Applicazione della sospensione condizionale della pena

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 4 marzo 2020, n. 8803

Massima estrapolata:

Ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’art. 165, comma secondo, cod. pen., il giudice di merito può valutare incidentalmente l’intervenuta “abolitio criminis” di fatti per i quali è intervenuta condanna irrevocabile, laddove ciò risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti.

Sentenza 4 marzo 2020, n. 8803

Data udienza 15 gennaio 2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. DI STASI Antonella – Consigliere

Dott. CORBETTA Stefano – rel. Consigliere

Dott. Macri’ Ubalda – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/01/2019 del Tribunale di Trapani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. CORBETTA Stefano;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni sulla confisca, il rigetto nel resto.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata sentenza, il Tribunale di Trapani, ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., applicava a (OMISSIS) la pena di un anno e quattro mesi di reclusione, condizionalmente sospesa, in relazione al delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, commesso l'(OMISSIS).
2. Avverso l’indicata sentenza, il Procuratore generale territoriale propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.
2.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12-bis, gia’ L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143. Lamenta il ricorrente che il Tribunale ha omesso di ordinare la confisca per equivalente dei beni nella disponibilita’ del reato per un valore corrispondente al prezzo o al profitto del reato, confisca obbligatoria anche nel caso di sentenza pronunciata ai sensi dell’articolo 445 c.p.p..
2.2. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) con riferimento all’articolo 165 c.p., comma 2. Assume il ricorrente che il Tribunale avrebbe erroneamente disapplicato il disposto dell’articolo 165 c.p., comma 2, avendo il (OMISSIS) in precedenza fruito del beneficio, a nulla rilevando che la precedente sentenza di condanna si riferisca a un reato poi oggetto di depenalizzazione, in quanto sarebbe stato necessario investire della questione il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. per ottenere la revoca della sentenza di condanna, cio’ che, nella specie, non e’ avvenuto.
3. Il difensore di (OMISSIS) ha tempestivamente depositato
memoria con cui chiede l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato in relazione al primo motivo, essendo nel resto infondato.
2. Va preliminarmente osservato che il primo motivo, diretto a denunciare l’omessa statuizione di una misura di sicurezza patrimoniale, quale la confisca, da parte del giudice che ha pronunciato sentenza di applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., e’ ammissibile.
Come recentemente affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (ud. 26/09/2019, ric. Savin), e’ ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., con riferimento alle misure di sicurezza, personali o patrimoniali, che non abbiano formato oggetto dell’accordo delle parti, come, nella specie, la confisca.
3. Oltre che ammissibile, il motivo e’ anche fondato.
3.1. Va osservato che, in materia di reati tributari, la confisca e’ stata introdotta dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 143, a norma del quale “nei casi di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 2, 3, 4, 5, 8, 10-bis, 10-ter, 10-quater e 11, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all’articolo 322-ter c.p.”, il quale stabilisce che “in caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 c.p.p. (…) e’ sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non e’ possibile, la confisca di beni, di cui il reato ha la disponibilita’, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”.
3.2. Tale disposizione e’ stata successivamente abrogata dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 14 che contestualmente ha introdotto, nel corpo del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, l’articolo 12-bis, a tenore del quale la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo di uno dei delitti previsti dal Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, deve essere sempre disposta nel caso di condanna o di sentenza di applicazione concordata della pena. Come costantemente precisato dalla giurisprudenza di questa Corte, tra le due disposizioni appena indicate vi e’ continuita’ normativa (Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 – dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 35226 del 16/06/2016 – dep. 22/08/2016, D’Agapito, Rv. 267764), di talche’ non si pone una questione di successione nel tempo di leggi penali.
3.3. Da tali premesse, si e’ conseguentemente affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato va obbligatoriamente disposta, anche con la sentenza di applicazione di pena ex articolo 444 c.p.p., pur laddove essa non abbia formato oggetto dell’accordo tra le parti, attesa la sua natura di vera e propria sanzione, non commisurata alla gravita’ della condotta ne’ alla colpevolezza dell’autore, ma diretta a privare quest’ultimo del beneficio economico tratto dall’illecito, anche di fronte all’impossibilita’ di aggredire l’oggetto principale dell’attivita’ criminosa (Sez. 3, n. 6047 del 27/09/2016 – dep. 09/02/2017, Zaini, Rv. 268829; Sez. 3, n. 50338 del 22/09/2016 – dep. 28/11/2016, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 268386; Sez. 3, n. 44445 del 09/10/2013 – dep. 04/11/2013, P.G. in proc. Cruciani, Rv. 257616).
