Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto ingiuntivo

Corte di Cassazione, civile,
Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27062.

Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto ingiuntivo.

Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall’art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all’inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l’inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’art. 644 cod. proc. civ. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell’opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dell’ingiunzione dichiarata inefficace (Nel caso di specie, relativo all’impugnazione di una sentenza del tribunale che, in riforma della decisione del giudice di pace, aveva accolto l’appello, rigettato l’opposizione tardiva e condannato la società ricorrente alle spese del doppio grado di giudizio, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso in applicazione dell’enunciato principio e decidendo nel merito, ha dichiarato non dovute le spese della fase monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 30 marzo 1995, n. 3783).

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27062. Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto ingiuntivo

Data udienza 27 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Decreto ingiuntivo – Notifica effettuata ex art. 140 c.p.c. in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notifica stessa – Ipotesi di nullità e non di inesistenza – Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – rel. Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 1735-2020 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 4169/2018 del TRIBUNALE di SALERNO, depositata il 29/11/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto ingiuntivo

FATTO E DIRITTO

La (OMISSIS) S.r.l. chiese ed ottenne, nel marzo 2007, dal Giudice di Pace di Salerno, un decreto ingiuntivo per poco piu’ di millequattrocento Euro (Euro 1.400,00) per il mancato pagamento da parte della (OMISSIS) s.r.l. di una partita di marmo.
Il decreto ingiuntivo, dichiarato provvisoriamente esecutivo, venne notificato presso la cessata sede della (OMISSIS) S.r.l. (in (OMISSIS)) e l’ingiunta ne venne a conoscenza a seguito della notifica di un pignoramento presso terzi alla propria banca.
La (OMISSIS) S.r.l. propose opposizione all’esecuzione, e al pignoramento, dinanzi al Giudice di Pace che sospese, con ordinanza, l’esecutivita’ del titolo.
L’opposizione tardiva, dopo l’espletamento di consulenza tecnica di ufficio e di prova per testi, venne accolta con la sentenza del Giudice adito e il decreto ingiuntivo venne revocato.
La sentenza del Giudice di Pace e’ stata riformata integralmente dal Tribunale di Salerno che ha: accolto l’appello proposto dalla (OMISSIS) S.r.l.; rigettato l’opposizione tardiva e condannato la (OMISSIS) S.r.l. alle spese del doppio grado di giudizio.
Avverso la sentenza d’appello propone ricorso, con atto affidato a quattro motivi, la (OMISSIS) S.r.l..
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.r.l.
La causa e’ stata avviata alla trattazione secondo il rito di cui agli articoli 375 e 380 bis c.p.c..
La proposta del Consigliere relatore e’ stata ritualmente comunicata.
La (OMISSIS) S.r.l. ha depositato memoria nella quale ribadisce la propria prospettazione.
I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza d’appello.
Il primo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nullita’ del capo della sentenza impugnato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, e agli articoli 641 e 644 c.p.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il motivo verte sulla ritenuta, dal Tribunale, nullita’ della notifica e a fronte della prospettata inesistenza.

 

