Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 agosto 2022| n. 24427.

Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte

Una questione pregiudiziale idonea a configurarsi quale causa pregiudiziale postula non solo che vi sia una domanda di parte relativa ad un punto costituente un antecedente logico necessario, di fatto o di diritto, rispetto alla decisione della controversia principale proposta – che come tale può essere accertato in via incidentale – ma anche che tale questione assuma un rilievo autonomo, in quanto destinato a proiettare le sue conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, su altri rapporti, al di fuori della causa, con la formazione della cosa giudicata a tutela di un interesse giuridico concreto, che trascende quello inerente alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è stata sollevata.(Nella specie, in riferimento alla questione relativa all’accertamento della intervenuta risoluzione di un contratto di appalto prima del suo scioglimento per determinazione dei Commissari straordinari di una amministrazione straordinaria, la S.C. ha escluso che la stessa dovesse ritenersi una causa pregiudiziale in senso tecnico, essendo l’azione volta ad ottenere dalla committente il pagamento del corrispettivo dei lavori eseguiti, senza che la stessa potesse avvalersi dell’eccezione di cui all’art. 1460 c.c., con la conseguenza di escludere altresì la qualità di parte soccombente, come tale legittimata all’appello, in capo all’amministrazione straordinaria, pure convenuta in primo grado).

Ordinanza|8 agosto 2022| n. 24427. Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte

Data udienza 30 giugno 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte – Rigetto – Inesistenza di legittimazione e interesse a impugnare delle altre parti coinvolte nel giudizio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso n. 14453/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’institore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.r.l., in amministrazione straordinaria, in proprio e quale capogruppo mandataria dell’A.T.I., costituita con (OMISSIS) s.c.a.r.l. in amministrazione straordinaria e fallimento della (OMISSIS) s.p.a., in persona dei commissari straordinari Prof. (OMISSIS), Avv. (OMISSIS) e Dott. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
Fallimento (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.c. a r.l. in amministrazione straordinaria;
– intimati –
avverso la sentenza n. 2514/2014 della Corte d’appello di Roma depositata il 14/4/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 30/6/2022 dal Cons. Dott. Alberto Pazzi.

 

Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte

RILEVATO

che:
1. L’azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato (cui succedeva ex lege (OMISSIS) s.p.a., d’ora innanzi (OMISSIS)) affidava, con convenzione-contratto n. (OMISSIS), all’A.T.I. da ultimo composta da (OMISSIS) s.r.l. (di seguito (OMISSIS)), quale capogruppo mandataria, (OMISSIS) s.c. a r.l. e (OMISSIS) s.p.a. (poi divenuta (OMISSIS) s.p.a.) i lavori progettuali per la tratta ferroviaria (OMISSIS) e per l’insediamento della nuova officina grandi riparazioni di Firenze.
(OMISSIS) era dichiarata insolvente in data 1 ottobre 2003 e ammessa all’amministrazione straordinaria il successivo 14 novembre 2003; stessa sorte spettava a (OMISSIS) s.c. a r.l., mentre (OMISSIS) s.p.a. veniva dichiarata fallita.
(OMISSIS), preso atto dell’abbandono del cantiere e del fatto che le opere non erano state riprese a seguito della diffida ad adempiere inviata dalla direzione lavori, deliberava, in data 10 febbraio 2004, la risoluzione della convenzione/contratto.
Il commissario straordinario di (OMISSIS) in a.s., con dichiarazione del 14 marzo 2004, rappresentava l’intenzione della procedura di sciogliersi dal medesimo contratto ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50, comma 1.
2. Il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. evocava in giudizio avanti al Tribunale di Roma (OMISSIS), (OMISSIS) in a.s. e (OMISSIS) s.c. a r.l. in a.s. affinche’ fosse accertata l’illegittimita’ della risoluzione della convenzione n. 48/1984 disposta dalla committente con Delib. 10 febbraio 2004 e venisse dichiarato che la medesima convenzione era stata risolta, invece, dai commissari straordinari di (OMISSIS) e (OMISSIS) s.c. a r.l..
Domandava, inoltre, la condanna di (OMISSIS) o di (OMISSIS) al pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis.
3. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 520/2012, rigettava le domande, all’esito di un giudizio svoltosi nella contumacia di (OMISSIS) in a.s. e (OMISSIS) s.c. a r.l. in a.s..
4. La sentenza veniva impugnata dalla sola (OMISSIS) in a.s., che chiedeva l’accoglimento nei confronti di (OMISSIS) della stessa domanda di accertamento svolta in primo grado dal Fallimento di (OMISSIS) s.p.a..
La Corte d’appello di Roma rigettava, in primo luogo, l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello proposta da (OMISSIS), osservando che la domanda di accertamento era stata solo formalmente proposta dal Fallimento nei confronti della Procedura di amministrazione straordinaria, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio fra tutte le parti, ma che rispetto a tale statuizione anche l’appellante doveva ritenersi soccombente nel giudizio di primo grado, stante la comunanza fra la sua posizione e quella dell’attore quanto all’interesse sostanziale sottostante all’accertamento negato.

