Fideiussione personale e la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario)

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5833.

La massima estrapolata:

In tema di fideiussione personale, volontariamente rilasciata da un terzo all’istituto di credito a garanzie di crediti che traggono origine da un rapporto bancario o finanziario, la validità – e la sorte – della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione, e pertanto la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perchè in tal caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.

Sentenza 28 febbraio 2019, n. 5833

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. DI FLORIO Antonella – Consigliere

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3878/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo stuoia dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (gia’ (OMISSIS) SPA), in persona del Quadro Direttivo dottor (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso Lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale notarile;
– resistente con procura –
avverso la sentenza n. 4367/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 08/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PEPE Alessandro, che ha concluso per il rigetto del ricorso in subordine rimessione alle Sezioni Unite solo per 4 motivo;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito l’Avvocato (OMISSIS).

SVOLGIMENTO IN FATTO

1. Con ricorso notificato il 27/01 /2017 (OMISSIS) ricorre per cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma, pubblicata il 8,107/2016 con cui e’ stata dichiarata inammissibile la querela di falso in relazione a tre dichiarazioni fideiussorie del 2.12.1993, il 13.5.1994 e il 30.6.1995 rispetto alle quali, in opposizione a un decreto ingiuntivo, aveva rilevato che la banca di Roma, agenzia di (OMISSIS) (poi (OMISSIS), oggi (OMISSIS) AG London, in base a procura rilasciata nella memoria), avesse arbitrariamente e unilateralmente riempito gli spazi di moduli firmati in bianco, con la dicitura “aumentare” seguita dalle cifre in aumento, da una base sottoscritta di Lire 60.000 a Lire 715.000.000, sino a giungere a un importo di Lire 2.015.000.000 a garanzia di finanziamenti concessi a una societa’. La Corte di merito, respingeva l’impugnazione anche avverso il rigetto della domanda di nullita’ della fideiussione, prospettata con riguardo alle modalita’ di concessione di aumenti di fidi alla impresa debitrice principale, per la quale era stata rilasciata la prima fideiussione, con riguardo alla violazione delle norme e principi in materia di fideiussioni omnibus, di regole Formali e di norme di comportamento indicate nel TUB e alla norma di cui all’articolo 1956 c.c. L’intimata non notificava controricorso, ma depositava memoria con procura alle liti rilasciata dalla (OMISSIS) spa, mandataria della banca subentrata a (OMISSIS) in base a una cessione in blocco di crediti.
2. Quanto ai motivi d’impugnazione, riguardanti la nullita’ delle fideiussioni, la Corte riteneva i) assorbito l’argomento sul mancato rispetto della L. n. 154 del 1992, articolo 10, modificativo dell’articolo 1938 c.c.; ii) infondata la censura di invalidita’ delle fideiussione omnibus, non rilevabile nella fattispecie in esame ove le firme debbono assumersi coeve all’aumento dell’importo garantito entro un massimale prefissato; iii) non conferente la considerazione sulla vessatorieta’ della clausola che consente la garanzia di obbligazioni future, indeterminate e non conoscibili; iv) infondata la deduzione di nullita’, da rinvenirsi nell’articolo 117 TUB, per mancata consegna della copia del contratto al fideiussore, posto che diversa e’ la questione inerente alla mancata consegna del contratto di banca al cliente, non applicabile al caso di specie, v) infondato il rilievo di nullita’ della fideiussione per violazione dell’articolo 119 TUB, il quale prevede che la banca fornisca, almeno una volta all’anno, una comunicazione completa e chiara in merito allo svolgimento del rapporto (con cio’ ricomprendendosi – come destinatario della comunicazione – non solo il titolare del rapporto di banca, ma anche il fideiussore), posto che tale inottemperanza costituisce inadempimento di un obbligo di comportarsi con correttezza e buona fede, e non causa di nulita’ o inefficacia del contratto di banca o della fideiussione; vi) priva di agganci normativi la censura di nullita’ dell’estensione della garanzia perche’ non preceduta da pattuizione; vii) non violata la norma di cui all’articolo 1956 c.c., non avendo la parte deducente provato che la banca, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, avesse dato credito al debitore pur consapevole dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche, posto che il finanziamento e’ stato concesso in occasione dell’aumento delle garanzie, era funzionale all’esercizio dell’impresa della societa’ e non univocamente significativo di un peggioramento delle condizioni economiche; inoltre riteneva che richiesta di esibizione dei rendiconti, fatta solo in sede:li appello, era da ritenersi inammissibile, otre che formulata genericamente.
