Giudice di pace e sentenza secondo equità

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33219.

Giudice di pace e sentenza secondo equità.

Qualora l’attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento euro (limite dei giudizi di equità cosiddetta necessaria, ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del codice di procedura civile), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sarà ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’articolo 14 del codice di procedura civile – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude è appellabile senza i limiti prescritti dall’articolo 339 del codice di procedura civile.

Ordinanza|10 novembre 2021| n. 33219. Giudice di pace e sentenza secondo equità

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Giudice di pace – Sentenza secondo equità – Rilevanza del valore della causa d i cui ai criteri degli artt. 10 e seguenti del cpc senza considerare il valore della causa indicato dall’attore – Appellabilità delle sentenze di equità ex artt. 339 comma 3 cpc – Valore indeterminato nel caso di richiesta di condanna al pagamento di somma inferiore ad € 1.100,00 o alla diversa somma di giustizia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32830-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS), FALLIMENTO (OMISSIS) SRL;
– intimati –
avverso la sentenza n. 5975/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 20/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott. MARILENA GORGONI.

RILEVATO

che:
(OMISSIS) S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 5975/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 20 marzo 2019, articolando due motivi.
Nessuna attivita’ difensiva e’ svolta dagli intimati.
(OMISSIS) S.r.L. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un’auto sostitutiva resi a favore di (OMISSIS), quale prestazione in luogo dell’adempimento, ex articolo 1198 c.c., una cessione di credito, per Euro 720,00, avente la sua fonte nei danni spettanti a (OMISSIS) per l’incidente subito il 7 gennaio 2008, allorquando, ferma in coda alla guida del proprio autoveicolo per motivi di traffico, veniva tamponata posteriormente dal Fiat Iveco condotto da (OMISSIS), di proprieta’ della (OMISSIS) S.r.L. ed assicurato dalla (OMISSIS), con polizza stipulata dalla (OMISSIS) S.r.l..
La (OMISSIS) e (OMISSIS), ritenuti dall’odierna ricorrente tenuti a liquidare, ex articolo 149 C.d.S., il risarcimento spettante a (OMISSIS), non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, venivano citate in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Roma, per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La domanda veniva proposta, in via subordinata, anche nei confronti di (OMISSIS), vincolata a garantire la cessione pro solvendo.
Costituitasi in giudizio, (OMISSIS) chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perche’ il risarcimento maturato nei confronti della compagnia di assicurazioni era capiente in relazione alla cessione e si associava alla domanda formulata da (OMISSIS) nei confronti delle altre parti convenute.
(OMISSIS) contestava la legittimazione ad agire di (OMISSIS) in considerazione della eccezionalita’ della legittimazione del danneggiato in un sinistro stradale ad agire direttamente nei confronti della compagnia di assicurazioni del danneggiante e, nel merito, contestava la pretesa risarcitoria, adducendo di avere gia’ corrisposto a (OMISSIS) un indennizzo omnicomprensivo di Euro 2316,00 nonche’ la impossibilita’ di identificare il danno da fermo tecnico con il costo del noleggio di un veicolo sostitutivo.
Il Giudice di Pace, ritenuto che la cessione parziale del credito da (OMISSIS) ad (OMISSIS) avesse realizzato una illegittima parcellizzazione del credito da lei vantato nei confronti della compagnia assicuratrice, respingeva le domande e compensava tra le parti le spese di lite.
(OMISSIS) impugnava, in via principale, la decisione dinanzi al Tribunale di Roma; (OMISSIS) proponeva appello incidentale. Il Fallimento (OMISSIS) restava contumace.
Il Tribunale di Roma, ai fini che qui interessano, riteneva inammissibili l’appello principale della odierna ricorrente, ex articoli 339 e 342 c.p.c., e quello incidentale di (OMISSIS), la cui ammissibilita’, essendo tardivo, risultava condizionata all’ammissibilita’ di quello principale. Compensava le spese tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), condannava (OMISSIS) a rifondere le spese processuali a favore di (OMISSIS).
Si da’ atto che, con ordinanza interlocutoria n. 6102/2021, questa Corte aveva disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per attendere, come richiesto da (OMISSIS), la dimostrazione dell’avvenuta consegna della notifica del ricorso a (OMISSIS) SPA. In data 28 gennaio 2021 risulta depositato da (OMISSIS) l’avviso di ricevimento in originale.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

CONSIDERATO

che:
1.Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 339 c.p.c., commi 2 e 3, dell’articolo 113 c.p.c., comma 2, e dell’articolo 342 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto che la regola da seguirsi nel giudizio di primo grado fosse quella dell’equita’ e che la sentenza fosse appellabile, ai sensi dell’articolo 339 c.p.c., comma 3, solo per violazione di norme del procedimento, di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia, senza fare riferimento al petitum, da determinarsi ai sensi degli articoli 10 e ss. c.p.c., piuttosto che alla domanda dell’attore che chieda oltre alla condanna al pagamento di una somma inferiore ad Euro 1100,00 quella diversa ed eventualmente maggiore somma che sara’ ritenuta di giustizia. In particolare, la causa avrebbe dovuto ritenersi di valore indeterminato e non sottoposta ai limiti di cui all’articolo 339 c.p.c., in quanto le conclusioni erano state rassegnate nel senso della condanna al pagamento della somma di Euro 720,00 e delle ulteriori somme di Euro 160,00, per spese stragiudiziali, e di Euro 26,84, per spese di acquisizione di documentazione, nonche’ del “danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilita’ delle somme dovute, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia; il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo”.
2.Il motivo merita accoglimento.
Deve darsi seguito all’insegnamento di questa Corte, secondo cui per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equita’, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all’articolo 339 c.p.c., comma 3, occorre assumere a riferimento non gia’ il contenuto della decisione, ma il valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli articoli 10 c.p.c. e ss. e senza tenere conto del valore indicato dall’attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multis cfr. Cass., Sez. un., 16/06/2006, n. 13917; tra le decisioni piu’ recenti cfr. Cass. 18/01/2018, n. 1210; Cass. 24/05/2019, n. 14174).
Pertanto, ove l’attore abbia formulato dinanzi al Giudice di Pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (limite dei giudizi di equita’ cd. necessaria, ai sensi dell’articolo 113 c.p.c., comma 2), accompagnandola pero’ con la richiesta della diversa ed eventualmente “maggior somma che sara’ ritenuta di giustizia”, la causa deve ritenersi – in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell’articolo 14 c.p.c. – di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude e’ appellabile senza i limiti prescritti dall’articolo 339 c.p.c. (Cass. 12/02/2018, n. 3290; Cass. 11/06/2012, n. 9432)-. La domanda di condanna, accompagnata dal riferimento al “danno emergente, conseguenza diretta della indisponibilita’ delle somme dovute, nella misura maggiore o minore ritenuta di giustizia; il tutto con il favore degli interessi moratori e della rivalutazione monetaria dal fatto illecito al saldo nonche’ nell’ambito della competenza per valore del giudice adito”, deve intendersi di valore indeterminato (cosi’ Cass. n. 14174/2019, cit.).
2. Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) S.r.L., proprietaria del veicolo responsabile del sinistro.
Da quando la questione e’ stata affrontata in maniera diretta ed esplicita da questa Corte, con la pronuncia n. 21896 del 20/09/2017, e’ divenuto un principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Decreto Legislativo n. 209 del 2005, ex articolo 149 sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiche’: “(…) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, comma 3)”.
Tale conclusione si giustifica in considerazione dell’articolo 144, comma 3, Codice delle Assicurazioni private, il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, altresi’, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non e’ diversa da quella regolata dall’articolo 144 citato; ne da’ conferma in tal senso dell’articolo 149, il comma 6 che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.
Cio’ rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi dell’articolo 149 cod. ass., nei confronti della societa’ assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.
Nondimeno, nel caso di specie, non vi sono gli elementi per ritenere che (OMISSIS) S.r.L. fosse la proprietaria del veicolo danneggiante. La sentenza indica come proprietaria del furgone Iveco la societa’ (OMISSIS) (p. 2); la stessa (OMISSIS) nell’atto di appello risulta avere indicato (OMISSIS) come proprietaria del furgone che aveva tamponato l’auto di (OMISSIS).
Il dubbio su chi sia proprietario del mezzo danneggiante ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’articolo 102 c.p.c.. Deve darsi seguito, dunque, al principio secondo cui colui che eccepisce la non integrita’ del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualita’ di litisconsorti necessari asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualita’ (Cass. 10/05/2018, n. 11318; Cass. 19/03/2013, n. 6822; Cass. 16/03/2006, n. 5880).
3.In conclusione, il primo motivo e’ fondato; il secondo motivo e’ inammissibile.
4.La sentenza e’ cassata in relazione al motivo accolto e la controversia e’ rinviata al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

 

 

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