 

Domanda di accertamento incidentale funzionale all’accoglimento di una domanda di condanna verso la controparte

Sussisteva percio’ l’interesse di (OMISSIS) in a.s. all’impugnazione, che non era preclusa dal fatto che la procedura di amministrazione straordinaria non si fosse costituita dinanzi al tribunale, atteso che la questione dell’inoperativita’ della risoluzione per l’intervenuto scioglimento del contratto ad opera dei commissari straordinari, in realta’, era rilevabile d’ufficio dal giudice, sicche’ con l’appello non erano state avanzate domande o eccezioni nuove, ma si era soltanto fatto valere l’omesso esercizio di questo potere di rilievo d’ufficio.
Cio’ premesso, la Corte di merito, in accoglimento dell’appello, dichiarava l’illegittimita’ della risoluzione operata da (OMISSIS) del contratto-convenzione n. (OMISSIS), reputando che lo stesso dovesse considerarsi cessato a seguito della dichiarazione di scioglimento resa dai commissari straordinari di (OMISSIS) in a.s. in data 14 marzo 2004, quale effetto anteriore e prevalente prodotto sul rapporto contrattuale ai sensi del Decreto Legislativo n. 270 del 1999, articolo 50, comma 1.
Disponeva, inoltre, l’eliminazione del capo della sentenza impugnata che aveva condannato il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a. a rifondere a (OMISSIS) le spese di lite e poneva a carico di quest’ultima, oltre alle spese del grado liquidate in favore di (OMISSIS), anche quelle della consulenza tecnica espletata in primo grado.
5. (OMISSIS) ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, pubblicata in data 14 aprile 2014, prospettando cinque motivi di doglianza. (OMISSIS) in a.s. ha resistito con controricorso.
Gli intimati Fallimento (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.c. a r.l. in a.s. e (OMISSIS)s.p.a. non hanno svolto difese.
Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..

 

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CONSIDERATO

che:
6. Il terzo motivo di ricorso – da cui occorre prendere le mosse, in applicazione del principio della ragione piu’ liquida – prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 344 c.p.c.: la Corte distrettuale ha ritenuto che (OMISSIS) in a.s., quale titolare di un proprio diritto soggettivo nei confronti di (OMISSIS) a veder riconosciuta l’illegittimita’ della risoluzione da questa dichiarata, avesse interesse e legittimazione ad impugnare, in quanto era risultata sostanzialmente soccombente nel giudizio di primo grado, dove era stata riconosciuta la legittimita’ dell’operato della committente.
In questo modo il collegio d’appello ha valorizzato il fatto che (OMISSIS) in a.s. fosse contitolare della stessa situazione giuridica attiva posta a base della domanda attrice, senza considerare, pero’, che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. aveva citato la procedura concorsuale della ex capo gruppo per proporre domande contro la stessa (dato che non sapeva se (OMISSIS) avesse gia’ corrisposto a (OMISSIS) somme per presunti ulteriori lavori ed al fine di domandare, in questo caso, che (OMISSIS) in a.s. gliele “girasse”).
(OMISSIS) in a.s., quale controparte sostanziale evocata in giudizio in funzione di un’eventuale condanna pecuniaria, non poteva percio’ essere considerata quale consorte in lite dell’originaria attrice e l’attribuzione di una simile veste costituiva un’indebita ed arbitraria estensione degli effetti del contegno processuale delle altre parti.
7. Il motivo e’ fondato.
7.1 La sentenza impugnata da’ atto (alle pagg. 4 e 5) che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. aveva instaurato il giudizio al fine di accertare se la convenzione d’appalto fosse stata risolta in danno da (OMISSIS), e in tale caso accertare anche l’illegittimita’ della relativa declaratoria (per difetto di comunicazione all’impresa fallita), oppure se, viceversa, il contratto si fosse sciolto per iniziativa di (OMISSIS) in a.s..
Il Fallimento, inoltre, aveva formulato ulteriori domande a contenuto economico, “sostanziantisi nella pretesa di pagamento dei lavori compiuti dall’impresa in bonis sino al 30.6.2003 nei confronti di tutte le convenute, solidalmente o individualmente, ed accertare inoltre se tale pagamento fosse gia’ stato compiuto dalla concedente alla capogruppo (OMISSIS)”.

