Eccezione di frazionamento del credito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27089.

Eccezione di frazionamento del credito.

Salvo il giudicato interno, l’eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l’esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all’opposto un termine per replicare all’eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall’opponente).

Ordinanza|6 ottobre 2021| n. 27089. Eccezione di frazionamento del credit

Data udienza 6 maggio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocati – Compensi professionali – Domande relative a distinti diritti di credito inerenti al medesimo rapporto di durata tra le parti – Onere del creditore di provare la sussistenza di un interesse oggettivo alla tutela processuale frazionata – Eccezione di frazionamento del credito – Mancata concessione ai un termine per la memoria a fronte di un’eccezione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13167/2016 proposto da:
(OMISSIS), IN PROPRIO, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la Signora (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2555/2015 del TRIBUNALE di TREVISO, depositata il 19/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 06/05/2021 dal Consigliere Dott. LORENZO ORILIA.

Eccezione di frazionamento del credito

RITENUTO IN FATTO

1 Il Tribunale di Treviso con sentenza del 19.11.2015 ha respinto il gravame proposto dall’avvocato (OMISSIS) contro la sentenza del locale Giudice di Pace (n. 545 del 2013) che, nei due giudizi (riuniti) di opposizione proposti dalla cliente (OMISSIS), aveva revocato i rispettivi decreti ingiuntivi ottenuti dal legale per pagamento di compensi e aveva ordinato la restituzione degli importi versati comprese le spese per la provvisoria esecuzione, ravvisando un’ipotesi di improponibilita’ delle domande per abusivo frazionamento del credito.
Il giudice di appello ha motivato il rigetto del gravame osservando. per quanto interessa:
– che le doglianze relative all’incompetenza per valore erano prive di fondamento perche’ la competenza funzionale del giudice di pace include anche la domanda di restituzione degli importi incassati dal creditore in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo (comprensivi di capitale, interessi e spese di esecuzione), domanda da considerarsi accessoria all’istanza di revoca del decreto ingiuntivo, che doveva ritenersi implicitamente contenuta in essa e che non poteva neppure considerarsi nuova, dovendosi applicare l’articolo 336 c.p.c.;
– che l’omessa concessione di un termine per replicare all’eccezione di abuso del diritto di credito sollevata dall’opponente debitrice con la memoria del 27.5.2013 non costituiva violazione del principio del contraddittorio, perche’ la (OMISSIS) avrebbe potuto replicare nel corso dell’udienza del 13.6.2013, disponendo del tempo necessario;
– che erano manifestamente infondate le censure riguardanti la violazione dell’articolo 281 sexies c.p.c., sia riguardo alla sottoscrizione della sentenza che alle indicazioni contenute nel relativo modello procedi mentale;
– che parimenti erano infondate le doglianze attinenti al merito perche’ l’unicita’ del rapporto professionale non giustificava il frazionamento del credito e quindi correttamente il Giudice di Pace aveva dichiarato improponibili le domande;
– che infine andava rigettata l’istanza formulata dall’appellante ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., non ravvisandosi espressioni offensive nelle affermazioni del difensore dell’appellata in ordine alla dazione di un assegno.
2 Contro tale sentenza la professionista propone ricorso per cassazione con nove motivi, a loro volta contenenti plurime censure. Resiste con controricorso la cliente.

 

Eccezione di frazionamento del credito

CONSIDERATO IN DIRITTO

1 Col primo motivo la (OMISSIS) denunzia violazione dell’articolo 354 c.p.c., per mancata rimessione delle parti davanti al primo giudice – Nullita’ derivata della sentenza di primo grado per violazione del principio del contraddittorio (articolo 101 c.p.c., comma 2, articoli 24 e 111 Cost.). Argomento nuovo introdotto da controparte: improponibilita’ della domanda – sua introduzione tardiva. Sostiene la ricorrente che la questione della improponibilita’ era stata posta tardivamente e quindi doveva ritenersi sollevata di ufficio dal giudice, con conseguente obbligo di concedere il termine per le memorie ai sensi dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, non essendo sufficiente la redazione di una mera replica a verbale e non potendo essa depositare una memoria non autorizzata. Rileva inoltre che si trattava di una questione nuova, introdotta in una memoria autorizzata solo per la precisazione delle conclusioni sulla questione di competenza. Chiede pertanto la cassazione della sentenza con rinvio direttamente al primo giudice, stante la violazione del diritto al contraddittorio e la nullita’ della sentenza di primo grado.
2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’articolo 111 Cost., comma 6: motivazione apparente in punto di mancata concessione del termine per la replica, criticando l’affermazione contenuta a pag. 8 della sentenza del giudice di appello ove si e’ ricavata la ragionevolezza dell’ordinanza non motivata del giudice di pace da un precedente giurisprudenziale senza pero’ spiegare il motivo per cui non era stato concesso dal Giudice di Pace il termine per replicare e dove e in che modo il Giudice di Pace avesse fondato la ragionevolezza al fine di bypassare l’istanza.

