Giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto penale di condanna

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1505.

In tema di giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto penale di condanna, una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione è solo quello contenuto nel fascicolo del pubblico ministero trasmesso ai sensi dell’art. 459 cod. proc. pen., sicchè l’eventuale produzione di ulteriori atti potrà avvenire solo all’udienza nel contraddittorio delle parti.

Sentenza|14 gennaio 2021| n. 1505

Data udienza 26 ottobre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Minaccia aggravata – Caratteristiche della minaccia – Richiesta di decreto penale di condanna – Giudizio abbreviato – Specificità del rito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. BELMONTE Maria Teresa – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. SESSA Renata – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. RENATA SESSA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MIGNOLO OLGA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
udito il difensore l’Avv. (OMISSIS) si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con la sentenza impugnata la Corte d’Appello di Trento ha confermato la pronuncia emessa dal G.U.P. del Tribunale della medesima citta’, che, in sede di giudizio abbreviato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, aveva dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di minaccia aggravata, condannandolo alla pena di Euro 400 di multa.
In particolare, il (OMISSIS) era imputato del reato previsto e punito dall’articolo 612 c.p., comma 2, perche’ minacciava gravemente (OMISSIS), proferendo nei suoi confronti la seguente frase: “sei un terrorista di merda: ho comprato la pistola cosi’ posso uccidere i tuoi figli e tua moglie”.
2. Con atto a firma dell’Avv. (OMISSIS) e’ proposto ricorso per Cassazione nell’interesse del (OMISSIS), articolato in tre motivi.
2.1 Con il primo motivo si deduce la violazione del diritto di difesa, nonche’ del combinato disposto di cui all’articolo 464 c.p.p., comma 1, articolo 442 c.p.p., comma 1 bis e articolo 412 c.p.p., comma 2, con conseguente inutilizzabilita’ delle prove a carico (costituite dalle dichiarazioni rese dalla teste (OMISSIS), dalla comunicazione della notizia di reato datata 02.08.2017 e dalle annotazioni della Polizia di Stato datata 18.05.2017), nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione sul punto.
Il giudice di secondo grado non ha negato la sussistenza dei presupposti di fatto alla base della dedotta eccezione di inutilizzabilita’ delle prove su elencate, per avere il P.M. depositato tali atti probatori nel fascicolo del G.i.p. solo dopo che l’imputato aveva formalizzato la richiesta di giudizio abbreviato, e senza darne alcuna comunicazione ne’ all’imputato ne’ al suo difensore, ma ha ritenuto sanato tale vizio procedurale per le seguenti ragioni.
In primo luogo, perche’ l’imputato, all’udienza fissata in conseguenza della sua richiesta di rito abbreviato ribadiva tale istanza; essendosi l’udienza svolta successivamente all’invio della documentazione integrativa da parte del PM, il procuratore dell’imputato era perfettamente a conoscenza di tali elementi d’indagine.
In secondo luogo, perche’ non risulta che in tale udienza il difensore abbia proposto alcuna eccezione di inutilizzabilita’ della documentazione indicata, con conseguente effetto sanante di eventuali nullita’.
Ebbene, la prima argomentazione appare manifestamente illogica perche’ non si e’ tenuto conto del fatto che il giudizio abbreviato in questione e’ del tutto particolare, in quanto incardinato in un procedimento in un certo senso gia’ definito con un decreto penale di condanna, che l’imputato ha opposto con unico atto.
Da cio’ deriva che la richiesta di giudizio abbreviato formulata ai sensi dell’articolo 464 c.p.p., unitamente all’opposizione al decreto penale di condanna, e’ irrevocabile, sicche’ non ha senso sostenere che l’imputato doveva fare a meno di ribadire oralmente la propria scelta di giudizio abbreviato formulata per iscritto. La seconda conseguenza e’ che, non rinvenendosi alcun richiamo nell’articolo 464 c.p.p. anche all’articolo 419 c.p.p., comma 3, e’ logico ritenere che in tale particolare giudizio non sia possibile che si verifichi l’ipotesi che il P.M., una volta esercitata l’azione penale con la richiesta di emissione del decreto penale, possa svolgere ancora ulteriori indagini, la cui documentazione potrebbe trasmettere al g.i.p. solo successivamente.
In nessun caso, comunque, tale trasmissione potrebbe avvenire dopo che il decreto penale e’ gia’ stato emesso e dopo che l’imputato ha chiesto irrevocabilmente il giudizio abbreviato, come invece e’ avvenuto nel caso di specie.
Se cosi’ fosse, infatti, da un lato verrebbe meno la natura stessa del giudizio abbreviato (allo “stato degli atti”), dall’altro sarebbe irreparabilmente leso il diritto di difesa dell’imputato, che si vedrebbe costretto ad essere giudicato sulla base di atti introdotti a sorpresa dal P.M. al di fuori di qualunque contraddittorio con la difesa.
