Nel concordato preventivo ove non trova applicazione il cd. “spossessamento”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|15 febbraio 2021| n. 3850.

Nel concordato preventivo, ove non trova applicazione il cd. “spossessamento” previsto in ambito fallimentare dagli artt. 42 e 43 l.fall., con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo art. 44, ma opera un diverso congegno in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale, è legittimo — salvo non ricorra l’ipotesi di frode di cui all’art. 173 l.fall. — il pagamento effettuato dal “debitor debitoris” in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’art. 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.

Sentenza|15 febbraio 2021| n. 3850

Data udienza 9 settembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Concordato preventivo – Pagamento effettuato dal debitor debitoris – Pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato – Ordinanza di assegnazione anch’essa precedente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 12279/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 573/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, pubblicata il 09/03/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/09/2020 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA GIOVANNI BATTISTA, che ha concluso per l’infondatezza del ricorso;
udito, per la controricorrente Ferrovie, l’Avvocato (OMISSIS) che si riporta ed insiste.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.p.A., poi (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo, ha concesso in locazione a (OMISSIS) S.r.l., con contratto del 25 marzo 2013, un immobile situato in (OMISSIS), verso il canone di Euro 120.000,00 annui, oltre accessori.
2. – Formulata dalla societa’ locatrice domanda di ammissione al concordato preventivo, iscritta nel Registro delle imprese il 25 giugno 2013, (OMISSIS) S.p.A., poi (OMISSIS) S.p.A., ha pignorato presso (OMISSIS) S.r.l., con atto notificato il 27 gennaio 2014, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 72 bis la somma di Euro 20.725,25 da essa (OMISSIS) S.r.l. dovuta per canone di locazione a (OMISSIS) S.p.A., somma che il debitor debitoris ha poi corrisposto ad (OMISSIS) S.p.A..
3. – Successivamente (OMISSIS) S.p.A. ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Ferrara, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l., decreto ingiuntivo di pagamento della menzionata somma di Euro 20.725,25, poiche’ dovuta in forza del contratto di locazione, oltre accessori e spese.
4. – (OMISSIS) S.r.l. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo, chiamando in pari tempo (OMISSIS) S.p.A., opposizione che l’adito Tribunale di Ferrara, nel contraddittorio con la societa’ opposta e con la chiamata, ha respinto, ritenendo in breve che la conduttrice, nel corrispondere la somma di Euro 20.725,25 a (OMISSIS) S.p.A. avesse pagato male.
5. – Contro la sentenza hanno spiegato appello principale ed incidentale (OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A., mentre (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha resistito alle impugnazioni.
6. – La Corte d’appello di Bologna, con sentenza del 9 marzo 2017, pronunciando in totale riforma della sentenza impugnata, ha revocato il decreto ingiuntivo, condannando (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in concordato a restituire a (OMISSIS) S.r.l. quanto corrisposto in esecuzione di esso e regolando le spese di lite in applicazione del principio di soccombenza.
7. – Ha osservato la Corte territoriale:
-) che nella procedura di concordato preventivo non trova applicazione la L.Fall., articolo 44, neppure essendo dotata la procedura concordataria di un ufficio abilitato all’esercizio delle azioni revocatorie;
-) che la L.Fall., articolo 168, comma 1, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo, se sottrae il creditore preconcordatario accipiente all’obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il pagamento, per il debitor debitoris che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all’ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale iniziata contro il medesimo debitore;
-) che, pur potendo essere dichiarato nullo il pignoramento intimato da (OMISSIS) S.p.A. ai sensi della L.Fall., articolo 168, attraverso un’opposizione presentata all’interno del procedimento esecutivo, il pagamento effettuato a seguito del pignoramento era valido ed efficace per il debitore, stante il mancato richiamo alla L.Fall., articolo 44 da parte dell’articolo 169 stessa legge;
-) che la nullita’ del pignoramento avrebbe quindi dovuto essere fatta valere con un’opposizione all’esecuzione che, viceversa, non era stata proposta, nonostante il pignoramento presso terzi fosse stato notificato a (OMISSIS) S.p.A.;
-) che, d’altro canto, il detto pagamento neppure aveva comportato una lesione della par condicio creditorum, atteso il carattere privilegiato del credito di (OMISSIS) S.p.A..
8. – Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione in concordato preventivo ha proposto ricorso affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.
(OMISSIS) S.r.l. e (OMISSIS) S.p.A. hanno resistito con distinti controricorsi. La prima ha anche depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso contiene tre motivi.
1.1. – Il primo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., articoli 44, 161, 168, 169 e articolo 1189 c.p.c..
Sostiene la societa’ ricorrente che la Corte d’appello avrebbe deciso il caso sulla base di un indirizzo giurisprudenziale datato (Cass. 26036/2005; Cass. 24476/2008; Cass. 11660/2016), formatosi in riferimento alla formulazione della L.Fall., articolo 168 antecedente alla riforma del 2012, con la quale riforma la domanda di ammissione al concordato preventivo era stata sottoposta al requisito pubblicitario dell’iscrizione nel Registro delle imprese, tale da comportarne l’opponibilita’ ai terzi.
Pertanto sia il pignoramento che il pagamento che ne era seguito dovevano ritenersi effettuati in mala fede con conseguente inapplicabilita’ dell’effetto liberatorio contemplato dall’articolo 1189 c.c.
1.2. – Il secondo mezzo denuncia violazione e falsa applicazione della L.Fall., articoli 44, 161, 168 e 169 a seguito del mancato rilievo di incostituzionalita’ dell’articolo 169 citato laddove non richiama l’articolo 44, comma 2.
1.3. – Il terzo mezzo denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, fatto costituito dall’avvenuta pubblicazione presso il Registro delle imprese, in data 25 giugno 2013, nella domanda di concordato preventivo.
2. – Il ricorso e’ inammissibile.
2.1. – I tre motivi, tutti fondati, nella sostanza, sul rilievo della previsione secondo cui la domanda di ammissione al concordato preventivo e’ stata dalla legge sottoposta al requisito pubblicitario dell’iscrizione nel Registro delle imprese, il che renderebbe non piu’ attuale l’indirizzo giurisprudenziale, di cui si parlera’ piu’ avanti, recepito dalla sentenza impugnata, possono essere trattati simultaneamente.
Essi sono inammissibili.
2.2. – Come si e’ visto in espositiva, la Corte d’appello ha accolto l’impugnazione, e con essa l’opposizione a decreto ingiuntivo, adottando una duplice ratio decidendi consistente:
-) da un lato nel richiamo a principii affermati da questa Corte di cui tra breve si dira’;
-) dall’altro lato nell’asserzione secondo cui la nullita’ del pignoramento, discendente, secondo il giudice di merito, dall’applicazione di quei principii, avrebbe dovuto essere fatta valere con opposizione all’esecuzione, invece non proposta, con conseguente stabilizzazione del pagamento effettuato dal debitor debitoris, tanto piu’ che detto pagamento neppure aveva comportato una lesione della par condicio creditorum, atteso il carattere privilegiato del credito di (OMISSIS) S.p.A..
2.3. – In tale contesto, le censure non toccano la seconda delle due rationes decidendi poste come si e’ detto a sostegno della decisione impugnata, ratio decidendi, quella non censurata, di per se’ idonea a sostenere la pronuncia: e cioe’, il nucleo argomentativo su cui il motivo si regge – la sottolineatura della novella che ha assoggettato la domanda di concordato preventivo ad uno specifico regime pubblicitario – non attacca la sentenza impugnata laddove essa ha ritenuto che il pagamento effettuato da (OMISSIS) S.r.l. in favore di (OMISSIS) S.p.A. si fosse stabilizzato per non avere (OMISSIS) S.p.A. proposto opposizione all’esecuzione, essendo inoltre il pagamento non lesivo della par condicio.
Ora, il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilita’, l’esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificita’, completezza e riferibilita’ alla decisione medesima (Cass. 25 febbraio 2004, n. 3741; Cass. 23 marzo 2005, n. 6219; Cass. 17 luglio 2007, n. 15952; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421). In particolare e’ necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia oggetto di impugnazione (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).