3. Il ricorso e’ affidato a sei motiv incentrati su due diversi nuclei di censura: il ricorrente denuncia, da un late, l’errata dichiarazione di inammissibilita’ della querela di falso e la mancata applicazione delle norme sulla querela di falso, dall’altro, la violazione delle norme o principi correlati al negozio di fideiussione omnibus o ai contratti bancari, e dell’articolo 1956 c.c.. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.
RAGIONI E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2702 c.c., in ordine alla disciplina della querela di falso, degli articoli 221, 222, 223 e 224 c.p.c., sulla proposizione della querela di falso c.p.c. e degli articoli 191, 193, 194 e 195 c.p.c..
1.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendi.
1.2. A parziale modifica della motivazione resa dal primo giudice, la Corte di merito ha rilevato che la consegna di fogli in bianco non fosse circostanza pacifica (come invece ritenuto dal giudice di prime cure) e che la querela nullitatis fosse inammissibile proprio perche’ e’ mancata la prova dell’abusivo riempimento dei fogli sottoscritti in bianco, non riscontrabile ne’ dalle dichiarazioni del teste sentito sul punto, relativamente a due delle tre dichiarazioni scritte, ne’ dalla relazione della CTU grafologica, da cui si puo’ al piu’ desumere che l’aggiunta dattiloscritta non era coeva al modulo prestampato utilizzato per il rilascio delle fideiussioni, ma non che le sottoscrizioni non fossero riferibili al tempo dell’indicazione dell’importo massimo garantito apposta nello spazio apposito del modulo. Peraltro su tale circostanza la testimonianza e la CTU – pp. 9 e 10 della sentenza – risultano convergenti: quanto al primo modulo del 1993 il teste ha dichiarato di averlo visto gia’ completo al tempo della consegna, il che quindi non esclude che, come da lui fatto, vi sia stato il preventivo riempimento del modulo prestampato, da parte di altro dipendente della banca, prima della sottoscrizione degli altri.
1.3. Con tali censure, sotto piu’ profili, il ricorrente chiede alla Corte di legittimita’ un inammissibile sindacato sul giudizio di fatto relativo alla circostanza, ritenuta dalla Corte di merito come accertata anche per via presuntiva, che non sia stato provato che il foglio fosse stato sottoscritto in bianco in assenza di un preventivo accordo (absque pactis), e che dunque l’onere probatorio dell’attore non sia stato assolto per ritenere ammissibile l’incidente di falso. Pertanto la Corte non ha violato le norme sulla proposizione della querela di falso, ma ha ritenuto, anche tramite un ragionamento per presunzioni del tutto ammissibile e insindacabile, che mancasse la prova dell’abusivo riempimento, costituente il presupposto per ammettere tale giudizio (Cass. sez 3, n. 6050/1998; Sez. 3, Sentenza n. 16831 del 10/11/2003; Sez. 3 -, Sentenza n. 12002 del 16/05/2017).
2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 2729 e 2727 c.c., e dell’articolo 116 c.p.c., per fraintendimento della prova testimoniale. In particolare la Corte d’appello avrebbe ammesso ragionamenti presuntivi e prove per testi in relazione a patti aggiunti o contrari al contenuto di documenti.
2.1. Il motivo e’ inammissibile per quanto sopra detto al punto 1 in linea di diritto.
2.2. Il ricorrente, poi, deduce che la Corte abbia ragionato per presunzioni ove non si poteva ritenere provato per presunzior i che fosse esistito un diverso patto, perche’ sarebbe inammissibile la presunzione nei casi in cui e’ vietata la testimonianza di patti aggiunti, coevi o antecedenti alla scrittura. L’argomento risulta logicamente fallace. La Corte di merito ha ritenuta provato che i fogli non fossero stati firmati in bianco, con abusivo riempimento, e questa circostanza costituisce un fatto e non concerne diverso un patto da provare. Oltretutto, se non si trattava di riempimento abusivo di bianco-foglio in mancanza di patto, ma contro i patti, sarebbe anche in tale caso inammissibile la proposta querela di falso, dovendosi agire per l’annullamento per vizio della volonta’ – tesi peraltro accolta dal giudice di primo grado (v. per tutte Cass. sez. II, n. 18059/2007).
3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex articolo 360, numero 3, c.p.c., violazione dell’articolo 1938 c.c., in quanto l’obbligazione sarebbe stata resa per un’obbligazione condizionale e futura.
3.1. Il motivo non coglie che la questione della violazione della disposizione che vieta l’emissione di fideiussioni prive di indicazione dell’importo massimo garantito e’ stata ritenuta dalla Corte di merito assorbita dal rilievo “fattuale” che non e’ dimostrato che le fideiussioni siano state sottoscritte in bianco, e quindi si rivela inammissibile. Infatti, la denunciata illiceita’ dell’aumento unilaterale della fideiussione, con violazione dell’articolo 1938 c.c., si correla alla prova dell’abusivo riempimento del modulo sottoscritto in bianco (ipotesi che implica la prestazione di garanzie personali per obbligazioni condizionali, future e incerte nel loro ammontare,vietate dalla norma), ma non si pone qualora nel singolo modulo risulti espressamente indicato l’importo massimo garantito, come e’ stato accertato nel caso in questione.
4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., e dell’articolo 117 TUB e 119 TUB in relazione alla mancata consegna di copia del contratto di fideiussione al fideiubente.
4.1. Il motivo e’ infondato.
4.2. Sulle domande di nullita’ ciel negozio per vizi formali attinenti al mancato rispetto delle norme speciali in tema di forma de contratti bancari la Corte di merito si e’ espressa ritenendo che l’omessa consegna di copia del negozio di fideiussione, stipulato mediante riempimentc di un modulo bancario precompilato, come anche l’omessa comunicazione sullo svolgimento del rapporto garantito, sono circostanze che non attengono al piano della validita’ del negozio di fideiussione, ma eventualmente a quello dell’esecuzione di un negozio validamente concluso, e dunque il rimedio per l’eventuale violazione di tali norme sarebbe semmai quello dell’adempimento e/o risarcimento del danno, ma non della nullita’ del negozio.
4.3. Pertanto, in primo luogo, non sussiste il vizio di omessa decisione su tale questione.
4.4. In secondo luogo, sotto il profilo della denunciata violazione di norme speciali che riguardano la forma dei contratti bancari o finanziari (su cui vi e’ stato un ultimo intervento chiarificatore delle sezioni unite di questa Corte con la sentenza S.U. n. 898/2018 resa in riferimento ai contratti-quadro relativi agli strumenti finanziari), in tema di requisito della forma scritta del contratto, giova preliminarmente sottolineare che la normativa che assiste i contratti bancari (o finanziari) a protezione dei clienti delle banche o degli investitori non puo’ estendersi automaticamente e per osmosi alle garanzie personali rilasciate unilateralmente da soggetti, terzi rispetto al rapporto bancario (o finanziario), con riferimento a negoziazioni intrattenute da altri soggetti con la banca o con l’intermediario finanziario.
