Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 luglio 2021| n. 25911.

Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato.

Nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato è quello dell’affidamento nella corrispondenza al vero della informazione che l’atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel contesto, non essendo necessaria, ai fini della rilevanza penale del fatto, la determinazione di un danno ulteriore per l’amministrazione ovvero di un pregiudizio dell’interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione.

Sentenza|7 luglio 2021| n. 25911. Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato

Data udienza 2 marzo 2021

Integrale

Tag – parola: REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PECULATO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDELBO Giorgio – Presidente

Dott. COSTANZO Angelo – Consigliere

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Consigliere

Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere

Dott. DE AMICIS Gaetano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18/06/2020 della Corte di appello di Brescia;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere De Amicis Gaetano;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale TASSONE Kate, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
lette le conclusioni del difensore, Avv. (OMISSIS), che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 18 giugno 2020 la Corte di appello di Brescia, in accoglimento dell’appello proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia, ha parzialmente riformato la sentenza emessa il 21 febbraio 2019 all’esito del giudizio abbreviato di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Brescia, dichiarando (OMISSIS) responsabile – nella sua qualita’ di contabile e cassiere responsabile della gestione del denaro della mensa non obbligatoria di servizio presso la Questura di Brescia – del reato di peculato continuato di cui al capo A), limitatamente all’appropriazione dell’importo di Euro 22.860,22 relativo all’anno 2014 e, ritenuta la continuazione con il reato di falso ideologico continuato ed aggravato di cui al capo B), ha rideterminato la pena complessiva in anni due, mesi sei e giorni venti di reclusione, con l’applicazione delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 317-bis c.p. e la confisca dei beni ex articolo 322-ter c.p., per un valore pari all’importo della somma di denaro sopra indicata.
1.1. All’esito del primo giudizio l’imputata era stata assolta ex articolo 530 c.p.p., comma 2, dal reato di peculato, attesa l’insufficienza e la contraddittorieta’ della prova in ordine alla commissione del fatto, ed era stata altresi’ ritenuta responsabile del reato di falso di cui al capo B), per avere falsamente annotato sul registro di cassa di aver provveduto ad effettuare i versamenti all’erario del denaro contante incassato dagli utenti della mensa, con la relativa condanna alla pena di anno uno e mesi quattro di reclusione.
2. Avverso la richiamata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, deducendo con un primo motivo l’omessa declaratoria di inammissibilita’ dell’atto di appello presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Brescia per difetto di specificita’ dei motivi ex articolo 581 c.p.p..
2.1. Con un secondo motivo si deduce l’omessa rinnovazione dell’attivita’ istruttoria ai sensi dell’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, avendo la Corte distrettuale riformato in peius la sentenza di primo grado senza procedere all’assunzione della testimonianza di (OMISSIS), dirigente dell’ufficio tecnico logistico provinciale e dell’ufficio personale, il cui contributo dichiarativo, fondamentale nella ricostruzione giudiziale, era stato invece valorizzato dal primo Giudice ai fini dell’assoluzione dal reato di peculato.
2.2. Con il terzo ed il quarto motivo si censurano vizi di manifesta illogicita’ della motivazione, la’ dove la Corte distrettuale ha riconosciuto la lesivita’ del bene giuridico tutelato dalla fattispecie di cui all’articolo 476 c.p., nella condotta tenuta dall’imputata, in realta’ priva di idoneita’ falsificatoria, e vizi di erronea applicazione della legge penale la’ dove si e’ riconosciuta l’efficacia fidefacente del registro di cassa di cui al capo B), trattandosi di un documento meramente interno alla Questura, finalizzato ad un ordine contabile dei movimenti degli affari della pubblica amministrazione, senza che allo stesso possa attribuirsi alcuna tipica funzione certificatrice.
2.3. Il quinto motivo lamenta la mancanza della motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di falso, avendo la Corte distrettuale utilizzato, al riguardo, un elemento indimostrato, consistente nell’aver ipotizzato una mancata sottoposizione del registro delle chiusure mensili al funzionario.
2.4. Il sesto motivo deduce il vizio della mancanza di motivazione la’ dove la sentenza impugnata ha ravvisato una contiguita’ temporale fra gli incassi e la consegna del denaro all’imputata da parte del fiduciario, escludendo, con un argomento indimostrato, la fondatezza dell’allegazione difensiva avente ad oggetto il ritardo con il quale l’imputata riceveva la consegna, da parte del fiduciario, delle somme di denaro oggetto della contestata appropriazione di cui al capo A).

 

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2.5. Il settimo motivo lamenta l’erronea applicazione della legge penale con riferimento alla irrogazione della pena accessoria dell’incapacita’ di contrattare in perpetuo con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 317-bis c.p., si’ come introdotta dalla L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 1, lettera m), dal momento che il fatto di reato contestato all’imputata si riferisce all’anno 2014.
2.6. Con l’ultimo motivo si lamenta la mancanza della motivazione in ordine all’entita’ dell’aumento di pena operato per la continuazione interna rispetto al reato di cui al capo A), nonche’ in relazione alla commisurazione dell’aumento effettuato per la continuazione esterna in ordine al reato di cui al capo B).
3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 4 dicembre 2020 il Procuratore generale ha rassegnato le sue conclusioni chiedendo il rigetto del ricorso.
4. Con memoria pervenuta nella Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2021 il difensore, Avv. (OMISSIS), ha replicato alle argomentazioni svolte nella requisitoria del Procuratore generale, contestandone sotto ogni profilo la fondatezza ed infine concludendo per l’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato unicamente in relazione al settimo motivo, inerente alla pena accessoria dell’incapacita’ di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi dell’articolo 317-bis c.p., e va pertanto accolto entro i limiti e per gli effetti di seguito esposti e precisati, dovendosi di contro rigettare le ulteriori doglianze difensive per le ragioni appresso indicate.
2. Manifestamente infondata deve ritenersi la prima doglianza, atteso che l’appello, al pari del ricorso per cassazione, e’ inammissibile per difetto di specificita’ dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822).
Ne consegue che il requisito della specificita’ dei motivi di appello, richiesto dall’articolo 581 c.p.p. come sostituito dalla L. 23 giugno 2017, n. 103, e’ soddisfatto se l’atto individua il punto che intende devolvere alla cognizione del giudice di appello, enucleandolo con specifico riferimento alla motivazione della sentenza impugnata e precisando tanto i motivi di dissenso dalla decisione appellata che l’oggetto della diversa deliberazione sollecitata presso il giudice del gravame (Sez. 5, n. 34504 del 25/05/2018, Cricca, Rv. 273778).
Nell’uniformarsi pienamente a tali principi, l’atto d’impugnazione presentato in appello ha svolto una puntuale ed argomentata critica alle ragioni giustificative esposte dal primo giudice a sostegno della decisione assolutoria in merito al reato di peculato (capo A) e ne ha sollecitato la riforma sia illustrando i motivi per cui non ne condivideva l’esito, sia opponendovi, di converso, una serie di evidenze documentali specificamente indicate e gia’ acquisite agli atti, la cui valorizzazione, secondo la prospettiva indicata dall’ufficio appellante, avrebbe imposto, in tesi, un’alternativa, e maggiormente coerente, ricostruzione dei fatti oggetto del relativo tema d’accusa, consentendo di pervenire a un diverso epilogo decisorio.
3. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al secondo motivo di ricorso, poiche’ l’obbligo di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale per effetto della novellata previsione di cui all’articolo 603 c.p.p., comma 3-bis, introdotta nel codice di rito sulla base dei principi affermati prima dalla Corte EDU (con la decisione del 05/07/2011, Dan c. Moldavia, n. 8999/07), quindi dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U., n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488), non puo’ trovare applicazione nel caso di specie: da un lato, questa Corte ha, anteriormente all’entrata in vigore della richiamata disposizione normativa, costantemente affermato che il giudice di appello, per riformare “in peius” una sentenza di assoluzione, non e’ obbligato – in base all’articolo 6 CEDU cosi’ come interpretato nel menzionato caso Dan c. Moldavia – alla rinnovazione dell’istruzione dibattimentale quando compie una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (tra le altre, Sez. 6, n. 36179 del 15/04/2014, Dragotta, Rv. 260234; Sez. 2, n. 53594 del 16/11/2017, Piano, Rv. 271694); dall’altro lato, anche la nuova disposizione di cui all’articolo 603, comma 3-bis cit. chiarisce testualmente che la valutazione della prova effettuata dalla sentenza di proscioglimento emessa in primo grado e impugnata dal pubblico ministero per motivi che a tale valutazione attengano e’ esclusivamente quella avente ad oggetto la “prova dichiarativa”.

 

Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato

 

Ne discende che la necessita’ per il giudice di appello di procedere, anche d’ufficio, alla rinnovazione dibattimentale della prova ai sensi dell’articolo 603, comma 3-bis, cit. concerne il caso in cui alla riforma della sentenza di assoluzione si giunga esclusivamente sulla base di una diversa valutazione della prova dichiarativa e non anche nell’ipotesi in cui si pervenga al diverso approdo decisionale in forza della rivalutazione di un compendio probatorio di carattere documentale (Sez. 3, n. 36905 del 13/10/2020, Vergine, Rv. 280448).
Entro tale prospettiva deve rilevarsi che, nel caso in esame, lo stesso contenuto dell’atto di appello non prospettava affatto la necessita’ di rivalutare l’esito delle prove testimoniali e non ne contestava sotto alcun profilo l’attendibilita’.
Peraltro, come espressamente posto in rilievo nella sentenza impugnata (v., infra, il par. 5), la riforma della sentenza assolutoria di primo grado e’ stata delimitata in relazione alle sole condotte di peculato verificatesi nell’anno 2014 e si e’ basata non su una diversa valutazione di prove dichiarative connotate da tratti di decisivita’, ma unicamente sull’analisi incrociata delle risultanze di prove documentali presenti nel fascicolo processuale e dal primo giudice non vagliate.
4. Le doglianze oggetto del terzo, del quarto e del quinto motivo di ricorso devono ritenersi infondate, ove si considerino le implicazioni sottese alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Suprema Corte (da ultimo, Sez. 5, n. 28047 del 11/04/2019, Magnelli, Rv. 277246; Sez. 6, n. 35219 del 28/04/2017, Re, Rv. 270855; Sez. 1, n. 37097 del 21/09/2011, Targhetti, Rv. 250832), secondo cui, in tema di reato di falso ideologico in atto pubblico, affinche’ sia configurabile la circostanza aggravante prevista dall’articolo 476 c.p., comma 2, sono documenti dotati di fede privilegiata solo quelli emessi dal pubblico ufficiale investito di una speciale potesta’ documentatrice, attribuita da una legge o da norme regolamentari, anche interne, ovvero desumibili dal sistema, in forza della quale l’atto assume una presunzione di verita’ assoluta, ossia di massima certezza eliminabile solo con l’accoglimento della querela di falso o con sentenza penale.
Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha fatto buon governo di tale principio la’ dove ha posto in rilievo: a) che, sulla base di quanto indicato dal Prefetto in una nota del 19 ottobre 2017, l’attestazione del versamento con relativa quietanza costituisce un documento necessario per il cassiere ai fini della presentazione del conto giudiziale annuale ai competenti organi di riscontro; b) che l’imputata, quale collaboratore amministrativo contabile, e’ stata nominata dal Questore di Brescia, con decreto del 4 luglio 2001, “contabile cassiere responsabile della gestione del denaro della mensa non obbligatoria di servizio”; c) che il registro di cassa e’ stato falsificato, ogni anno, nelle pagine indicate dalla Questura, dando atto dell’esistenza di operazioni di versamento in chiusura mensile alla Banca d’Italia, in realta’ mai effettuate; d) che proprio sulla base delle operazioni attestate in quel registro (con la indicazione di un numero d’ordine, di una data falsa – di un’uscita e del relativo importo) le somme in uscita venivano conteggiate al fine di ricostruire i saldi mensili; e) che tali atti erano di stretta competenza dell’imputata e rientravano nell’ambito della sua funzione certificatrice, atteso che l’annotazione sul registro di cassa doveva effettuarsi da parte del cassiere a tal fine incaricato.
Riguardo alla speciale funzione certificatrice di cui l’imputata era titolare, la sentenza impugnata ha correttamente richiamato la normativa di riferimento, e in particolare il decreto ministeriale del 1 aprile 1999, recante la disciplina delle mense non obbligatorie di servizio della Polizia di Stato, il cui articolo 4 affida la gestione del denaro ad agenti cassieri i quali tengono, a tal fine, un apposito registro di cassa, svolgendo una serie di attivita’ (riscossione delle somme dovute dal personale ammesso alla mensa non obbligatoria, versamento presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato per la riassegnazione al pertinente capitolo di spesa e resa del conto giudiziale) che ne qualificano le funzioni investendoli di una speciale potesta’ documentatrice.
Secondo gli articoli 7 ss. del richiamato decreto ministeriale, infatti, gli agenti contabili cassieri, preposti alla riscossione del denaro dovuto dal personale ammesso ed al relativo versamento in tesoreria, rendono il conto giudiziale secondo le modalita’ previste dal Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 610 ss., ed il contante riscosso nel mese – previa compilazione dei modelli 124 T e 181 T – e’ versato dai cassieri presso la competente sezione di tesoreria provinciale non oltre il decimo giorno del mese successivo, per acquisire la relativa quietanza.

 

Falso ideologico in atto pubblico e il bene tutelato

 

Secondo l’articolo 8, comma 2, inoltre, i cassieri trattengono la quietanza per allegarla al conto giudiziale e trasmettono al Ministero dell’interno il modello 181 T per i successivi adempimenti relativi alla riassegnazione dei fondi.
Una copia autentica della quietanza e’ infine trasmessa al funzionario delegato unitamente alla parte madre dei buoni di ammissione, a corredo del rendiconto amministrativo di cui all’articolo 6, comma 1.
In forza dell’attribuzione di tali specifiche competenze l’imputata, provvedendo all’annotazione sui registri di cassa dell’operazione – in realta’ inesistente – di uscita di una somma di danaro di un certo importo e in una certa data, attestava, con la indicazione della relativa causale, l’avvenuto versamento di quelle somme alla tesoreria dello Stato: versamento che, peraltro, appariva originato dalle precedenti, veritiere, annotazioni effettuate riguardo alla ricezione a mani proprie degli incassi del servizio di mensa della Questura.
Irrilevanti sono state correttamente ritenute dai Giudici di merito le ragioni che possono aver indotto l’imputata a falsificare il registro di cassa (Sez. 5, n. 41172 del 09/07/2014, Dall’Orto, Rv. 260683), avendo ella inteso rappresentare una situazione contabile differente da quella reale con forme e modalita’ strumentali alla realizzazione del delitto di peculato, omettendo altresi’ di sottoporre all’attenzione del funzionario responsabile dell’ufficio il registro delle chiusure mensili – secondo quanto emerso dagli esiti di una verifica amministrativa interna relativa all’accertamento, fra l’altro, della formale violazione consistente nella mancata sottoscrizione delle chiusure mensili – cosi’ da impedire lo svolgimento delle attivita’ di riscontro e controllo potenzialmente idonee a far emergere l’eventuale presenza di irregolarita’ amministrative ovvero di fattispecie di reato delle quali si ritardava in tal modo l’accertamento.
Certa deve pertanto ritenersi, entro l’impostazione ricostruttiva in tal guisa delineata dai giudici di merito, la lesione del bene giuridico tutelato dalla previsione della contestata fattispecie incriminatrice, atteso che nel falso ideologico in atto pubblico il bene tutelato e’ quello dell’affidamento che chi prende cognizione dell’atto ripone nella corrispondenza al vero dell’informazione che l’atto contiene, secondo il significato comunemente dato alle espressioni utilizzate in quel determinato contesto. Non e’ percio’ necessario, perche’ il falso assuma rilevanza penale, ne’ la determinazione di un danno ulteriore per l’amministrazione ne’ il pregiudizio derivante dalla lesione dell’interesse probatorio connesso all’oggetto materiale della condotta di falsificazione (Sez. 5, n. 9950 del 23/09/1996, Meloro, Rv. 206148; Sez. 1, n. 37081 del 11/10/2011, Raccuglia, Rv. 250818).
5. Analoghe considerazioni devono svolgersi in ordine al sesto motivo di ricorso, avendo la decisione impugnata preso in esame e puntualmente disatteso le censure in questa sede reiterate, la’ dove ha spiegato, alla luce delle emergenze documentali specificamente richiamate nella motivazione – e in particolare sulla base di un confronto analiticamente operato fra le scritture contabili riportate nel registro di cassa redatto dall’imputata e le verifiche sulle quietanze rinvenute e trasmesse dalla tesoreria della Banca d’Italia (operazione, questa, non compiuta dal primo giudice) – che per alcuni mesi del 2014 (aprile, maggio, giugno ed ottobre), diversamente da quanto avvenuto per altre mensilita’, i versamenti delle somme di denaro, il cui effettivo incasso era documentato dalle ricevute e registrato sul giornale di cassa, non erano stati effettuati nella predetta tesoreria.
Di tali somme di denaro, ricevute dall’imputata sulla base di documenti a sua firma e falsamente indicate nei registri di cassa come versate in tesoreria, sono stati riscontrati sia l’assenza di quietanza che il mancato versamento per un importo complessivamente stimato – sulla base della sommatoria delle operazioni di versamento riportate nei relativi registri – in misura pari ad Euro 22.860,22.
Al riguardo, inoltre, la sentenza impugnata ha chiarito che, dal confronto fra il registro di cassa e le ricevute a firma dell’imputata, risultava che quanto da lei riportato non era affatto l’incasso astrattamente calcolato (sulla base del numero dei vassoi serviti e del relativo costo pro capite), ma la somma di denaro esattamente consegnatale dalle mani dei fiduciari del servizio, e che lei stessa verificava nel suo ammontare prima di firmare per la ricevuta.
Muovendo dalle risultanze di tale vaglio documentale, la Corte territoriale ha, con argomenti ragionevolmente illustrati ed immuni da vizi rilevanti nel giudizio di legittimita’, partitamente disatteso ciascuna delle obiezioni difensive, e in particolare quelle incentrate sul rilievo secondo cui le somme indicate nel giornale di cassa tenevano conto anche dei “morosi”, ovvero le venivano consegnate in ritardo, atteso che, la’ dove era indicata anche la data della ricevuta, il periodo cui si riferivano i relativi incassi era solo di pochi giorni precedente la consegna del denaro all’imputata da parte del fiduciario del servizio.
Ne discende, in definitiva, che la riforma della sentenza assolutoria e’ stata dalla Corte territoriale adeguatamente motivata sulla base di prove documentali non vagliate in primo grado e all’esito di operazioni di raffronto e verifica non compiute dal primo giudice, senza che al riguardo possano, sotto alcun profilo, rilevare le dichiarazioni rese dal teste di cui si e’ – peraltro genericamente – chiesta la rinnovata deposizione.
6. Parimenti infondato deve ritenersi l’ultimo motivo, avendo la Corte di appello applicato nel minimo edittale la pena ritenuta adeguata per il piu’ grave reato di peculato, sulla cui base ha poi apportato, secondo un apprezzamento discrezionale congruamente esposto ed immune da vizi logico-giuridici rilevanti in questa sede, contenuti aumenti di pena a titolo di continuazione interna – in ragione delle plurime condotte di appropriazione commesse nel 2014 – ed esterna, per le plurime condotte di falso ideologico dall’imputata commesse lungo il rilevante arco temporale ricompreso fra il 2008 e il 2017, tenendo conto, al riguardo, delle modalita’ attraverso cui si e’ realizzata l’immutatio veri, in quanto caratterizzata dall’abilita’ mostrata nello sfruttare in suo favore le inefficienze del relativo sistema di controllo.
7. Fondato, di contro, deve ritenersi il settimo motivo, atteso che la sentenza impugnata ha ritenuto provata la responsabilita’ a titolo di peculato con riferimento all’anno 2014 e che la pena accessoria dell’incapacita’ in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, e’ stata introdotta solo successivamente all’epoca di commissione del reato, per effetto della L. 9 gennaio 2019, n. 3, articolo 1, comma 1, lettera m), che ha interpolato l’originaria formulazione dell’articolo 317-bis c.p. ampliando il novero delle fattispecie di reato la cui condanna importa l’applicazione delle pene accessorie ivi contemplate ed inserendovi, oltre alla gia’ prevista pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici, l’ulteriore pena accessoria dianzi richiamata.
La predetta sanzione accessoria non puo’ essere applicata ratione temporis e deve essere, pertanto, eliminata, atteso che il principio di legalita’ della pena e quello di applicazione, in caso di successione di leggi penali, della legge piu’ favorevole, operano anche con riguardo alle pene accessorie (da ultimo, Sez. 3, n. 3214 del 22/10/2014, dep. 2015, A., Rv. 262023).
8. Sulla base delle su esposte considerazioni s’impone, conclusivamente, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione, che deve pertanto essere eliminata, rigettandosi il ricorso per le residue doglianze.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena accessoria dell’interdizione dal contrattare con la pubblica amministrazione, che elimina. Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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