Diniego di concessione edilizia

Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 7 aprile 2020, n. 2310.

La massima estrapolata:

È illegittimo un diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano attuativo previsto dal piano regolatore, qualora l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e l’amministrazione denegante abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza del nuovo insediamento, oggetto della richiesta di assenso, sulla situazione generale del comprensorio o, in altri termini, allorquando non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni già esistenti nella zona di futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione.

Sentenza 7 aprile 2020, n. 2310

Data udienza 26 novembre 2019

Tag – parola chiave: Concessione edilizia – Diniego – Illegittimità – Area urbanizzata – PRG – Carenza piano attuativo – Irrilevanza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4372 del 2009, proposto dai signori Pr. Pr. e Ar. Pr., in proprio e in qualità di eredi della signora Pa. Sa., ed Er. Cr., in qualità di erede della signora Ch. Pr., rappresentati e difesi dall’avvocato Gr. Da. Mo., con domicilio eletto presso lo studio Placidi s.r.l. in Roma, via (…);
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati An. De. Es. e Gi. Ta., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato An. De. Es. in Roma, via (…);
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, n. 540/2008, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
visti tutti gli atti della causa;
relatore, nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2019, il consigliere Francesco Frigida e uditi per le parti l’avvocato Ug. De Lu., su delega dell’avvocato Gr. Da. Mo., e l’avvocato Da. Pa., su delega dell’avvocato An. De. Es.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. I signori Pa. Sa. ed altri – comproprietari di una struttura turistico-alberghiera denominata Al. Po., sita in Sondalo -, con domanda prot. n. 9714 del 6 agosto 2002, hanno presentato al Comune di (omissis) un progetto di ristrutturazione e ampliamento dell’albergo e delle sue pertinenze ai fini del rilascio di una concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici allora vigenti.
Con deliberazione n. 4 del 28 marzo 2003, il consiglio comunale non ha approvato il progetto, in quanto l’urbanizzazione soltanto parziale dell’area avrebbe imposto la previa redazione di un piano attuativo.
2. Avverso tale deliberazione, gli interessati hanno proposto il ricorso di primo grado n. 2043 del 2003, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sede di Milano.
Il Comune di (omissis) si è costituito nel giudizio di primo grado, eccependo l’irricevibilità del ricorso per tardività e, in ogni caso, la sua infondatezza.
Con ordinanza n. 27 del 17 gennaio 2007, il collegio di primo grado ha disposto una consulenza tecnica d’ufficio al fine di verificare lo stato di urbanizzazione della zona in cui è situato l’albergo, che è stata ritualmente espletata.
3. Con l’impugnata sentenza n. 540 del 17 marzo 2008, il T.a.r. per la Lombardia, sede di Milano, sezione seconda, ritenuta la tempestività del ricorso, lo ha respinto nel merito, ha compensato tra le parti le spese di lite e ha posto a carico dei ricorrenti le spese della consulenza tecnica d’ufficio.
4. Con ricorso ritualmente notificato in data 29 aprile 2009/4 maggio 2019 e depositato in data 23 maggio 2009, le parti private hanno interposto appello avverso la su menzionata sentenza.
5. Il giudizio è stato dichiarato interrotto dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 2301 del 9 aprile 2019 per l’avvenuto decesso della signora Pa. Sa..
Successivamente con atto notificato al Comune di (omissis) il 30 maggio 2019 / 3 giugno 2019 e depositato l’11 giugno 2019, le parti private hanno rappresentato il decesso della signora Ch. Pr..
Tramite atto notificato al Comune di (omissis) il 28 giugno 2019/3 luglio 2019 e depositato il 10 luglio 2019, i signori Pr. Pr., Ar. Pr., in proprio e in qualità di eredi della signora Pa. Sa., nonché il signor Er. Cr., in qualità di erede della signora Ch. Pr., hanno riassunto il giudizio.
6. Il Comune di (omissis) si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto dell’appello siccome infondato.
7. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 26 novembre 2019.
8. L’appello è fondato e deve essere accolto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
9. Si osserva preliminarmente che il rifiuto da parte della pubblica amministrazione di rilasciare una concessione edilizia in deroga ai piani regolatori e alle norme di regolamento edilizio può essere sindacato dal giudice amministrativo soltanto in presenza di una motivazione illogica ovvero in presenza di erroneità nella descrizione dei presupposti di fatto.
Tanto delineato in linea generale, il Collegio reputa che nel caso di specie si sia in presenza di notevoli contraddizioni del provvedimento amministrativo, che ne minano la logicità intrinseca ed estrinseca.
9.1. La zona su cui dovrebbe insistere l’opera è completamente urbanizzata, sicché non occorre necessariamente un piano attuativo di zona per derogare agli strumenti urbanistici. Il T.a.r., per contro, ha ritenuto di aderire alla posizione del Comune, peraltro espressa in maniera contraddittoria e senza adeguata motivazione, per cui l’area sarebbe parzialmente urbanizzata. Siffatto assunto è stato approfonditamente smentito dalla consulenza tecnica d’ufficio disposta in primo grado, per cui “dal sopralluogo effettuato la zona risulta densamente edificata ed urbanizzata. Con la presenza di tutte le opere di urbanizzazione primaria (rete idrica, rete fognaria e di illuminazione pubblica) nonché di tutti i servizi necessari alla collettività “.
L’intervento divisato dalle parti private ha ad oggetto l’ampliamento di una struttura alberghiera già esistente e operativa, nonché già servita da tutte le urbanizzazioni e non l’edificazione di un nuovo manufatto.
A differenza di quanto ritenuto dal collegio di primo grado, le parti private non sono tenute alla redazione di un piano attuativo, in quanto la deroga richiesta è inerente all’esonero da tale adempimento. In sostanza, avendo la domanda di concessione edilizia ad oggetto proprio la deroga alla cessione delle aree a standard ed essendo l’area di causa totalmente urbanizzata, non vi è alcuna necessità di dar corso alla preventiva approvazione di un piano attuativo.
Al riguardo si evidenzia che la giurisprudenza amministrativa ha individuato “situazioni in presenza delle quali il permesso di costruire può essere legittimamente rilasciato anche in assenza del piano attuativo richiesto dallo strumento urbanistico sovra ordinato, in particolare quando l’area del richiedente sia l’unica a non essere stata ancora edificata pur trovandosi in una zona che, oltre che integralmente interessata da costruzioni, è anche integralmente dotata delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; qualora, cioè, nel comprensorio interessato, sussista una situazione di fatto corrispondente a quella derivante dall’attuazione del piano esecutivo richiesto dallo strumento urbanistico generale, ovvero siano presenti opere di urbanizzazione primaria e secondaria pari agli standards urbanistici minimi prescritti, sì da rendere superflui gli strumenti attuativi” (Consiglio di Stato, sezione VI, 27 settembre 2016, n. 3997); è stato peraltro precisato che “È illegittimo un diniego di concessione edilizia, fondato sulla carenza di un piano attuativo previsto dal piano regolatore, qualora l’area interessata dal progetto risulti urbanizzata e l’amministrazione denegante abbia omesso di valutare in modo rigoroso l’incidenza del nuovo insediamento, oggetto della richiesta di assenso, sulla situazione generale del comprensorio o, in altri termini, allorquando non si sia adeguatamente tenuto conto dello stato delle urbanizzazioni già esistenti nella zona di futura insistenza dell’edificazione, né siano state congruamente evidenziate le concrete, ulteriori esigenze di urbanizzazione indotte dalla nuova costruzione” (Consiglio di Stato, sezione V, decisione 17 luglio 2004, n. 5127 e sentenza 31 ottobre 2013, n. 5251).
Ne discende che nel caso di specie non è necessaria la vigenza del piano attuativo ai fini del rilascio del titolo abilitativo, considerato altresì che la possibilità di utilizzo della concessione in deroga va valorizzata alla luce delle finalità di interesse pubblico assolte, tra l’altro, dagli alberghi.
9.2. La proposta progettuale è congrua rispetto agli standard e migliorativa del tessuto urbano.
In particolare, il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato che nel raggio di trecento metri dalla struttura alberghiera vi sono duecentosettanta posti auto, a cui vanno sommati i centosettantanove previsti dal progetto, per un numero complessivo di parcheggi idoneo a soddisfare le esigenze dell’albergo, che, anche a seguito dell’ampliamento, non supererebbe le cinquanta camere (comprese le junior suites). In ogni caso, la consulenza ha appurato che la superficie complessiva da destinare a parcheggi privati e a parcheggi privati di uso pubblico verrebbe rispettata: ed invero, a fronte di 6947,01 metri quadrati di parcheggio da garantire in base alla disciplina del territorio, il progetto prevede la realizzazione di 7.745 metri quadrati di parcheggio, con conseguente rispetto del relativo standard.
9.3. Non conferente con il caso di specie è l’affermazione del T.a.r. per cui “non vi era inoltre a suo tempo allegato al progetto nessuno schema di convenzione urbanistica, atto obbligatorio in caso di richiesta di ex concessione edilizia convenzionata, ora permesso di costruire convenzionato”; ed invero, le parti private non hanno chiesto una concessione edilizia convenzionata, bensì una concessione edilizia in deroga, cosicché non vi è chiaramente alcuna necessità – e prima ancora astratta possibilità – di presentare una bozza di convenzione urbanistica.
9.4. Il T.a.r., sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, ha riscontrato alcune criticità sul fronte della sicurezza pedonale.
In proposito il Collegio osserva che il tratto di strada ritenuto carente in punto di sicurezza stradale non si trova nei pressi dell’area interessata dal progetto, mentre nei pressi dell’albergo vi è un marciapiede sufficientemente largo e un’idonea illuminazione, in virtù della presenza nelle vicinanze di sei lampioni.
9.5. Tanto premesso, il diniego dell’amministrazione, alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale nonché delle risultanze fattuali, è contraddittorio e basato su presupposti non aderenti al reale stato dei luoghi, a fronte di una proposta progettuale congrua rispetto agli standard urbanistici e migliorativa del tessuto urbano.
10. In conclusione l’appello va accolto e, pertanto, in integrale riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento della deliberazione del Consiglio comunale di Sondalo n. 4 del 28 marzo 2003.
11. La peculiarità della vicenda giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite di ambedue i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 4372 del 2009, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e conseguentemente annulla la deliberazione del Consiglio comunale di Sondalo n. 4 del 28 marzo 2003; compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2019, con l’intervento dei magistrati:
Giulio Castriota Scanderbeg – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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