Erronea declaratoria dell’inefficacia del decreto ingiuntivo

Il motivo e’ infondato, risultando le ragioni della decisione del Tribunale conformi alla giurisprudenza di legittimita’ sul punto (Cass. n. 23903 del 02/10/2018 Rv. 650884 – 01): “Non puo’ essere dichiarata ex articolo 188 disp. att. c.p.c., l’inefficacia di un decreto ingiuntivo nel caso in cui la notifica si sia regolarmente perfezionata ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., ma sia stata effettuata in luogo diverso dalla residenza che il destinatario aveva al momento della notificazione, costituendo tale ipotesi un caso di nullita’ e non di inesistenza della notifica che ricorre, oltre che nel caso di totale mancanza dell’atto, nelle sole ipotesi in cui sia posta in essere un’attivita’ priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformita’ dal modello legale nella categoria delle nullita’”.
Il secondo motivo afferma violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nullita’ del capo della sentenza impugnato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4 e all’articolo 1243 c.c., nonche’ omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Il mezzo espone che in appello la (OMISSIS) s.r.l. in sede di comparsa di costituzione aveva proposto eccezione di compensazione tra l’eventuale saldo dovuto alla (OMISSIS) S.r.l. e la differenza di prezzo risultante dai vizi della fornitura.
Il motivo e’ assorbito dal rigetto del terzo, di cui si va a trattare.
Il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., nullita’ del capo della sentenza impugnato, in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione e falsa applicazione degli articoli 1460, 1490, 1492, 1495 c.c., e (o in alternativa) omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5, in quanto il Tribunale ha ritenuto di qualificare la domanda della (OMISSIS) s.r.l. ai sensi dell’articolo 1495 c.c. e, conseguentemente, non risultando i vizi della merce (marmo) tempestivamente contestati, l’ha ritenuta decaduta.
Il motivo e’ aspecifico in quanto non contesta adeguatamente la qualificazione data dal Tribunale ai sensi dell’articolo 1495 c.c. e conseguentemente deve ritenersi che la (OMISSIS) S.r.l. sia effettivamente decaduta dalla garanzia per vizi, anche perche’ laddove essa afferma che i vizi erano stati riconosciuti dalla (OMISSIS) S.r.l. il motivo pure resta del tutto sganciato da adeguate allegazioni sul dove e quando cio’ sia avvenuto (a parte un generico riferimento ad un’udienza di trattazione).
Sul punto della decadenza dalla denuncia deve, inoltre, richiamarsi la costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 24348 del 30/09/2019 Rv. 655282 – 01): “In tema di garanzia per i vidi della cosa venduta, eccepita dal venditore la tardivita’ della denuncia rispetto alla data di consegna della merce, incombe sull’acquirente, trattandosi di condizione necessaria per l’esercizio dell’aione, l’onere della prova di aver denunziato i vidi nel termine di legge ex articolo 1495 c.c.)”.
Deve, infine, rilevarsi che all’istituto della decadenza non e’ applicabile la regola di efficacia dell’eccezione anche oltre i limiti temporali segnati dall’intervenuta decadenza (quae temporalia ad agendum, perpetua ad excipiendum), non potendo rivivere sotto forma di eccezione, il diritto ormai estinto perche’ non fatto valere nel termine perentorio (Cass. n. 00253 del 03/02/1971 Rv. 349704-01 e Cass. n. 2324 del 27/06/1969 Rv. 341735 – 01): “All’istituto della decadeva non e’ applicabile la regola quae temporalia ad agendum perpetua ad excipiendum, non potendo rivivere sotto forma di eccezione il diritto ormai estinto, perche’ non fatto valere nel termine perentorio”.
La carenza di valida denuncia di vizi della merce, o, quantomeno, di tempestivita’ della contestazione, comporta assorbimento della censura relativa all’omessa compensazione, di cui al secondo motivo di ricorso.
Il quarto motivo di ricorso deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92 (formulazione ante riforma L. n. 132 del 2014) e dell’articolo 132 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4. Il mezzo censura la sentenza d’appello relativamente alle spese di lite dell’opposizione e della fase (sola) monitoria; riguarda le spese che sono state poste a carico della (OMISSIS) S.r.l. per entrambe le fasi del giudizio mentre il Giudice di Pace aveva compensato quelle di primo grado e in ogni caso con il detto mezzo si chiede che vadano dichiarate non dovute le spese del d.i. in quanto la notificazione risultava affetta da nullita’.
Il motivo e’, parzialmente, fondato.
La sentenza d’appello ha applicato puramente e semplicemente il criterio di soccombenza senza alcun riferimento alle spese del monitorio, che, viceversa devono ritenersi non dovute, in adesione alla giurisprudenza di legittimita’ (Cass. n. 3783 del 30/03/1995 Rv. 491537 – 01), alla quale il Collegio presta adesione ed intende assicurare continuita’: Qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall’articolo 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all’inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l’ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l’inefficacia del titolo tardivamente notificato non puo’ impedire che ad un’eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell’opposizione in merito all’esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l’inosservanza da parte del creditore del termine di cui all’articolo 644 c.p.c. puo’ acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell’opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l’esclusione di quelle relative all’ottenimento dichiarata inefficace.).
Nel resto il motivo e’ da disattendere, non dovendo il giudice motivare nel caso di mancata compensazione delle spese di lite (Cass. n. 375 del 26/01/1978 Rv. 389676 – 01, e n. 851 del 01/03/1977 Rv. 384463 – 01).
In conclusione, il quarto motivo di ricorso deve accogliersi parzialmente, con decisione nel merito, di riforma della sentenza d’appello, nel senso che non sono dovute le spese della fase monitoria.
Il primo e il terzo motivo del ricorso devono, viceversa, essere rigettati, con assorbimento del secondo.
Le spese di lite di questa fase di legittimita’ possono essere compensate, sussistendone idonee ragioni, ravvisate dalla Corte negli esiti difformi della causa nelle fasi di merito e nel parziale accoglimento del ricorso sul quarto motivo.
Conformemente all’orientamento nomofilattico (Sez. U n. 04315 del 20/02/2020 Rv. 657198 – 04) ricorrendo fattispecie di accoglimento, quantomeno parziale, dell’impugnazione, non deve darsi atto dell’insussistenza dei presupposti per il cd. raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Accoglie il quarto motivo di ricorso per quanto di ragione e decidendo nel merito dichiara non dovute le spese della fase monitoria;
rigetta il primo e il terzo motivo, assorbito il secondo;
compensa le spese di questo giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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