La società concessionaria della riscossione dei tributi del Comune è legittimata a utilizzare lo strumento di riscossione coattiva

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5150.

La massima estrapolata:

La società concessionaria della riscossione dei tributi del Comune è legittimata a utilizzare lo strumento di riscossione coattiva, tramite l’ingiunzione di pagamento, prevista dall’articolo 2 del Rd 639/1910, per le entrate relative a infrazioni al Codice della strada.

Ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5151

Data udienza 25 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20638-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.A., in persona del Presidente del C.d.A. e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
COMUNE di PARMA, in persona del legale rappresentante processuale, Dirigente “pro tempore” del Servizio di Avvocatura Municipale, Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), in persona del Presidente Nazionale e legale rappresentante pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 835/2016 del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 15/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/10/2018 dal Consigliere LORENZO ORILIA.

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Parma con sentenza 23.5.2016, in parziale accoglimento dell’appello di (OMISSIS) spa, ha dichiarato legittima l’ingiunzione di pagamento di una somma di danaro emessa Regio Decreto n. 639 del 1910, ex articolo 2 dalla predetta societa’ quale concessionaria per la riscossione delle entrate del Comune di Parma contro (OMISSIS) in relazione ad infrazioni al C.d.S..
2 Contro tale decisione la parte soccombente ricorre per cassazione sulla base di sei motivi.
Resistono con separati ricorsi la societa’ concessionaria e il Comune di Parma.
Sono pervenute memorie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo la parte ricorrente denunzia ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 violazione dell’articolo 339 c.p.c., comma 3 e articolo 113 c.p.c. dolendosi della mancata dichiarazione di inammissibilita’ dell’appello, proposto contro una sentenza pronunziata secondo equita’.
2 Col secondo motivo si deduce violazione dell’articolo 112 c.p.c. (violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) rilevandosi che il Tribunale, per respingere l’eccezione di inammissibilita’ del gravame, aveva richiamato di ufficio l’articolo 339 c.p.c., comma 2.
3 Col terzo motivo la parte ricorrente denunzia ancora errata applicazione dell’articolo 339 c.p.c. perche’ la sentenza di primo grado non conteneva violazione dei principi regolatori della materia, neppure prospettate nell’atto di appello.
Questi tre motivi, tutti attinenti alla appellabilita’ della sentenza e quindi suscettibili di unitaria trattazione, sono privi di fondamento.
Innanzitutto, perche’ spetta al giudice di merito verificare anche di ufficio l’ammissibilita’ dell’appello, individuando ovviamente la normativa di riferimento (e tale rilievo neutralizza subito la seconda censura); in secondo luogo perche’ con l’appello si lamentava tra l’altro, la violazione di un principio regolatore della materia dell’affidamento a terzi delle concessioni per riscossione delle entrate comunali, il principio cioe’ della applicabilita’ della normativa in vigore al momento del rilascio della concessione stessa, in mancanza di diverse previsioni di legge. La sentenza, dunque, seppure emessa secondo equita’, era appellabile per espressa previsione di legge (articolo 339 c.p.c., comma 2) e quindi la conclusione del Tribunale si rivela corretta.
4 Col quarto motivo la parte ricorrente denunzia erronea e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 15 preleggi e dell’articolo 73 Cost., comma 3 criticando la sentenza del Tribunale per avere ritenuto che al momento della costituzione (23.1.2006) della (OMISSIS) spa il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52, comma 5, lettera b non prevedeva per le societa’ a capitale prevalentemente pubblico l’iscrizione all’albo di cui al successivo articolo 53. Svolge quindi una lunga riflessione sulla portata della novellazione della norma (per effetto della legge finanziaria 2008) e sulle fonti della attivita’ impositiva evidenziando, attraverso riferimenti normativi, l’errore del Tribunale nell’avere ricompreso nella categoria dei “fatti antecedenti la sua entrata in vigore” l’accertamento di una violazione avvenuto nel (OMISSIS).
5 Col quinto motivo si denunzia ex articolo 360 c.p.c., n. 3 erronea e/o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52 (come modificato dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, articolo 1, comma 224, lettera a) e articolo 53.
Questi due motivi, suscettibili di esame unitario per il comune riferimento al tema della validita’ della concessione sono privi di fondamento.
Il Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 52 (Potesta’ regolamentare generale delle province e dei comuni) detta, al comma 5, i criteri informatori dei regolamenti relativi all’accertamento e alla riscossione dei tributi e delle altre entrate e, nel testo in vigore ratione temporis, stabilisce, tra l’altro, che “b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche disgiuntamente, la liquidazione, l’accertamento e la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate, le relative attivita’ sono affidate:”…. alle societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dalla citata L. n. 142 del 1990, articolo 22, comma 3, lettera e), i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’articolo 53”.
L’articolo 53 stabilisce a sua volta al primo comma che “Presso il Ministero delle finanze e’ istituito l’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attivita’ di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni”.
La legge finanziaria del 2008 (L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 224) ha modificato del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 5, la lettera b prevedendo – per quanto rileva che anche le societa’ debbano essere iscritte all’albo.
La disciplina, indubbiamente piu’ rigorosa, che la legge finanziaria 2008 ha introdotto vale pero’ per l’affidamento a terzi delle attivita’ di accertamento e riscossione di tributi ed entrate e opera quindi ai fini del rilascio di nuove concessioni (o di rinnovo di concessioni) dopo la sua entrata in vigore, ma non fa venir meno, in difetto di una specifica norma transitoria, le concessioni in corso rilasciate nel vigore della precedente disciplina che – lo si ripete – limitava – sempre per quanto interessa l’iscrizione all’albo ministeriale ai soli soci privati delle societa’ per azioni o a responsabilita’ limitata a prevalente capitale pubblico locale.
Del resto – come sottolineato dalla difesa della societa’ controricorrente – il Decreto Legge n. 185 del 2008, articolo 32, comma 7 bis, quinto periodo aveva previsto la decadenza degli affidamenti per le societa’ tenute all’adeguamento finanziario (tra cui peraltro, per espressa esclusione contenuta nel terzo periodo, non rientravano le societa’ a prevalente partecipazione pubblica), ma tale norma non e’ mai entrata in vigore, per effetto dal Decreto Legge n. 207 del 2008, articolo 42, comma 7 septies come modificato dalla Legge di conversione n. 14 del 2009.
Nel caso in esame, il giudice di merito ha posto in rilevo che ” (OMISSIS), prima della entrata in vigore della modifica legislativa in discussione, non solo e’ stata costituita, ma ad essa e’ stato anche affidato il servizio di riscossione del quale si controverte” (v. sentenza impugnata) e da tale premessa ha tratto il convincimento della legittimita’ della concessione in corso interpretando la norma novellata nel senso che essa, lungi dal richiedere un obbligo, al momento della sua entrata in vigore, di iscrizione all’albo di tutti i concessionari ai fini della continuazione delle concessioni preesistenti, dispone che al momento della partecipazione a nuove gare, l’iscrizione all’albo di cui all’articolo 53 debba essere posseduta non soltanto dal socio privato, ma anche dalle societa’ miste.
Questa conclusione, come si vede, e’ in linea con la previsione normativa e pertanto resiste alla critica della parte ricorrente che confonde, invece, la portata della novella legislativa ancorandola – erroneamente – alla data degli atti di riscossione piuttosto che al rilascio delle nuove concessioni dopo la sua entrata in vigore.
6 Col sesto ed ultimo motivo, infine, si denunzia violazione della L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 224 ribadendosi la tesi del difetto di legittimazione all’utilizzo dello strumento dell’ingiunzione fiscale ex Regio Decreto n. 639 del 1910.
Anche questo motivo e’ infondato.
La questione di diritto che la doglianza pone alla Corte non e’ nuova ed e’ stata affrontata con diverse pronunce, ove si e’ affermato che ai fini del recupero delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa per violazione delle norme del codice della strada, i Comuni possono avvalersi della procedura di riscossione coattiva tramite ingiunzione, di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910, anche affidando il relativo servizio ai concessionari iscritti all’albo di cui al Decreto Legislativo n. 446 del 1997, articolo 53 essendo tale affidamento consentito dal Decreto Legge n. 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies, del quale non e’ intervenuta l’abrogazione – pure inizialmente disposta dal Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2, conv. con mod. nella L. n. 106 del 2011 – non essendo entrate in vigore le disposizioni cui essa era subordinata (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 22710 del 28/09/2017 RV 645567; Sez. 2, Sentenza n. 26736 de113/11/2017 e, da ultima Sez. 2, Sentenza n. 24722 dell’8/10/2018 che si e’ discostata dalla originaria proposta ex articolo 380 bis c.p.c.).
Con le citate pronunce e’ stato ricostruito il panorama normativo di riferimento nei termini seguenti: la possibilita’ per i Comuni di avvalersi, per la riscossione dei tributi e delle altre entrate, della procedura di riscossione coattiva tramite l’ingiunzione di cui al Regio Decreto n. 639 del 1910 era stata attribuita dal Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 6, in forza del quale era prevista anche la possibilita’ di affidare ad altri soggetti la riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate (l’articolo 52, comma 5 individua tali soggetti e i requisiti che debbono possedere).
Questa norma e’ stata abrogata dalla L. n. 244 del 2007, articolo 1, comma 224, lettera b.
E’ poi intervenuto il Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36, comma 2, a norma del quale, “la riscossione coattiva dei tributi e di tutte le altre entrate degli enti locali continua a potere essere effettuata con a) la procedura dell’ingiunzione di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, seguendo anche le disposizioni contenute nel titolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, nel caso in cui la riscossione coattiva e’ svolta in proprio dall’ente locale o e’ affidata ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 5, lettera b); b) la procedura del ruolo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se la riscossione coattiva e’ affidata agli agenti della riscossione di cui al Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, articolo 3 convertito, con modificazioni, dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248”.
Il Decreto Legge n. 70 del 2011, articolo 7, comma 2 convertito, con modifiche, dalla L. n. 106 del 2011 ha disposto al comma 2, lettera gg septies che “in conseguenza delle disposizioni di cui alle lettere da gg-ter) a gg-sexies”…
1) al Decreto Legge 24 settembre 2002, n. 209, articolo 4 convertito, con modificazioni, dalla L. 22 novembre 2002, n. 265, i commi 2-sexies, 2-septies e 2-octies sono abrogati;
3) il Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, articolo 36, comma 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, e’ abrogato”.
Tale abrogazione non e’ poi di fatto avvenuta per effetto di un gioco di rinvii dell’entrata in vigore delle disposizioni a cui era subordinata la abrogazione medesima (v. Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 10, comma 13 octies e Decreto Legge 29 dicembre 2011, n. 216, articolo 29, comma 5 bis come convertito dalla legge (“L’abrogazione delle disposizioni previste dal Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, lettera gg-septies), nn. 1) e 3), convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, acquista efficacia a decorrere dalla data di applicazione delle disposizioni di cui al medesimo comma 2, lettera gg-ter) e gg-quater)”).
E’ poi intervenuta la L. n. 44 del 2012 che ha convertito il Decreto Legge n. 16 del 2012: in particolare, l’articolo 5, comma 8-bis ha disposto che “al Decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70, articolo 7, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, e successive modificazioni, la lettera gg-septies) e’ sostituita dalla seguente “gg-septies) nel caso di affidamento ai soggetti di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 52, comma 5, lettera b), la riscossione delle entrate viene effettuata mediante l’apertura di uno o piu’ conti correnti di riscossione, postali o bancari, intestati al soggetto affidatario e dedicati alla riscossione delle entrate dell’ente affidante, sui quali devono affluire tutte le somme riscosse. Il riversamento dai conti correnti di riscossione sul conto corrente di tesoreria dell’ente delle somme riscosse, al netto dell’aggio e delle spese anticipate dal soggetto affldatario, deve avvenire entro la prima decade di ogni mese con riferimento alle somme accreditate sui conti correnti di riscossione nel mese precedente””.
Come si vede il legislatore del 2012 ha inserito alla lettera gg septies un testo diverso che non contempla piu’ l’abrogazione del Decreto Legge n. 248 del 2007, articolo 36.
Conseguentemente, sempre per effetto del meccanismo descritto (nuova formulazione della lettera gg septies e mancata riproduzione delle abrogazioni) e’ rimasto in vigore il Decreto Legge n. 209 del 2002, articolo 4, comma 2 sexies (pure destinato, come si e’ visto, alla soppressione) a norma del quale “i comuni e i concessionari iscritti all’albo di cui al Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 53 di seguito denominati “concessionari”, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall’ingiunzione prevista dal testo unico di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili”.
Tirando le fila di questo percorso ricostruttivo obiettivamente complicato, deve ritenersi corretta la decisione impugnata sulla legittimazione della societa’ concessionaria ad utilizzare lo strumento previsto dal Regio Decreto n. 639 del 2010 e gli sforzi interpretativi della parte ricorrente, per quanto apprezzabili, non sono idonei a sorreggerne una diversa conclusione.
Il ricorso va percio’ respinto, ma la indiscutibile complessita’ della ricostruzione normativa in materia e l’assenza di un intervento chiarificatore del giudice di legittimita’ al momento della proposizione del ricorso costituiscono, ad avviso del Collegio, gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese del presente giudizio.
Sussistono le condizioni per il pagamento del doppio contributo unificato.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Da’ atto della sussistenza delle condizioni per il pagamento del doppio contributo unificato.

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