Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8697.

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

In caso di fideiussione prestata da una pluralità di garanti, ricorre l’ipotesi della co-fideiussione, con conseguente possibilità di esercitare l’azione di regresso ex art. 1304 c.c., quando possa riconoscersi un vincolo di solidarietà tra più fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, è necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia e con l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito; quando invece non vi sia solidarietà tra i fideiussori – perché risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione da quella degli altri e, in ogni caso, se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori – la fideiussione deve qualificarsi “plurima” e non trova applicazione l’art. 1304 c.c.

Ordinanza|28 marzo 2023| n. 8697. Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

Data udienza 13 dicembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Fidejussione – Rapporto tra fidejussore e debitore principale – Regresso contro gli altri fidejussori co – Fideiussione – Criteri di individuazione – Azione di regresso – Spettanza – Fideiussione plurima – Art. 1304 c.c. – Applicabilità – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. ZULIANI Andrea – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32872/2018 proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato presso l’avv. (OMISSIS), dal quale e’ rappresentato e difeso, con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1072/2018 della Corte d’appello di Firenze, depositata il 16/5/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/12/2022, dal Consigliere relatore, Dott. ROSARIO CAIAZZO.

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

RILEVATO

CHE:
(OMISSIS) propose opposizione al decreto con cui il Tribunale di Firenze aveva ingiunto alla (OMISSIS) s.r.l., di pagare in favore del (OMISSIS) spa, la somma di Euro 813.804,98 oltre interessi, nonche’ ingiunto allo stesso (OMISSIS) e ad altri tre soggetti il pagamento della somma di Euro 500.000,00 ciascuno quali fideiussori della suddetta societa’ resasi debitrice per scoperto di conto corrente. Al riguardo, l’opponente allego’ che la ricorrente aveva agito sull’erroneo presupposto dell’esistenza di quattro distinte fideiussioni a garanzia della stessa linea di credito, mentre in realta’ i quattro garanti avevano inteso prestare un’unica fideiussione (rilevando che uno dei garanti aveva versato la somma di Euro 500.000,00).
L’opponente chiedeva dunque la revoca del decreto opposto per l’intervenuta escussione della garanzia e, in subordine, la riduzione della somma dovuta ad Euro 200.000,00 dovendo egli rispondere solo nei limiti dell’affidamento garantito pari a Euro 700.000,00.
Si costitui’ la banca eccependo che si trattava di fideiussione omnibus per cui la garanzia non era limitata come esposto dall’opponente, venendo altresi’ in rilievo plurime fideiussioni e non un unico atto di confideiussione.
Con sentenza del 14.6.12 Tribunale accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo (escluso il capo sulle spese di giudizio), condannando il (OMISSIS) a pagare alla banca la minor somma di Euro 313.804,98 avendo conteggiato la somma corrisposta da uno dei garanti, e rilevando l’infondatezza della tesi relativa alla co-fideiussione, mancando il collegamento teleologico tra i vari contratti.
Il (OMISSIS) propose appello; si costitui’ la (OMISSIS) spa, quale incorporante la (OMISSIS) spa.
Con sentenza depositata il 16.5.18, la Corte territoriale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata, accerto’ che l’appellante nulla doveva alla banca in forza della fideiussione prestata il (OMISSIS), osservando che: pur considerando distinte le quattro fideiussioni, le stesse recavano in dattiloscritto la stessa data ((OMISSIS)), anche se poi di pugno proprio di due dei garanti era stata apposta la data del (OMISSIS), e tutti avevano ricevuto il testo contrattuale nello stesso giorno; poteva dunque ritenersi l’unicita’ dell’operazione, elemento presuntivo della consapevolezza di ciascun garante del collegamento della propria obbligazione con quella degli altri; al riguardo, l’interesse degli stessi garanti era comune trattandosi dei quattro soci della societa’, debitore principale, che, in quel momento, aveva un’esposizione debitoria pari proprio ad Euro 500,000,00; tali argomenti erano sostenibili anche nel caso in cui le fideiussioni fossero state da considerare come omnibus; pertanto l’insieme di tali elementi (sostanziale contestualita’; vincolo societario; unicita’ di debitore e di credito) dimostrava il collegamento tra le obbligazioni di garanzia assunte anche se non ne era stata fatta menzione nei singoli atti, specie considerando che in materia di fideiussione la manifestazione della volonta’ non deve necessariamente rivestire la forma scritta; ulteriore indice del suddetto collegamento era da ravvisare nella richiesta di due garanti, nell'(OMISSIS), di un ulteriore affidamento per Euro 700.000,00 fino al (OMISSIS), nella quale era stato fatto riferimento anche agli altri garanti; in tale quadro probatorio complessivo non era significativa la clausola presente in ogni fideiussione secondo la quale la garanzia “aveva pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia personale o reale gia’ esistente o che fosse in seguito prestata”, trattandosi di clausola di stile destinata a disciplinare in generale i rapporti tra fideiussioni distinte, che non escludeva la possibilita’ di interpretare diversamente le varie fideiussioni in esame; non induceva a diversa conclusione il fatto che la banca avesse accordato negli anni successivi affidamenti fino ad oltre due milioni di Euro, poiche’ cio’ poteva essere correlato all’andamento della situazione economico-patrimoniale della societa’ debitrice, considerando altresi’ che uno dei garanti aveva anche costituito un pegno su titoli avente valore di circa Euro 820.000,00, garanzia aggiunta che non avrebbe avuto ragion d’essere se quelle personali fossero state complessivamente pari a due milioni; altri indici del suddetto collegamento tra le fideiussioni erano costituiti da un estratto dell’archivio della centrale-rischi della banca d’Italia riferito ad uno dei garanti dal quale si evinceva il riferimento a tutti i garanti quali cointestatari e all’importo garantito di Euro 500.000,00, e da altra segnalazione della banca alla stessa centrale-rischi nella quale i garanti erano stati definiti cointestatari con medesimo importo garantito; tale interpretazione era stata affermato da altra sentenza della medesima Corte d’appello; pertanto, a seguito del pagamento effettuato da uno dei garanti nulla era dovuto dall’appellante.
Il (OMISSIS) spa ricorre in cassazione con due motivi. (OMISSIS) resiste con controricorso.

