Esclusione della punibilità per particolare tenuità

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 gennaio 2020, n. 660

Massima estrapolata:

Ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’art. 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’art. 133, primo comma, c.p., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entità del danno o del pericolo

Sentenza 10 gennaio 2020, n. 660

Data udienza 2 dicembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUNO Paolo Antonio – Presidente

Dott. SETTEMBRE Antonio – Consigliere

Dott. MICHELI Paolo – Consigliere

Dott. CALASELICE Barbara – Consigliere

Dott. MOROSINI E. M. – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA;
nel procedimento a carico di
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 30/01/2019 del TRIBUNALE di MACERATA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Elisabetta Maria Morosini;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. PICARDI Antonietta, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per l’annullamento della sentenza con cui il Tribunale di Macerata ha assolto, per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p., (OMISSIS) dal reato di lesioni personali, allo stesso ascritte per aver dato una spinta a (OMISSIS), la quale, cadendo, riportava la “frattura dello zigomo sinistro e della parete laterale del seno mascellare sinistro”, malattia guarita in trenta giorni.
2. Con l’unico motivo per violazione di legge e vizio di motivazione, il ricorrente deduce che il giudice non avrebbe svolto una valutazione complessiva della condotta, che ha prodotto un danno certo non esiguo, limitandosi ad apprezzare come elemento positivo solo il fatto che l’imputato avesse accompagnato la persona offesa al pronto soccorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Dopo una ricostruzione del fatto e una premessa di carattere introduttivo, il Tribunale riconosce la causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p. “in considerazione delle modalita’ del fatto ed in particolare della condotta successiva all’evento”.
La decisione e’ errata.
2.1 Anzitutto essa non e’ rispondente all’insegnamento delle Sezioni Unite Tushaj, secondo cui ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, prevista dall’articolo 131 bis c.p., il giudizio sulla tenuita’ richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
In alti termini, il giudizio sulla tenuita’ offensiva della condotta antigiuridica non riguarda la ricostruzione della dimensione storico-naturalistica e l’identificazione della sua componente materiale, ma la valutazione del grado maggiore o minore di aggressione del bene giuridico protetto e della complessiva manifestazione dell’attivita’ criminosa al fine di riscontrare se, attraverso una “ponderazione quantitativa rapportata al disvalore di azione, a quello di evento, nonche’ al grado di colpevolezza”, l’incidenza lesiva, insita nel fatto rientrante nel tipo legale di illecito, sia talmente esigua da non meritare punizione (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, cit.).
Il Tribunale ha omesso del tutto di compiere tale valutazione; ha completamente ignorato il grado di aggressione al bene giuridico protetto, cosi’ come l’entita’ del danno e del pericolo che pure, nella illustrazione del fatto, risultavano significativi avuto riguardo alla natura della malattia “frattura dello zigomo e della mascella”, guarita solo a seguito di un intervento chirurgico, e della durata della stessa che si colloca in prossimita’ della “cornice superiore” dell’articolo 582 c.p..
2.2 In secondo luogo va rammentato che ai fini della configurabilita’ della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto ex articolo 131-bis c.p. non rileva la condotta “post delictum” (Sez. 3, n. 893 del 28/06/2017, dep. 2018, Gallorini, Rv. 272249).
Ergo la pronuncia in esame, nell’assegnare precipuo valore al comportamento tenuto dall’imputato dopo la consumazione del reato (l’aver accompagnato la moglie al pronto soccorso), viola il precetto dell’articolo 131-bis c.p. che fa testuale riferimento solo ai profili di cui all’articolo 133 c.p., comma 1, restando invece a tal file irrilevanti quelli di cui al comma 2.
3. Discende l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio di secondo grado.
Il legame familiare tra parti impone, in caso di diffusione della presente sentenza, l’omissione delle generalita’ e degli altri dati identificativi.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52 in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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