Esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità ed il principio di affidamento e dell’obbligo di sorveglianza

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 marzo 2023| n. 7922.

Esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità ed il principio di affidamento e dell’obbligo di sorveglianza

Nell’esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità, affidato dalla Ausl ad una cooperativa sociale privata, grava su quest’ultima, in virtù del principio di affidamento, l’obbligo di sorveglianza e di tenere un comportamento diligente, da valutare ex art. 1176, comma 2, c.c., al fine di garantire, nel caso concreto ed in relazione alle specifiche condizioni di vulnerabilità del trasportato, la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso, dovendo rispondere dei danni cagionati per l’omessa adozione delle idonee cautele; la responsabilità della cooperativa sociale non esclude, peraltro, la responsabilità della Ausl, ai sensi degli artt. 1228 e 2049 c.c., per aver affidato ad un preposto/ausiliario un’attività al cui adempimento era tenuta “ex lege”.

Ordinanza|20 marzo 2023| n. 7922. Esercizio del servizio di trasporto di persone affette da disabilità ed il principio di affidamento e dell’obbligo di sorveglianza

Data udienza 24 novembre 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Trasporto disabili – Ricorso contro la Ausl – Accoglimento – Tutrice di una donna interdetta per la caduta dal pulmino che la portava al centro di terapia – Art 2043 cc – Disciplina relativa alla responsabilità – Individuazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere

Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 33907-2019 R.G. proposto da:

(OMISSIS), quale tutrice dell’interdetta (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato MANUELA VERTAGLIA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, via Celimontana, 38;

– ricorrente –

contro

AZIENDA USL (OMISSIS) (gia’ AZIENDA USL (OMISSIS)), in persona del Direttore Generale nonche’ rappresentante legale, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO ZAMPARINI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato PAOLA PEZZALI, via Della Conciliazione, 10;

– controricorrente-

e contro

(OMISSIS) S.p.A., conferitaria del ramo di azienda assicurativo Direzione per l’Italia di (OMISSIS) S.p.A., in persona del procuratore speciale, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato MICHELE ROMA, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio di quest’ultimo, Piazza Cavour, 19;

– controricorrente-

e nei confronti di

SOCIETA (OMISSIS) (gia’ (OMISSIS)), in persona del Presidente e legale rappresentante, (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO BERNARDINI, elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’avvocato PAOLA MASTRANGELI, via Mondragone, 10;

– controricorrente-

avverso la sentenza n. 2654/2019 della Corte d’Appello di Bologna, pubblicata in data 20 settembre 2019, notificata in pari data;

udita la relazione del Consigliere MARILENA GORGONI.

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Rilevato che

(OMISSIS), tutrice della sorella (OMISSIS), interdetta, conveniva in giudizio la (OMISSIS) a r.l. e l’Ausl (OMISSIS), per sentirle condannare al pagamento in solido di Euro 15.628,01, o della somma ritenuta di giustizia, per i danni riportati da (OMISSIS), il giorno 17 aprile 2004, cadendo, nell’atto di scendere dal pullmino che utilizzava tutti i giorni per raggiungere il (OMISSIS);

l’Ausl (OMISSIS) declinava la propria responsabilita’, attribuendola in via esclusiva alla (OMISSIS) a r.l., cui, a seguito di licitazione privata, era stato affidato il servizio di trasporto socio-sanitario per disabili della Provincia di Rimini, e otteneva di chiamare in causa (OMISSIS) S.p.A., assicuratrice per la r.c.a. del pullmino;

