Filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 marzo 2023| n. 6929.

Filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche

In tema di filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche, dotate di un elevatissimo grado di attendibilità, devono essere commisurate alla identità personale del figlio connessa anche a situazioni distinte da fattori genetici ma caratterizzate da legami affettivi e relazionali, soprattutto se si tratta di minori. In tali situazioni infatti non vi è preminenza del favor veritatis sul favor minoris, dovendosi esercitare un equo bilanciamento.

Ordinanza|8 marzo 2023| n. 6929. Filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche

Data udienza 24 febbraio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: FAMIGLIA MATERNITA’ ED INFANZIA – FILIAZIONE – FILIAZIONE LEGITTIMA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7112/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato MACRI’ GIUSEPPE, ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
Avv. (OMISSIS), quale Curatore speciale della minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato SPEZIALI FRANCESCA ROSA MARIA, ( (OMISSIS)), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonche’
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE, (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO REGGIO CALABRIA n. 592/2021 depositata il 07/10/2021.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 24/02/2023 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza n. 592/2021 pubblicata il 15/10/2021, redatta con motivazione semplificata, ha confermato la decisione del Tribunale di Locri del 2019, con la quale, in accoglimento di domanda di disconoscimento proposta dal curatore speciale della minore (OMISSIS), e’ stato dichiarato che la stessa non e’ figlia di (OMISSIS).
In particolare, i giudici della Corte di merito hanno respinto il gravame di (OMISSIS), madre della minore, la quale affermava che era interesse della figlia vivere nella serenita’ del nucleo famigliare composto da (OMISSIS) e (OMISSIS), anche in relazione al legame famigliare gia’ acquisito, rilevando che dovesse essere confermata l’utilizzabilita’ della CTU espletata in altro giudizio, di disconoscimento, attivato dal padre naturale (OMISSIS), definito con pronuncia in rito di inammissibilita’ per carenza di legittimazione attiva dell’attore, nel quale la (OMISSIS) aveva partecipato, e che l’esclusione della paternita’ biologica dello (OMISSIS) doveva essere desunta sia dal rifiuto dello stesso di sottoporsi al prelievo di un campione biologico ai fini dell’esame del DNA, sia dalle testimonianze di (OMISSIS), assistente sociale, e di (OMISSIS), madre di (OMISSIS). Inoltre, nel dovuto bilanciamento tra il favor veritatis e quello alla stabilita’ del legame genitoriale gia’ acquisito, in relazione al concreto interesse della minore, non era emersa prova di un legame consolidato ed intenso con il padre legale, essendovi solo le dichiarazioni della madre, mentre dalle testimonianze si evinceva l’esistenza di un legame tra la bimba ed il (OMISSIS) (essendo stato riferito di incontri regolari tra la bambina e la famiglia del (OMISSIS), che la piccola chiamava papa’).
Avverso la suddetta pronuncia (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, notificato 16/3/2022, affidato a quattro motivi, nei confronti di (OMISSIS), Curatore speciale della minore (OMISSIS) (che resiste con controricorso, notificato 3-14/4/2022) e di (OMISSIS) (che non svolge difese). Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Filiazione naturale e/o legittima gli accertamenti genetici sulla genitorialità e la valutazione delle risultanze scientifiche

