Il rilascio delle attestazioni SOA

Consiglio di Stato, Sentenza|14 giugno 2021| n. 4622.

Il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso – appunto – attestati. La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell’art. 60, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici” (cfr altresì il parere ANAC di precontenzioso n. 89 del 30 maggio 2012). La certificazione SOA – ove esistente e formalmente corretta – è dunque vincolante per l’amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene. In quanto equiparabile ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso delle attestazioni ivi riportate, la correttezza e/o veridicità della certificazione non può essere dedotta – in via principale o anche solo incidentale – innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso ex art. 221 Cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 77 Cod. proc. Amm.

Sentenza|14 giugno 2021| n. 4622. Il rilascio delle attestazioni SOA

Data udienza 27 maggio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Appalti – Attestazione SOA – Natura – Equiparabilità ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso – Valenza accertativa – Atto vincolante per la stazione appaltante – Proposizione della querela di falso – Artt. 221 cpc e 77 cpa.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 9627 del 2020, proposto da
Tr. s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Va., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Le. Li., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
Centrale Unica di Committenza dei Comuni di (omissis) e (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituiti in giudizio;
Im. – Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Al. Bo., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
DA. – Organismo di Attestazione s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Pi. Pi., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
nei confronti
Ed. Le. s.r.l., Sa. Im. s.r.l. e Co. Ca. s.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, non costituite in giudizio;
Consorzio Stabile Ga. s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ri. Ba., con domicilio digitale come da Pec Registri di giustizia;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 1037/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis), del Consorzio Stabile Ga. s.c.a.r.l., di Im. – Organismo di Attestazione s.p.a. e di DA. – Organismo di Attestazione s.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, il Cons. Valerio Perotti, data la presenza dell’avvocato Pi. ed uditi per le parti gli avvocati Bo., Va. e Li.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

Il rilascio delle attestazioni SOA

FATTO

Con bando di gara del 25 luglio 2019, la Centrale Unica di Committenza dei Comuni di (omissis) e (omissis) indiceva, su richiesta del primo, una procedura aperta per l’appalto dei lavori di “Realizzazione della nuova scuola per l’infanzia in Loc. (omissis) nel Comune di (omissis)” per l’importo complessivo di euro 1.603.902,32, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo.
In ordine ai requisiti di partecipazione, la lex specialis di gara chiedeva, tra l’altro, il possesso della qualificazione SOA, classifica III, nella categoria prevalente super-specialistica OS32 “Strutture di legno”.
All’esito della procedura concorrenziale risultava primo in graduatoria il Consorzio Stabile Ga. s.c.a.r.l. seguito, nell’ordine, dal Rti tra Ed. Le. s.r.l. e Sa. Im. s.r.l., quindi da Co. Ca. s.r.l. e da Tr. s.r.l.
In sede di verifica dei requisiti di partecipazione, il primo classificato veniva però escluso dalla gara per sopravvenuta carenza dei requisiti di qualificazione SOA nella categoria OS32, con la conseguenza che Tr. s.r.l. passava al terzo posto della graduatoria, dietro al Rti Ed. Le. ed alla Co. Ca..
In seguito alla consultazione di documentazione disponibile sui siti web dell’ANAC, della Camera di Commercio e del Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Tr. s.r.l. riteneva di poter desumere che neppure i concorrenti che la precedevano in graduatoria disponessero dei requisiti necessari per ottenere la qualificazione nella categoria OS32: per l’effetto inoltrava alla stazione appaltante una prima istanza (assunta a prot. n. 119 del 29 novembre 2019) nella quale evidenziava i profili di presunta illegittimità della partecipazione dei suddetti operatori economici, domandando all’amministrazione di procedere d’ufficio “all’esclusione del Consorzio Stabile Ga., dell’Ati Ed. Le. srl e Sa. Im. srl e dell’impresa Co. Ca. srl, con conseguente aggiudicazione in favore del RTI scrivente”.

Il rilascio delle attestazioni SOA

Successivamente Tr. s.r.l. formulava istanza di accesso nei confronti alla Soa DA. e ad Im. s.p.a., chiedendo “di avere accesso, con immediata consegna/trasmissione di copia, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e ss. della L. n. 241/1990, alla documentazione relativa all’istruttoria di qualificazione che ha condotto al rilascio dell’attestazione SOA per la categoria OS32 in favore di Ed. Le. S.r.l. e di Co. Ca. S.r.l., con particolare ma non esclusivo riferimento a quella relativa alla disponibilità di uno stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione di strutture di legno”, onde autonomamente verificare la regolarità della documentazione inerente la qualificazione del primo e del secondo classificato.
Alla luce della documentazione trasmessale, Tr. s.r.l. riteneva dimostrato che tanto la Ed. Le., quanto la Co. Ca. non possedessero i requisiti richiesti ai fini della qualificazione SOA nella categoria OS32.
Peraltro, dal momento che l’amministrazione aveva nel frattempo disposto l’aggiudicazione in favore del Rti Ed. Le., Tr. s.r.l. ricorreva al Tribunale amministrativo della Toscana contestando la mancata esclusione del raggruppamento aggiudicatario e della seconda graduata Co. Ca. s.r.l. che, ove disposta, avrebbe consentito alla ricorrente di posizionarsi, per scorrimento, al primo posto della graduatoria finale, conseguendo l’aggiudicazione dell’appalto.
Con sentenza 10 settembre 2020, n. 1037, il giudice adito respingeva però il gravame, sul presupposto che l’aggiudicataria possedesse requisiti prescritti per il rilascio dell’attestazione SOA, alla luce di quanto previsto dal Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, approvato dall’ANAC, avendo in particolare reso l’operatore economico una “dichiarazione sostitutiva di cui al d.p.r. 445/2000 e present[i] copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento con codice attività 28 (codice ATECO fabbricazione e lavorazione dei prodotti in metallo esclusi macchine e impianti)”.
Avverso tale decisione Tr. s.r.l. interponeva appello, deducendo un unico, articolato motivo di impugnazione così rubricato: “Error in iudicando. Sulla illegittimità delle attestazioni SOA impugnate. Mancanza dei requisiti di qualificazione per la categoria super-specialistica OS32 in capo alla Ed. Le. e della Co. Ca.. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 84, d.lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 d.m. 10.11.2016, n. 248; delle NTC 2018 (d.m. 17.1.2018). Eccesso di potere per difetto di istruttoria, manifesta irragionevolezza, erronea valutazione dei presupposti”.
Costituitosi in giudizio, il Comune di (omissis) eccepiva l’infondatezza dell’appello, chiedendo che fosse respinto.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

Anche il Consorzio Stabile Ga. si costituiva, deducendo l’inammissibilità dell’appello per carenza di interesse e, comunque, l’infondatezza del gravame.
Si costituivano infine gli organismi di attestazione DA. s.p.a. ed Im. s.p.a., parimenti eccependo – sotto diversi profili – inammissibilità ed infondatezza del gravame.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le rispettive tesi difensive ed all’udienza del 27 maggio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Con unico motivo di appello, Tr. s.r.l. contesta, in primo luogo, che sia la mandataria del Rti aggiudicatario – Ed. Le. s.r.l. – sia la seconda classificata – Co. Ca. s.r.l. – non avrebbero posseduto i requisiti per ottenere il rilascio dell’attestazione SOA nella categoria OS32: per l’effetto, le attestazioni ad esse rilasciate rispettivamente da Im. s.p.a. e DA. SOA s.p.a. – fatte anch’esse oggetto di impugnazione con l’introduttivo ricorso – avrebbero dovuto considerarsi illegittime ed essere conseguentemente annullate, con conseguente venir meno dell’aggiudicazione della gara in favore del Rti Ed. Le. ed esclusione della Co. Ca. dalla procedura.
Effetto ultimo di tali vicende, secondo l’appellante, sarebbe stata l’aggiudicazione dei lavori in proprio favore (in quanto unico operatore rimasto in gara).
A fondamento delle proprie ragioni, Tr. s.r.l. evidenzia come l’art. 3, comma primo, lett. b), del d.m. 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 5016) prescriva, ai fini della qualificazione nella categoria OS32, che l’operatore economico interessato deve:
i) disporre in organico di personale tecnico specializzato, appositamente formato e periodicamente aggiornato, per la corretta installazione e messa in esercizio dei prodotti e dei dispositivi da costruzione, anche complessi, impiegati nelle relative categorie di lavori, nonché, nei casi previsti dalle norme tecniche di riferimento, in possesso di attestazioni di qualificazione rilasciate da organismi riconosciuti;
ii) disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

Il Manuale ANAC “sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a E. 150.000,00” richiede poi che la disponibilità di detto stabilimento venga dimostrata “attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità dell’attestazione”.
Il medesimo Manuale precisa inoltre che la qualificazione per la categoria OS32 “può essere attribuita qualora i componenti da mettere in opera siano stati prodotti dall’installatore stesso in propri stabilimenti, mentre non risulta ammissibile qualora l’impresa provveda solo all’assemblaggio ed all’installazione dei componenti da mettere in opera con proprie maestranze e mezzi […]”.
Ne consegue – conclude l’appellante – che la mera disponibilità di uno stabilimento industriale sarebbe condizione necessaria, ma non sufficiente all’ottenimento della qualificazione nella categoria super-specialistica OS32, essendo altresì necessario che gli elementi strutturali in legno vengano prodotti in proprio ed all’interno del predetto stabilimento industriale.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

In quest’ottica, dunque, la SOA avrebbe dovuto accertare non solo la disponibilità dei locali, ma anche l’effettiva capacità dell’impresa di produrre in proprio i predetti elementi strutturali: in caso contrario “verrebbe attestata la qualificazione nella categoria OS32 in capo ad imprese “generaliste”, operanti cioè nel settore delle costruzioni, consentendo alle stesse di prendere parte a procedure di gara in cui, invece, in ragione dalla specificità delle lavorazioni, è richiesta una effettiva capacità aziendale di produrre e mettere in opera gli elementi previsti dalla declaratoria della suddetta categoria (che è ciò che è avvenuto nel caso di specie)”.
A fronte di ciò – deduce l’appellante Tr. – la Ed. Le. e la Co. Ca., non avrebbero dimostrato, nell’ambito delle rispettive istruttorie di qualificazione SOA, disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria.
Il motivo di appello, nei suoi diversi profili, non può essere accolto.
Oggetto pressoché esclusivo del gravame, infatti, è la dedotta erroneità (se non anche – a sviscerare la sostanza dei rilievi – la vera e propria non veridicità – id est, falsità) della certificazione SOA rilasciata agli operatori economici che precedevano Tr. s.r.l. in graduatoria, che a suo dire sarebbero stati privi di un requisito essenziale per ottenerla, ossia l’effettiva produzione in proprio (o, per meglio dire, l’attitudine a farlo) dei beni oggetto della categoria super-specialistica OS32.
Sul punto, l’appellante sostiene che tanto Ed. Le. s.r.l. quanto Co. Ca. s.r.l. non sarebbero state capaci di dimostrare “nell’ambito delle rispettive istruttorie di qualificazione SOA, [di] disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della relativa categoria”.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

