Diritto all’assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che percepisce l’indennita’ di disponibilita’

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 8 marzo 2019, n. 6870.

La massima estrapolata:

Il diritto all’assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che percepisce l’indennita’ di disponibilita’ derivi dalle regole generali richiamate dalla stessa disciplina normativa del lavoro somministrato e solo necessita di una interpretazione sistematica, che tenga conto della evoluzione della disciplina del lavoro subordinato; atteso che al momento della introduzione della provvidenza in discorso (Decreto Legge n. 69 del 1988, Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955), non esisteva la fattispecie del lavoro somministrato essendo le norme sugli assegni familiari modellate in relazione al modello tradizionale del lavoro dipendente.

Sentenza 8 marzo 2019, n. 6870

Data udienza 18 dicembre 2018

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5445-2013 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 557/2012 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 23/11/2012 R.G.N. 84/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/12/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’ Stefano, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 557/2012 la Corte d’Appello di Brescia rigettava il gravame dell’Inps avverso la sentenza che aveva accertato il diritto di (OMISSIS) a percepire gli assegni per il nucleo familiare (ANF) a partire dal mese di giugno 2009 per tutta l’effettiva durata del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di (OMISSIS) S.p.A. agenzia di somministrazione di lavoro.
A fondamento della sentenza la Corte affermava che il lavoratore assunto a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione di lavoro avesse diritto agli assegni per il nucleo familiare anche durante i periodi nei quali rimaneva in attesa di assegnazione percependo l’indennita’ di disponibilita’ Decreto Legislativo n. 276 del 2003, ex articolo 22, comma 3. Ne’ in contrario poteva rilevare il precedente giurisprudenziale della Corte di Cassazione (sentenza n. 6155/2004), citato dallo stesso Inps (che si riferiva ad altra vicenda relativa alla mancanza di prestazione nel periodo compreso tra definitiva cessazione dell’attivita’ produttiva e dichiarazione di fallimento), secondo cui gli assegni familiari devono essere negati quando la prestazione lavorativa manchi in conseguenza della insussistenza del sinallagma funzionale e del diritto alla retribuzione per difetto della corrispettivita’; posto che, invece, nel caso in esame, il sinallagma funzionale del rapporto di lavoro era in essere tra lavoratore e datore di lavoro; in quanto, da un lato, il lavoratore si obbligava a rimanere a disposizione della agenzia pronto per essere inviato a prestare la propria attivita’ lavorativa presso l’impresa somministrata; e dall’altro, a fronte di tale obbligazione, l’agenzia si obbligava a corrispondere l’indennita’ di disponibilita’, evidentemente al fine di garantirsi la pronta disponibilita’ di personale qualificato da inviare quanto prima presso l’utilizzatore. Sussistevano pertanto i presupposti per l’erogazione degli assegni familiari individuati anche dalla giurisprudenza della Cassazione.
Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con un motivo al quale ha resistito con controricorso (OMISSIS). Sono state depositate memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’Inps deduce la violazione falsa applicazione del combinato disposto del Decreto Legge n. 69 del 1988, articolo 2, commi 1 e 3, convertito nella L. n. 153 del 1988, Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, articoli 1, 12 e 59, con riferimento al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articoli 20, 22, 23 e 25, atteso che in base alla normativa citata la corresponsione degli assegni familiari presuppone, secondo l’Inps, da una parte, lo svolgimento della prestazione dato che la misura di essi varia a secondo del lavoro effettivamente prestato; e dell’altra, presuppone il diritto alla retribuzione; salvo i casi eccezionali espressamente previsti dalla legge di diritto all’assegno per il nucleo familiare in assenza di effettiva prestazione lavorativa. Inoltre la previsione dell’articolo 22 citato, secondo cui “l’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo” riguardava anche l’assegno per il nucleo familiare, in quanto modulato sul reddito familiare (Decreto Legge n. 69 del 1988, articolo 2 conv. in L. n. 153 del 1988).
2.- Il ricorso dell’Inps e’ infondato, sulla scorta delle seguenti premesse.
2.1. Il contratto di somministrazione di lavoro, disciplinato per la prima volta dal Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, emanato in attuazione della legge delega del 14 febbraio 2003, n. 30, ed attualmente regolato dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, articoli da 30 a 40, rappresenta il piu’ recente approdo dei tentativi effettuati dal legislatore di regolare il fenomeno giuridico della dissociazione tra titolarita’ del contratto di lavoro ed utilizzazione della prestazione.