 

Eccezione di frazionamento del credito

I primi due motivi sono fondati.
E’ opportuno premettere che, secondo la ricostruzione dell’odierna ricorrente, i due decreti ingiuntivi furono richiesti per conseguire il compenso per tre pratiche legali, (per la fase stragiudiziale e civile e poi per quella penale). La (OMISSIS) ritiene invece che il rapporto col professionista fosse unico perche’ si riferiva all’assistenza legale prestata per un unico sinistro stradale. I giudici di merito hanno aderito a quest’ultima tesi.
Cio’ chiarito, osserva la Corte che l’eccezione di indebito frazionamento di pretese dovute in forza di un unico rapporto obbligatorio attiene alla proponibilita’ della domanda e quindi e’ rilevabile anche di ufficio dal giudice. Logica conseguenza e’ che la relativa eccezione, se sollevata dalla parte, non soggiace a preclusioni, salvo ovviamente la formazione del giudicato interno.
Pertanto, si rivela priva di fondamento l’affermazione della ricorrente secondo cui l’eccezione doveva ritenersi tardiva perche’ sollevata solo con la memoria del 27.5.2013 e non in sede di opposizione.
A fronte di una tale eccezione, pero’, il Giudice di Pace avrebbe dovuto concedere al creditore opposto che ne aveva fatto richiesta, il termine per una memoria difensiva, in coerenza con la previsione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, per il caso di rilievo di ufficio, al fine di consentirgli di dimostrare l’esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
Le sezioni unite infatti, hanno affermato che le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, benche’ relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi, ma, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, – si’ da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attivita’ istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell’identica vicenda sostanziale – le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, e, laddove ne manchi la corrispondente deduzione, il giudice che intenda farne oggetto di rilievo dovra’ indicare la relativa questione ex articolo 183 c.p.c., riservando, se del caso, la decisione con termine alle parti per il deposito di memorie ex articolo 101 c.p.c., comma 2 (cfr. Sez. U., Sentenza n. 4090 del 16/02/2017 Rv. 643111).

 

Eccezione di frazionamento del credito

Questo principio, affermato in relazione all’ipotesi di rilievo di ufficio della questione da parte del giudice, non puo’ non valere anche nel caso di rilievo su eccezione di parte, essendo finalizzato alla tutela del diritto al contraddittorio, che a sua volta, e’ espressione del diritto di difesa garantito dagli articoli 24 e 111 Cost..
Orbene, pretendere, come fa la Corte d’Appello, che la parte – a fronte di una eccezione sollevata dall’avversario con una memoria redatta in termine congruo di quasi sessanta giorni fissato dal Giudice di Pace (dal 2.4.2013 al 27.5.2013: cfr. sentenza impugnata pag. 5) e a seguito di una compiuta valutazione della vicenda – debba farsi carico di replicare solo nel verbale di udienza, si rivela una scelta contraria ai suddetti principi, anche perche’ l’odierna ricorrente non poteva neppure prevedere l’introduzione dell’eccezione in una memoria concessa dal giudice per tutt’altri fini, cioe’ “per la precisazione delle conclusioni sulla questione pregiudiziale sollevata da parte attrice” (cioe’ sull’eccezione di incompetenza per valore: cfr. verbale di udienza del 2.4.2013 la cui consultazione e’ consentita in ragione della natura del vizio dedotto); quindi nulla poteva indurla – per evitare la decadenza al diritto di replica sull’avversa eccezione di abuso del diritto a provvedere alla urgente consultazione della memoria dell’opponente e per giunta disponendo di un lasso di tempo di appena 17 giorni, quindi di gran lunga inferiore a quello di quasi sessanta giorni di cui aveva beneficiato l’altra parte per impostare l’eccezione nuova, e inferiore addirittura al termine minimo di venti giorni previsto dall’articolo 101 c.p.c., comma 2.
Eppure la concessione di un termine per la memoria di replica – che, si badi bene, la creditrice opposta aveva chiesto nell’udienza del 13.6.2013, cioe’ nella prima udienza utile successiva al deposito della memoria (avvenuto il 27.5.2013) – avrebbe potuto consentirle di difendersi adeguatamente sulla avversa eccezione dimostrando l’esistenza di un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata (le cui argomentazioni si trovano oggi svolte nei motivi quarto e quinto del ricorso per cassazione, di cui si dira’ appresso).

 

Eccezione di frazionamento del credito

Il giudice di appello, investito di specifico motivo di gravame, avrebbe dovuto quindi dichiarare la nullita’ della sentenza, per violazione del principio del contraddittorio e disporre ai sensi dell’articolo 354 c.p.c., comma 6, la rimessione in termini per lo svolgimento nel processo di secondo grado delle attivita’ il cui esercizio non era stato possibile (non rientrando la nullita’ della sentenza per la mancata attuazione del contraddittorio nelle ipotesi di rimessione della causa al primo giudice disciplinate dagli articoli 353 e 354 c.p.c: cfr. Sez. 3, Sentenza n. 21108 del 31/10/2005 Rv. 585265).
3 Col terzo motivo si denunzia violazione dell’articolo 111 Cost., in tema di giusto processo e del generale principio di conservazione degli atti: rileva al riguardo la ricorrente che l’improponibilita’ delle domande monitorie (confermata dalla Corte d’Appello) avrebbe comportato la proposizione di una nuova azione, con duplicazione di procedimenti in violazione del principio di economia processuale e del giusto processo, considerato anche l’obbligo di restituzione di quanto speso per il recupero dei crediti professionali.
4 Col quarto motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 1173 c.c. (concetto di obbligazione e di rapporto obbligatorio) – Unico rapporto obbligatorio di cui in sentenza – Insussistenza – Tre diversi incarichi conferiti dalla signora (OMISSIS) all’avv. (OMISSIS). Con tale motivo si critica il Tribunale per avere ravvisato un unico rapporto obbligatorio mentre invece si trattava di tre pratiche.
5 Col quinto motivo la ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dal fatto che nel caso di specie l’iniziativa adottata non aveva comportato nessun aggravio di spese per il debitore; fornisce quindi a sostegno dell’assunto una serie di conteggi sull’ammontare delle spese in caso di unica domanda monitoria rapportandole a quelle occorse nei due ricorsi per decreto ingiuntivo.
6 Col sesto motivo si denunzia violazione di norme sulla competenza (articolo 7 c.p.c.) – Abnormita’ della sentenza di primo grado per superamento del limite di competenza per valore del Giudice di Pace – Ulteriore violazione di norma sulla competenza (articolo 14 c.p.c.) – Abnormita’ della sentenza per superamento della competenza per valore, rimproverandosi alla Corte d’Appello di avere confermato la sentenza di condanna alla restituzione della somma di Euro 11.130,41 eccedente il limite di competenza per valore del Giudice di Pace e che neppure la (OMISSIS) aveva domandato, essendosi limitata a chiedere una riduzione delle parcelle.
7 Col settimo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato rimproverando alla Corte d’Appello di avere disatteso la relativa censura richiamando impropriamente l’articolo 336 c.p.c. e ribadisce che la stessa cliente aveva domandato una riduzione degli importi ma non certo l’integrale restituzione.
8 Con l’ottavo motivo la ricorrente denunzia violazione dell’articolo 281 sexies c.p.c. – Omessa discussione orale – Omissione della lettura del dispositivo – Violazione dell’articolo 113 c.p.c., articolo 101 Cost., comma 2, articolo 132 c.p.c., comma 1, n. 4, articolo 118 disp. att. c.p.c., comma 1 – Omissione totale delle motivazioni di diritto della sentenza – Motivazione apparente – Nullita’ e/o inesistenza della sentenza, dolendosi della mancanza di discussione orale e della lettura del dispositivo in udienza, nonche’ della motivazione apparente.
9 Col nono motivo la (OMISSIS) si duole del rigetto dell’istanza di cancellazione di espressioni offensive da lei avanzata ai sensi dell’articolo 89 c.p.c., osservando che l’affermazione de “la falsa dazione all’avvocato (OMISSIS) di un assegno per il quale non esiste fattura e’ palesemente diffamatoria”, ne’ puo’ ritenersi collegata al diritto di difesa.
Il quinto, motivo, che e’ opportuno esaminare con precedenza per ragioni di priorita’ logica, e’ fondato.
Come e’ noto, uno degli effetti negativi del frazionamento del credito e’ l’unilaterale aggravamento della posizione del debitore con conseguente violazione dei principi di correttezza e buona fede (cfr. Sez. U., Sentenza n. 23726 del 15/11/2007 Rv. 599316; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 19898 del 27/07/2018 Rv. 650068).
Ebbene, nel caso di specie, nel giudizio di appello tale aspetto aveva formato oggetto di discussione (v. pagg. 51-56) e dunque il Tribunale doveva esaminarlo per verificare se, appunto, l’iniziativa del creditore avesse potuto rappresentare anche un aggravamento della posizione della cliente, ma dalla sentenza impugnata non risulta dedicato alcun passaggio alla confutazione della tesi (sostenuta nell’atto di appello) dell’assoluta assenza di maggiori pregiudizi economici per la cliente. Il fatto ovviamente era decisivo perche’ se fosse risultata fondata la tesi difensiva dell’avvocato, l’esito della lite avrebbe potuto anche essere diverso.
A tale accertamento rimediera’ il giudice di rinvio, restando cosi’ logicamente assorbito l’esame di tutti gli altri motivi.
In conclusione, vanno accolti il primo, il secondo e il quinto motivo, con assorbimento dei restanti. La sentenza impugnata va cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso, che provvedera’, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente processo di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo, secondo e quinto motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, con rinvio al Tribunale di Treviso, che provvedera’ in diversa composizione anche in ordine alle spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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