(OMISSIS) S.p.A., costituitasi, eccepiva l’inoperativita’ della garanzia r.c.a., perche’ il sinistro non era riconducibile alla circolazione stradale, ma a difetto di assistenza a persona incapace e, nel merito, chiedeva di accertare la responsabilita’ esclusiva della (OMISSIS) e della Ausl (OMISSIS);

la (OMISSIS) eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, non avendo alcun rapporto contrattuale con (OMISSIS), e, nel merito, ascriveva la caduta ad un fatto accidentale;

il Tribunale di Rimini, con sentenza n. 1682/2010, riconosceva la responsabilita’ ex articolo 2043 c.c. della (OMISSIS), per non avere adottato le necessarie cautele, richieste dalle circostanze del caso, per salvaguardare l’incolumita’ della passeggera, tenuto conto delle sue condizioni fisiche e psichiche, condannandola, a tale titolo, al pagamento di Euro 7.120,49, escludeva, invece, la responsabilita’ dell’Ausl (OMISSIS), non ravvisando a suo carico ne’ una culpa in eligendo, ne’ una sua ingerenza nell’esecuzione del contratto di appalto che avesse degradato il ruolo della cooperativa a mera esecutrice dei suoi ordini;

la Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza n. 2564/2019, ha riformato quella di prime cure, rigettando la domanda proposta da (OMISSIS) -nella qualita’ – condannandola a restituire quanto ricevuto in esecuzione della sentenza del Tribunale ed al pagamento delle spese di lite relative al giudizio di primo grado sopportate dalla societa’ (OMISSIS) Onlus ed al pagamento delle spese di lite affrontate nel giudizio di appello dalla societa’ cooperativa e dalla Ausl (OMISSIS);

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(OMISSIS), nella qualita’ indicata, ricorre, proponendo cinque motivi, per la cassazione di detta sentenza;

resistono con separati controricorsi la Ausl (OMISSIS), (OMISSIS) S.p.A., la (OMISSIS);

la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;

il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte;

hanno depositato memoria la (OMISSIS) e (OMISSIS) S.p.A.

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Considerato che

1) con il primo motivo e’ dedotto l’omesso esame di un fatto storico la cui esistenza risulta dagli atti processuali, oggetto di discussione tra le parti e avente carattere decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360, 1 comma, n. 5, c.p.c., e la violazione dell’articolo 111, 6 comma, Cost. e dell’articolo 132, 2 comma, n. 4 c.p.c.;

secondo quanto rappresentato dalla ricorrente, la Corte d’Appello non avrebbe tenuto conto della grave invalidita’ (100%) di (OMISSIS), dei suoi seri disturbi sul versante comportamentale relazionale, della cerebropatia neonatale, dell’incapacita’ di compiere gli atti quotidiani della vita, del fatto che beneficiasse dell’indennita’ di accompagnamento, come comprovato dalla documentazione medica della AUSL e, in particolare, dalla Certificazione AUSL – Dipartimento salute mentale e Verbale della Commissione medica AUSL accertamento invalidita’-accompagnamento, nonche’ dalla CTU medicolegale e dalla perizia di parte;

dalla CTU e dalla CTP sarebbe emersa anche una condizione di obesita’ limitante l’autonomia dei movimenti, peraltro gia’ compromessa dalle altre patologie;

2) con il secondo motivo alla sentenza impugnata si imputano la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697 e 2699 c.c. e degli articoli 115 e 116 c.p.c.;

la sentenza sarebbe apodittica e contraddittoria, perche’, dopo avere premesso che (OMISSIS) era invalida al 100% e affetta da oligofrenia, la Corte di merito l’ha ritenuta completamente autonoma dal punto di vista fisico e nell’espletamento delle attivita’ di base e, quindi, non necessitante di assistenza per salire e per scendere dal mezzo utilizzato per il trasporto dei disabili, avendo, peraltro, accertato – senza, tuttavia, fornire alcuna indicazione delle prove poste a base del suo convincimento – che la tutrice si era accordata con l’autista del pullmino affinche’ la lasciasse davanti al portone di casa ove (OMISSIS) era in grado di rientrare autonomamente, visto che disponeva delle chiavi e che durante le gite organizzate dal CTO di Riccione si era mossa in autonomia ed aveva dato prova di essere in grado di salire e scendere le scale senza ausili;