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione e/o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’articolo 116 c.p.c., per avere la Corte d’appello erroneamente considerato utilizzabile la CTU espletata in altro giudizio definiti con sentenza di inammissibilita’, mentre la consulenza espletata nel giudizio di primo grado non aveva avuto alcun esito; b) con il secondo motivo, la violazione o falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, dell’articolo 116 c.p.c. e articoli 231 e segg. e articolo 2727 c.c., per avere la Corte d’appello sia ritenuto esserci la presunzione di paternita’ del (OMISSIS), non parte del giudizio, quando al contrario l’unica presunzione e’ quella di concepimento della minore nel matrimonio, sia ritenuto provata una paternita’ quando la prova non c’era; c) con il terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c., n. 3, degli articoli 116 e 246 c.p.c., in relazione alla testimonianza della teste (OMISSIS), madre del preteso padre naturale e che si riteneva nonna della piccola ed alla sua capacita’ a testimoniare; d) con il quarto motivo, la violazione e/o falsa applicazione ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 2 e 30 Cost., e articolo 263 c.c., articolo 8 della CEDU, 24 della Carta dei diritti fondamentali UE, 6 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dei minori del gennaio 1996, in cui emergono come centrali l’interesse del minore ed il conseguente giudizio di bilanciamento, avendo la Corte erroneamente perseguito il principio della prevalenza del favor veritatis sul favor minoris, senza operare alcun bilanciamento.
2. Le censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono inammissibili.
Con esse si mira sostanzialmente ad una rivalutazione, in ordine alla paternita’ biologica della minore, del merito delle risultanze istruttorie, le deposizioni testimoniali e le risultanze peritali, essendo stata acquisita agli atti del giudizio (instaurato dal curatore speciale della minore, nel (OMISSIS)) la consulenza ematologica disposta in altro pregresso giudizio di disconoscimento (instaurato, nel 2012, dal presunto padre naturale, (OMISSIS), definito, con sentenza del Tribunale di Locri del 2014, con declaratoria di inammissibilita’ della domanda per carenza di legittimazione dell’attore), nella quale era stata esclusa la paternita’ di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS).
Invero, nel giudizio di disconoscimento promosso dal curatore speciale nel (OMISSIS), definito in appello dalla sentenza in questa sede impugnata, era stata pure disposta una CTU medico-legale diretta all’accertamento della compatibilita’ genetica tra la minore ed il padre legittimo, ma senza esito, in quanto lo (OMISSIS), rimasto contumace nel giudizio, pur convocato tre volte dalla consulente nominata dal Tribunale (vedasi controricorso) non si era presentato senza giustificato motivo.
Ora, il giudice di merito, che ben poteva utilizzare come prova il rifiuto del padre legittimo di sottoporsi all’esame genetico conformemente a consolidati principi di diritto espressi da questo giudice di legittimita’ (Cass. 15568/2011; Cass. 23290/2015; Cass. 14458/2018), ha scelto di rafforzare la propria decisione fondandola anche sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio in altro giudizio tra le stesse parti (oltre al presunto padre naturale), nella quale il consulente aveva potuto “disporre di reperti biologici della minore e del presunto padre e della madre ed e’ giunto a conclusioni certe confrontando il profilo del DNA risultante da tali parti” (trascrizione della motivazione della decisione del Tribunale a pag. 6 del controricorso del Curatore speciale della minore).
E il giudice di merito puo’ utilizzare, in mancanza di qualsiasi divieto di legge, anche prove raccolte in diverso giudizio fra le stesse o altre parti, come qualsiasi altra produzione delle parti stesse e puo’, quindi, avvalersi anche di una consulenza tecnica ammessa ed espletata in diverso procedimento, valutandone liberamente gli accertamenti ed i suggerimenti una volta che la relativa relazione peritale sia stata ritualmente prodotta dalla parte interessata (Cass. 12422/2000; Cass. 16069/2001; Cass. 19521/2019).
Si deve aggiungere, quanto al vizio di violazione di legge, che in relazione all’articolo 116 c.p.c., questa Corte, con orientamento consolidato (Cass. 13960/2014), ha chiarito che “in tema di ricorso per cassazione, la deduzione della violazione dell’articolo 116 c.p.c., e’ ammissibile ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato – in assenza di diversa indicazione normativa – secondo il suo “prudente apprezzamento”, pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonche’, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura e’ consentita ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5″, con conseguente “inammissibilita’ della doglianza che sia stata prospettata sotto il profilo della violazione di legge ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3″.
In sostanza, una questione di violazione o di falsa applicazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., non puo’ porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorche’ si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass. 27000/2016; Cass. 23940/2017).