E’ pacifico ed incontestato tra le parti che entrambi gli operatori economici possedevano, al momento della presentazione delle rispettive offerte, le certificazioni SOA in questione. In questi termini, nessun appunto viene mosso alla stazione appaltante circa la correttezza dell’istruttoria di sua competenza in ordine alla verifica dei requisiti di partecipazione alla gara.
Ciò che viene invece contestato da Tr., come detto, è che i detti operatori economici – nonostante quanto attestato dagli organismi di certificazione a ciò deputati – possedessero realmente i requisiti per ottenere l’attestazione richiesta.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, dal quale non vi è evidente ragione di discostarsi, nel caso di specie, il rilascio delle attestazioni SOA integra una funzione pubblica di certificazione, potendosi equiparare l’attestato SOA ad un atto pubblico che fa fede fino a querela di falso del possesso dei requisiti in esso – appunto – attestati (ex multis, Cons. Stato, VI, 4 luglio 2012, n. 3905; V, 19 aprile 2011, n. 2401); in tal senso si pongono anche il comunicato AVCP n. 41 del 13 luglio 2004 e le determinazioni della stessa Agenzia nn. 6 del 21 aprile 2004 e 10 del 25 maggio 2004.
La pubblica valenza accertativa delle attestazioni SOA trova eco nella previsione dell’art. 60, comma 3 del d.P.R. n. 207 del 2010, per cui “l’attestazione di qualificazione rilasciata a norma del presente titolo costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici”.
In coerenza con la previsione dell’art. 60, anche l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP, poi divenuta ANAC) ribadiva, nel parere di precontenzioso n. 89 del 30 maggio 2012, che “Per la sola esecuzione dei lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro […] il legislatore ha previsto un sistema di qualificazione unico ed esclusivo tramite SOA (art. 40 D.Lgs. 163/2006), in virtù del quale ciascuna impresa è qualificata per una o più delle categorie di cui all’Allegato A DPR 207/2010 e classificata, nell’ambito di ogni categoria, secondo gli importi di cui all’art. 61, comma 4, DPR 207/2010.
Al termine del procedimento di qualificazione la SOA rilascia all’impresa un’apposita attestazione, la quale costituisce requisito necessario e sufficiente per partecipare alle gare per gli affidamenti di lavori pubblici corrispondenti a quelli oggetto dell’attestazione”.
La certificazione SOA – ove esistente e formalmente corretta – è dunque vincolante per l’amministrazione, che nel corso delle verifiche di sua competenza circa la sussistenza o meno dei presupposti di partecipazione alla gara dei singoli operatori economici non può sindacarne la correttezza o veridicità, se del caso per discostarsene.
In quanto equiparabile ad un atto pubblico facente fede fino a querela di falso delle attestazioni ivi riportate, la correttezza e/o veridicità della certificazione su cui si controverte non poteva essere dedotta – in via principale o anche solo incidentale – innanzi al giudice amministrativo, bensì solamente avanti a quello civile con la formale proposizione di una querela di falso ex art. 221 Cod. proc. civ., secondo quanto previsto dall’art. 77 Cod. proc. amm.
Neppure ricorre, in subordine, l’ipotesi prevista al secondo comma di tale ultima disposizione, a mente del quale “Qualora la controversia possa essere decisa indipendentemente dal documento del quale è dedotta la falsità, il collegio pronuncia sulla controversia”, dal momento che la questione dell’assenza dei requisiti per ottenere l’attestazione SOA non costituiva un aspetto marginale e/o incidentale del contenzioso, bensì l’oggetto principale (se non l’unico) della vertenza.
In questi termini, risultano quindi fondate le obiezioni mosse alle difese di Tr. s.r.l. dalle appellate DA. s.p.a. ed Im. s.p.a.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

Nel merito, non possono poi condividersi le contestazioni mosse dall’appellante sotto il profilo del riparto dell’onere probatorio tra le parti del giudizio.
Invero, a fronte del rilievo contenuto nella sentenza appellata secondo cui “non risulti per nulla dimostrato in giudizio il fatto che l’aggiudicataria non produca direttamente le strutture in legno e si limiti all’assemblaggio di componenti prodotti da altri”, l’appellante si è sostanzialmente limitata a dedurre che “evidentemente non era onere dalla Tr. fornire la prova (positiva) che l’attività della Ed. Le. «si limiti all’assemblaggio di componenti prodotti da altri», né tanto meno la prova (negativa, e perciò impossibile) che «l’aggiudicataria non produca direttamente le strutture in legno»”, con ciò però contraddicendo la regola generale secondo cui è preciso onere della parte che, a sostegno delle proprie ragioni, allega una circostanza sfavorevole a terzi fornire la prova di quanto affermato.
Nel caso di specie, Tr. s.r.l. si limita a dedurre che la documentazione a suo tempo prodotta alle società di certificazione dalla Ed. Le. e dalla Co. Ca. per ottenere l’attestazione in OS32 non sarebbe stata idonea a dimostrare “in maniera inequivocabile” la disponibilità di uno stabilimento specificatamente adibito alla produzione dei beni oggetto della suddetta categoria super-specialistica, così come richiesto dal già richiamato Manuale ANAC.
Nel rigettare le obiezioni della ricorrente sul punto, il primo giudice avrebbe a suo dire omesso di considerare “è che la prova richiesta dal Manuale ai fini della dimostrazione del possesso del predetto requisito è particolarmente pregnante (la disponibilità del suddetto stabilimento adibito alla produzione di elementi in legno dovrà essere dimostrata “in maniera inequivocabile” attraverso “documentazione idonea” allo scopo”, laddove per ottenere l’attestazione di qualificazione nella categoria OS32 le imprese concorrenti avrebbero dovuto dimostrare il possesso dell’attestato di denuncia di attività rilasciato dal Servizio tecnico centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nonché la presenza, nell’organizzazione del controllo interno di produzione, di un Direttore tecnico qualificato, elementi questi non riscontrati da Tr. s.r.l. in esito all’accesso documentale effettuato presso le società di certificazione odierne appellate.
Anche a prescindere da quanto rilevato in merito al riparto dell’onere probatorio, le considerazioni dell’appellante non convincono, trovando in particolare smentita nelle documentate difese svolte da Im. s.p.a.
Ai fini del riconoscimento della specifica categoria SOA OS32 (avente ad oggetto “la produzione in stabilimenti industriali ed il montaggio in situ di strutture costituite di elementi lignei pretrattati”), l’art. 79, comma 20, del d.P.R. n. 207 del 2010 e l’art. 3, lett. b), del d.m. n. 248 del 2016 prescrivono il possesso di un particolare requisito tecnico: “Per ottenere la qualificazione nelle categorie OS 13, OS 18-A, OS 18-B e OS 32, l’impresa deve altresì dimostrare di disporre di un adeguato stabilimento industriale specificamente adibito alla produzione dei beni oggetto della
categoria”.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

Il “Manuale sull’attività di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000” dell’ANAC individua (a pag. 165) le concrete modalità con cui gli operatori economici possono fornire tale dimostrazione alle SOA ai fini della relativa attestazione, precisando che:
1) la disponibilità dell’adeguato stabilimento industriale “deve essere dimostrata attraverso documentazione idonea (titolo di proprietà, contratti di locazione, ecc.) da cui risulti, in maniera inequivocabile, la disponibilità dello stabilimento per tutta la durata della validità
dell’attestazione”;
2) “l’impresa presenta dichiarazione sostitutiva di cui al d.P.R. 445/2000 e presenta copia dichiarata conforme all’originale del documento attestante la piena disponibilità dello stabilimento di produzione per tutta la durata dell’attestazione, nonché copia della denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento”, ove questa sia diversa dalla sede legale.
Il medesimo Manuale precisa inoltre (pp. 289ss.) che per la qualificazione relativa alle categorie specializzate OS18-A e OS18-B, “così come per le categorie OS13 e OS32 […] la disponibilità dello stabilimento può essere provata non solo mediante l’effettiva proprietà in capo all’impresa della attrezzatura stessa, ma anche attraverso modalità alternative, tra cui i contratti di noleggio o di locazione finanziaria. Quindi, lo stabilimento non dovrà essere necessariamente acquisito in proprietà, ma potrà essere acquisito, in maniera continuativa e stabile, anche ad altro titolo, purché´ il contratto da cui la disponibilità trae origine sia trasferibile. […] Il titolo inerente la disponibilità dello stabilimento si intenderà dimostrato:
• con esibizione presso la SOA del titolo inerente la disponibilità dello stabilimento;
• con denuncia alla Camera di commercio dell’apertura di una unità locale presso il medesimo stabilimento”.
Risulta dagli atti che la richiesta di Ed. Le. s.r.l. ad Im. s.p.a. (in data 27 luglio 2017) della qualificazione per le categorie SOA OG1 classifica II ed OS32 classifica III recava la formale dichiarazione sostitutiva (di cui all’indicazione sovra riportata del Manuale ANAC) ex d.P.R. n. 445 del 2000, con allegata copia – dichiarata conforme all’originale – del contratto di locazione del capannone industriale adibito alle lavorazioni della categoria OS32 (cfr. doc. 4 Im.).
Ed. Le. s.r.l. produceva inoltre i certificati di esecuzione lavori comprovanti le commesse precedentemente svolte aventi ad oggetto lavorazioni di tale natura, attestanti l’esperienza ultraquinquennale in tale specifico settore in capo ai propri direttori tecnici (cfr. doc. 5 Im.).
Dalla documentazione versata in atti dal medesimo organismo di attestazione risulta inoltre l’avvenuta verifica della documentazione prodotta da Ed. Le. e delle dichiarazioni ivi riportate, così come la verifica del requisito di cui all’art. 87 del d.P.R. n. 207 del 2010 – relativamente al possesso di idonea direzione tecnica – riscontrando in particolare che i due direttori tecnici della Ed. Le. fossero effettivamente in possesso dei titoli necessari a rivestire l’incarico, in ragione di esperienza ultraquinquennale maturata come responsabili dei lavori eseguiti, documentata dai certificati di esecuzione lavori sottoposti a verifica.
Solo per completezza va infine rilevata l’inconferenza del richiamo alle NTC (Norme tecniche per le costruzioni) 2018 contenuto nel motivo di appello.
Non risulta infatti fornito di base normativa l’assunto di Tr. s.r.l. secondo cui l’attestazione in OS32 avrebbe presupposto il positivo riscontro di un “Attestato di Denuncia di Attività prescritto inderogabilmente dalle NTC 2018 al fine della produzione di elementi strutturali in legno”, trattandosi di requisito non imposto da alcuna norma di legge, né (per quanto di competenza) dal richiamato Manuale ANAC.
Il che non è privo di logica, ove si consideri che le NTC 2018 attengono ad un contesto del tutto diverso dalle qualificazioni SOA, definendo i principi per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle costruzioni; del resto, proprio il par. 11.7 delle NTC 2018, richiamato da Tr., si riferisce alle caratteristiche dei materiali d’opera ed ai relativi controlli in fase di produzione, non anche alla qualificazione SOA relativa alla capacità delle imprese per la partecipazione alle gare di lavori pubblici (qual è invece l’oggetto dell’odierna vertenza): “I materiali e prodotti a base di legno per usi strutturali devono essere qualificati secondo le procedure di cui al § 11.1. Per l’applicazione del caso C) del punto 11.1 si fa riferimento alle Linee Guida per l’impiego di prodotti, materiali e manufatti innovativi in legno per uso strutturale approvate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
La produzione, la lavorazione, fornitura e utilizzazione dei prodotti di legno e dei prodotti a base di legno per uso strutturale dovranno avvenire in applicazione di un sistema di assicurazione della qualità e di un sistema di rintracciabilità che copra la catena di distribuzione dal momento della prima classificazione e marcatura dei singoli componenti e/o semilavorati almeno fino al momento della prima messa in opera.
Oltre che dalla documentazione indicata al pertinente punto del §11.1 e del § 11.7.10, ogni fornitura deve essere accompagnata, secondo quanto indicato al §11.7.10.1.2, da un manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera. Il Direttore dei Lavori è tenuto a rifiutare le eventuali forniture non conformi a quanto sopra prescritto.
Il progettista sarà tenuto ad indicare nel progetto le caratteristiche dei materiali secondo le indicazioni di cui al presente capitolo.
Tali caratteristiche devono essere garantite dai produttori, dai centri di lavorazione, dai fornitori intermedi, per ciascuna fornitura, secondo le disposizioni applicabili di cui alla marcatura CE oppure di cui al § 11.7.10 […]”.
Alla luce dei rilievi che precedono, assorbenti di ogni altra questione dedotta, l’appello va dunque respinto.

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

La particolarità delle questioni affrontate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione tra le parti delle spese di lite del grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2021, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 25 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, con l’intervento dei magistrati:
Luciano Barra Caracciolo – Presidente
Fabio Franconiero – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Stefano Fantini – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere

 

Il rilascio delle attestazioni SOA

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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