Silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione

Consiglio di Stato, Sentenza|29 settembre 2021| n. 6547.

Silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione.

Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, può configurarsi silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione nei casi in cui questa non eserciti poteri attribuiti dall’ordinamento, in tal modo violando un preciso obbligo di provvedere e ledendo posizioni di interesse legittimo dell’interessato.

Sentenza|29 settembre 2021| n. 6547. Silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione

Data udienza 8 luglio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Edilizia residenziale pubblica – Società cessionaria del lotto – Comune – Attività amministrativa – Silenzio rifiuto – Silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9866 del 2020, proposto da Cooperativa Aq. Società Cooperativa Edilizia a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Ma. Al., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
– il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. Ra., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
– il Consorzio di costruzione (omissis) – Comparto (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Ma., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fe. Ma. Co. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina Sezione Prima, n. 225/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di (omissis) e del Consorzio di costruzione (omissis) – Comparto (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 il Cons. Oberdan Forlenza e udito l’avv. Ma. Al., che partecipa alla discussione orale ai sensi dell’art. 25 d.l. n. 137/2020;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Con l’appello in esame, la società Cooperativa edilizia Aq. impugna la sentenza 15 giugno 2020, n. 225, con la quale il TAR per il Lazio, sez. I della Sezione staccata di Latina, ha respinto il ricorso proposto per l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dal Comune di (omissis) sulla diffida del 5 agosto 2019.
Con tale diffida la Cooperativa, cessionaria di un lotto per la realizzazione di edilizia residenziale pubblica (ERP) nell’ambito della sottozona convenzionata “(omissis) comparto (omissis)”, intimava al Comune di esercitare i poteri di surroga ad esso attribuiti dalla legge o a sostituire l’inadempiente “Consorzio di costruzione (omissis) comparto (omissis)”, ovvero, in alternativa, ad assegnarle un diverso lotto.
In particolare, la Cooperativa Aq. lamenta che, benché il Consorzio la avesse convocata per un sopralluogo finalizzato alla consegna dell’area, tale consegna non aveva potuto avere luogo a causa della mancata realizzazione della strada carrabile di raccordo con l’area edificabile; né il Consorzio provvedeva alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle strade, nonostante ulteriori incontri e solleciti.
Di qui il richiesto intervento del Comune di (omissis) ad esercitare i poteri di surroga ad esso attribuiti dalla legge.
La sentenza impugnata afferma che non sussiste l’obbligo del Comune di esercitare nel caso di specie gli invocati poteri sostitutivi, in quanto:
– il Consorzio ha iniziato i lavori afferenti alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, in base al permesso di costruire 22 maggio 2018, n. 50, i cui termini non sono ancora scaduti;
– la cooperativa ha ricevuto il lotto asssegnatole, come da verbale di consegna del 7 dicembre 2017, ma, allo stato, ha corrisposto al Comune di (omissis) solo gli importi dovuti per l’acquisizione dell’area in diritto di superficie e per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, mentre non ha corrisposto la somma dovuta pro-quota per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, né ha rilasciato a garanzia dei pagamenti polizza fideiussoria;
– la cooperativa “è carente di interesse in quanto non ha presentato alcuna richiesta di permesso di costruire”, pur essendo stata immessa nel possesso del lotto concesso in diritto di superficie.
Avverso tale decisione vengono proposti i seguenti motivi di appello:
a) error in iudicando; erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione e falsa applicazione della l. n. 241/1990 (in art. 10-bis); eccesso e sviamento di potere; ciò in quanto: a1) non vi è stata alcuna consegna del lotto, anzi il verbale di consegna del 7 dicembre 2017 “circostanzia l’effettiva impossibilità di raggiungere il lotto assegnato alla cooperativa”; a2) il Comune, ai sensi dell’art. 14 della Convenzione del 2013 può esercitare la facoltà di surroga nel caso di inadempienza del Consorzio nell’esecuzione dei lavori; a3) se è vero che il termine del permesso di costruire rilasciato al Consorzio non è ancora scaduto, sono tuttavia passati oltre tre anni “ed appare alquanto difficile che le opere riusciranno ad essere realizzate entro il termine dei quattro anni”, come concesso e prorogato; a4) la cooperativa non è tenuta a contrarre polizza fideiussoria fintanto che non richiede il permesso di costruire;
b) erroneità dei presupposti, poiché la cooperativa non ha mai ricevuto in consegna il lotto e la sentenza impugnata da un lato afferma l’intervenuta consegna, in altro punto la nega, presentando quindi “motivazioni antitetiche e contraddittorie”;
c) error in iudicando; erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; ciò in quanto la sentenza ha erroneamente escluso la sussistenza dell’obbligo del Comune, mentre questo è l’unico “a poter esercitare legittimamente il potere espropriativo e/o comunque ai piani di lottizzazione per costruire una strada vicinale di accesso al lotto assegnato alla cooperativa”.
Si è costituito in giudizio il Comune di (omissis), che ha preliminarmente eccepito l’inammissibilità dell’appello “per violazione del dovere di specificità delle censure” ed ha concluso per il rigetto dell’appello, stante la su infondatezza.
Si è costituito in giudizio il Consorzio di costruzione (omissis) – Comparto (omissis), che ha preliminarmente eccepito:
– la “carenza di interesse legittimo della cooperativa appellante”, in quanto la cooperativa Aq. “è stata… radiata dall’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione”;
– l’inammissibilità dell’appello per difetto di specifiche censure, con violazione dell’art. 101 c.p.a.;
– l’inammissibilità dell’appello (e del ricorso originario in primo grado) “non sussistendo i presupposti di cui all’art. 31 coniugato con l’art. 117 c.p.a.”, né il Comune di (omissis) “era obbligato a provvedere sulla diffida per cui è stato instaurato il presente giudizio”.
Ha comunque concluso per il rigetto dell’appello stante la sua infondatezza.
Dopo il deposito di ulteriori memorie e repliche, all’udienza di trattazione in camera di consiglio la causa è stata riservata in decisione.

