamento della provvigione contro ciascuna delle parti dell’affare concluso in ragione del suo intervento da’ luogo ad un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo proprio per comunanza di titolo, con conseguente scindibilita’ delle cause stesse in fase di appello (cfr. Cass., sez. 2, sentenza n. 1152 del 01/02/1995; Cass., sez. 6 – 2, ordinanza n. 30730 del 27/11/2018, nonche’ in motivazione Cass. n. 6714/2001).
Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto inammissibile l’appello incidentale nei confronti della (OMISSIS) S.A.S, in quanto tardivo. In presenza di cause scindibili, infatti, e’ consolidato l’orientamento giurisprudenziale in base al quale l’appello incidentale tardivo non e’ ammissibile nei confronti di una parte diversa dall’appellante principale. L’appello incidentale tardivo, pur potendo investire capi diversi da quelli impugnati in via principale, non puo’ determinare un’estensione soggettiva del giudizio e non puo’, pertanto, essere proposto contro parti diverse da quelle che hanno proposto l’impugnazione in via principale, nei confronti delle quali deve ritenersi formato il giudicato interno (cfr. Cass., sez. 5, sentenza n. 15292 del 21/07/2015).
E questa conclusione trova ulteriore conferma in un precedente risalente di questa Suprema Corte secondo cui, qualora la domanda di pagamento di una determinata somma venga proposta nei confronti di due convenuti (in via congiuntiva od alternativa), in base a rapporti autonomi e distinti rispettivamente intervenuti fra ciascuno di essi e l’attore (nella specie, in relazione alla perdita di merci, contratto di trasporto e contratto di deposito), si verifica una situazione di litisconsorzio facoltativo, con la conseguenza che, a seguito dell’appello principale di uno solo dei convenuti, l’appello incidentale dell’attore, ove investa la causa con l’altro convenuto, non puo’ essere proposto tardivamente a norma dell’articolo 334 c.p.c., ma resta soggetto al termine ordinario d’impugnazione (cfr. Cass., sez. 1, sentenza n. 2848 del 26/04/1983).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Nulla per le spese per gli intimati che non hanno svolto attivita’ difensiva.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto il testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1 quater, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dall’articolo 1, comma 17, L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente del contributo unificato per il ricorso principale a norma dello stesso articolo 13, articolo 1 bis, se dovuto

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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