Sarebbe poi, palesemente illogica la motivazione secondo cui “non risulta che in tale udienza il difensore abbia proposto alcuna eccezione circa la utilizzabilita’ della documentazione indicata, con conseguente effetto sanante delle eventuali nullita’ ai sensi dell’articolo 183 c.p.p.”, per il fatto che, se il difensore non e’ messo in grado di avere una conoscenza effettiva o almeno legale dell’avvenuta introduzione del fascicolo processuale di nuove prove, non pare ragionevole pretendere che lo stesso possa e debba formulare un’eccezione di inutilizzabilita’ in udienza, pena la sanatoria del vizio procedurale ex articolo 183 c.p.p..
A parte il fatto che la Corte d’appello pare equiparare erroneamente istituti diversi, quali inutilizzabilita’ e nullita’, resta il fatto che la rinuncia ad eccepire la nullita’ di cui all’articolo 183 c.p.p. deve essere espressa e cio’ presuppone che la pretesa causa di nullita’ sia prima conosciuta e conoscibile.
2.2 Con il secondo motivo si eccepisce mancanza, nonche’ manifesta illogicita’ della motivazione quanto alla rilevanza della pretesa menzione di una pistola nella frase asseritamente pronunciata dall’imputato.
Si osserva che la minaccia, per essere penalmente rilevante, deve essere tale da poter ingenerare nel soggetto passivo un reale turbamento psichico, tenuto conto del criterio medio di impressionabilita’ in relazione alle circostanze concrete del fatto.
Cio’ significa che, una volta dimostrato che l’imputato ha pronunciato una certa frase astrattamente qualificabile come minatoria, e’ necessario che il giudice effettui una verifica in concreto, correlata anche al contesto in cui si svolge il fatto, sull’idoneita’ di quella frase ad ingenerare un reale timore nella persona destinataria della stessa.
Di tale valutazione il giudice d’appello non ha dato adeguato conto in motivazione, per cui ne discende il duplice vizio motivazionale denunciato.
2.3 Con il terzo motivo si lamenta manifesta illogicita’ della motivazione in punto di mancata applicazione della causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p..
Le modalita’ della condotta dell’imputato, poste alla base del diniego, sono state desunte da prove inutilizzabili, sicche’, una volta espunte dal processo, risulta evidente che anche la sussistenza delle speciale causa di non punibilita’ di cui si tratta andra’ completamente rivalutata dal nuovo giudice.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
1.1. Premesso che dall’incarto processuale risulta che gli atti indicati dalla difesa col primo motivo di ricorso sono effettivamente sopraggiunti, come seguito della informativa iniziale, in data successiva alla richiesta e al decreto penale di condanna, che non fanno infatti,, riferimento ad essi, e alla stessa opposizione con relativa richiesta di abbreviato proposta dall’imputato, si osserva che il motivo, come formulato, di la’ della fondatezza della sua impostazione, si appalesa in ogni caso generico.
Quanto alla questione in diritto, vanno, nondimeno, operate le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, come e’ stato gia’ affermato da questa Corte in diverse pronunce, la richiesta di giudizio abbreviato e’ revocabile fino all’adozione del provvedimento del giudice che dispone il rito quando e’ proposta ai sensi dell’articolo 438 c.p.p., mentre, laddove e’ presentata a seguito di decreto di giudizio immediato a cui deve equipararsi l’ipotesi del decreto penale di condanna2 risultando identiche le relative discipline in ordine alla procedura di fissazione dell’udienza in camera di consiglio per la trattazione dell’abbreviato – puo’ essere revocata fino al momento della fissazione dell’udienza per la ammissione del procedimento speciale (Sez. 6, n. 33908 del 07/06/2017 – dep. 12/07/2017, Medina e altri, Rv. 27056301); il superamento del vaglio preliminare da parte del giudice circa l’insussistenza di cause di inammissibilita’ della richiesta e la successiva attivazione della procedura disciplinata dall’art.. 458 c.p.p., comma 2, – e nel caso di decreto penale di condanna dalli articolo 464 c.p.p. costituiscono effetti giuridici della richiesta di giudizio abbreviato che, ove gia’ realizzatisi, la rendono irrevocabile (cosi’ Sez. 6, Sentenza n. 20803 del 29/03/2017, dep. 02/05/2017, Rv. 269892 – 01 nel ribadire il suindicato momento che segna la irrevocabilita’ della richiesta; fermo restando che il giudizio abbreviato richiesto dall’imputato a seguito della notificazione del decreto di giudizio immediato, non puo’ essere considerato gia’ instaurato a seguito del decreto di fissazione dell’udienza, ma si apre soltanto con l’adozione dell’ordinanza di ammissione, cosi’ nella motivazione di Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, P.M. in proc. Ohonba, Rv. 250:348, conf. Sez. 3, n. 14433 del 04/12/2013 – dep. 2014, Z., Rv. 259719).