Ove poi la sentenza sia come in questo caso sorretta da una pluralita’ di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso la cassazione della sentenza (tra le tante, Cass. 27 luglio 2017, n. 18641; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753).
3. – Va affermato nell’interesse della legge il principio che infine si esporra’.
3.1. – Quanto alle decisioni di questa Corte richiamate nella sentenza impugnata, occorre dire che la ricorrente mostra di ritenere che l’indirizzo giurisprudenziale menzionato nello svolgimento dei motivi (Cass. 24476/2008 e Cass. 11660/2016, citate dalla Corte d’appello, unitamente a Cass. 26036/2005, ricordata in ricorso) esprima un orientamento univoco e si attagli, in linea di principio, al caso in esame.
Entro tale inquadramento, il punto di frizione tra l’opinione manifestata dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata e quella sostenuta dalla ricorrente in questa sede risiede in cio’, che, secondo quest’ultima, la ricorrente, tale indirizzo sarebbe divenuto inattuale a seguito della novella della L.Fall., articolo 161, comma 5, in forza del quale la domanda di concordato e’ pubblicata, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria (v. Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 33, comma 1, lettera b, n. 3).
3.2. – Viceversa, l’orientamento richiamato dalla ricorrente, e che sarebbe divenuto obsoleto a seguito dell’introduzione della previsione normativa della pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese, non e’ richiamato a proposito, e la sopravvenuta modificazione del quadro normativo e’ del tutto ininfluente rispetto alla vicenda in esame.
E cioe’:
-) Cass. 24476/2008, da un lato, e Cass. 11660/2016 e Cass. 26036/2005, dall’altro, esprimono principii non omogenei;
-) detti principii non sono applicabili alla vicenda in discorso.
Il quesito affrontato dalla giurisprudenza di questa Corte, nelle pronunce menzionate, concerne il se, una volta pervenuta al suo esito fisiologico la procedura di espropriazione presso terzi con la pronuncia dell’ordinanza di assegnazione del credito pignorato, la domanda di ammissione al concordato preventivo – beninteso: domanda proposta successivamente al pignoramento presso terzi – da parte del debitore principale travolga il diritto del creditore di porre in esecuzione il provvedimento ottenuto nei confronti del terzo debitor debitoris o, egualmente, di trattenere le somme percepite dal medesimo a seguito di eventuale pagamento spontaneo.
Il problema attiene all’applicazione della L.Fall., articolo 168, comma 1, secondo cui, una volta esordita la procedura, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullita’, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore. La ratio di tale disposizione e’ senza dubbio la tutela della par condicio creditorum, che viene perseguita attraverso la nullita’ (questo l’espresso dato normativo, ma e’ noto il dibattito sulla questione se di nullita’ si tratti effettivamente, oppure di inopponibilita’) di ogni procedura esecutiva intrapresa sul patrimonio del debitore.
In un primo tempo e’ stato affermato che la norma di cui alla L.Fall., articolo 168, comma 1, che fa divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore “dalla data della presentazione del ricorso per l’ammissione al concordato fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione”, non puo’ ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito. Il procedimento di concordato preventivo non prevede la possibilita’ di revocatorie o di azioni ai sensi della L.Fall., articolo 44, e nemmeno e’ fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso, essendo applicabili, in virtu’ del richiamo di cui all’articolo 169 legge cit., soltanto le disposizioni degli articoli da 55 a 63 medesima legge. Pertanto, il pagamento di un debito preconcordatario e’ in se’ legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purche’ non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori”, e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 173, comma 2 (Cass. 29 novembre 2005, n. 26036, concernente la seguente sequenza temporale: ordinanza di assegnazione del 28 dicembre 1993, domanda di concordato del 4 febbraio 1994, pagamento del terzo pignorato del 9 febbraio 1994).
