Abbandono del figlio minore protrattosi dopo i diciotto mesi di vita

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27139.

Abbandono del figlio minore protrattosi dopo i diciotto mesi di vita.

L’abbandono del figlio minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configura una condotta in violazione dei doveri di educazione e mantenimento del minore, che integra un’ipotesi di illecito endofamiliare avendo comportato una sofferenza ingiusta rappresentata sia dal turbamento interiore arrecato al minore perché privato della figura del padre, che dal pregiudizio in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio (anche considerando l’intensità dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il padre aveva deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave ed iniqua discriminazione).

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27139. Abbandono del figlio minore protrattosi dopo i diciotto mesi di vita

Data udienza 19 aprile 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Responsabilità genitoriale – Abbandono del figlio – Abbandono del figlio minore protrattosi dopo i diciotto mesi di vita – Risarcimento del danno da illecito endofamiliare – Assegno di mantenimento – Rimborso delle somme sbordate per il mantenimento del figlio – Configurabilità del cd danno morale subiettivo – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 22315/2019 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore unico legale rappresentante del minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), domiciliato in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), con procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 770/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, pubblicata il 06/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/04/2021 dal cons., Dott. CAIAZZO ROSARIO.

RITENUTO

CHE:
Con citazione del 15.4.14 (OMISSIS) convenne innanzi al Tribunale di Torino (OMISSIS) chiedendone la condanna: al rimborso delle somme sborsate per il mantenimento del figlio (OMISSIS) (nato nel (OMISSIS)) dalla nascita al (OMISSIS), figlio la cui paternita’ in capo al convenuto era stata accertata con sentenza emessa nel (OMISSIS) dal Tribunale per i minorenni di Torino; al rimborso delle spese mediche e scolastiche, per il periodo (OMISSIS); al risarcimento dei danni non patrimoniali nella somma di Euro 340.000,00.
Con sentenza emessa il 6.11.17, il Tribunale accolse parzialmente la domanda e, per l’effetto: condanno’ il convenuto a corrispondere all’attrice la somma di Euro 330,00 mensile a titolo di arretrati dell’assegno di mantenimento per il figlio, in ordine al periodo antecedente alla stessa domanda esaminata, dal (OMISSIS) al (OMISSIS) (giorno del deposito del ricorso ex articolo 269 c.c.), oltre al 50% di Euro 403,77 per le spese mediche e scolastiche sostenute nello stesso periodo; rigetto’ la domanda risarcitoria e la domanda del convenuto, ex articolo 89 c.p.c..
La (OMISSIS) ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la parziale riforma circa il rigetto della domanda di risarcimento del danno non patrimoniale sofferto a causa della condotta di progressivo abbandono del figlio da parte del (OMISSIS) e della relativa trascuratezza circa i doveri incombenti sul padre del minore; in particolare, l’appellante si doleva della mancata ammissione dell’interrogatorio formale e delle prove testimoniali dedotte tendenti, appunto, a dimostrare i danni subiti da attribuire alle condotte illegittime ascritte al convenuto, tali da configurare, nel loro insieme, un illecito endofamiliare consistito nella privazione della figura paterna sofferta dal minore, protrattasi per anni e da valutare anche alla luce della domanda di decadenza dalla responsabilita’ genitoriale proposta dallo stesso (OMISSIS) innanzi al Tribunale per i minorenni e da quest’ultimo accolta con decreto dell’1.8.14.
Con sentenza emessa il 6.5.19, la Corte d’appello ha rigettato il gravame, osservando che: non era stato provato il danno non patrimoniale che il minore avrebbe subito dato che, pur non essendo contestato che il (OMISSIS) avesse frequentato il figlio fino ai diciotto mesi – avendo deciso di privilegiare la sua famiglia, composta da cinque figli – non era emersa la prova che il minore, dall’abbandono del padre, avesse sofferto un danno nel concreto del suo percorso evolutivo nei contesti di riferimento (scuola e famiglia), considerando altresi’ che la frequentazione del padre era stata minima e per un breve periodo della vita del minore da non aver potuto lasciare, a livello cosciente, ricordi della stessa figura paterna. Pertanto, la Corte d’Appello ha ritenuto al riguardo irrilevanti, per la prova del danno, i bigliettini scritti dal minore che erano da ritenere inerenti a ricordi non spontanei ma indotti.
(OMISSIS) ricorre in cassazione con tre motivi, illustrati con memoria.
Il (OMISSIS) resiste con controricorso.