Cio’ discende in modo piano dalla regula iuris, secondo la quale la richiesta di rito abbreviato puo’ considerarsi revocabile nella sola ipotesi in cui non abbia ancora dispiegato i suoi effetti.
E’ stato altresi’ affermato il condivisibile principio secondo cui, in caso di giudizio abbreviato – richiesto ai sensi dell’articolo 438 – una volta adottato il provvedimento di ammissione al rito speciale, il materiale probatorio utilizzabile per la decisione, ulteriore rispetto a quello giia’ contenuto in tale momento nel fascicolo del pubblico ministero e da questo depositato, secondo la previsione di cui all’articolo 416 c.p.p., comma 2, nella cancelleria del giudice all’atto della richiesta di rinvio a giudizio, e’ solo quello acquisito nel contraddittorio delle parti a seguito di integrazione probatoria (cfr. Sez. 3, n. 23784 del 02/10/2018 – dep. 29/05/2019, S, Rv. 27597501, che in applicazione del principio ha annullato la sentenza emessa all’esito di rito abbreviato nel quale si era utilizzato, per la decisione, materiale probatorio raccolto dal pubblico ministero dopo l’ammissione al rito e depositato nel corso del giudizio).
Mutatis mutandis, si deve concludere che, in caso di giudizio abbreviato richiesto a seguito di decreto penale di condanna, il momento che cristallizza l’incarto processuale utilizzabile non puo’ esser che quello della fissazione dell’udienza per la trattazione del giudizio abbreviato; anzi, a rigore, poiche’ la scelta dell’abbreviato; in caso di decreto penale di condanna – a differenza di quando essa interviene all’udienza preliminare -,interviene sulla base degli atti trasmessi dal P.M. a supporto della richiesta di emissione dello stesso – di talche’ l’avviso ex articolo 464 ha ad oggetto esclusivamente la fissazione dell’udienza per la celebrazione del giudizio abbreviato non anche le altre comunicazioni ed avvisi di cui all’articolo 419, perche’ in tal caso gli atti del fascicolo del P.M. sono stati, appunto, gia’ trasmessi in occasione della richiesta di decreto penale di condanna e quindi gia’ posti a conoscenza della parte – proprio la formulazione della richiesta di abbreviato a segnare lo sbarramento per la produzione di nuovi atti, che potranno quindi trovare ingresso solo all’udienza, nel contraddittorio delle parti.
Ne discende che l’eventuale introduzione di ulteriori atti nel fascicolo del P.M. successivamente alla scelta dell’abbreviato si risolve in atto a sorpresa non rimediabile ove quegli atti non siano stati neppure all’udienza sottoposti al vaglio del giudice nel contraddittorio delle parti (nell’ottica dell’adozione di uno dei provvedimenti previsti dalle norme sul rito abbreviato, in ogni caso espressamente richiamate dall’articolo 464, in quanto applicabili).
E’ solo il caso di precisare, infine, che inconferente sarebbe il richiamo all’articolo 438, comma 6-bis in una siffatta ipotesi di utilizzo)in cui gli atti sono stati inseriti nel fascicolo del Pm all’insaputa dell’imputato.
Cio’ nondimeno, poiche’ la motivazione espressa dal Tribunale si basa anche su altre risultanze processuali – prima tra tutte la deposizione della persona offesa si e’ concluso per la genericita’ del motivo, che si e’ limitato ad affrontato la questione in diritto qui analizzata, senza andare a verificare se, una voltai(espunti gli atti ritenuti inutilizzabili, avrebbe comunque potuto persistere la affermazione di responsabilita’.
In particolare, non si e’, da un lato, tenuto conto che le regole dettate dall’articolo 192 c.p.p., comma 3, non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell’affermazione di penale responsabilita’ dell’imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilita’ soggettiva del dichiarante e dell’attendibilita’ intrinseca del suo racconto, sia pure in tal caso piu’ penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte, Rv. 253214) – persona offesa nel caso di specie peraltro neppure costituitasi parte civile – e, dall’altro, del principio secondo cui e’ onere della parte che eccepisce l’inutilizzabilita’ anche patologica – di atti processuali indicare, pena l’inammissibilita’ del ricorso per genericita’ del motivo, gli atti o le parti di essi specificamente affetti dal vizio ma anche chiarirne – per quel che qui rileva – la incidenza sul complessivo compendio indiziario gia’ valutato, si’ da potersene inferire la decisivita’ in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, Sentenza n. 23868 del 23/04/2009, Rv. 243416); laddove nel caso di specie il ricorrente non ha assolto a tale onere, limitandosi ad affermare, in buona sostanza, che le prove inutilizzabili fossero decisive per il fatto che la stessa sentenza impugnata aveva ritenuto che l’esame del secondo motivo di appello, riguardante la contestata attendibilita’ della persona offesa, fosse rimasto precluso dal rigetto del primo (quello relativo all’inutilizzabilita’ delle prove introdotte a sorpresa), e cio’ il ricorrente ha rappresentato senza sviluppare il punto specifico della ritenuta inattendibilita’ strettamente correlato al primo, che andava in ogni caso qui riproposto ai fini della necessaria prova di resistenza una volta che si e’ insistito nell’accoglimento dell’eccezione di inutilizzabilita’.
1.2. Proseguendo nell’esame dei motivi di ricorso, si ha, infatti, modo di verificare che, posta la preliminare eccezione di inutilizzabilita’, si passa poi direttamente a censurare la mancata dimostrazione della idoneita’ della minaccia ad ingenerare turbamento psichico in relazione al caso concreto, sull’assunto della mancanza di una verifica in concreto al riguardo, correlata anche al contesto in cui si svolge il fatto.
La censura e’ infondata.
Ed invero, deve ritenersi insita nella frase pronunciata dall’imputato, “sei un terrorista di merda: ho comprato la pistola cosi’ posso uccidere i tuoi figli e tua moglie”, l’attitudine ad intimorire, attitudine integrata dal fatto che il danno che era prospettato aveva possibilita’ di realizzazione.
Costituisce, invero, jus receptum, alla stregua di consolidata interpretazione di questa Corte regolatrice, che, ai fini dell’integrazione del delitto di cui all’articolo 612 c.p., – reato di pericolo -, e’ sufficiente che la minaccia – da valutarsi con criterio medio ed in relazione alle concrete circostanze del fatto – sia idonea a cagionare effetti intimidatori sul soggetto passivo, ancorche’ il turbamento psichico non si verifichi in concreto (Sez. 5, n. 644 del 06/11/2013 – dep. 10/01/2014, P.C. in proc. B, Rv. 257951; Sez. 5, n. 21601 del 12/05/2010, Pmt in proc. Pagano, Rv. 247762; Sez. 1, n. 47739 del 06/11/2008, Giuliani, Rv. 242484); l’elemento soggettivo richiesto e’ il dolo generico, consistente nella cosciente volonta’ di minacciare un male ingiusto, indipendentemente dal fine avuto di mira (Sez. 5, n. 50573 del 24/10/2013, Schepis, Rv. 257765).
Ne discende che ne’ la esistenza di una precedente conflittualita’ ne’ lo stato di esasperazione dell’imputato – che nella prospettazione difensiva avrebbero dovuto comunque essere considerati ai fini della verifica della fattispecie in esame -, come evidenziato dalla aorte di appello – che ha in tal modo implicitamente rapportato il fatto anche al caso concreto -, potrebbero sminuire la portata minacciosa della frase pronunciata, che deve essere valutata nella sua idoneita’ espressiva, rispetto alla quale il motivo puo’, anzi, assumere rilievo amplificatore della sua portata lesiva, laddove abbia costituito il fattore scatenante della accesa reazione verbale.
Con la censura in parola il ricorrente, per altro verso, non si e’, affatto confrontato con la esaustiva motivazione della sentenza impugnata, ne’ con la giurisprudenza di questa Corte riguardante il reato di minaccia, e, pur mediante la denuncia di vizi di violazione di legge e vizio argomentativo, ha finito col sollevare doglianze che attengono al merito della regiudicanda – nella parte in cui implicano una valutazione delle circostanze concrete – cheti esulano, pertanto, dal sindacato esperibile dal giudice di legittimita’.
1.3. Del tutto inammissibile e’ il terzo motivo.
In tal caso la Corte di Trento, con argomentazioni esaustive e del tutto coerenti anche con quanto osservato in ordine alla gravita’ della minaccia, ha spiegato le ragioni della non ravvisabilita’ dell’ipotesi della particolare tenuita’ del fatto (richiamando, in particolare, i precedenti penali specifici dell’imputato per reati della stessa indole); motivazione- quella della sentenza impugnata, in realta’, nemmeno effettivamente attinta dal motivo in esame che si limita ad affermare che ove dovesse la valutazione essere operata da un nuovo giudice – senza le prove ritenute inutilizzabili alla stessa dovrebbe necessariamente essere diversa in quanto non potrebbe non riconoscere la ricorrenza della speciale causa di non punibilita’.
2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processauli.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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