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in aggiunta, avrebbe violato gli articoli 115 e 116 c.p.c., quando ha disatteso il valore legale del verbale della Commissione medica che aveva accertato la condizione di handicap di (OMISSIS), e sarebbe incorsa nel vizio di travisamento della prova, perche’ l’informazione probatoria utilizzata dal giudice per fondare la sua decisione sarebbe inconciliabile e contraddetta dalle prove documentali non esaminate;

3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2043 c.c. e degli articoli 1218, 1176, 1374 e 2697 c.c., in riferimento all’articolo 360, 1 comma, n. 3, c.p.c., nonche’ l’omesso esame di un fatto storico, ai sensi dell’articolo 360, 1 comma, n. 5, c.p.c.;

oggetto di censura e’ la statuizione con cui il giudice d’appello ha escluso la responsabilita’ della cooperativa, affermando che essa non aveva alcun obbligo di assistenza nei confronti di (OMISSIS) a bordo del mezzo utilizzato per il suo trasporto; obbligo che, invece, secondo la tesi della ricorrente, sarebbe derivato dal fatto che (OMISSIS) era affetta da una disabilita’ grave, con la conseguenza che la cooperativa avrebbe dovuto dimostrare di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sua sicurezza ed a prevenire l’evento dannoso, avendo accettato, stipulando il contratto di appalto, di trasportare persone con disturbi comportamentali, fisici e affetta da obesita’, di cui doveva garantire l’incolumita’ anche nelle fasi di salita e di discesa dal mezzo di trasporto;

anche indipendentemente da una specifica previsione del contratto di appalto, che, peraltro, rimprovera alla Corte territoriale di non avere esaminato, la cooperativa sarebbe incorsa in una omissione colposa rilevante ex articolo 2043 c.c.;

4) con il quarto motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli articoli 1218, 1678, 1681 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 360, 1 comma, n. 3, c.p.c.;

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la Corte distrettuale non avrebbe considerato che gli incidenti ai trasportati verificatisi in occasione della salita e della discesa dal mezzo di trasporto sono considerati come verificatisi durante il viaggio, essendo operazioni accessorie della prestazione di trasporto, avrebbe omesso di applicare la presunzione di responsabilita’ di cui all’articolo 1681 c.c., che prevede la responsabilita’ del vettore per i sinistri che colpiscono il passeggero se non prova di avere adottato’ tutte le misure idonee ad evitare il danno, avrebbe violato la distribuzione dell’onere probatorio, risultando, nel caso di trasporto di persone, posto a carico del passeggero l’onere di provare il nesso di causa tra il trasporto e l’evento dannoso e sul vettore quello, per andare esente dalla presunzione di responsabilita’, di dimostrare che l’evento dannoso non era prevedibile ne’ evitabile con l’uso della ordinaria diligenza;

5) con il quinto motivo, rubricato “violazione e falsa applicazione delle norme in materia di condanna alle spese ex articolo 91 c.p.c.”, la ricorrente lamenta di essere stata condannata a rifondere le spese nei confronti dell’Azienda USL (OMISSIS), nonostante non fosse stato proposto appello avverso la sentenza di prime cure, nella parte in cui aveva escluso la responsabilita’ della Ausl;

6) i motivi dal primo al quarto possono essere esaminati congiuntamente, perche’ ruotano tutti attorno alla medesima questione: se la Cooperativa, deputata al trasporto di disabili, sia o meno responsabile dei danni occorsi a (OMISSIS), invalida al 100% e oligofrenica, cadendo nella discesa dall’autobus che era solita prendere per recarsi presso il centro di terapia occupazionale;

la Corte territoriale, pur prendendo in considerazione la condizione di (OMISSIS) (diversamente da quanto sostenuto dalla ricorrente lo stato di invalidita’ e la oligofrenia sono stati esaminati: cfr. p. 5 della decisione impugnata) con una motivazione che, per le ragioni che saranno chiarite infra, e’ illogica ed errata in iure, ha negato la responsabilita’ della cooperativa ed ha attribuito la caduta di (OMISSIS) ad un fatto accidentale;

7) e’ vero che nella decisione impugnata il giudice a quo si e’ limitato ad affermare genericamente, cioe’ senza indicare specificamente le fonti probatorie da cui ha tratto origine il convincimento che (OMISSIS) fosse in grado di fare autonomo ingresso nella sua abitazione, di muoversi autonomamente e di scendere e risalire le scale senza bisogno di ausili; con cio’ ha attestato formalmente che effettivamente sussistevano elementi probatori ritenuti idonei a giustifcare l’esplicitato convincimento; a fronte di essa, “la parte che impugna la sentenza con ricorso per cassazione ai sensi del n. 5 dell’articolo 360 non puo’ limitarsi a lamentare un difetto di motivazione per il ricorso da parte del giudice alla suddetta formulazione sintetica, giacche’ altrimenti la censura postulerebbe la caducazione della decisione non per una concreta lesione sofferta dalla parte stessa, bensi’ solo per ragioni formali, ma ha l’onere di denunciare in maniera specifica che, contrariamente a quanto asserito dal giudice, nell’ambito degli elementi probatori non ne esistono di idonei a giustificare l’esplicitato convincimento”; a maggior ragione qualora la parte abbia anche denunciato la mancata valorizzazione di alcune risultanze probatorie ad essa favorevoli (cfr. pp. 18 e 19 del ricorso, ove, infatti, la ricorrente deduce che quanto sostenuto dalla Corte di appello sarebbe contraddetto da prove documentali), “poiche’ in tal modo essa dimostra di bene aver individuato, fra le dette risultanze, quali le siano favorevoli e quali no, e, quindi, di aver percepito da quali elementi probatori il giudice abbia concretamente dedotto il suo convincimento” (cosi’ Cass. 10/06/2004, n. 11058);

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8) ciononostante, la illogicita’ della motivazione emerge in tutta evidenza dal fatto che la Corte distrettuale, pur avendo preso atto della condizione di salute e di vulnerabilita’ della vittima, ne ha escluso il rilievo perche’ ha dato peso alla capacita’ di (OMISSIS) di muoversi con una certa autonomia (sottolineando che era persino in possesso delle chiavi di casa e che aveva partecipato in precedenza a delle gite), al tipo di invalidita’ da cui era affetta (di tipo psichico e non fisico), nonche’ al fatto che ne’ il Comune che aveva affidato il servizio alla cooperativa ne’ la sorella tutrice avessero richiesto una particolare assistenza durante il tragitto e/o nelle piu’ delicate fasi di salita e di discesa dal pullmino;

9) la cooperativa aveva in gestione il servizio di trasporto di disabili, vale a dire di persone trovantesi in una situazione di conclamata vulnerabilita’, le quali erano ad essa affidate, allo scopo di essere accompagnate dalla loro abitazione al luogo ove svolgevano terapia occupazionale e viceversa; la gestione da parte della cooperativa di tale servizio, anche e proprio perche’ riservato ad una particolare tipologia di utenti, privi, per essere fisicamente impediti, psichicamente disturbati o comunque in una condizione di difficolta’, della capacita’ di assumere ed attuare pienamente le proprie opzioni e scelte di carattere domestico ed esistenziali, le imponeva l’adozione di modalita’ di gestione del servizio di tra-sporto/accompagnamento che comprendessero tutte le idonee cautele, in concreto, necessarie ed esigibili da un operatore diligente (cioe’ attento ed oculato), prudente (cioe’ che adottasse le misure precauzionali richieste dalla fattispecie concreta) e perito (cioe’ di provata conoscenza e capace di sapiente attuazione delle regole tecniche proprie di una determinata arte o professione);

10) il ragionamento della Corte territoriale si rivela, innanzitutto, incongruo ed illogico, perche’ non ha tratto le conseguenze – sul piano della responsabilita’ della cooperativa – derivanti dai bisogni e dalle esigenze degli utenti del servizio di trasporto erogato; tanto emerge in tutta evidenza dalla critica rivolta alla sentenza di prime cure per avere esteso alla fattispecie per cui e’ causa i principi giurisprudenziali relativi al servizio di trasporto scolastico; critica, peraltro, non supportata da alcun argomento; infatti, a p. 4 della sentenza si legge solo che: “il richiamo giurisprudenziale effettuato per analogia dal primo giudice, tra il caso in oggetto e il trasporto dei minori, appare inconferente”;

11) il Collegio ritiene, al contrario, che l’indirizzo giurisprudenziale disatteso dalla Corte territoriale offra una griglia di elementi e criteri di valutazione utilizzabili anche nella fattispecie per cui e’ causa;

12) in linea generale, deve muoversi, come gia’ si e’ anticipato, dalla considerazione che (OMISSIS), pure a fronte della possibilita’ di essere destinataria di misure di protezione meno severe, quali l’inabilitazione o l’amministrazione di sostegno, era interdetta, quindi era risultata affetta da una infermita’ mentale avente i caratteri di cui all’articolo 414 c.c.;

nel nostro sistema di tutela dei soggetti deboli l’interdizione si rivela, infatti, un’extrema ratio, una misura residuale la’ dove non vi siano i presupposti per applicare misure meno limitanti della capacita’ di agire;

pur non potendosi trascurare che gli istituti civilistici che privano il soggetto, del tutto o in parte, della sua capacita’ legale di agire hanno come termine di riferimento un modello astratto di soggetto economico in grado di produrre ricchezza, curare i propri interessi e garantire certezza alle negoziazioni e che il baricentro delle misure di tutela attorno al quale ruota il sistema di protezione deve considerarsi la preservazione della sfera patrimoniale dell’incapace, resta il fatto inoppugnabile che la malattia mentale di (OMISSIS) era stata considerata particolarmente grave, tale da comprometterne integralmente le capacita’ intellettive e volitive e da privarla, in quanto incapace di curare i propri interessi, della capacita’ legale di agire e di sostituirla nel compimento di qualsiasi atto patrimoniale e della vita civile; in altri termini, deve ritenersi che il giudice che l’aveva dichiarata interdetta lo avesse fatto, ritenendo che l’interdizione fosse la misura piu’ idonea alla protezione di (OMISSIS), dopo aver proceduto alla sua audizione personale ed aver svolto una realistica valutazione delle sue condizioni e dei pericoli ad essa connessi;

ne’ puo’ trascurarsi che la condizione giuridica dell’interdetto e’ modellata su quella del minore, sebbene la minore eta’ e la malattia mentale non siano situazioni equiparabili dal punto di vista naturalistico;

cio’ e’ sufficiente per ritenere (OMISSIS) meritevole di particolare cautela ed attenzione, a prescindere cioe’ da quanto emergerebbe dalle prove documentali asseritamente non esaminate – la necessita’ di accompagnamento, l’obesita’, la presenza di altre patologie – atteso che la denuncia di omesso esame della documentazione medica e delle relazioni tecniche, imputato alla Corte di merito con il primo motivo di ricorso, non risulta formulata rispettando le previsioni dell’articolo 366 c.p.c., 1 comma, n. 6 e dell’articolo 369, 2 comma, n. 4 c.p.c.; la parte ricorrente e’ tenuta ad indicare il “fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “dato” (testuale o extratestuale) da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme);

13) per di piu’, la Corte territoriale ha dato atto che la patologia mentale da cui era affetta (OMISSIS), che aveva, peraltro, contribuito a determinarne la condizione di invalida al 100%, era la oligofrenia, vale a dire una sindrome caratterizzata da un deficiente sviluppo dell’intelligenza con difficolta’ di adattamento alla realta’;