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

RITENUTO

CHE:
Il primo motivo denunzia violazione e falsa applicazione dell’articolo 1946 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto che i quattro garanti erano coobbligati per aver prestato una medesima fideiussione a garanzia dello stesso credito, ritenendo provati la consapevolezza di ciascun garante dell’altrui garanzia e il comune interesse. Al riguardo, la ricorrente si duole che: la Corte territoriale abbia adottato tale interpretazione degli elementi probatori, pur in mancanza della prova che al momento della sottoscrizione delle garanzie ogni garante fosse stato consapevole delle altrui fideiussioni (come ritenuto in citate sentenze della stessa Corte e del Tribunale di Firenze); tale interpretazione era in sostanza fondata sul sillogismo tra l’identita’ del debito garantito, qualita’ dei soci, contestualita’ delle forme, e la comune consapevolezza.
Il secondo motivo denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 116 c.p.c., articoli 2702, 2721, 2727, 2729, 1362 c.c., per aver la Corte d’appello ritenuto raggiunta la prova della stipula di un’unica co-fideiussione sulla base di alcuni elementi indiziari, pur in presenza di un contratto scritto che sanciva la piena efficacia della fideiussione “indipendentemente da qualunque garanzia gia’ esistente o che fosse in seguito prestata a favore del Banco nell’interesse del debitore medesimo”, e senza considerare che le presunzioni semplici possono trovare applicazione nell’accertamento dei fatti storici, ma non nell’interpretazione degli accordi negoziali.
In particolare, la ricorrente assume che: l’intenzione della banca di costituire fideiussioni plurime fino alla concorrenza di Euro 500.000,00 per ciascun garante era desumibile non solo dalla circostanza della sottoscrizione di quattro distinti atti di garanzia, ma anche dal fatto che gli affidamenti concessi alla societa’ aumentarono nel tempo, incrementando, nel (OMISSIS), la suddetta somma inizialmente garantita e, quindi, nel marzo successivo sino ad Euro 900.000,00 e nel giugno dello stesso anno sino ad Euro 2.000.000,00; cio’ dimostrava dunque un piano di finanziamento progressivo alla (OMISSIS), senza la richiesta d’integrazioni della garanzia del debito; al contrario la sentenza impugnata aveva erroneamente affermato che la richiesta di ulteriore affidamento di Euro 700.000,00 era stata presentata da due fideiussori nell'(OMISSIS), anziche’ dalla (OMISSIS) srl; infine l’estratto della segnalazione della centrale-rischi non costituiva un indizio presuntivo della sussistenza di una confideiussione da parte dei vari garanti.