3.4. Nel caso di specie, il Tribunale non si e’ attenuto al principio poc’anzi richiamato: pur avendo pronunciato sentenza di applicazione della pena per il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 4, commesso in data successiva all’entrata in vigore della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 143, ha omesso di disporre la confisca per equivalente relativamente al profitto dello stesso, da individuarsi, senza necessita’ di alcun accertamento nel contraddittorio delle parti, nell’ammontare delle imposta IRPEF non versata, che, come risulta dal capo di imputazione, corrisponde a complessivi 434.524 Euro. La sentenza va pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Trapani affinche’ provveda in applicazione dei citati principi di diritto.
4. Il secondo motivo, pur ammissibile, e’ infondato.
5. Preliminarmente si osserva che, come affermato da questa Corte, in tema di patteggiamento, la sospensione condizionale della pena applicata illegittimamente, in quanto non subordinata agli obblighi di cui all’articolo 165 c.p., comma 1, puo’ essere dedotta con il ricorso per cassazione ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., comma 2-bis, atteso che nel concetto di pena illegale rientra tutto cio’ che comunque incide sul trattamento punitivo (Sez. 6, n. 17119 del 14/03/2019 – dep. 18/04/2019, P, Rv. 275898).
Di conseguenza, per identita’ di ratio, deve ritenersi ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa ex articolo 444 c.p.p., nel caso in cui la sospensione condizionale della pena sia stata applicata in violazione del disposto di cui all’articolo 165 c.p., comma 2.
6. Quanto al merito, come emerge dalla sentenza impugnata, il (OMISSIS) era stato precedentemente condannato, con pena sospesa, per il delitto di omesso versamento di contributi previdenziali, per un importo, tuttavia, inferiore a diecimila Euro, circostanza puntualmente accertata dal Tribunale e non contestata dal ricorrente. E’ percio’ pacifico che il fatto, per il quale era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna, non e’ piu’ previsto dalla legge come reato, essendo i contributi omessi inferiori alla soglia di punibilita’ stabilita dalla L. n. 638 del 1983, articolo 2, comma 1-bis, come introdotta dal Decreto Legislativo n. 8 del 2016.
7. Cio’ chiarito, non ha pregio l’argomentazione del ricorrente, secondo la quale sarebbe stato necessario preventivamene adire il giudice dell’esecuzione ai sensi dell’articolo 673 c.p.p. per ottenere la revoca della sentenza di condanna al fine di escludere l’applicazione dell’articolo 165 c.p., comma 2, che impone di subordinare la sospensione condizionale della pena all’adempimento di uno degli obblighi previsti dal comma 1 nel caso in cui il beneficio venga concesso per la seconda volta.
Invero, come affermato a piu’ riprese da questa Corte di legittimita’, le precedenti condanne relative a fatti non piu’ costituenti reato per abolitio criminis non sono preclusive della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena (Sez. 6, n. 16363 del 05/02/2008 – dep. 21/04/2008, Scaccini, Rv. 239555; Sez. 5, n. 18 del 27/11/2007 – dep. 03/01/2008, Colombo e altro, Rv. 238876; Sez. 5, n. 15018 del 05/03/2004 – dep. 29/03/2004, Dell’Angelo, Rv. 228474).
Presupposto logico del principio ora affermato e’ che il giudice della cognizione puo’ valutare incidentalmente le risultanze del casellario giudiziale per appurare l’intervenuta abolitio criminis dei fatti per i quali e’ intervenuta condanna definitiva, laddove cio’ risulti evidente e non sia necessario il compimento di ulteriori accertamenti.
Del resto, come affermato da questa Corte, l’abrogazione della norma incriminatrice fa cessare l’esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali ultimi deve annoverarsi l’attitudine della medesima a costituire precedente formalmente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena. Tale effetto si produce indipendentemente dalla formale dichiarazione di revoca della condanna, quale prevista dall’articolo 673 c.p.p., avendo tale dichiarazione natura meramente dichiarativa (Sez. 1, n. 7652 del 11/02/2004 – dep. 23/02/2004, Cunsolo, Rv. 227192).
Orbene, proprio la natura dichiarativa – e non costitutiva – della decisione ex articolo 673 c.p.p. consente al giudice della cognizione di rilevare incidentalmente, in sede di merito, l’intervenuta abolitio criminis dei fatti per i quali era intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.
8. Puo’ percio’ affermarsi in seguente principio di diritto: al fine di valutare la sussistenza di precedenti penali rilevanti ai fini dell’applicazione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell’articolo 165 c.p., comma 2, il giudice di merito, sulla base di quanto emerge dagli atti, deve valutare incidentalmente l’intervenuta abolitio criminis di fatti per i quali e’ intervenuta condanna irrevocabile, ancorche’ per detti fatti non sia stato avanzato incidente di esecuzione ex articolo 673 c.p.p..
9. Nel caso di specie, e’ pacifico – e non oggetto di contestazione – che la precedente condanna riportata dal (OMISSIS) riguarda un fatto che non e’ piu’ previsto dalla legge come reato; correttamente, pertanto, il giudice di merito non l’ha considerata ai fini dell’applicazione del disposto dell’articolo 165 c.p., comma 2.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla confisca e rinvia al
Tribunale di Trapani per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *