Frode in pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. quando l’inadempimento del contratto è fraudolento

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 maggio 2019, n. 21777.

La massima estrapolata:

Deve ritenersi integrata la fattispecie di frode in pubbliche forniture di cui all’art. 356 cod. pen. quando l’inadempimento del contratto è fraudolento, nel senso che si possa rinvenire una malafede contrattuale intesa come espediente malizioso o ingannevole, tale da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti.

Sentenza 17 maggio 2019, n. 21777

Data udienza 22 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOGINI Stefano – Presidente

Dott. CALVANESE Ersilia – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – Consigliere

Dott. AMOROSO Riccardo – Consigliere

Dott. COSTANTINI Anton – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 29/11/2018 del Tribunale del riesame di Catanzaro;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. Antonio Costantini;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. Barberini Roberta Maria, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), quale sostituto processuale dell’avv. (OMISSIS), che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. (OMISSIS), per il tramite del difensore (OMISSIS), ricorre avverso l’ordinanza emessa ex articolo 309 c.p.p. dal Tribunale del riesame di Catanzaro che, previa qualificazione del delitto di corruzione propria di cui al capo B) in quello di cui agli articoli 110 e 323 c.p., ha confermato nel resto l’ordinanza del G.i.p. di Catanzaro del 30 ottobre 2018, che aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in ordine ai delitti di cui agli articoli 110 e 356 c.p. e articolo 61 c.p., n. 9, (capo A) articoli 319, 319-bis e 321 c.p. (capo B) e articoli 319, 319-bis e 321 c.p. (capo C).
Viene contestato al ricorrente, quale mandatario dell’Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata “(OMISSIS)” e che ricomprendeva altre associazioni di pubblica assistenza e di volontariato:
– nell’ambito della procedura negoziata Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ex articolo 63, comma 2, lettera c), per l’affidamento del servizio ambulanze, occasionale su chiamata, dell’azienda provinciale sanitaria di (OMISSIS), di non aver assicurato nell’esecuzione del servizio e nell’adempimento degli obblighi contrattuali le prestazioni e le caratteristiche tecniche e strumentale minime di cui al capitolato tecnico (capo A);
– di aver corrotto con la dazione di quindici litri di olio il pubblico ufficiale (OMISSIS), funzionario presso l’Unita’ Operativa Igiene e Sanita’ pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), che rilasciava il certificato di verifica igienico sanitaria, in assenza di adeguato accertamento ed ispezione sui mezzi o, comunque, attraverso una istruttoria amministrativa velocizzata e approssimativa (capo B); delitto poi riqualificato in quello di abuso d’ufficio tenuto conto dell’assenza di elementi tali da far desumere che la dazione del quantitativo di olio fosse frutto di un previo accordo corruttivo, piuttosto ritenendo che vi fosse stata un’indebita agevolazione in favore dello (OMISSIS) e di (OMISSIS) (soggetto di fatto interessato alla gestione di detta associazione) per mezzo della sola velocizzazione della pratica, escludendosi in capo al (OMISSIS) – per la non univocita’ del contenuto delle intercettazioni – la contestata condotta illecita tesa a rilasciare la certificazione (la cui sottoscrizione era demandata al superiore gerarchico del funzionario) senza previo controllo e visione delle ambulanze;
– di aver corrotto con la dazione di cinquanta litri di olio e di “un’altra cosa” non meglio definita, il pubblico ufficiale (OMISSIS), Responsabile della Programmazione e Gestione Approvvigionamenti presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), responsabile unico del procedimento di affidamento del servizio di autoambulanze, per sospendere o comunque ritardare la definizione dell’accordo quadro e cosi’ assicurare la stabilita’ dell’affidamento del servizio autoambulanze in capo alla “ATS” facente capo allo (OMISSIS) (capo C).
2. Il ricorrente deduce i motivi di seguito indicati.
2.1. Vizi di motivazione e violazione di legge con riferimento agli articoli 274 e 275 c.p.p..
Si censura la motivazione dell’ordinanza nella parte in cui ritiene esserci il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa nonostante la scadenza dell’incarico con cui era stato assegnato con affidamento diretto il servizio alla “(OMISSIS)” e l’ormai intervenuto sequestro ed amministrazione giudiziaria di detta associazione.
L’ordinanza si porrebbe in contrasto con l’articolo 274 c.p.p. in quanto avrebbe indicato solo genericamente le ragioni del pericolo di reiterazione senza invece enunciare elementi certi in ordine a tale giudizio prognostico.
2.2. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla gravita’ indiziaria ex articolo 273 c.p.p. quanto al contestato delitto di cui all’articolo 356 c.p. (capo A).
Si censurano le conclusioni cui e’ pervenuto il Tribunale della cautela tenuto conto che:
– non sussistono dubbi circa il possesso della certificazione di qualita’ in capo all’Associazione “(OMISSIS)”;
– la decisione del TAR di Catanzaro avrebbe implicitamente dato atto che, per quel che riguarda il possesso dei requisiti amministrativi, della presenza di carenze non essenziali e, quindi, sanabili;
– non sarebbe stata adeguatamente valutata la circostanza che l’ATS aveva dovuto fronteggiare richieste improvvise proprio per sopperire alle esigenze dell’Azienda Sanitaria di (OMISSIS) non preventivabili al momento dell’Accordo Quadro che era invece rivolto ad una pluralita’ di operatori;
– l’unico mezzo che risultava immatricolato da oltre cinque anni (e per questo ritenuto non conforme ai requisiti previsti dal capitolato) era stato utilizzato per appena venti giorni per sopperire a sopravvenute improvvise esigenze, circostanza complessivamente non determinante alla luce della regolarita’ del servizio prestato per oltre undici mesi;
– anche in ordine all’impiego di personale non indicato all’atto della candidatura si osserva che cio’ sarebbe stato determinato dalla necessita’ di implementare un servizio inizialmente non previsto.
2.3. Vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla partecipazione di (OMISSIS) alla commissione del delitto di abuso d’ufficio per come dal Tribunale riqualificato, tenuto conto che il Tribunale fa esclusivo riferimento a (OMISSIS).
2.4. Vizi di motivazione e violazione di legge ex articolo 273 c.p.p. in ordine al capo C) di corruzione di (OMISSIS).
Si deduce la contraddittorieta’ dell’ordinanza laddove ritiene insussistente il delitto di corruzione di cui al capo B) che vedeva come elemento costitutivo della corruzione la consegna di una partita di olio, non specificando poi per quale motivo la stessa dazione sia elemento idoneo ad integrare il delitto di corruzione di cui al capo C), anche in considerazione del fatto che tale regalia e’ stata effettuata in corrispondenza delle festivita’ natalizie e nelle primissime fasi della gestione del servizio da parte della ATS “(OMISSIS)”.
Si evidenzia, inoltre, che non vi era alcun interesse da parte della Associazione di non pervenire alla conclusione di una procedura di evidenza pubblica, anche in considerazione del fatto che altra azienda era impedita a partecipare perche’ sottoposta ad interdittiva antimafia.
E’ stato anche evidenziato come (OMISSIS), quale R.U.P. della procedura avente ad oggetto il c.d. “Accordo Quadro” e “Presidente del seggio di gara”, aveva escluso la ATS “(OMISSIS)” dalla gara ritenendo necessario il possesso dei requisiti al momento della presentazione della domanda. L’ammissione della associazione facente capo al ricorrente, a riprova del fatto che nessun rapporto vi fosse con (OMISSIS) (anche denunciato per abuso d’ufficio), era avvenuta solo a seguito di ricorso dinanzi al TAR ed istanza di revoca in autotutela del provvedimento dal parte della Azienda Sanitaria.
Circostanze che fanno ritenere quelli tra (OMISSIS) e (OMISSIS) quali rapporti di mera cortesia anche connessi alla necessita’ da parte del ricorrente di intrattenere contatti finalizzati al pagamento della fatturazione del servizio svolto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato nei limiti di cui appresso.
2. Generico e versato in fatto risulta il secondo motivo di ricorso per mezzo del quale si contesta la sussistenza del delitto di frode in pubbliche forniture di cui agli articoli 110 e 356 c.p., articolo 61 c.p., n. 9 (capo A).
Il Tribunale in ordine a identiche questioni (riprodotte in sintesi alle pagg. 15 e 16 dell’ordinanza) che tendono a mettere in discussione gli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche oltre che le emergenze documentali acquisite, ha fornito ampia, completa e logica risposta avverso una prospettata alternativa ricostruzione dei singoli elementi che hanno portato a ritenere la assoluta inadeguatezza del servizio a cagione della carenze strutturali dei mezzi, delle dotazioni e carenza di professionalita’ del personale, situazione spesso superata solo grazie a compiacenti certificazione (pagg. da 17 a 19 ordinanza). E’ stata posta in evidenza l’irrilevanza dell’assenza di contestazioni da parte della pubblica amministrazione quale metro da seguire ai fini della verifica della entita’ e consistenza delle difformita’ tra l’oggetto della previsione negoziale e l’effettivo adempimento, facendo emergere il sistema di collusione che il ricorrente e (OMISSIS), soggetto cointeressato alla gestione della associazione, avevano creato, ma anche alla luce dell’occultamento da parte dell’Associazione Temporanea di Scopo dei continui guasti sui mezzi, dell’inidoneita’ dei materiali (ossigeno e dispositivi elettromedicali che erano stati manomessi) e delle gravi inadempienze degli autisti. Sono state valorizzate le condotte che tendevano ad occultare la vetusta’ delle autoambulanze che solo formalmente e per mezzo di false certificazioni e manipolazioni delle caratteristiche risultavano conformi al capitolato.
Motivazione che ha consentito di ritenere integrata la fattispecie di frode in pubbliche forniture ex articolo 356 c.p., avendo rilevato che non si fosse in presenza di un semplice inadempimento del contratto, ma che si potesse apprezzare una malafede contrattuale, intesa quale espediente malizioso o inganno, tale da far apparire l’esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti (Sez. 6, n. 5317 del 10/01/2011, Incatasciato, Rv. 249448). Inadempimento fraudolento, quindi, che e’ stato valutato nella sua complessiva ed integrale inesecuzione della prestazione (Sez. 6, n. 50334 del 02/10/2013, La Chimia, Rv. 257847).
A fronte, quindi, di un accurato esame degli elementi che avevano condotto, per mezzo di una puntuale verifica di tutte emergenze processuali, al rigetto del ricorso, le gia’ valutate censure del ricorrente, non sono idonee ad evidenziare alcuna manifesta carenza logica ovvero lacuna motivazionale, ne’ evidenziano le violazioni di legge, pur astrattamente dedotte. Ed infatti, in tal senso depone costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, allorche’ sia denunciato, con ricorso per cassazione, il vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta solo il compito di verificare se la decisione impugnata abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto il collegio ad affermare la gravita’ del quadro indiziario a carico dell’indagato e di controllare la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, P.M. in proc. Tiana, Rv. 255460), dovendo qualificarsi inammissibile il ricorso per cassazione quando i motivi si risolvono nella censura di non aver preso in esame tutti i singoli elementi risultanti in atti.
3. Generico risulta il terzo motivo a mente del quale il ricorrente censura l’ordinanza nella parte in cui non avrebbe motivato in ordine al concorso nel delitto di abuso di ufficio per come riqualificato sub capo B).
Pur deducendosi che il Tribunale avrebbe omesso di dare adeguatamente conto del contributo fornito dallo (OMISSIS), extraneus rispetto alla commissione del delitto di abuso di ufficio, non prende in considerazione che proprio in ordine a tale aspetto l’ordinanza, con motivazione niente affatto illogica o lacunosa, aveva messo in evidenza che era stato proprio (OMISSIS), nel corso di una conversazione intercettata, a richiedere al (OMISSIS) la conferma, oltre che dell’avvenuta consegna dell’olio, del rilascio dei certificati, cosi’ manifestando che l’iniziativa del (OMISSIS) che aveva avuto i diretti contatti con il (OMISSIS), funzionario presso l’Unita’ Operativa Igiene e Sanita’ pubblica, Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), che aveva rilasciato il certificato di verifica igienico sanitaria all’esito di una procedura inappropriata in quanto affrettata, era stata dai due ( (OMISSIS) e (OMISSIS)) concertata in quanto corrispondente agli interessi dell’Associazione; circostanza in alcun modo contrastata dal ricorrente che deduce un generico difetto di motivazione in realta’ inesistente.
4. Fondato risulta quanto dedotto in ordine al quarto motivo per mezzo del quale si contesta l’integrazione del delitto di corruzione di cui al capo C).
4.1. Deve premettersi che l’episodio di corruzione di cui al capo C) e’ relativo alla condotta di (OMISSIS), Responsabile della Programmazione e Gestione Approvvigionamenti presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS), responsabile unico del procedimento nella procedura di affidamento del servizio di autoambulanze, nell’ambito della procedura negoziata Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ex articolo 63, comma 2, lettera c), per l’affidamento del servizio ambulanze, occasionale su chiamata, dell’Azienda Provinciale Sanitaria di (OMISSIS); (OMISSIS), avrebbe compiuto atti contrari ai doveri d’ufficio consistiti, secondo l’imputazione provvisoria, nel sospendere o ritardare (“ovvero per sospendere o comunque ritardare”) la definizione della procedura denominata “Accordo Quadro”, cosi’ assicurando la stabilita’ dell’affidamento del servizio autoambulanze occasionale e su chiamata in favore Associazione Temporanea di Scopo (ATS) denominata “(OMISSIS)” facente capo al ricorrente (OMISSIS), che avrebbe corrisposto circa cinquanta litri di olio e “un’altra cosa” non meglio definita al (OMISSIS).
Il fatto corruttivo e’ inserito nell’ambito di una preliminare procedura posta in essere dall’Azienda Sanitaria Provinciale di (OMISSIS) volta alla predisposizione di un “Accordo Quadro” che comportasse l’affidamento del servizio a plurimi operatori economici del settore, cio’ al fine di ovviare al decennale affidamento, in assenza di nuova gara, in favore della societa’ ” (OMISSIS)” s.r.l. che aveva potuto avvantaggiarsi di reiterate proroghe. Nell’attesa della definizione di detto accordo veniva mantenuto in capo alla ” (OMISSIS)” S.r.l. l’affidamento del servizio che, solo a seguito dell’emissione della misura interdittiva antimafia in data (OMISSIS) (inserita in banca dati nazionale antimafia il 9 novembre 2017) nei confronti di detta compagine, era stato interrotto con provvedimento del Direttore generale (OMISSIS).
Proprio in questo contesto veniva attivata la procedura negoziata d’urgenza Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ex articolo 63, comma 2, lettera c), nell’ambito della quale erano state prese in esame le sole candidature di operatori economici che avevano manifestato il loro interesse alla partecipazione dell’Accordo Quadro. In data (OMISSIS) alle sole “ATS (OMISSIS)” e “(OMISSIS)” veniva richiesto di manifestare l’immediata disponibilita’ all’affidamento del servizio entro il termine perentorio che andava a scadere alle ore 12,00 del giorno successivo. Forniva l’immediata disponibilita’ la sola “(OMISSIS)” ed in pari data veniva siglato il contratto di affidamento temporaneo, in estrema urgenza, del “servizio ambulanze, occasionale su chiamata”, mentre con Delib. 11 dicembre 2017 veniva revocata la procedura originaria per l’Accordo Quadro.
Tale ultimo provvedimento, secondo la prospettazione accusatoria, avrebbe attribuito maggiore stabilita’ all’affidamento urgente effettuato alcuni giorni prima in favore della ATS “(OMISSIS)”. Proprio in tale contesto si sarebbe collocato l’episodio corruttivo che vedeva coinvolti (OMISSIS) e (OMISSIS).
Sulla base di quanto enunciato nell’imputazione provvisoria, la dazione di un’utilita’ in favore del (OMISSIS) sarebbe stata tesa a retribuire il pubblico funzionario per la “stabilizzazione” dell’affidamento in favore della ATS “(OMISSIS)”, sia attraverso una protratta inerzia nel portare a compimento l'”Accordo Quadro” che avrebbe previsto la partecipazione di altre compagini interessate, sia attraverso la revoca degli atti gia’ posti in essere e funzionali alla procedura di “Accordo Quadro”.
L’accusa veniva fatta oggetto di censura ad opera del ricorrente che aveva rappresentato come nel periodo in questione nessuna collusione poteva esserci stata tra (OMISSIS) e (OMISSIS), tanto da essere stato costui denunciato per abuso d’ufficio da (OMISSIS) per l’indebita esclusione dalla procedura dell'”Accordo Quadro”, all’esito della quale era stato riammesso.
4.2. Questo essendo il quadro di riferimento il Collegio deve osservare che il Tribunale ha fondato, in maniera contraddittoria e senza specificazione alcuna, la sussistenza dei gravi indizi in ordine alla citata ipotesi corruttiva, sovrapponendo la procedura tesa alla conclusione dell'”Accordo Quadro” in ordine alla quale sarebbe poi intervenuta la revoca, con quella – distinta seppur avente lo stesso oggetto – in via d’urgenza Decreto Legislativo n. 50 del 2016, ex articolo 63, comma 2, lettera c).
Invero, attraverso una non logica sovrapposizione dell’operato del (OMISSIS) afferente all’una ed all’altra procedura, la motivazione dell’ordinanza impugnata non permette di valutare in cosa sia consistita l’attivita’ contraria ai doveri d’ufficio che, per una parte della decisione, sembra interessare una differente contestazione laddove si e’ inteso assegnare rilevanza, non alla stabilizzazione del rapporto contrattuale, ma alla condotta tesa all’affidamento dell’incarico effettuato con urgenza in favore della “(OMISSIS)” onde fronteggiare la necessaria copertura del servizio che era venuto meno a seguito dell’interdittiva antimafia emessa nei confronti della societa’ ” (OMISSIS)”.
In tale direzione va, infatti, la valorizzazione del breve termine concesso solo ad alcune ditte e l’assenza dei requisiti in capo alla “(OMISSIS)” che aveva formato oggetto di valutazione ai fini dell’inserimento dell’Associazione tra quelle incluse nella procedura dell'”Accordo Quadro”; fatto, quest’ultimo, certamente estraneo all’imputazione e, in verita’, cronologicamente distante rispetto alla dazione dell’utilita’ avvenuta in prossimita’ delle festivita’ natalizie.
La citata contraddizione emerge dall’esame del provvedimento impugnato: mentre da un canto, infatti, l’ordinanza evidenzia (pag. 11 ordinanza) che l’atto contrario ai doveri d’ufficio sarebbe rappresentato dalla mancata attivazione da parte del (OMISSIS) dei poteri d’impulso nell’ambito della procedura negoziata dell'”Accordo Quadro”, circostanza ritenuta idonea a stabilizzare l’affidamento in via d’urgenza, sotto altro profilo, il Tribunale, onde corroborare tale elemento, fa leva sulla circostanza che, nell’ambito della procedura d’urgenza, la scelta sarebbe caduta su una associazione che non era in possesso dei necessari requisiti, carenza asseritamente nota al (OMISSIS).
Cosi’ facendo, quindi, la decisione si muove su un duplice terreno in quanto, da un canto intende identificare con l’inerzia e la stabilizzazione l’attivita’ contraria ai doveri d’ufficio, senza pero’ evidenziarne i caratteri, per poi contraddittoriamente valorizzare altro atto asseritamente contrario ai doveri d’ufficio consistente nella stessa scelta del contraente avvenuta per mezzo della procedura d’urgenza, attivita’ che non risulta menzionata nell’imputazione e che non viene messa in collegamento con la dazione dell’utilita’ avvenuta in prossimita’ del periodo natalizio.
In proposito deve rilevarsi che seppure al giudice del riesame sia riconosciuto il potere di confermare il provvedimento applicativo della misura cautelare anche per ragioni diverse da quelle ivi indicate, tale potere trova un limite nella necessaria correlazione ai fatti posti a fondamento della misura cautelare, che non possono essere sostituiti o integrati da ipotesi accusatorie autonomamente formulate in base a dati di fatto diversi (Sez. 2, n. 29429 del 20/04/2011, Scaccia, Rv. 251015).
In assenza, quindi, di una specifica modifica dell’imputazione da parte del P.M. che non risulta essere intervenuta nel senso di ritenere la precedente attivita’ con cui era stato conferito l’incarico in via d’urgenza ex articolo 63 cit. quale rientrante nell’accordo corruttivo in quanto contraria ai doveri d’ufficio, il Tribunale avrebbe dovuto concentrare la propria attenzione sulla contrarieta’ ai doveri di ufficio della condotta del ricorrente tesa alla “inerzia e stabilizzazione” del rapporto provvisorio, per poi fondare l’accusa che la dazione dell’utilita’ fosse funzionale proprio a tale illecita attivita’, senza “inquinare” tale necessaria valutazione per mezzo di una apodittica affermazione senza alcune evidenza della rilevata contrarieta’ ai doveri d’ufficio di detta attivita’ amministrativa, attraverso l’enunciazione di eccentrici e non rilevanti (allo stato) condotte che risultano non ricomprese nelle accuse provvisoriamente mosse a (OMISSIS).
Da quanto sopra consegue la necessita’ che il Tribunale del riesame provveda ad individuare gli atti contrari ai doveri di ufficio del (OMISSIS) onde inferirne che la dazione dell’utilita’ sia stata funzionale all’attivita’ amministrativa, se del caso, illecita.
5. Fondato risulta, altresi’, il primo motivo che censura la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.
Rispetto all’intervenuta amministrazione giudiziaria conseguente al sequestro dell’Associazione che fa capo a (OMISSIS), il Tribunale ha ritenuto essere sussistente il pericolo di reiterazione della condotta delittuosa sulla base dell’esame della personalita’ del ricorrente ed a cagione dei plurimi contatti ed interessenze che ha dimostrato di coltivare nel settore della pubblica amministrazione.
In tal modo ha omesso di evidenziare sulla base di quali elementi ha ritenuto potessero essere attuali e concrete le esigenze cautelari poste a base della disposta misura degli arresti domiciliari pur in costanza del sequestro della “(OMISSIS) di (OMISSIS)”, associazione capo fila della citata ATS.
In tema di presupposti per l’applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell’attualita’ del pericolo di reiterazione del reato, introdotto espressamente dalla L. 16 aprile 25, n. 47, nel testo dell’articolo 274 c.p.p., lettera c), costituiva gia’ prima della entrata in vigore della legge in questione un presupposto implicito per l’adozione della misura cautelare, in quanto necessariamente insito in quello della concretezza del pericolo, posto che l’attualita’ deve essere intesa non come imminenza del pericolo di commissione di ulteriori reati, ma come prognosi di commissioni di delitti analoghi, fondata su elementi concreti, rivelatori di una continuita’ ed effettivita’ del pericolo di reiterazione, attualizzata, al momento della adozione della misura, nella riconosciuta esistenza di occasioni prossime favorevoli alla commissione di nuovi reati, non meramente ipotetiche ed astratte, ma probabili nel loro vicino verificarsi (Sez. 6, n. 24779 del 10/05/2016, Rando, Rv. 267830).
Si rende necessario, quindi, che il Tribunale del riesame, attenendosi al principio di diritto sopra richiamato, oltre a valutare la permanenza delle esigenze cautelari all’esito del giudizio indicato sub 4. del “considerato in diritto” in ordine ai gravi indizi di colpevolezza circa il delitto di cui al capo C), esamini se residuino, all’esito del sequestro dell’Associazione (OMISSIS) (OMISSIS) e conseguente nomina di un amministratore giudiziario, elementi per ritenere sussistente la concretezza ed attualita’ delle esigenze cautelari alla base della applicata misura degli arresti domiciliari.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al capo C e alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame di detti punti al Tribunale di Catanzaro.

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