Il tutto sul presupposto che l’ordinanza di assegnazione del credito, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi. Insomma, se l’esecuzione presso terzi si conclude, con l’ordinanza di assegnazione, prima che la procedura concordataria abbia inizio, il debitor debitoris deve ottemperare all’ordinanza, pagando al creditore pignorante, ed effettuando cioe’ un’attivita’ materiale meramente esecutiva del comando giudiziale, anche se medio tempore il debitore principale abbia chiesto il concordato.
Successivamente e’ stato per contro sostenuto che il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore, previsto dalla L.Fall., articolo 168, comma 1, comporta che i debiti sorti prima dell’apertura della procedura non possono essere estinti fuori dall’esecuzione concorsuale; pertanto ove, prima di tale momento, sia stata iniziata da un creditore l’espropriazione presso terzi avente ad oggetto un credito tributario, il terzo pignorato, che sia stata portata a conoscenza del concordato, non deve sottostare al precetto intimato dal creditore assegnatario delle somme, ma, essendo venuto meno il presupposto dell’esecuzione individuale, deve opporsi all’atto di precetto ex articolo 615 c.p.c., allegando il venir meno dell’obbligo di pagare (Cass. 26 giugno 2007, n. 14738, concernente ordinanza di assegnazione del 15 novembre 1994 e successiva ammissione al concordato preventivo, all’esito della quale il debitor debitoris, che era nell’occasione l’amministrazione delle finanze, aveva revocato la disposizione di pagamento in favore del creditore principale, gia’ impartita in ossequio all’ordinanza di assegnazione).
Quest’ultimo principio, difforme dal precedente (giacche’ nega che, una volta conclusa l’esecuzione presso terzi con l’ordinanza di assegnazione, non resti altro da fare che pagare, nonostante il sopravvenire del concordato), non risulta aver avuto seguito, mentre e’ stato successivamente affermato che la norma di cui alla L.Fall., articolo 168, comma 1, se non sottrae il creditore preconcordatario accipiente all’obbligo di restituire alla massa quanto indebitamente percepito, non priva di efficacia liberatoria il medesimo pagamento per il debitor debitoris che adempia, nel corso del concordato preventivo e prima della dichiarazione di fallimento, all’ordinanza di assegnazione del credito disposta nella esecuzione individuale anteriormente iniziata contro il medesimo debitore (Cass. 2 ottobre 2008, n. 24476).
Qui la sequenza temporale e’ la seguente: dopo il pignoramento presso terzi, il debitore principale propone domanda di ammissione al concordato preventivo in data 7 marzo 1992; il 20 marzo 1992, il pretore, a definizione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi, assegna al creditore la somma dovuta al debitore principale dal terzo pignorato, e il 2 aprile 1992 emette il mandato di pagamento della somma assegnata). La fattispecie differisce, cioe’, da quella decisa (difformemente) dalle due sentenze gia’ ricordate, dal momento che, nei casi gia’ esaminati, sia il pignoramento che l’ordinanza di assegnazione avevano avuto luogo prima dell’inizio della procedura concordataria; nel caso ora in questione, invece, il pignoramento aveva preceduto la domanda di concordato, mentre l’ordinanza di assegnazione aveva avuto luogo dopo che la procedura di concordato era esordita. Soluzione, quella sostenuta dall’ultima decisione citata, dunque, ben comprensibile, poiche’ la L.Fall., articolo 168 preclude non solo l’introduzione di azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore, ma anche la loro prosecuzione: prosecuzione nella specie concretizzatasi con l’adozione dell’ordinanza di assegnazione, ossia con la conclusione della procedura esecutiva, a concordato gia’ iniziato.
Riprendendo infine la posizione della pronuncia n. 26036 del 29 novembre 2005, la S.C. ha piu’ di recente ribadito che “la norma di cui alla L.Fall., articolo 168, comma 1… non puo’ ritenersi legittimamente applicabile anche al pagamento del terzo pignorato effettuato in adempimento dell’ordinanza di assegnazione del credito”: e questo perche’ “il procedimento di concordato preventivo non prevede, di fatto, la possibilita’ di revocatorie o di azioni ai sensi della L.Fall., articolo 44, e nemmeno e’ fornito di un ufficio abilitato ad agire in tal senso,… sicche’ il pagamento di un debito preconcordatario deve ritenersi in se’ legittimo, in quanto atto di ordinaria amministrazione, purche’ non integri l’ipotesi di un atto “diretto a frodare le ragioni dei creditori” e, quindi, sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 173, comma 2″ (Cass. 7 giugno 2016, n. 11660).