4.5.In tema di fideiussione personale, volontariamente rilasciata da un terzo all’istituto di credito a garanzie di crediti che traggono origine da un rapporto bancario o finanziario, la validità – e la sorte – della garanzia personale dipende dal rapporto principale cui si ricollega, stante il carattere accessorio della fideiussione, e pertanto la norma che riguarda la forma dei contratti appartenenti alle due diverse specie (contratto bancario o finanziario) non si estende direttamente e automaticamente alla garanzia unilaterale e personale rilasciata dal terzo al debitore principale della banca o dell’intermediario finanziario, proprio perchè in tal caso non si tratta di instaurare con quest’ultimo un rapporto o una relazione che necessita di un’ulteriore forma di protezione o di garanzia per chi la sottoscrive, essendo sufficiente la protezione accordata dalla normativa speciale al contratto stipulato tra la banca o l’intermediario e il debitore principale, cui la garanzia necessariamente si ricollega.
4.6. Piu’ precisamente, le disposizioni del Decreto Legislativo n. 385 del 1993, riguardano i contratti o negozi bancari, tra cui possono includersi le fideiussioni rilasciate personalmente dalle banche a garanzia di obbligazioni altrui (v. la convenzione fideiussoria bancaria offerta al committente di un appalto pubblico), e dunque tutti i negozi relativi ad operazioni e servizi stipulati tra la banca (imprenditore fornitore di servizi) e il cliente (fruitore del relativo servizio). Sicche’ le norme di validita’ o di trasparenza negoziale previste dalla normativa primaria o secondaria di settore vanno intese non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore o cliente della banca assunta dalla norma, e non sono indirizzate a regolare propriamente il negozio unilaterale stipulato dal fideiussore del debitore principale della banca, il quale non puo’ essere considerato, per osmosi, alla stregua di un cliente della banca, proprio per il carattere accessorio di tale obbligazione rispetto a quella del debitore garantito, ex articolo 1936 c.c.; ne’ appare sussistere un ragionevole dubbio, per ingiustificata disparita’ di trattamento tra la posizione del debitore principale e quella del fideiussore, in merito alla legittimita’ costituzionale della normativa cosi’ interpretata, ex articolo 3 Cost., e cio’ in ragione della diversita’ di situazione in cui tali soggetti si trovano a negoziare, e soprattutto del carattere accessorio dell’obbligazione assunta dal fideiussore (v. Cass. n. 11979/2013), sin dalla sua genesi collegata a quella del debitore principale che, sul piano funzionale, risulta sensibile alle vicende del rapporto principale, ed e’ pertanto gia’ sufficientemente protetta dalle disposizioni relative ai requisiti di validita’ previsti dalle norme speciali che riguardano i contratti bancari o finanziari.
4.7. Difatti si e’ gia’ precisato che la validita’ della garanzia e’ espressamente subordinata alla validita’ del rapporto principale e che, in ogni caso, il giudice non possa rilevare d’ufficio la nullita’ del contratto principale, trasmissibile al negozio accessorio, se non e’ espressamente dedotta dalla parte fideiubente (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25516 del 16/12/2010). Ne consegue che, una volta che siano rispettati gli obblighi formali di validita’ del rapporto principale e di fissazione dell’importo massimo garantito della fideiussione, ai sensi dell’articolo 1938 c.c., la relativa specificazione del contenuto della garanzia e’ destinata ad operare sulla base dei singoli rapporti bancari da cui quelle obbligazioni sono scaturite o scaturiranno. Questa Corte, in proposito, ha fatto piu’ volte applicazione di tale principio, in particolare per escludere la necessita’ che nel contratto di fideiussione sia riportata la misura del tasso d’interesse praticato dalla banca al cliente garantito (Sez. 1, Sentenza n. 23391 del 09/11/2007; Sez. 1 – , Sentenza n. 21521 del 25/10/2016; Sez. 1 -, Sentenza n. 2492 del 31/01/2017).
4.8. In sintesi, pur dovendosi escludere che tra fideiussione e rapporto garantito vi siano osmosi che portino all’interno della disciplina della prima regole appartenenti al secondo, l’accessorieta’ della fideiussione comporta che anche le nullita’ parziali del rapporto obbligatorio garantito si riflettano, in senso utile per il fidejubente, sui rapporti fra garante e creditore. Entro determinati limiti, si e’ ritenuto che tale effetto invalidante vale anche per il contratto autonomo di garanzia con riguardo agli interessi usurari, ma non per l’anatocismo (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 20397del 25/08/2017, ove si e’ stabilito che nel contratto autonomo di garanzia, improntandosi il rapporto tra il garante e il creditore beneficiario a piena autonomia, il garante non puo’ opporre al creditore la nullita’ di un patto relativo al rapporto fondamentale, salvo che essa dipenda da contrarieta’ a norme imperative o dall’illiceita’ della causa e che, attraverso il medesimo contratto autonomo, si intenda assicurare il risultato vietato dall’ordinamento; tuttavia si deve escludere che la nullità della pattuizione di interessi ultralegali si comunichi sempre al contratto autonomo di garanzia, atteso che detta pattuizione – eccezion fatta per la previsione di interessi usurari – non e’ contraria all’ordinamento, non vietando quest’ultimo in modo assoluto finanche l’anatocismo, cosi’ come si ricava dall’articolo 1283 c.c., e Decreto Legislativo n. 385 del 1993, articolo 120″).
4.9. Pertanto, non essendo stato dedotto alcun vizio inerente al mancato rispetto della forma prevista per la stipula di in valido contratto bancario, costituente il rapporto principale cui si ricollegano gli impegni fideiussori in questione, con riferimento ai negozi di fideiussione rilasciati mediante sottoscrizione di un modulo precompilato il motivo attinente alla nullità “genetica” dei negozi di fidejussione per mancata osservanza delle forme previste per i contratti bancari è da ritenersi infondato.
5. Con il quinto motivo il ricorrente denuncia la violazione degli articoli 1938 c.c. e degli articoli 117, 119 e 1343 c.c., in ordine alla rilevabilita’ d’ufficio delle nullita’, con particolare con riferimento ai principi enunciati da Cass. SU sentenza n. 2951/2016, assumendo che il rilievo nullita’ delle dichiarazioni rese in tal modo non fosse stato contrastato a sufficienza dalla banca.
5.1. Il motivo e’ assorbito da quanto sopra detto in relazione al terzo e quarto motivo.
6. Con il sesto motivo il ricorrente denuncia violazione dell’articolo 1956 c.c., e dell’articolo 1375 c.c., e chiede applicazione dell’articolo 96 c.p.c., per avere la banca dato affidamenti alla societa’ nonostante il peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore.
6.1. Il motivo e’ inammissibile. Si chiede un sindacato su un giudizio di fatto, riscontrabile nella parte della motivazione ove la Corte di merito ha ritenuto non provate le circostanze di cui all’articolo 1956 c.c. (ovvero che il finanziamento successivo alla Prestazione della garanzia e’ avvenuto in una situazione di evidente peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore).
6.2. In tale materia, l’onere probatorio grava su la parte deducente. Pertanto, il fideiussore che chieda la liberazione della garanzia prestata invocando l’applicazione dell’articolo 1956 c.c. ha l’onere di provare, ai sensi dell’articolo 2697 c.c., la sussistenza degli elementi richiesti a tal fine, e cioe’ che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore (la banca), senza la sua autorizzazione, abbia dato credito al terzo pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche (cfr. Cass. Sez. 1-, Sentenza n. 23422 del 17/11/2016; Sez. 3, Sentenza n. 2524 del 07/02/2006).
7. Conclusivamente la Corte rigetta il ricorso, con ogni conseguenza in ordine alle spese, che si liquidano in dispositivo ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 a favore delle parti resistenti.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5.200,00, oltre Euro 200,00 per spese, spese forfettarie al 15% e oneri di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamenti), da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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