La circostanza che il giudice, invece, abbia male esercitato il prudente apprezzamento della prova e’ censurabile solo ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 (Cass. 26965/2007) ed ormai, nei limiti della attuale formulazione del suddetto vizio (omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti).
Nella specie, viene invece dedotto un vizio di violazione dell’articolo 116 c.p.c., con riferimento proprio all’asserita erronea valutazione delle risultanze probatorie, le testimonianze assunte in primis.
La ricorrente procede ad una valutazione atomistica delle singole dichiarazioni testimoniali, affermando che dalle stesse non si evincerebbe che le testimoni fossero proprio a conoscenza di chi fosse il padre della minore.
Ma il Tribunale e la Corte d’appello hanno proceduto ad una valutazione complessiva delle risultanze, in relazione sia alla relazione sentimentale in essere tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS), sia all’interessamento di quest’ultimo sulla futura nascita della bambina e sulla frequentazione della bambina anche dopo la nascita.
Quanto poi alla testimone (OMISSIS), madre del presunto padre naturale, la Corte d’appello ne ha escluso l’incapacita’ e non l’ha ritenuta inattendibile, avendo peraltro la stessa solo confermato l’esistenza di una relazione sentimentale tra la (OMISSIS) ed il (OMISSIS) iniziata nell’estate dell’anno 2010.
E, in effetti, questa Corte (Cass. 167/2018; Cass. 9353/2012) ha affermato che ” L’incapacita’ a deporre prevista dall’articolo 246 c.p.c., si verifica solo quando il teste e’ titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell’interesse ad agire di cui all’articolo 100 c.p.c., tale da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui e’ richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia in discussione, non avendo, invece, rilevanza l’interesse di fatto a un determinato esito del processo – salva la considerazione che di cio’ il giudice e’ tenuto a fare nella valutazione dell’attendibilita’ del teste – ne’ un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini gia’ concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio”.
In ultimo, la Corte d’appello non ha trascurato il dovuto bilanciamento tra il favor minoris ed il favor veritatis, dando la prevalenza al secondo essendo emerso che la minore, nei primi anni d’eta’, dalla nascita sino all’eta’ di quattro anni (epoca di interruzione della relazione sentimentale tra la madre ed il (OMISSIS)), aveva intessuto un legame affettivo con il presunto padre biologico, tanto da venire riconosciuto dalla stessa come figura paterna, mentre alcuna prova era stata raggiunta sul legame affettivo tra la minore ed il padre legittimo.
Questo giudice di legittimita’ ha, invero, precisato che il quadro normativo (articolo 30 Cost., articolo 24, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali della UE, e articolo 244 c.c.) e giurisprudenziale attuale non comporta la prevalenza del “favor veritatis” sul “favor minoris”, ma impone un bilanciamento fra il diritto all’identita’ personale legato all’affermazione della verita’ biologica – anche in considerazione delle avanzate acquisizioni scientifiche nel campo della genetica e dell’elevatissimo grado di attendibilita’ dei risultati delle indagini – e l’interesse alla certezza degli “status” ed alla stabilita’ dei rapporti familiari, nell’ambito di una sempre maggiore considerazione del diritto all’identita’ personale, non necessariamente correlato alla verita’ biologica ma ai legami affettivi e personali sviluppatisi all’interno di una famiglia, specie quando trattasi di un minore infraquattordicenne (Cass. n. 27140/2021; Cass. 6517/2019; cfr. anche, in tema di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicita’, Cass. n. 4791/2020).
Ma, nella specie, si e’ accertato che doveva ritenersi prevalente il favor veritatis, in quanto corrispondente, in concreto, all’interesse della minore.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a favore dello Stato, essendo il controricorrente, Curatore speciale della minore, ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Invero, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 133, prevede che “il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato”, sicche’ il giudice, senza margini di valutazione discrezionale, e’ tenuto a disporre che il pagamento sia effettuato a favore dello Stato, quale effetto di legge dell’avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato (Cass., ord., 24/01/2011, n. 1639; Cass., ord., 5/02/2014, n. 2536, entrambe non massimate; Cass., ord., 12/06/2019, n. 15817; cfr. Cass. 12124/2020 e Cass. 29244/2018, in termini).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimita’, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, a titolo di compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, nonche’ al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge, disponendo che l’importo dovuto sia corrisposto direttamente in favore dello Stato.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
Dispone che, ai sensi del Decreto Legislativo n. 198 del 2003, articolo 52, siano omessi le generalita’ e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Le sentenze sono di pubblico dominio.

La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.

Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.

Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti,  non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *