L’elencazione degli atti impugnabili art . 19 del d.lgs. n.546 del 1992

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6465.

La massima estrapolata:

In tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art . 19 del d.lgs. n.546 del 1992 ha natura tassativa ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, esplicandone le ragioni fattuali e giuridiche, siccome è possibile un’interpretazione estensiva delle disposizioni in materia in ossequio alle norme costituzionali (artt.24 e 53 della cost.) e di buon andamento dell’amministrazione (art. 97 cost.) ed in considerazione dell’allargamento della giurisdizione tributaria operato con con la 1. n. 448 del 2001.

Ordinanza 6 marzo 2019, n. 6465

Data udienza 19 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GORJAN Sergio – rel. Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21654-2015 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di SALERNO nel procedimento iscritto al n. RG 3725/2015, depositata il 01/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/12/2018 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ebbe a proporre opposizione, Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 avverso il decreto di liquidazione delle competenze riconosciute dal Giudice della causa civile, di cui e’ parte la (OMISSIS), al consulente tecnico arch. Dott. (OMISSIS). Il Giudice delegato ebbe, nel contraddittorio col solo consulente tecnico, a rigettare l’opposizione in quanto tardivamente proposta rispetto alla comunicazione del decreto impugnato.
La (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.
Il (OMISSIS), benche’ ritualmente evocato,non s’e’ costituito in questo giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla (OMISSIS) s’appalesa siccome infondato e va rejetto.
Deve in limine questo Corte rilevare come nel presente procedimento non risulta esser stato evocato contraddittore litisconsorte necessario, ossia la contro parte della (OMISSIS) nel procedimento civile, nel cui ambito fu disposta ed espletata la consulenza tecnica da parte del Dott. (OMISSIS).
Tuttavia risultando l’impugnazione, avverso il provvedimento che ha rilevato la tardivita’ dell’opposizione, palesemente infondata in ossequio al principio costituzionale della ragionevole durata del procedimento – Cass. sez. 2 n 12515/18, Cass. sez. 3 n 15106/13 – non appare necessario provvedere al riguardo.
Con il primo mezzo d’impugnazione il ricorrente denunzia violazione delle norme Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 170 in relazione agli articoli 136 e 170 c.p.c. ed articolo 45 disp. att. c.p.c.. poiche’ il termine per proporre opposizione mai era iniziato a decorrere in quanto la comunicazione di cancelleria non effettuata siccome prescritto,ossia con la trasmissione del testo integrale del decreto di liquidazione, bensi’ per estratto.
La censura, siccome articolata, appare priva di pregio.
Difatti, come rettamente sottolineato dal Giudice dell’opposizione, la (OMISSIS) ebbe a ricevere dalla Cancelleria il 27.1.2014 comunicazione telematica afferente l’emissione del provvedimento di liquidazione in favore del consulente Dott. (OMISSIS) dell’importo di Euro 2.081,03 a titolo di compenso per l’opera prestata.
Effettivamente la comunicazione di cancelleria non conteneva, siccome prescritto per le trasmissioni telematiche, anche l’intero testo del provvedimento emesso dal Giudice, ma tale irregolarita’ come insegna questa Suprema Corte – Cass. sez. 3 n 15193/18, Cass. sez. 3 n 7898/18 – rimane sanata poiche’, in dipendenza delle indicazioni comunque presenti nella comunicazione ricevuta, la (OMISSIS) fu messa in condizioni di attivarsi per reperire presso la Cancelleria il testo integrale del provvedimento.
Di conseguenza parte impugnante non poteva limitarsi a dedurre il vizio di natura processuale, non espressamente correlato a nullita’, ma doveva anche dedurre la concreta incidenza dello stesso sulla inosservanza da parte sua del termine perentorio per proporre opposizione,a sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 2.
Ma come visto la comunicazione ricevuta dalla (OMISSIS) ben le consentiva di utilmente attivarsi secondo diligenza per ottenere il provvedimento in forma integrale,sicche’ era suo onere non gia’ limitarsi a denunziare il vizio ma anche indicare in qual modo detto vizio le ha impedito di osservare il termine perentorio per proporre l’opposizione.
Termine non da individuare in giorni venti – siccome ritenuto dal Giudice campano – bensi’ nel termine di giorni trenta ex articolo 702 quater c.p.c. a seguito della modifica apportata dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 36 al tenore letterale della disposizione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 170 – Corte Cost. sent, n 106/16 -.
Pertanto il vizio denunziato, stante l’idoneita’ della comunicazione di cancelleria, pacificamente ricevuta il 24.1.2014, al raggiungimento dello scopo cui e’ stabilita dalla legge processuale, non configura nullita’ eppertanto il ricorso in opposizione, proposto oltre un anno dopo l’avvenuta comunicazione via posta certificata, risultava effettivamente tardivo siccome rilevato dal Giudice salernitano.
Nulla s’ha da stabilire circa le spese di questo giudizio di legittimita’, ex articolo 385 c.p.c., comma 3, poiche’ il resistente non costituito.
Concorrono in capo alla ricorrente le condizioni per l’ulteriore versamento del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, nulla spese.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 bis.

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