DIRITTO

2. L’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, anche in accoglimento dell’eccezione proposta dal Consorzio di costruzione (omissis) – Comparto (omissis), deve essere dichiarato inammissibile il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.
Come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, sez. IV, 18 settembre 2019, n. 6227; in precedenza, Cons. Stato, Ad. Plen., 9 gennaio 2002, n. 1), può configurarsi silenzio inadempimento da parte dell’amministrazione nei casi in cui questa non eserciti poteri attribuiti dall’ordinamento, in tal modo violando un preciso obbligo di provvedere e ledendo posizioni di interesse legittimo dell’interessato.
L’accertamento dell’illegittimità del silenzio dell’amministrazione non può essere, dunque, richiesto per la tutela di posizioni di diritto soggettivo.
Nel caso di specie, la controversia instaurata dall’attuale appellante presuppone in capo allo stesso la titolarità di una posizione di diritto soggettivo, alla quale non può essere assicurata la tutela per il tramite dello speciale rito volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione.
Difatti, la Cooperativa appellante reclama l’intervento surrogatorio del Comune di (omissis) in virtù della propria posizione di assegnataria di un lotto nell’ambito di aree destinate all’edilizia residenziale pubblica, aree per le quali era stata stipulata tra il predetto Comune ed il Consorzio (omissis) comparto (omissis) apposita convenzione urbanistica in data 27 febbraio 2013.
E ciò in quanto il Consorzio, secondo la prospettazione della ricorrente, non avrebbe adempiuto agli obblighi discendenti dalla predetta convenzione.
In disparte ogni considerazione sulla fondatezza di quanto rappresentato dalla Cooperativa appellante, appare evidente come la res controversa si fondi su un rapporto convenzionale intercorrente tra Comune e Consorzio (e sull’adempimento, o meno, delle obbligazioni assunte dalle parti), il che esclude la sussistenza di posizioni di interesse legittimo a fronte delle quali possa configurarsi silenzio inadempimento dell’Amministrazione.
Così come eccepito dal Consorzio (omissis) comparto (omissis) non sussistono “i presupposti di cui all’art. 31 coniugato con l’art. 117 c.p.a.”.
Per le ragioni esposte, l’appello deve essere dichiarato inammissibile, in quanto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado deve essere anch’esso dichiarato inammissibile.
Stante la natura delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull’appello proposto dalla Cooperativa Aq. S.r.l. (n. 9866/2020 r.g.), lo dichiara inammissibile e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara inammissibile il ricorso instaurativo del giudizio di primo grado.
Compensa tra le parti spese ed onorari del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Oberdan Forlenza – Consigliere, Estensore
Luca Lamberti – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Silvia Martino – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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