 

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Non e’ contestato che l’Amministrazione straordinaria fosse parte vittoriosa, in quanto tale priva di interesse e legittimazione all’impugnazione, rispetto alla domanda (di condanna al pagamento) proposta dal Fallimento nei suoi diretti confronti.
Ora, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte d’appello, la convenuta non poteva rivestire, al contempo, la qualita’ di parte soccombente rispetto alle domande di accertamento, dal momento che era rimasta contumace nel giudizio di primo grado e non le aveva a sua volta avanzate contro (OMISSIS), ne’ in via autonoma ne’ in via di intervento adesivo.
La soccombenza dell’Amministrazione straordinaria derivante dal rigetto di tali domande avrebbe potuto configurarsi solo se la Procedura avesse rivestito, rispetto ad esse, la posizione di litisconsorte necessaria, ovvero di parte nei cui confronti la pronuncia era destinata a far stato, precludendole, in caso di mancata impugnazione, di proporre le stesse domande contro (OMISSIS) in un separato giudizio.
A smentire che ci si trovasse in presenza di siffatta ipotesi basterebbe il fatto, pacifico, che prima della proposizione dell’appello (OMISSIS) in a.s. aveva gia’ instaurato dinanzi al Tribunale di Roma un autonomo giudizio nei confronti di (OMISSIS) per sentir accertare che il contratto d’appalto si era sciolto per iniziativa dei Commissari Straordinari (fatto sostanzialmente ignorato dalla corte di merito, che non si e’ neppure chiesta se, stante la contemporanea pendenza dinanzi al medesimo ufficio giudiziario, seppur in gradi diversi, di due cause parzialmente coincidenti, fosse necessario adottare uno dei rimedi previsti dalla legge per evitare un possibile contrasto fra giudicati).
Ma, al di la’ di questo rilievo, la posizione di litisconsorte necessaria di (OMISSIS) in a.s. rispetto alle domande di accertamento andava esclusa per il semplice fatto che il Fallimento le aveva proposte in via incidentale, e non principale, al solo fine di poter ottenere la condanna al pagamento di (OMISSIS).
Invero, atteso che il contratto si era gia’ pacificamente sciolto, cio’ che interessava all’attore era di sentir dichiarare che la risoluzione in danno da parte di (OMISSIS) era intervenuta in data successiva rispetto alla dichiarazione di scioglimento dei CC. SS., o comunque non gli era opponibile, perche’ in tal caso la convenuta committente non avrebbe potuto rifiutare il pagamento avvalendosi dell’eccezione di inadempimento ex articolo 1460 c.c..
Ora, affinche’ una questione pregiudiziale si trasformi in causa pregiudiziale e’ necessario, oltre alla domanda di parte, anche un interesse ad agire effettivo, che travalichi quello immediato e circoscritto alla sola definizione della causa iniziale, e consistente nell’attitudine della questione a influire su altri rapporti, proiettando su di essi le sue conseguenze giuridiche (si vedano in questo senso, fra molte, Cass. 6172/2015, Cass. 3248/2001, Cass. 562/1977).
Nessun interesse travalicante la causa sussisteva nel caso di specie, dato che il Fallimento (OMISSIS) s.p.a. aveva domandato il pagamento del proprio credito nello stesso giudizio in cui aveva proposto la questione pregiudiziale, ne’ risulta che la procedura appellante abbia dedotto, come sarebbe stato suo onere, che l’attore in primo grado vantava ulteriori diritti che, ove fatti valere in altra sede, sarebbero stati influenzati dall’accertamento sulla legittimita’ della risoluzione dichiarata.
Si trattava, quindi, di una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, che investiva circostanze controverse rientranti nel fatto costitutivo del diritto di credito dedotto in causa nei confronti di (OMISSIS) e che doveva essere decisa incidenter tantum.
7.2 La questione incidentale posta, non essendo idonea a fare stato rispetto alle altre parti della convenzione/contratto, non richiedeva quindi di essere necessariamente pronunciata nei loro confronti.
Ne discende che (OMISSIS) in a.s. non poteva essere considerata soccombente in primo grado e non era pertanto legittimata a proporre appello, perche’ l’unica domanda che la coinvolgeva era quella di condanna rivolta nei suoi confronti, rispetto alla quale era risultata vittoriosa.
8. L’accoglimento del motivo in esame comporta la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata, col conseguente venir meno di tutte le statuizioni emesse dal giudice di secondo grado, perche’ l’appello era inammissibile e il giudizio non poteva iniziare.
Restano assorbiti gli altri motivi di ricorso.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito sulle spese dell’appello, che, al pari delle spese di questo giudizio di legittimita’, vanno poste a carico di (OMISSIS) in a.s. e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa senza rinvio la sentenza impugnata e condanna (OMISSIS) in A.S. a rimborsare ad (OMISSIS) s.p.a. le spese del giudizio di appello, che liquida in Euro 6.800, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%, e quelle del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 7.800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori come per legge e contributo spese generali nella misura del 15%.

 

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