14) tutt’altro che da sottovalutare, anzi dirimente nella vicenda per cui e’ causa, e’ che il servizio svolto dalla (OMISSIS) fosse non quello di trasporto di persone tout court, bensi’ quello di trasporto di persone disabili; vuol dire che era stato predisposto un servizio di trasporto proprio per far fronte alle esigenze di superamento delle barriere architettoniche, da intendersi come qualunque impedimento per la vita sociale e personale, di persone con disabilita’ (cfr. articolo 26 della L. 5/02/1992, n. 404, per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone con handicap);

15) non e’ necessario elencare le definizioni di disabilita’ che trovano fonte nella Convenzione internazionale dei diritti delle persone con disabilita’, ratificata con la L. 3/03/2009 n. 18, nel diritto unionale che annovera vari regolamenti e direttive (anche nel settore del trasporto), nella legislazione nazionale e regionale, essendo sufficiente rilevare che il loro comune denominatore e’ costituito dalla circostanza che le persone disabili sono quelle la cui condizione richiede un’attenzione adeguata e un adattamento del servizio fornito per rispondere alle loro esigenze specifiche fino al caso – nell’eventualita’ di condizioni di disabilita’ grave – di un’assistenza specifica e continuativa;

tanto premesso, deve riconoscersi che la giurisprudenza formatasi in merito al trasporto degli alunni delle scuole muove da una considerazione comune a quella delle persone con disabilita’, data dal fatto che anche gli alunni sono considerati privi della sufficiente capacita’ di autodisciplina per eta’, inesperienza e naturale esuberanza e che, per tale ragione, necessitano “di tutte quelle idonee cautele, che, in concreto, si rendano necessarie per la sicurezza del trasporto e del servizio nel suo complesso” e della commisurazione nella predisposizione delle misure occorrenti “al limitato affidamento che puo’ ragionevolmente farsi sul grado di prudenza e di disciplina degli scolari”, comprendendo l’accompagnamento tramite lo scuolabus anche “la responsabilita’ dell’autista del veicolo tutte le volte che… non abbia cura di adottare le ordinarie cautele, suggerite dalla normale prudenza, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e di luogo… senza che possano costituire esimenti della responsabilita’… le eventuali disposizioni date dai genitori..(quale quelle di lasciare il minore in un determinato luogo) potenzialmente pregiudizievoli per il pericolo che da esse puo’ derivare all’incolumita’ dello stesso minore” (Cass. 03/03/2004, n. 4359; Cass. 19/02/2002, n. 2380; Cass. 30/12/1997, n. 13125; Cass. 5/09/1986, n. 5424);

15) ebbene, (OMISSIS) versava in condizioni di vulnerabilita’ accertate e note alla cooperativa ed e’ innegabile che per il fatto che la cooperativa avesse assunto l’obbligo di trasportarla e che si fosse instaurata una relazione con la fonte di pericolo era sorto un dovere di sorveglianza a suo carico, da intendersi alla stregua di un munus e di una funzione liberamente accettati e come tali riconoscibili all’esterno, si’ da assumere rilevanza erga omnes (Cass. 16/06/2005, n. 12965), giacche’ il principio di affidamento implica che un soggetto viene a trovarsi nella sfera di custodia e di vigilanza di altro soggetto che sia in grado di seguirne e controllarne le azioni affinche’ non si verifichino effetti pregiudizievoli (Cass. 01/06/1994, n. 5306 e successiva giurisprudenza conforme);

16) non poteva non conseguirne la legittima pretesa che la cooperativa tenesse un comportamento “diligente”, da valutare ex articolo 1176, 2 comma, c.c. norma operante anche in ambito extra contrattuale, in ragione dello statuto dell’attivita’ esercitata (Cass. 08/07/2020, n. 14260, la diligenza richiesta nell’espletamento delle attivita’ di controllo e di sorveglianza non puo’ considerarsi in astratto, o in assoluto, ma va commisurata al caso concreto e alle circostanze di tempo e di luogo di volta in volta presenti);

17) risulta, dunque, evidente che il grado di diligenza e di controllo dovesse essere piu’ intenso proprio in considerazione della vulnerabilita’ dei fruitori del servizio, in ragione delle loro particolari condizioni soggettive;

ad escluderlo, non bastava, nel caso di specie, il fatto che la condizione della vittima non avesse richiesto l’adozione di misure di assistenza specifica o che la stessa non avesse dato prova di necessitarne;

quand’anche cio’ possa rilevare – non puo’ non osservarsi che la denuncia mossa alla sentenza impugnata di non avere esaminato il capitolato di appalto relativo al servizio di trasporto disabili tra la Ausl (OMISSIS) e la (OMISSIS) non e’ stata formulata, secondo le modalita’ prescritte dall’articolo 366, (e’ 1 comma, n. 6, c.p.c., come inteso dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr., da ultimo, Cass., Sez Un., 18/03/2022, n. 8540) e’ sufficiente osservare che il capitolato non e’ stato riportato nel ricorso neppure per sintesi della parte rilevante, ne’ il ricorrente ha fatto riferimento alla sua presenza negli atti del fascicolo di merito con modalita’ atte a localizzarlo – implicherebbe solo il difetto di un obbligo specifico di assistenza speciale a favore di (OMISSIS), ma giammai significherebbe automatico esonero da responsabilita’ per la cooperativa per il sinistro occorsole, come e’ stato ritenuto nella sentenza impugnata dalla Corte di merito, la quale infatti dalla mancata assunzione di un obbligo specifico di assistenza ha tratto la errata conseguenza che “La Romagnola non aveva nei confronti di (OMISSIS) un obbligo di assistenza a bordo dell’automezzo utilizzato per il trasporto” (p. 5);

anche a prescindere dalle diatribe in ordine alla sussistenza di un comportamento colpevole, dipendenti dall’accezione della colpa – se criterio di valutazione del comportamento o se comportamento riprovevole di chi non abbia fatto uso delle proprie capacita’ e facolta’ per impedire il verificarsi dell’evento dannoso deve partirsi dal presupposto che il danno di cui e’ stato chiesto il risarcimento era quello conseguente alla caduta dal pullmino per omessa adozione delle misure di cautela necessarie ad impedirlo;

premesso che il giudizio causale assume come termine iniziale la condotta omissiva e che l’evento dannoso e’ una concretizzazione del rischio che la norma di condotta violata tendeva a prevenire – stante che l’omissione di un certo comportamento rileva quale condizione determinativa del processo causale dell’evento dannoso, soltanto quando si tratti di omissione di un comportamento imposto non solo da una norma giuridica specifica (omissione specifica), ma anche, in relazione al configurarsi della posizione del soggetto cui si addebita l’omissione, siccome implicante l’esistenza a suo carico di particolari obblighi di prevenzione dell’evento poi verificatosi e, quindi, di un generico dovere di intervento (omissione generica) in funzione dell’impedimento di quell’evento – deve ritenersi che esistesse a carico della cooperativa l’obbligo di tenere la condotta omessa;

18) nessun rilievo aveva il fatto che la caduta di (OMISSIS) fosse avvenuta a seguito della discesa dal pullmino, perche’ l’assunzione dei compiti di trasporto dei minori cosi’ come delle persone con disabilita’ deve considerarsi inscindibile “dall’assunzione di compiti di assistenza e di vigilanza sulle persone trasportande durante gli intervalli nei quali questi ultimi doveri non siano ad altri rimessi ne’ siano assolvibili negli ambiti delle famiglie o della scuola” (Cass., Sez. Un., 20/04/1991, n. 4290); non e’ consentito disinteressarsi di quanto accade agli studenti e ai disabili anche nella fase prodromica alla salita sul mezzo ed in quella successiva alla discesa, per tutto il tempo in cui i trasportandi non sono affidati alla custodia di altri soggetti (Cass. 5/09/1986, n. 5424);