Il contratto di somministrazione configura, infatti, un rapporto giuridico caratterizzato dalla presenza di tre soggetti: il somministratore o agenzia, il lavoratore e l’utilizzatore che concludono tra loro due distinti contratti. Il contratto di somministrazione e’ quello concluso tra l’agenzia e l’utilizzatore per l’invio di lavoratori presso l’utilizzatore che provvedera’ a dirigerli verso il pagamento di un corrispettivo. Tale contratto puo’ essere a termine o a tempo indeterminato.
Diverso contratto e’ quello di lavoro somministrato, con cui il lavoratore si obbliga nei confronti della agenzia di somministrazione a lavorare alle condizioni previste dai contratti di somministrazione che essa stipulera’. Anche questo contratto puo’ essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.
Non v’e’ dubbio che in base alla legge (il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 22, comma 1 che viene qui in rilievo, ratione temporis) il rapporto di lavoro dipendente intercorre tra lavoratore ed agenzia che lo assume e lo retribuisce, mentre la prestazione viene in concreto resa a beneficio dell’utilizzatore.
Si verifica quindi la scissione tra titolarita’ del rapporto di lavoro ed esercizio dei poteri direttivi.
Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 22, comma 1, stabilisce, inoltre, che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile ed alle leggi speciali.
2.2. Il dato legislativo e’ chiaro: il rapporto di lavoro intercorre tra lavoratore e somministratore, secondo quanto previsto dall’articolo 22, commi 1 e 2 ed esso resta in vita anche quando il lavoratore non e’ inviato in missione ma rimane in attesa di assegnazione. La messa a disposizione di energie lavorative, obbligazione che contrassegna il lavorare alle dipendenze altrui, e’ presente anche nel periodo di attesa e si colloca nella fase preparatoria dell’adempimento. Rimane altresi’ la continuita’ giuridica, caratteristica della subordinazione, pur a fronte della discontinuita’ della prestazione. Ne deriva che negli intervalli di non lavoro, fra una missione e l’altra, quando il datore di lavoro somministrato non chiede al lavoratore di adempiere, si configura un obbligo a carico del datore i cui effetti sono disciplinati dalla stessa legge con la previsione, tra l’altro, del pagamento di un’indennita’ di disponibilita’ che ha natura retributiva e di corrispettivo dell’obbligazione della messa a disposizione del lavoratore.
2.3. Il Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 22, comma 3, prevede che se il prestatore di lavoro e’ assunto con contratto stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo va stabilita la misura della indennita’ mensile di disponibilita’, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.
Attraverso la previsione dell’indennita’ di disponibilita’ si materializza quindi la permanenza del legame funzionale tra somministratore e lavoratore, anche nei periodi tra una missione ed un’altra; sicche’ il lavoratore ha diritto di percepire un compenso che trova la sua giustificazione causale soltanto nella messa a disposizione delle sue attitudini lavorative in attesa di future utilizzazioni.
2.4. L’indennita’ di disponibilita’ (articolo 22, comma 3 cit.) e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge o di contratto collettivo (mensilita’ aggiuntive, ferie, festivita’, TFR ecc.) ed e’ soggetta a contribuzione e all’imposta sul reddito da lavoro dipendente.
2.5. Ai sensi del comma 1 dell’articolo 25, i contributi su tale indennita’ sono versati dal somministratore per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo. I contributi sono versati nell’assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed, in assenza di previsioni specifiche, va ritenuto che la stessa sia soggetta all’aliquota contributiva ordinaria, tra cui rientra anche una quota a titolo di CUAF, prevista per le aziende di somministrazione che, ai sensi della L. n. 88 del 1989, articolo 49, sono inquadrate nel settore del terziario e pertanto non rientrano tra le aziende destinatarie delle integrazioni salariali.
2.6. Il periodo in disponibilita’ non e’ indennizzabile con prestazioni di disoccupazione, ma viene considerato utile ai fini della maturazione di requisiti contributivi per misure di sostegno al reddito in caso di cessazione del rapporto di somministrazione; la predetta indennita’, in quanto assoggettata a contribuzione, concorre poi alla formazione dell’anzianita’ contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonche’ della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica.
2.7. Istituto analogo e’ l’indennita’ di disponibilita’ prevista per i lavoratori marittimi in regime di continuita’ (cd. C.R.L.), riservato dalla contrattazione collettiva ad una determinata percentuale dell’equipaggio, iscritto al turno particolare (cd. T.P.) presso le singole compagnie di navigazione, che abbia maturato un determinato periodo di servizio. Ai marittimi in continuita’ di rapporto di lavoro gli assegni familiari sono riconosciuti dall’Inps anche per i periodi retribuiti di “riposo a terra” susseguenti allo sbarco – nei quali vengono fruite le giornate di riposo non godute a bordo corrispondenti alle domeniche, ai sabati, alle festivita’ ed alle ferie maturate durante l’imbarco – e nel successivo periodo, fino alla chiamata per l’imbarco o la comandata, in cui i marittimi stessi entrano “in disponibilita’ retribuita” (v. Circolare Inps n. 6242 del 18 novembre 1982, confermata dalla circolare n. 110 del 17 aprile 1992 che ha verificato la compatibilita’ della nuova disciplina sull’assegno per il nucleo familiare con la preesistente normativa in materia di assegni familiari).
2.8. Elemento caratterizzante della somministrazione a tempo indeterminato e’ quindi la permanenza del legame tra agenzia di somministrazione e lavoratore in somministrazione anche nei periodi di inutilizzazione tra un’assegnazione e l’altra.
La persistenza del vincolo si manifesta in concreto nel diritto del lavoratore somministrato a percepire dall’agenzia di somministrazione l’indennita’ di disponibilita’ pur in mancanza di prestazione lavorativa, fino alla successiva assegnazione, senza limiti di durata, con conseguente obbligo contributivo per il somministrante. Ma non solo.
3.- In tale periodo di vacatio il lavoratore continua ad essere soggetto ad obblighi di fedelta’ e non concorrenza; inoltre assicura reperibilita’ e disponibilita’ ai fini dell’inizio tempestivo di una nuova missione. Il lavoratore assunto a scopo di staff leasing ha diritto alle stesse garanzie ed alle stesse tutele giuridiche riconosciute ad ogni altro lavoratore assunto a tempo indeterminato, a meno che la legge non stabilisca deroghe, ivi comprese quelle a presidio della stabilita’ del rapporto lavorativo; anche il lavoratore assunto a tempo indeterminato a scopo di somministrazione puo’ essere licenziato dal somministratore solo se ricorrono i consueti presupposti di giusta causa e giustificato motivo (soggettivo e oggettivo).
Il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro non significa solo mantenimento di un supporto economico e delle tutele previste in caso di cessazione del rapporto, ma anche poter contare su un datore di lavoro professionalmente dedicato ad operare nel mercato del lavoro e direttamente interessato e motivato alla ricollocazione della persona, anche tramite la sua riqualificazione professionale, sia con risorse proprie sia con il supporto dal fondo di comparto (Formatemp), che viene alimentato dalla destinazione obbligatoria del 4% dei salari sviluppati da ogni rapporto in somministrazione, e quindi sempre con risorse private e non pubbliche.
Obblighi di formazione e di azioni concrete finalizzate alla ricollocazione inesistenti nei casi di cessazione di un rapporto a termine, o di sospensione o cessazione di un rapporto a tempo indeterminato, che consentono di affermare che nella somministrazione a tempo indeterminato la persistenza del sinallagma funzionale nella fase di disponibilita’ costituisce l’elemento causale qualificante e distintivo della tipologia contrattuale.
4. In base alle considerazioni fin qui svolte va dunque riaffermato che nella situazione di disponibilita’ il sinallagma funzionale del contratto e’ attivo; e che l’indennita’ di disponibilita’ percepita dal lavoratore ha natura retributiva e deve essere quindi conforme ai parametri di proporzionalita’ e sufficienza posti dall’articolo 36 Cost., anche in relazione alla dimensione familiare del lavoratore.
5. Per quanto attiene all’istituto dell’assegno al nucleo familiare (ANF), istituito dalla L. 13 maggio 1988, n. 153, di conversione e parzialmente modificativa del Decreto Legge 13 marzo 1988, n. 69, va rilevato che si tratta di una prestazione economica a sostegno, anzitutto, del reddito delle famiglie dei lavoratori dipendenti o dei pensionati da lavoro dipendente, calcolata in relazione alla dimensione del nucleo familiare, alla sua tipologia, nonche’ del reddito complessivo prodotto al suo interno. L’istituto si ricollega a quello degli assegni familiari disciplinato con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955 (testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), il quale, nonostante le svariate modificazioni apportate dalla successiva normativa che hanno portato sempre maggiori categorie (ivi compresi i lavoratori c.d. parasubordinati iscritti alla gestione separata) a usufruire della relativa tutela, risulta tutt’oggi il testo base di riferimento in materia.
5.1. La L. n. 89 del 1988 che ha riordinato la materia, e sancito il definitivo passaggio terminologico da “assegni familiari” ad “assegni per il nucleo familiare” (ANF), all’articolo 2, comma 3, precisa infatti per gli aspetti non disciplinati direttamente dalle nuove disposizioni, restano in vigore le norme del T.U.
5.2. Con la riforma del 1988 l’istituto ha assunto un’impronta piu’ spiccatamente assistenziale ed il parametro determinante per la sua concessione sono divenuti il reddito familiare e il numero dei componenti del nucleo familiare. Le modalita’ contributive e di erogazione sono rimaste pressoche’ immutate rispetto alla precedente normativa, tuttavia, l’utilizzo del requisito del reddito del nucleo familiare unitamente a quello del numero dei componenti, in luogo di quello della vivenza a carico, pongono come condizione legittimante la concessione dell’emolumento lo stato di bisogno del nucleo nel suo complesso che diviene quindi anche il destinatario della tutela.
5.3. Il fondamento costituzionale dell’istituto dell’assegno per il nucleo familiare va ricercato nel fruttuoso connubio degli articoli 31, 36 e 38 Cost.; sebbene l’articolo 38 non faccia menzione della famiglia come nucleo degno di tutela, la sua inclusione puo’ essere desunta accostando la previsione dell’articolo 36 in merito al diritto del lavoratore ad una retribuzione “in ogni caso sufficiente ad assicurare a se’ e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa”.
6.- Il riconoscimento degli ANF ai lavoratori somministrati anche nella fase di disponibilita’ risponde alle caratteristiche peculiari del lavoro somministrato a tempo indeterminato ed alla ratio dell’istituto degli assegni al nucleo familiare; oltre che, come si dira’, alla interpretazione sistematica ed evolutiva delle norme sugli assegni familiari coniate sul tradizionale modello del lavoro dipendente.
7.- Ne’ in contrario puo’ rilevare la sentenza citata dall’INPS (Cass. n. 6155/2004) la quale si riferisce a tutt’altro caso (relativo al periodo compreso fra la data di sospensione dell’attivita’ produttiva per insolvenza del datore e quella di dichiarazione di fallimento dell’imprenditore), in cui il sinallagma negoziale non e’ sussistente e non sorge neppure alcun diritto alla retribuzione (mentre nel caso in esame il diritto sorge sotto forma di indennita’ di disponibilita’).
8.- Neppure puo’ valere la disciplina dell’assegno per il nucleo familiare nella parte in cui richiama quella degli assegni familiari dettata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955, la quale stabilisce all’articolo 1 che gli assegni familiari previsti dal presente testo unico spettano ai capifamiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica; mentre l’articolo 12, comma 1 dispone che gli assegni sono dovuti qualunque sia il numero delle giornate prestate nei periodi fissati per la loro corresponsione; e l’articolo 59 prevede la commisurazione dell’assegno alle giornate di lavoro prestate.
8.1. Ad avviso di questa Corte, la situazione del lavoratore somministrato in situazione di disponibilita’ deve essere parificata ai fini in discorso a quella dei “lavoratori che prestano lavoro retribuito alle dipendenze di altri”.
8.2. E’ infatti evidente che il dettato della risalente normativa (che fa riferimento alle giornate di prestazioni di lavoro alle dipendenze di altri) non possa essere inteso in senso letterale e debba essere invece coordinato e rapportato anche con l’istituto del lavoro somministrato, solo successivamente introdotto nell’ordinamento. Il dato testuale dell’articolo 1, comma 1, secondo cui gli assegni spettano solo a coloro che “prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri”, se restrittivamente interpretato, non consentirebbe di attribuire la prestazione neanche durante il periodo di utilizzazione del lavoratore somministrato, per la carenza del requisito della prestazione di lavoro a favore del datore da cui e’ dipendente. Tale soluzione porrebbe inevitabili problemi di contrasto con il principio di parita’ di trattamento di cui al Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 23 prima e del Decreto Legislativo n. 81 del 2015, articolo 35 dopo.
8.3. La sentenza della Corte di Cassazione Cass. n. 6155/2004, richiamata dell’Inps, conferma invece la correttezza di questa conclusione, poiche’ individua come presupposti necessari per l’erogazione degli assegni familiari l’esistenza in vita del sinallagma funzionale ed il corrispondente sorgere dell’obbligazione retributiva; presupposti che sono entrambi presenti nella fattispecie in esame posto che appunto il contratto esiste ed esiste anche lo scambio negoziale; in quanto a fronte della obbligazione del lavoratore di restare a disposizione del suo somministratore, questi gli corrisponde un’indennita’ di disponibilita’ che ha natura retributiva.
8.4. La fattispecie in oggetto non puo’ essere considerata neppure un’eccezione paragonabile al caso della malattia, maternita’, ferie ecc. ovvero a tutte le ipotesi in cui il rapporto di lavoro subisce una sospensione e la mora e’ percio’ in capo al debitore che non matura il diritto alla retribuzione; ed e’ pertanto tale da necessitare di una specifica previsione al fine di garantirgli la corresponsione della prestazione in discorso.
8.5. Nemmeno puo’ valere in senso contrario la previsione, richiamata nel ricorso dall’INPS, del Decreto Legislativo n. 276 del 2003, articolo 22, comma 3, in virtu’ del quale l’indennita’ di disponibilita’ e’ esclusa dal computo di ogni istituto di legge e di contratto collettivo, atteso che tale affermazione si riferisce evidentemente alla base di computo degli istituti retributivi derivanti dalla legge e dal contratto collettivo (mensilita’ aggiuntive, ferie, festivita’,TFR, ecc.) e non certamente al riconoscimento delle prestazioni previdenziali. Del resto la stessa previsione conferma, semmai, la natura retributiva dell’indennita’ di disponibilita’, destinata per sua natura ad essere ricompresa nella base di computo di emolumenti retributivi, salvo appunto la specifica disciplina contraria dettata dalla legge.
8.6.- Per contro va ribadito che l’indennita’ di disponibilita’ e’ assoggettata a contribuzione secondo l’aliquota ordinaria (e cio’ conferma la natura retributiva della prestazione); essendo dovuti i contributi ai sensi dell’articolo 25, comma 1, Decreto Legislativo n. 276. Le giornate trascorse in situazione di disponibilita’ fungono da base di computo per determinare l’importo dei trattamenti previdenziali di malattia, di maternita’, paternita’, infortunio, congedi parentali, quando questi eventi protetti cadono all’interno dei periodi durante i quali il lavoratore sia in attesa di assegnazione; nonche’ per la disoccupazione ordinaria, a requisiti ridotti, la Naspi, o la Asdi, successivi ai periodi di disponibilita’. Onde non si vede per quale motivo lo stesso periodo debba essere neutralizzato e non possa fungere da base di computo degli assegni familiari o dell’assegno per il nucleo familiare.
9.- Occorre dunque concludere che il diritto all’assegno per il nucleo familiare per il lavoratore che percepisce l’indennita’ di disponibilita’ derivi dalle regole generali richiamate dalla stessa disciplina normativa del lavoro somministrato e solo necessita di una interpretazione sistematica, che tenga conto della evoluzione della disciplina del lavoro subordinato; atteso che al momento della introduzione della provvidenza in discorso (Decreto Legge n. 69 del 1988, Decreto del Presidente della Repubblica n. 797 del 1955), non esisteva la fattispecie del lavoro somministrato essendo le norme sugli assegni familiari modellate in relazione al modello tradizionale del lavoro dipendente.
10. E’ pure evidente che anche per la indennita’ di disponibilita’ sussista la ratio protettiva previdenziale che e’ all’origine della prestazione volta a considerare ed a tutelare il nucleo familiare; si tratta infatti di prestazione garantita in favore del lavoratore in ragione dei suoi carichi di famiglia mediante una tutela specifica per il nucleo familiare, diretta, in attuazione dell’articolo 31 e 36 Cost., a garantire un sufficiente reddito alle famiglie che ne siano complessivamente sprovviste. Non si intuirebbe invece la ragione dell’esclusione per un lavoratore che percepisce una modestissima indennita’ di poche centinaia di Euro pur restando alle dipendenze di un altro soggetto (il somministratore); e l’esclusione porrebbe percio’ problemi di collisione con il principio di eguaglianza in relazione all’articolo 3 Cost., commi 1 e 2, tali da indurre ad una interpretazione adeguatrice del dato normativo, che adotti come elemento caratterizzante non la prestazione di lavoro dipendente, ma il sinallagma funzionale del rapporto in vista di una prestazione lavorativa. Sicche’ non sussiste alcun ostacolo ad applicare le norme del Testo Unico anche al lavoro somministrato laddove tale continuita’ permanga, sia che la stessa si esprima nello svolgimento di attivita’ lavorativa presso terzi sia nella prestazione di disponibilita’ al somministratore.
In entrambi i casi non vi e’ infatti mai sospensione del rapporto ma, come innanzi visto, permanenza di obblighi reciproci, anche di natura economica, rispetto ai quali e’ agevole parametrare il diritto agli ANF, che andra’ quindi riconosciuto nei periodi di utilizzazione in rapporto alla retribuzione e nei periodi di attesa in rapporto all’indennita’ di disponibilita’.
Nel caso del lavoro somministrato non si tratterebbe di riconoscere l’ANF anche in assenza di rapporto, di prestazione e di retribuzione, ma di adattare i criteri di riconoscimento del diritto ad un modello contrattuale istituito successivamente all’entrata in vigore della legge regolativa, che prevede funzionalmente, pur perdurando il rapporto, la possibile alternanza tra prestazione lavorativa a favore di terzi utilizzatori, di cui non si e’ dipendenti, ed eventuali fasi di disponibilita’, entrambe compensate dal somministratore, in misura e con criteri diversi ma comunque predeterminati.
11.- Da un punto di vista sistematico, non si puo’ omettere di rilevare che costituirebbe una distorsione rispetto ai principi che regolano le assicurazioni sociali, desumibili dall’articolo 38 Cost. e dagli articoli 2114, 2115 e 2116 c.c., sottoporre l’indennita’ di disponibilita’ ad obblighi contributivi e negare rispetto alla stessa le prestazioni assistenziali alimentate da tale contribuzione.
L’attribuzione degli ANF anche durante la disponibilita’ del lavoratore somministrato risulta inoltre coerente con l’analogo riconoscimento ai marittimi in CRL durante la fase inattiva e di disponibilita’ retributiva; in entrambi i casi si e’ in presenza di fattispecie particolari, il cui profilo causale si caratterizza per la necessaria presenza di una fase di attesa in cui manca la prestazione lavorativa effettiva ma permane il sinallagma funzionale e l’obbligo di disponibilita’.
12. Non da ultimo a favore della soluzione positiva milita l’assenza di ostacoli di carattere operativo: l’indennita’ di disponibilita’ e’ come la retribuzione interamente sostenuta con risorse proprie del somministratore, e’ assoggettata a contribuzione, con obblighi sempre a carico del somministratore, e in quanto tale concorre alla formazione dell’anzianita’ contributiva utile ai fini del diritto e della misura della pensione, nonche’ della retribuzione imponibile ai fini previdenziali per il calcolo della prestazione pensionistica. L’obbligazione contributiva costituisce garanzia di finanziamento e rende applicabile il meccanismo del versamento con il sistema del conguaglio tra Inps e agenzia di somministrazione. L’indennita’ di disponibilita’ e’ divisibile in quote orarie per cui e’ ad essa applicabile il meccanismo della riduzione di cui all’articolo 59 del TU; l’ANF potra’ essere agevolmente calcolato rispetto all’ammontare dell’indennita’ di disponibilita’ analogamente a come viene calcolato rispetto alla retribuzione.
13. Per le considerazioni fin qui esposte il ricorso dell’INPS deve essere rigettato, con condanna al pagamento delle spese liquidate in dispositivo e distrazione a favore degli avvocati antistatari.
14. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3700,00, di cui Euro 3500,00 per compensi professionali, oltre al 15% di spese generali ed oneri accessori, spese da distrarsi in favore degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS) antistatari. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso ex articolo 13, comma 1-bis.

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