Ora, come rilevato in quest’ultima pronuncia, e come si e’ gia’ evidenziato, nel caso deciso dalla precedente Cass. n. 24476/2008, l’ordinanza di assegnazione del credito pignorato era intervenuta in momento successivo alla presentazione della domanda di concordato da parte del debitore esecutato: e dunque doveva correttamente discutersi di somme indebitamente percepite dal creditore principale, in quanto versate nell’osservanza di un provvedimento da qualificarsi illegittimo, poiche’ emesso in situazione di blocco ex lege, secondo la L.Fall., articolo 168 bis, della procedura esecutiva.
In breve, il quadro derivante dalle decisioni menzionate, avuto riguardo al dato normativo odierno, considerando isolato e recessivo il precedente del 2007, si puo’ riassumere cosi’:
-) se l’esecuzione presso terzi, introdotta prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, e’ gia’ pervenuta alla ordinanza di assegnazione, gli effetti di essa rimangono fermi (v. articolo 187 bis disp. att. c.p.c.), sebbene il pagamento sia successivo all’inizio della procedura concordataria; difatti, l’ordinanza di assegnazione del credito, emessa ai sensi dell’articolo 553 c.p.c. in presenza della dichiarazione positiva del terzo, per la sua natura liquidativa e satisfattiva, segna, col trasferimento coattivo del credito dal debitore esecutato (assegnante) al creditore pignorante (assegnatario), il momento finale e l’atto giurisdizionale conclusivo del processo di espropriazione presso terzi (Cass. 29 ottobre 2003, n. 16232; Cass. 28 giugno 2000, n. 8813).
-) in ipotesi di assegnazione nella esecuzione presso terzi, occorre distinguere, pero’, il caso dell’assegnazione anteriore alla trascrizione della domanda di concordato e quello dell’assegnazione, all’esito di un pignoramento tuttavia anteriore, successiva alla trascrizione della domanda di concordato: nel primo caso il debitor debitoris e’ liberato ed il creditore principale trattiene quanto pagato; nel secondo caso il debitor debitoris e’ liberato, ma il creditore principale deve restituire alla massa la somma pagata.
Varra’ a questo punto osservare, come si premetteva, che i principii menzionati non si attagliano al caso in esame, il quale si differenzia per il fatto che il pignoramento era in questo caso successivo alla domanda di ammissione al concordato preventivo, con conseguente iscrizione nel Registro delle imprese: siamo in presenza, cioe’, non di una procedura di concordato preventivo esordita ad esecuzione presso terzi pendente, e tantomeno di una procedura concordataria iniziata ad esecuzione presso terzi ormai conclusa, per effetto dell’ordinanza di assegnazione, bensi’ di un concordato domandato prima del pignoramento (domanda di ammissione al concordato del 21 giugno 2013; notifica pignoramento 27 gennaio 2014; pagamento da FER a Equitalia 4 febbraio 2014), quando l’effetto di automatic stay previsto dalla L.Fall., articolo 168, comma 1 si era gia’ prodotto.
3.3. – Detto questo, cio’ che occorre chiarire, e che sollecita la pronuncia del principio di diritto nell’interesse della legge, e’ che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, l’assetto fino ad ora esaminato, che differenzia la disciplina concordataria da quella del fallimento, in particolare con riguardo all’omesso richiamo in tema di concordato della L.Fall., articolo 44, non e’ frutto di un difetto di coordinamento, tale da interpellare la Corte addirittura sulla costituzionalita’ della previsione, ma della chiara logica del sistema.
La L.Fall., articolo 51, che apre la sezione dedicata agli effetti del fallimento per i creditori, stabilisce che, salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante il fallimento, puo’ essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento.
Formula, quella dettata dall’articolo 51, sostanzialmente sovrapponibile al precetto posto dalla L.Fall., articolo 168, comma 1, ove e’ detto che dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullita’, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore.