19) altro errore imputabile alla Corte di merito nella sentenza gravata e’ quello di avere ritenuto che l’infortunio patito da (OMISSIS) sia accaduto per mero fatto accidentale (“il (OMISSIS) ha aperto lo sportello per far scendere la passeggera che tuttavia, nel momento in cui ha appoggiato il piede a terra e’ caduta”), non riconducibile in alcun modo alla circolazione stradale;

ammesso che l’intenzione della Corte territoriale sia stata quella di precisare, una volta esclusa la ricorrenza di un comportamento omissivo della cooperativa, che l’evento di danno era stato determinato dal caso fortuito, la statuizione e’ errata;

l’evento fortuito libera da responsabilita’ solo se si accerti in concreto che esso era imprevedibile ed inevitabile; la Corte territoriale avrebbe, in altri termini, dovuto accertare: i) se la cooperativa avrebbe potuto con la diligenza esigibile prevedere quanto poi in effetti accaduto; ii) se la cooperativa avrebbe potuto concretamente adottare condotte diverse, e salvifiche, rispetto a quella concretamente nella specie tenuta;

tale accertamento nel caso di specie e’ mancato; la Corte d’Appello, infatti, non ha affatto verificato in concreto la prevedibilita’ e l’evitabilita’ dell’evento dannoso, essendosi limitata a postulare in astratto che la caduta della vittima non fosse prevedibile ne’ evitabile;

pertanto, avendo ritenuto ricorrente l’efficacia esimente del caso fortuito, senza accertare in facto se quel caso fortuito fosse prevedibile od evitabile, essa si rivela erronea anche sotto tale profilo (cfr. Cass. 28/05/2020, n. 9997);

20) non e’ inutile osservare che la responsabilita’ della cooperativa sociale non esclude il rilievo, ai sensi degli articoli 1228 e 2049 c.c., di quella della Ausl (OMISSIS) che ad essa aveva affidato il servizio di trasporto dei disabili: la cooperativa, infatti, ha assunto nella vicenda per cui e’ causa il ruolo di preposto/ausiliario nell’adempimento della prestazione cui la Ausl era tenuta ex lege nei confronti della danneggiata; l’esternalizzazione dell’attivita’ di trasporto dei disabili, cioe’ la possibilita’ che essa sia resa anziche’ dall’ente pubblico da organizzazioni privatistiche si ispira al principio della sussidiarieta’ (cfr. articoli 55-57 del D.L.gs. n. 117/2017, il c.d. Codice del terzo settore, articolo 1 della L. 381/1991, come modificato dall’articolo 17, comma 1, del Decreto Legislativo n. 112/2017); gli enti collettivi privati che perseguano fini di carattere generale (come la cooperativa sociale, nel caso di specie) sono elementi di una nozione ampia di organizzazione pubblica, per cui la loro attivita’ concorre con quella pubblica alla prestazione di servizi di interesse generale, dando attuazione ai principi di solidarieta’ e di partecipazione (Cass. 08/07/2020, n. 14260); sicche’, in applicazione del principio cuius com-moda eius et incommoda, ovvero dell’appropriazione o “avvilimento” dell’attivita’ altrui per l’adempimento della propria obbligazione, deve ritenersi che la Ausl avesse assunto il rischio per i danni risentiti dal terzo o dal creditore della prestazione cagionati dalla cooperativa sociale e che, in applicazione del principio, di conio giurisprudenziale, della mera occasionalita’ necessaria tra esecuzione della prestazione e danno, tra cui sussista un collegamento obiettivo, dovesse rispondere dei danni cagionati dal preposto/ausiliario (Cass. 18/04/2019, n. 10812; Cass. 14/02/2019, n. 4298; Cass. 22/11/2018, n. 30161);

20) sono meritevoli di accoglimento, nei termini di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso, con assorbimento del quinto;

22) la sentenza va cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie, nei termini di cui in motivazione, i primi quattro motivi di ricorso, dichiara assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’.

 

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