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

Il primo motivo e’ inammissibile. Al riguardo, va osservato che l’istituto della co-fideiussione, di cui all’articolo 1946 c.c., e’ caratterizzato da un collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, salva la divisione dell’obbligazione nei rapporti interni in virtu’ del diritto di regresso, che, ex articolo 1954 c.c., spetta a colui che ha pagato per l’intero (Cass., n. 3628/16). Perche’ ricorra la fattispecie della co-fideiussione, con relativo diritto di regresso per il fideiussore solvente, occorre che piu’ persone prestino congiuntamente fideiussione per un medesimo debitore e nei confronti di un medesimo creditore, senza che occorra una contestualita’ di manifestazione di volonta’, ben potendo le fideiussioni essere contratte separatamente ed in tempi successivi, purche’ pero’ esista un intento, comune a tutti i co-fideiussori, di collegarsi reciprocamente nella garanzia del debito principale verso lo stesso creditore garantito (Cass., n. 18650/11).
In caso di fideiussione prestata da una pluralita’ di garanti, l’azione di regresso ai sensi dell’articolo 1304 c.c. puo’ essere esercitata solo quando possa riconoscersi un vincolo di solidarieta’ tra piu’ fideiussori ed un unico debitore e, a tal fine, e’ necessario che la garanzia sia prestata per il medesimo debito, anche se non contestualmente, nella reciproca consapevolezza dell’esistenza dell’altrui garanzia e con l’intento di garantire congiuntamente il medesimo debito, ossia che ricorra la fattispecie giuridica della co-fideiussione; quando invece non vi sia solidarieta’ tra i fideiussori perche’ risultano prestate distinte fideiussioni da diversi soggetti in tempi successivi e con atti separati, senza alcuna manifestazione di reciproca consapevolezza tra essi o, al contrario, con espressa convenzione con il creditore volta a tenere differenziata la propria obbligazione con quella degli altri e, in ogni caso se manchi un collegamento correlato ad un interesse comune da parte dei fideiussori, la fideiussione deve qualificarsi “plurima” e non trova applicazione l’articolo 1304 c.c. (Cass., n. 16561/10). Ora, nella fattispecie, la Corte d’appello ha ritenuto dimostrato il collegamento necessario tra le obbligazioni assunte dai singoli fideiussori, mossi consapevolmente, anche se non contestualmente, dal comune interesse di garantire lo stesso debito ed il medesimo creditore, attraverso vari elementi probatori di carattere presuntivo, esaminati nel loro complesso. La ricorrente si duole, in sostanza, di un’erronea interpretazione dell’articolo 1946 c.c., ma tende in sostanza ad un riesame dei fatti, atteso che la ritenuta configurabilita’ di una co-fideiussione tra i quattro garanti e’ frutto di una valutazione complessiva delle prove assunte, mentre non e’ emersa un’erronea ricognizione della norma codicistica.

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

Il secondo motivo e’ parimenti inammissibile. Quanto ai limiti della prova presuntiva, ex articolo 2721 c.c., va osservato che il giudice puo’ comunque farne applicazione, come per la prova testimoniale, tenuto conto del tipo di contratto; infatti, il giudice puo’ ammettere la prova testimoniale in deroga al limite fissato dall’articolo 2721 c.c., comma 1 – valevole anche per le presunzioni in virtu’ del richiamo dell’articolo 2729 c.c., comma 2, – per il valore eccedente quello di Euro 2,58, atteso che l’articolo 2721 c.c., comma 2, gli attribuisce un potere discrezionale il cui esercizio e’ ricollegato alla qualita’ delle parti, alla natura del contratto ed ad ogni altra circostanza, purche’ venga fornita adeguata motivazione della scelta operata (Cass., n. 21411/22).
Non sono invece applicabili i limiti probatori relativi alla forma scritta del contratto, poiche’ la fideiussione e’ un contratto a forma libera.
Nella specie, la Corte d’appello, come detto, ha correttamente utilizzato vari elementi probatori presuntivi, o indiziari, afferenti alla condotta complessiva delle parti, al fine di ritenere che le parti abbiano stipulato una co-fideiussione, escludendo dunque la stipula di una pluralita’ di contratti di fideiussione.
Parimenti inammissibile e’ la doglianza relativa all’applicazione dei principi ermeneutici. Invero, nell’interpretazione di una clausola negoziale, la comune intenzione dei contraenti deve essere ricercata sia indagando il senso letterale delle parole, alla luce dell’integrale contesto negoziale, ai sensi dell’articolo 1363 c.c., sia utilizzando i criteri di interpretazione soggettiva di cui agli articoli 1369 e 1366 c.c., rispettivamente volti a consentire l’accertamento del significato dell’accordo in coerenza con la relativa ragione pratica o causa concreta e ad escludere, mediante un comportamento improntato a lealta’ e salvaguardia dell’altrui interesse, interpretazioni in contrasto con gli interessi che le parti abbiano inteso tutelare con la stipulazione negoziale, in una circolarita’ del percorso ermeneutico, da un punto di vista logico, che impone all’interprete, dopo aver compiuto l’esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l’intenzione dei contraenti e di verificare se quest’ultima sia coerente con le restanti disposizioni dell’accordo e con la condotta tenuta dai contraenti medesimi (Cass., n. 24699/21; n. 2173/22).
Inoltre, posto che l’accertamento della volonta’ delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli articoli 1362 c.c. e ss., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto, altresi’, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata (Cass., n. 9461/21).

Fideiussione prestata da una pluralità di garanti

Nel caso concreto, la Corte d’appello ha ritenuto, anzitutto, che la manifestazione letterale della volonta’ delle parti non sia decisiva, avendo qualificato “di stile” la suddetta clausola contrattuale circa il pieno effetto del contratto indipendentemente da altre garanzie, per poi effettuare un’interpretazione complessiva e sistematica degli elementi probatori acquisiti, non censurabile in questa sede. La critica in questione non declina argomentazioni illogiche o contraddittorie contenute nella sentenza impugnata, ma e’ piuttosto sostanzialmente diretta al riesame dell’interpretazione della Corte territoriale che ha valutato sia l’invocata clausola contrattuale, sia gli altri documenti ritenendo che essi, complessivamente ed unitariamente valutati, deponessero a favore della configurabilita’ di un’unica co-fideiussione.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di Euro 14.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% quale rimborso forfettario delle spese generali ed accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis ove dovuto.

 

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