La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 agosto 2022| n. 24452.

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando questo verte su fatti analoghi a quelli oggetto del processo penale. Essa è pertanto idonea a dimostrare i fatti addebitati al lavoratore, accertati in sede penale, e che ne avevano determinato il licenziamento disciplinare, consistiti nell’aver inviato al datore di lavoro un certificato medico falso al fine di giustificare un’assenza di dieci giorni.

Ordinanza|8 agosto 2022| n. 24452. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile

Data udienza 11 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impiego pubblico privatizzato – Rai – Licenziamento disciplinare – Produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex art. 437 cod. proc. civ. – Ammissibile in caso di giudizio di rinvio se indispensabili ai fini della decisione della causa – Efficacia della sentenza penale passata in giudicato ex art. 654 cpp

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere

Dott. MICHELINI Gualtiero – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 246/2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2687/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2019 R.G.N. 1805/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere Dott. GUALTIERO MICHELINI.

La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile

 

RILEVATO IN FATTO

CHE:
1. la Corte d’Appello di Roma, pronunciandosi con sentenza n. 2687/2019 in sede di rinvio da questa Corte con sentenza n. 7830/2018, ha respinto il ricorso di primo grado proposto da (OMISSIS) contro la (OMISSIS) spa, diretto all’accertamento dell’illegittimita’ del licenziamento disciplinare intimatogli con lettera 15/2/2010, alla reintegrazione nel posto di lavoro (operatore di ripresa), al risarcimento del danno;
2. la Corte di Roma ha osservato che il ricorso era stato respinto dal Tribunale con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, e che la S.C. aveva disposto la cassazione con rinvio per erronea attribuzione (eccedente i limiti di cui all’articolo 257 bis c.p.c.) di decisivo valore di prova a dichiarazioni stragiudiziali del medico indicato come sottoscrittore del certificato medico ritenuto non genuino, anziche’ alla sua escussione testimoniale, avendo il datore di lavoro a cio’ rinunciato;
3. in sede di rinvio, la Corte d’Appello di Roma ha Data pubblicazione 08/08/2022 proceduto a rivalutare i fatti alla luce del principio di diritto che era stato affermato nella sentenza rescindente nei seguenti termini: in tema di licenziamento, la L. n. 604 del 1966, articolo 5, pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l’onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicche’ il giudice non puo’ avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso e’ consentito solo quando sia necessario dirimere un’eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l’onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l’altra a dover dimostrare, per prossimita’ alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello secondo cui, in un’ipotesi di licenziamento disciplinare fondato sulla produzione di certificati medici falsi, fosse onere del lavoratore dimostrare la veridicita’ di detti documenti);
4. la Corte in sede di rinvio ha attribuito decisivo rilievo alla sentenza depositata il 17/12/2015 con cui il Tribunale penale di Roma, all’esito di giudizio in cui la societa’ aveva partecipato come parte civile, ha affermato la penale responsabilita’ dell’odierno ricorrente per i reati di cui agli articoli 477 e 482 c.p., in relazione ai fatti oggetto di causa, in particolare per avere, in qualita’ di privato, contraffatto un certificato medico apparentemente emesso dal Dott. (OMISSIS) in sostituzione della Dott.ssa (OMISSIS) il 18/8/2009, in realta’ mai emanato dal predetto sanitario; trattandosi, appunto, di sentenza passata in giudicato, la Corte l’ha ritenuta idonea a fare stato nel presente giudizio ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., e ne ha ritenuto la produzione in fase di rinvio ammissibile ai sensi dell’articolo 437 c.p.c., in quanto di formazione successiva alla precedente sentenza della Corte d’appello cassata;
5. avverso tale sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, cui resiste con controricorso la Rai; il ricorrente ha comunicato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis.1 c.p.c.

CONSIDERATO IN DIRITTO

CHE:
1. con il primo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione delle norme processuali sull’ammissibilita’ di nuova produzione documentale in sede di rinvio e sul giudizio vincolato ai principi espressi dalla Cassazione, violazione ed erronea applicazione dell’articolo 654 c.p.p., (efficacia della sentenza penale nel giudizio civile) in relazione all’onere della prova ex articolo 2697 c.c., e articolo 115 c.p.c.;
2. il motivo non e’ fondato;
3. la Corte di merito ha espressamente richiamato il principio espresso da Cass. n. 2729/2015, in base al quale la produzione di nuovi documenti, in deroga al divieto ex articolo 437 c.p.c., e’ possibile anche in caso di giudizio di rinvio, qualora essi abbiano una speciale efficacia dimostrativa e siano ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa, in quanto dotati di un grado di decisivita’ e certezza tale che, da soli considerati, conducano ad un esito necessario della controversia (cfr. anche Cass. n. 20790/2018 sulla rilevanza del giudicato esterno);
4. e’ stata, infatti, ritenuta decisiva la sentenza del Tribunale di Roma, passata in giudicato e successiva alla sentenza d’appello cassata, di dichiarazione di penale responsabilita’ dell’imputato ed odierno ricorrente per il reato di falsita’ materiale in certificato amministrativo;
5. poiche’, ai sensi dell’articolo 654 c.p.p., la sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato nel giudizio civile quando in questo si controverte intorno a un diritto il cui riconoscimento dipende degli stessi fatti materiali oggetto del giudizio penale, nella specie e’ stato accertato in sede penale l’invio da parte del lavoratore alla societa’ datrice di lavoro di certificato medico falso per giustificare un’assenza di 10 giorni, ed in questa sede non e’ possibile contestare l’esito della sentenza passata in giudicato in relazione all’accertamento del fatto ed alla sua ascrivibilita’ all’imputato come operati in tale giudizio;
6. con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione ed erronea applicazione dell’articolo 2104 c.c., sostanzialmente per difetto di proporzionalita’ della sanzione, in relazione alle sue condizioni di salute;
7. il motivo e’ inammissibile;
8. in tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravita’ e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – e’ tenuto a valutare la legittimita’ e congruita’ della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, e’ incensurabile in sede di legittimita’ (Cass. n. 26010/2018; cfr., altresi’, Cass. n. 1631/2018); e, del resto, il CCL applicato al rapporto assegna specifica rilevanza ai fini del licenziamento disciplinare alla responsabilita’ per ipotesi di delitto come inteso dalle vigenti leggi;
9. con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione del principio di immediatezza della contestazione;
10. il motivo non e’ fondato;
11. per consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’immediatezza della contestazione va intesa, in tema di licenziamento disciplinare, in senso relativo, dovendosi dare conto delle ragioni che possono cagionare il ritardo (quali il tempo necessario per l’accertamento dei fatti o la complessita’ della struttura organizzativa dell’impresa), con valutazione riservata al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimita’, se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici;
12. nella specie, la Corte di merito ha ritenuto congruo il lasso di tempo di circa 2 mesi e mezzo tra la commissione del fatto e la lettera di contestazione, perche’ non particolarmente rilevante e non incongruo, anche in rapporto alle notorie grandi dimensioni della societa’ datrice ed al tempo necessario per accertare, con un sufficiente grado di attendibilita’, l’effettiva fondatezza dell’addebito;
13. con il quarto motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione alla validita’ del procedimento di comunicazione del licenziamento ai fini della decorrenza della sanzione espulsiva;
14. il motivo e’ inammissibile perche’ formulato in termini generici e privo di autosufficienza;
15. nel giudizio di legittimita’, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’articolo 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresi’, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualita’ e della tempestivita’ e, in secondo luogo, della decisivita’ delle questioni prospettatevi (cfr. Cass. n. 28072/2021; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 23834/2019);
16. d’altra parte, l’omessa considerazione di un fatto ritenuto decisivo e’ denunciabile in sede di legittimita’ solo all’interno dei parametri fissati da Cass. n. 8053/2014, nel senso che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice;
17. il ricorso deve percio’ essere respinto, con regolazione delle spese del grado, liquidate come da dispositivo, secondo il regime della soccombenza, e raddoppio del contributo ove dovuto, sussistendo i relativi presupposti processuali.

P.Q.M.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida in 4.000 per compensi, Euro 200 per esborsi, spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *