Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|12 maggio 2021| n. 18711.

Integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, perché l’attestazione stessa è dichiarativa di attività svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente.

Sentenza|12 maggio 2021| n. 18711. Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico

Data udienza 23 marzo 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati di falso – Art. 483 cp – Falsità ideologica – Falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico – Falsa denuncia di smarrimento della patente di guida – Configurabilità del reato – Elementi – Capacità della falsa dichiarazione di produrre conseguenze giuridiche

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SABEONE Gerardo – Presidente

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere

Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – rel. Consigliere

Dott. FRANCOLINI Giovanni – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/04/2019 della CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere RENATA SESSA;
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ha concluso chiedendo, con requisitoria scritta Decreto Legge n. 137 del 2020, ex articolo 23, comma 8, dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 30 aprile 2019 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della medesima citta’, che aveva dichiarato Puiu Eduard Costantin colpevole del reato di cui agli articolo 483 c.p., ha escluso l’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, e confermato nel resto la decisione.
2. Avverso la predetta sentenza ricorre per Cassazione l’imputato, tramite il difensore di fiducia, articolando i seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo lamenta l’inosservanza ed erronea applicazione dell’articolo 483 c.p., in relazione all’articolo 25 Cost., comma, e articoli 1 e 14 preleggi, non ritenendo condivisibile l’orientamento di questa Corte secondo cui la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida integrerebbe il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico in quanto trattasi di atto recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, dichiarativo dell’attivita’ svolta dal pubblico ufficiale e quindi dotato – in tale quadro ermeneutico – di efficacia probatoria. Non sarebbe dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest’ultimo a riferire il vero – come invece affermato dalle Sezioni Unite nella pronuncia n. 28 del 15/12/1999 (dep. 09/03/2000) Rv. 215413 – 01 -, ma basterebbe che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia – a seguito della falsa dichiarazione di costui – un contenuto non veritiero; ma una siffatta impostazione e’ in contrasto con la norma che esige esplicitamente che sussista una” relazione di attitudine probatoria” tra l’atto redatto dal pubblico ufficiale e il fatto in esso dichiarato, attitudine probatoria che invece non si rintraccia nel verbale di denuncia di smarrimento della patente di guida..
2.2. Con il secondo motivo deduce l’inosservanza dell’articolo 99 c.p., in relazione all’articolo 111 Cost., e vizio di motivazione.
Lamenta il ricorrente che non si sia dato adeguato conto della sussistenza in concreto delle ragioni giustificative della ritenuta ed applicata recidiva, il cui riconoscimento implica la verifica della sintomaticita’ dell’ulteriore condotta di maggiore pericolosita’ in termini di progressione criminosa.
2.3. Con il terzo ed ultimo motivo ci si duole del mancato riconoscimento in termini di prevalenza delle attenuanti generiche concesse. In particolare, si lamenta che la decisione al riguardo sia stata giustificata sulla base del fatto che l’imputato – come e’ suo diritto – non abbia preso parte al processo.
3. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso, con requisitoria scritta, per la inammissibilita’ del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile: i motivi non si confrontano con la pronuncia della Corte di Appello ne’ con la giurisprudenza di questa Corte.
1.1. Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Il punto nodale della necessita’, o meno, di espressa previsione normativa che obblighi il privato a dichiarare il vero, che sembra rappresentare il discrimine tra i due opposti orientamenti che ha richiamato il ricorrente, a ben vedere non costituisce un effettivo spartiacque ai fini dell’integrazione della fattispecie in esame; ed invero, anche l’orientamento di questa Corte, scaturito nella pronuncia a Sezioni Unite Lucarotti (n. 6 del 17/02/1999 Rv. 212782 – 01, conforme alla pronuncia a Sezioni Unite citata dal ricorrente n. 28 del 1999), secondo cui il delitto di falsita’ ideologica commessa dal privato in atto pubblico (articolo 483 c.p.) sussiste solo qualora l’atto pubblico, nel quale la dichiarazione del privato e’ stata trasfusa, sia destinato a provare la verita’ dei fatti attestati, e cioe’ quando una norma giuridica obblighi il privato a dichiarare il vero ricollegando specifici effetti all’atto-documento nel quale la sua dichiarazione e’ stata inserita dal pubblico ufficiale ricevente, a ben vedere richiede non la sussistenza di una norma giuridica che espressamente sancisca l’obbligo di dire la verita’ quanto piuttosto che una norma giuridica ricolleghi specifici effetti all’atto-documento nel quale si inserisce la dichiarazione del privato ricevuta dal pubblico ufficiale.
E’ l’attribuzione di quegli effetti all’atto che impone di dire la verita’; e allorquando il privato effettua la dichiarazione di smarrimento della patente di guida attestando di avere smarrito il documento, l’ordinamento – la norma che espressamente disciplina la procedura per l’ottenimento del duplicato – annette a tale sua dichiarazione, ufficializzata nell’ambito di una denuncia ricevuta dal pubblico ufficiale, efficacia probante ai fini dell’ottenimento del duplicato, che potra’ infatti essergli rilasciato solo a seguito di una siffatta attestazione confluita nell’atto-documento-denuncia; ed e’ insita in una siffatta rilevanza giuridica, probatoria, che la legge attribuisce all’atto-documento del pubblico ufficiale contenente la dichiarazione, la necessita’ che questa sia veritiera, con la conseguenza che chi la rende e’ obbligato di dire la verita’ (perche’ altrimenti non avrebbe senso quell’atto-documento le cui finalita’ probatorie sono evidentemente previste dalla legge proprio sul presupposto della veridicita’ di quanto esso racchiude); trattandosi peraltro di attestazione che, rispetto allo smarrimento del documento, solo il privato puo’ fare in quanto accadimento della sua sfera privata, di talche’ a maggior ragione non si puo’ che fare affidamento su quanto il privato stesso dichiara.
Si puo’ quindi condividere anche l’affermazione secondo cui in tema di falsita’ ideologica commessa da privato in atto pubblico, non e’ necessario, per la sussistenza del reato, che l’atto nel quale la dichiarazione e’ stata recepita sia destinato ad attestare – per espressa disposizione di legge – la rispondenza al vero dei fatti dichiarati, essendo sufficiente che detta dichiarazione, frutto di libera scelta del suo autore, sia in grado di produrre conseguenze giuridiche e sia incorporata in un atto redatto dal pubblico ufficiale, la cui non rispondenza al vero sia idonea a ledere la pubblica fede, purche’ si ponga l’accento sul fatto che non e’ tanto la dichiarazione in se’ quanto, piuttosto, l’atto documento che la contiene deputato a produrre effetti giuridici espressamente ad esso ricollegati dall’ordinamento; nel senso che non e’ dunque necessario che esista una norma giuridica che, con riferimento al contenuto della specifica dichiarazione del privato, obblighi quest’ultimo a riferire il vero, ma basta che il suddetto atto, precostituito per la prova del fatto attestato dal privato, abbia – a seguito della falsa dichiarazione di costui – un contenuto non veritiero (5, Sentenza n. 9048 del 16/06/1999 Rv. 213961 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 14382 del 15/01/2019, Rv. 274965 – 01 che pure pone l’accento sugli specifici effetti che sono ricollegati all’atto-documento per la parte contenente la dichiarazione del privato).
In realta’, le stesse Sezioni Unite Lucarotti, come emerge chiaramente dal corpo motivazionale della sentenza, hanno inteso affermare che dovra’ il privato ritenersi obbligato a dichiarare il vero ogni qual volta una norma giuridica (intesa l’espressione nell’ampio senso precisato) ricolleghi specifici effetti all’atto- documento nel quale la sua dichiarazione e’ stata dal pubblico ufficiale ricevente inserita; e hanno anche chiarito che, essendo oggetto della tutela penale, in riferimento al reato di cui trattasi, l’interesse di garantire il bene giuridico della pubblica fede documentale riconosciuta agli atti pubblici, risulta di ovvia percezione che esula l’oggetto stesso quando nessuna rilevanza al documento formato da pubblico ufficiale risulti dall’ordinamento attribuita. Ne’ puo’ l’obbligo di verita’ ricollegarsi – proseguono le Sezioni Unite – allo stesso articolo 483, che contempla non gia’ la dichiarazione mendace in se’, bensi’ unicamente – giova ripetere – l’atto pubblico nel quale la dichiarazione e’ stata trasfusa e sempre che, come visto, l’atto sia destinato a provare la verita’ dei fatti attestati.
Cio’ che assume rilievo e conferisce risvolto penale alla dichiarazione mendace e’, dunque, la rilevanza giuridica dell’atto-documento, che deve essere immediata e diretta rispetto all’atto medesimo (le Sezioni Unite giungono invero ad escludere la sussistenza del reato con riferimento all’ipotesi della falsa denuncia di smarrimento di assegni perche’ l’atto-documento di verbalizzazione della denunzia non e’ anello della procedura di ammortamento dell’assegno, e non per l’assenza tout court di una norma che preveda l’obbligo di dire la verita’ da parte del privato in relazione alla fattispecie dello smarrimento di assegni; cosi’ testualmente le Sezioni Unite al riguardo ” giacche’ il Regio Decreto n. 1736 del 1933, articolo 69, con norma omologa a quella dell’articolo 2016 c.c., comma 1, prevede come rilevante non la denunzia alla polizia giudiziaria, ma la denunzia al trattario, demandando poi’ al Presidente del Tribunale o al Pretore gli opportuni accertamenti sulla verita’ dei fatti (verita’, quindi, che in nessun modo si ricollega alla verbalizzazione della polizia). Ne’ il verbale di denunzia, contrariamente a quanto apoditticamente ritenuto dal giudice “a quo”, ha rilevanza ostativa ai fini del pagamento dell’assegno (ex articolo 86 Regio Decreto succitato). In disparte per la banca pagante le maggiori cautele suggerite dalla normale prudenza”).
Si deve quindi concludere ribadendo che integra il reato di falso ideologico commesso dal privato in atto pubblico la falsa denuncia di smarrimento della patente di guida, recante l’attestazione di ricezione da parte dell’organo di polizia, perche’ l’attestazione stessa e’ dichiarativa di attivita’ svolta dal pubblico ufficiale ed ha una indubbia efficacia probatoria, in quanto presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato della patente (Sez. 6, Sentenza n. 17381 del 08/03/2016 Ud. (dep. 27/04/2016) Rv. 266740 – 01); tale denuncia, quale atto precostituito per la prova del fatto attestato cui sono ricollegati specifici effetti, ha indubbia rilevanza giuridica per le conseguenze che l’ordinamento ricollega ad essa, riconoscendole rilievo probatorio nell’ambito del procedimento amministrativo per il rilascio del duplicato, con la conseguenza che chi rende la dichiarazione destinata a confluire nell’atto-denuncia formato dal pubblico ufficiale non puo’ che essere tenuto a dire la verita’ (l’obbligo di dire la verita’ deriva in ogni caso dalla legge, dall’ordinamento, anche se non da una espressa norma che specificamente lo sancisce).
1.2.Anche il terzo e il quarto motivo sono privi di pregio, avendo la Corte, innanzitutto, dato compiutamente conto delle ragioni per le quali l’ultima condotta ascritta all’imputato dovesse ritenersi sintomatica di maggiore pericolosita’ dello stesso, sottolineando la stessa indole del reato gia’ giudicato, si’ da giustificare la mancata esclusione della recidiva – posta in bilanciamento, in termini di equivalenza, con le ritenute attenuanti generiche – in perfetta conformita’ ai principi affermati da questa Corte in tema di necessita’ di una verifica in concreto della pregnanza del nuovo fatto quale espressione di significativa prosecuzione di un processo delinquenziale gia’ avviato (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Rv. 274782).
Quanto alle attenuanti generiche, nel sottolineare la circostanza che l’imputato sia rimasto assente, la corte territoriale ha piuttosto inteso evidenziare che non risultassero elementi positivi favorevoli che potessero giustificare il riconoscimento delle stesse, ne’ d’altro canto il ricorrente aveva indicato gli elementi che avrebbero dovuto indurre a una diversa valutazione, essendosi piuttosto limitato – come emerge dall’incontestata sintesi dei motivi di appello – a chiedere l’espansione della riduzione per effetto dell’elisione dell’aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 2, e della recidiva di cui si era fatta richiesta.
2. Ne deriva, per le ragioni, tutte, sopra indicate, la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, cui consegue, per legge, ex articolo 606 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonche’, trattandosi di causa di inammissibilita’ determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso, al versamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entita’ delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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