In ambito fallimentare, pero’, trova altresi’ applicazione la disposizione dettata dall’articolo 44, comma 1 secondo cui tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci rispetto ai creditori. Norma sulla quale si fonda il principio – diverso da quello operante in materia concordataria – secondo cui, in caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal debitor debitoris al creditore che abbia ottenuto l’assegnazione del credito pignorato ex articolo 553 c.p.c., e’ inefficace, ai sensi dell’articolo 44 citato, qualora intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento (Cass. 8 giugno 2020, n. 10867). E, nel frangente considerato, in caso di fallimento del debitore gia’ assoggettato ad espropriazione presso terzi, e’ data al curatore l’azione revocatoria fallimentare del pagamento eseguito dal debitor debitoris (Cass. 3 novembre 2016, n. 22160; Cass. 19 luglio 2016, n. 14779; Cass. 17 dicembre 2015, n. 25421).
Ma la L.Fall., articolo 44 e’ un corollario anzitutto del precedente articolo 42, in forza del quale la sentenza dichiarativa di fallimento priva il fallito “dell’amministrazione e della disponibilita’ dei suoi beni”, nonche’ dell’articolo 43, che sottrae al fallito la legittimazione processuale nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale compresi nel fallimento, attribuendola al curatore. In tal senso e’ stato anche di recente evidenziato che il citato articolo 44 “rappresenta la proiezione del cd. spossessamento sostanziale e processuale tracciato dai precedenti articoli 42 e 43… in attuazione del principio della “cristallizzazione”, alla data del fallimento, dei rapporti facenti capo al fallito” (cosi’ la citata Cass. 8 giugno 2020, n. 10867).
Viceversa, in ambito concordatario, la L.Fall., articolo 169 a ragione non richiama l’articolo 44. La procedura di concordato preventivo comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprieta’ dei beni e della titolarita’ dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore concordatario conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio. In tale contesto il commissario giudiziale, diversamente dal curatore fallimentare, non subentra nella disponibilita’ del patrimonio del debitore e non ha potere di rappresentanza processuale di quest’ultimo, ne’ della massa dei creditori. Essi, anche durante la pendenza della procedura di concordato preventivo, conservano la loro legittimazione ad agire nei confronti dell’imprenditore per ottenere l’accertamento delle loro pretese creditorie.
Si discorre dunque in proposito di “spossessamento attenuato”, in quanto il debitore concordatario conserva, oltre alla proprieta’, l’amministrazione e la disponibilita’ dei propri beni, salve le limitazioni connesse alla natura stessa della procedura. Quindi a differenza che nel fallimento, in cui il debitore e’ privato dei poteri di amministrazione patrimoniale che vengono trasferiti al curatore fallimentare, nel concordato preventivo il debitore “conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale”, secondo quanto stabilisce la L.Fall., articolo 167, comma 1.
Sicche’ puo’ essere infine affermato il seguente principio. Nella disciplina del concordato preventivo, nella quale non trova applicazione il congegno di spossessamento previsto in ambito fallimentare dalla L.Fall., articoli 42-43, con la conseguente previsione di inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito dopo la dichiarazione di fallimento, ai sensi del successivo articolo 44, ma opera un diverso congegno di spossessamento attenuato in forza del quale il debitore conserva l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, e’ legittimo – salvo non ricorra l’ipotesi di frode sanzionabile con la dichiarazione di fallimento ai sensi dell’articolo 173, comma 2 – il pagamento effettuato dal debitor debitoris in esito ad un pignoramento presso terzi trascritto prima della pubblicazione della domanda di concordato preventivo, ove l’ordinanza di assegnazione di cui all’articolo 533 c.p.c. sia anch’essa antecedente a detta pubblicazione, quantunque il pagamento venga invece effettuato successivamente ad essa.
4. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ed afferma nell’interesse della legge il principio indicato in motivazione, condannando la ricorrente al rimborso, in favore delle controricorrenti, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimita’, liquidate, quanto ad ognuna di esse, in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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