RITENUTO

CHE:
Il primo motivo deduce l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, avendo la Corte territoriale trascurato di considerare la minore eta’ del figlio danneggiato dal mancato riconoscimento del padre e dalla sua richiesta di farsi dichiarare decaduto dalla responsabilita’ genitoriale. Al riguardo, la ricorrente si duole del fatto che il giudice di secondo grado abbia negato il risarcimento dei danni causati dall’abbandono del minore, in quanto il (OMISSIS) aveva frequentato il figlio fino ai diciotto mesi d’eta’, affermando che non era stato dimostrato che quest’ultimo avesse subito un danno nel percorso evolutivo, dato che la frequentazione dl padre era avvenuta in un periodo di tempo cosi’ breve da “non aver potuto lasciare nel minore a livello cosciente ricordi della figura paterna”.
Il secondo motivo denunzia violazione degli articoli 2, 3 Cost., articolo 30 Cost., commi 1 e 3, articoli 147, 148, 315, 315bis, 316, 316bis, 337 bis, 337 ter c.c., articoli 570 e 572 c.p., L. n. 176 del 1991, articoli 2, 3, 19, 27 della Dichiarazione di N. Y., Trattato UE n. 83/403 E Carte dir. f. UE, avendo la Corte d’appello negata la sussistenza dell’illecito endofamiliare pur in presenza della chiara violazione dei diritti fondamentali del minore, come sanciti dalle richiamate norme.
Il terzo motivo denunzia violazione degli articoli 2697, 2727, 2729, c.c., articolo 115 c.p.c., commi 1 e 2, in quanto la ricorrente lamenta la mancata ammissione delle prove orali dedotte dirette a dimostrare il dolore e le sofferenze patite dal minore per l’abbandono del padre.
I tre motivi, esaminabili congiuntamente poiche’ tra loro connessi, sono fondati. Invero, la ricorrente in sostanza assume che la Corte d’appello avrebbe errato nell’escludere l’illecito endofamiliare e, dunque, il risarcimento dei danni subiti dal minore per l’abbandono del padre dopo i primi diciotto mesi di vita. In particolare, la ricorrente sostiene che il fatto stesso che il padre abbia di fatto abbandonato il figlio dopo pochi mesi di vita, disinteressandosene del tutto, integrerebbe la lesione dei diritti fondamentali del minore, garantiti dalla richiamata normativa sovranazionale e unionale, mentre la Corte di merito ha invece ritenuto che il danno non fosse stato dimostrato, nel senso che non erano emerse prove di un concreto danno allo sviluppo fisio-psichico del bambino.
Tale motivazione e’ da ritenere del tutto erronea. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la violazione dei doveri di mantenimento, istruzione ed educazione dei genitori verso la prole non trova sanzione solo nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, potendo integrare gli estremi dell’illecito civile, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti; questa, pertanto, puo’ dar luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’articolo 2059 c.c. esercitabile anche nell’ambito dell’azione per la dichiarazione giudiziale di paternita’ e maternita’ (Cass., n. 5652/12; n. 14382/19).
Va ancora osservato che il disinteresse mostrato da un genitore nei confronti di una figlia naturale integra la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione della prole, e determina la lesione dei diritti nascenti dal rapporto di filiazione che trovano negli articoli 2 e 30 Cost. – oltre che nelle norme di natura internazionale recepite nel nostro ordinamento – un elevato grado di riconoscimento e tutela, sicche’ tale condotta e’ suscettibile di integrare gli estremi dell’illecito civile e legittima l’esercizio, ai sensi dell’articolo 2059 c.c., di un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali sofferti dalla prole (Cass., n. 3079/15). E’ stato altresi’ osservato, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che l’illecito endofamiliare commesso in violazione dei doveri genitoriali verso la prole puo’ essere sia istantaneo, ove ricorra una singola condotta inadempiente dell’agente, che si esaurisce prima o nel momento stesso della produzione del danno, sia permanente, se detta condotta perdura oltre tale momento e continua a cagionare il danno per tutto il corso della sua reiterazione, poiche’ il genitore si estranea completamente per un periodo significativo dalla vita dei figli (Cass., n. 11097/2020).
Ora, nel caso concreto, la Corte d’appello ha escluso che la condotta ascritta al (OMISSIS) costituisse un illecito endofamiliare, e fosse stata produttiva di danni non patrimoniali, per la sola brevita’ del periodo durante il quale quest’ultimo frequento’ il figlio, omettendo del tutto di considerare che l’abbandono del minore, protrattosi ininterrottamente dopo i diciotto mesi di vita del bambino, configurasse una condotta in violazione dei suddetti doveri di educazione e mantenimento del minore, peraltro formulando anche rilievi certamente inappropriati in ordine all’asserita mancata incidenza di tale condotta sul percorso evolutivo del minore.
Al riguardo, non puo’ essere invece sottaciuto che, a fronte dell’abbandono del figlio dopo appena diciotto mesi dalla nascita, emergendo con indubbia evidenza la condotta lesiva dei predetti principi costituzionali, la Corte territoriale avrebbe dovuto accertare quali fossero stati gli effetti causati dal disinteresse del padre, e dunque dall’assoluta elisione della figura paterna, sullo sviluppo fisiopsichico del bambino, nella fase evolutiva della sua vita.
Pertanto, sotto questo profilo, la motivazione della sentenza impugnata appare anche carente, proiettandosi al di sotto del minimo costituzionalmente garantito, avendo il giudice di merito omesso di esplicitare con chiarezza le ragioni che lo inducevano ad escludere che la condotta del controricorrente non costituisse un illecito endofamiliare, chiaramente prospettato negli atti difensivi della (OMISSIS).
Nella fattispecie, pertanto, la Corte territoriale ha omesso di valutare qualsivoglia conseguenza dannosa cagionata dalla condotta del (OMISSIS) nei confronti del figlio, sia circa il cd. danno morale subiettivo (la sofferenza ingiusta, ovvero il turbamento interiore, arrecata al minore perche’ privato della figura del padre), sia in ordine all’evoluzione fisio-psichica del figlio, anche considerando l’intensita’ dell’elemento soggettivo dell’illecito, atteso che il padre ha deliberatamente deciso di trascurare il bambino per dedicarsi esclusivamente ai figli nati in costanza del suo matrimonio, con evidente grave ed iniqua discriminazione.
Per quanto esposto, in accoglimento dei tre motivi, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche perche’ provveda al regolamento delle spese del grado di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie i tre motivi di ricorso e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, anche in ordine al regolamento delle spese del grado di legittimita’.
Dispone che i dati identificativi delle parti siano oscurati nel caso di pubblicazione del provvedimento, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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