La nullità della procura conferita per il grado di appello

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza|5 marzo 2020| n. 6162.

La massima estrapolata:

La nullità della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullità della costituzione in appello e l’inammissibilità del gravame, ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perché il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per sé una implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita.

Ordinanza|5 marzo 2020| n. 6162

Data udienza 3 ottobre 2019

Tag – parola chiave: Associazione in partecipazione – Pagamento di somme a titolo di utili – Procura alle liti rilasciata in primo grado – Validità per tutti i gradi del giudizio – Apposizione in calce o a margine dell’atto con cui sta in giudizio una società di capitali esattamente individuata con la sua denominazione – Validità anche in caso di illeggibilità della sottoscrizione – Annullamento con rinvio
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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5101-2018 proposto da:
(OMISSIS) ARL, in persona del legale rappresentante pro tempore (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), titolare dell’omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2144/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. LUIGI ALESSANDRO SCARANO;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 30/11/2017 la Corte d’Appello di Catanzaro ha dichiarato inammissibile il gravame interposto dalla (OMISSIS) s.c.a.r.l. in relazione alla pronunzia Trib. Lamezia Terme 6/5/2013, di accoglimento della domanda in origine monitoriamente azionata dal sig. (OMISSIS) di pagamento di somma a titolo di utili nella sua qualita’ di “associato in partecipazione”.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito la (OMISSIS) s.c.a.r.l. propone ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo.
Resiste con controricorso il (OMISSIS).

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo la ricorrente denunzia “violazione o falsa applicazione” degli articoli 75, 83, 113, 163, 182 c.p.c., in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si duole essersi dai giudici di merito erroneamente dichiarato inammissibile l’appello per difetto di procura, in quanto “dagli atti di causa relativi al primo giudizio… risulta in maniera pacifica e mai contestata da controparte che il conferente, signor (OMISSIS), gia’ rivestiva la qualita’ di Amministratore Unico della societa’ opponente e fosse dotato dei poteri di rappresentanza idonei a rilasciare la relativa procura alle liti”.
Lamenta che “indipendentemente dalla nullita’ della procura rilasciata in calce all’atto di gravame doveva essere considerato dalla corte di appello validamente proposto sulla base della procura rilasciata per il giudizio di primo grado, concernente “tutti i gradi e stadi” del giudizio, con la conseguenza che in assenza di alcuna eccezione circa il difetto di legittimazione processuale della societa’ in quel giudizio per carenza dei poteri di rappresentanza dell’amministratore, la questione non poteva piu’ essere riproposta in appello dall’appellata, ne’ rilevata d’ufficio dal giudice, non essendo necessaria un’ulteriore autorizzazione per proporre i consentiti gravami o per resistere ad essi in conseguenza della valida procura di primo grado”.
Il motivo e’ fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.
Come questa Corte – anche a Sezioni Unite – ha gia’ avuto modo di affermare, la procura alle liti conferita in termini ampi ed omnicomprensivi e’ idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativa dei principi di economia processuale e di tutela del diritto di azione nonche’ di difesa della parte ex articoli 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito (v., con riferimento a chiamata del terzo in garanzia c.d. impropria in presenza di procura rilasciata “con ogni facolta’”, Cass., Sez. Un., 14/3/2016, n. 4909).
Si e’ al riguardo ulteriormente precisato che la nullita’ della procura conferita per il grado di appello non comporta la nullita’ della costituzione in appello e l’inammissibilita’ del gravame ove la parte abbia comunque rilasciato in primo grado una procura alle liti valida per tutti i gradi del giudizio, perche’ il richiamo nell’atto di impugnazione ad una procura invalida non comporta di per se’ una implicita rinuncia ad avvalersi dell’altra, precedentemente conferita (v. Cass., 28/7/2014, n. 17042; Cass., 10/12/2009, n. 25810).
Con specifico riferimento alle societa’ di capitali, va d’altro canto posto in rilievo come risponda invero a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ che la procura alla lite apposta in calce o a margine dell’atto con il quale sta in giudizio un ente esattamente individuato con la sua denominazione e’ valida pur se la sottoscrizione risulti illeggibile (cfr. Cass., Sez. Un., 7/11/2013, n. 25036), o il nome del sottoscrittore risulti dal testo della procura stessa o dalla certificazione d’autografia resa dal difensore, ovvero dal testo di quell’atto, ma anche quando detto nome sia con certezza desumibile dall’indicazione di una specifica funzione o carica che renda identificabile il titolare per il tramite dei documenti di causa o delle risultanze del registro delle imprese (v. Cass., Sez. Un., 7/3/2005, n. 4810), ovvero qualora l’atto contenga l’espressa menzione in capo al firmatario della detta procura del potere di rappresentanza dell’ente che sta in giudizio (cfr. Cass., 29/3/2019, n. 8930; Cass., 5/11/2018, n. 28203. Cfr. altresi’ Cass., 6/10/2014, n. 21018; Cass., 14/4/2010, n. 8903; Cass., 29/9/2006, n. 21245; Cass., 10/4/2000, n. 4495. E gia’ Cass., 27/2/1979, n. 1781). Orbene, i suindicati principi sono rimasti invero disattesi dalla corte di merito nell’impugnata sentenza.
In particolare la’ dove, premettendo non essere nella specie “in discussione la procura di primo grado quanto quella rilasciata a margine dell’atto di appello del tutto diversa da quella di primo grado”, ha dichiarato l’appello “inammissibile per assoluta incertezza circa il soggetto che ha conferito la procura e la riferibilita’ di questo agli organi societari”, stante “l’illeggibilita’ della firma del sottoscrittore della procura rilasciata per il grado d’appello”.
A tale stregua, ha al riguardo erroneamente omesso di considerare la procura dall’A.U. dell’odierna ricorrente sig. (OMISSIS) nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo rilasciata agli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) “per la rappresentanza e difesa in ogni stato e grado del giudizio compresa la fase esecutiva”, e pertanto ex articolo 83 c.p.c., comma 4 senz’altro estesa anche al grado d’appello. Con conseguente irrilevanza dell’invalidita’ della procura rilasciata per la proposizione dell’appello, atteso che giusta principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ il richiamo della sola procura conferita con l’atto d’impugnazione non indica di per se’ la volonta’ implicita dell’appellante di non avvalersi della prima per l’ipotesi in cui la seconda risulti invalida (v. Cass., 28/7/2014, n. 17042; Cass., 10/11/2011, n. 990; Cass., 10/12/2009, n. 25810; Cass., 7/4/2004, n. 4384; Cass., 30/10/2002, n. 15340; Cass., 4/2/2002, n. 1430; Cass., 26/7/1996, n. 6759; Cass., 25/3/1995, n. 3583).
Dell’impugnata sentenza s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro che, in diversa composizione, facendo dei suindicati disattesi principi applicazione procedera’ al non compiuto esame.
Il giudice del rinvio provvedera’ anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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