Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|5 agosto 2022| n. 24310.

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa” non va ricercato nell’implicita volontà del testatore di attribuire all’istituito la totalità dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione di un bene determinato, o di un complesso di beni determinati, come quota del suo patrimonio; risolta la questione interpretativa nel senso della istituzione “ex re”, l’erede in tal modo istituito può partecipare anche all’acquisto di altri beni, se del caso in concorso con l’erede legittimo e, quindi, raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto mediante il rapporto proporzionale tra il valore delle “res certae” attribuitegli ed il valore dell’intero asse ereditario.

Sentenza|5 agosto 2022| n. 24310. Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

Data udienza 31 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Successione testamentaria – Interpretazione del testamento come legato ovvero come istituzione di erede – Concorso fra istituito ex re ed erede legittimo – Ammissibilità – Rilevanza dell’indagine sul patrimonio del de cuius – Beni soggetti a regime tavolare – Efficacia costitutiva dell’intavolazione per gli atti tra vivi – Esclusione per gli atti mortis causa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4816 – 2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), in virtu’ di procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), quale erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), in forza di procura a margine della comparsa di costituzione;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 505/2016 della corte d’appello di Trieste, depositata il 29 luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Mistri Corrado, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l’avv. (OMISSIS), su delega, per il ricorrente e l’avv. (OMISSIS), su delega, per la controricorrente.

 

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

FATTI DI CAUSA

La presente causa riguarda la successione di Marrocco Fiorella, la quale ha disposto di propri beni con testamento, dichiarando di volere lasciare in eredita’ al coniuge (OMISSIS) “la parte di mia proprieta’, equivalente a meta’ dell’immobile e del terreno, siti in (OMISSIS), adiacenti all’attuale abitazione del sig. (OMISSIS), situata al n. (OMISSIS) di detta via.
La causa e’ stata promossa dal fratello della de cuius (OMISSIS), rivendicando la qualita’ di erede legittimo della de cuius in concorso con il coniuge superstite. (OMISSIS) deduceva che, in contrasto con la devoluzione ex lege dell’eredita’, il (OMISSIS) aveva ottenuto dal Tribunale di Gorizia un certificato di eredita’ nel quale si assumeva che fosse l’unico erede della moglie. Diversamente il testamento non attribuiva al coniuge se non la quota parte di quell’unico bene, aprendosi sul resto la successione legittima, che vedeva il concorso del coniuge con il fratello della de cuius.
Il Tribunale ha accertato che la disposizione di cui sopra costituiva istituzione di erede ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 2, confermando quindi il certificato di eredita’ rilasciato dal Tribunale di Gorizia.
Contro la sentenza ha proposto appello (OMISSIS), sostenendo che la disposizione testamentaria, correttamente interpretata, costituiva legato e non istituzione di erede.
La Corte d’appello ha confermato la decisione di primo grado, osservando che, nella specie, ricorrevano una pluralita’ di elementi che “portano a attribuire al (OMISSIS) la qualifica di erede ex re certa ex articolo 588 c.c., comma 2; allo stesso, infatti, la de cuius intese attribuite il bene indicato come frazione rappresentativa dell’intero patrimonio (…)”.
La Corte d’appello ha argomentato, fra l’altro, in base al rilievo che “risulta dai documenti di causa che, al momento della redazione del testamento, la de cuius era titolare unicamente del bene indicato nella scheda testamentaria; gli ulteriori beni caduti in successione le pervennero successivamente come risulta dal decreto tavolare del 22 settembre 2003; gia’ da questo punto di vista pertanto appare corretta la ricostruzione fatta dal tribunale che ha valorizzato dal punto di vista oggettivo il contenuto del testamento (…)”.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS), sulla base di tre motivi.
(OMISSIS) ha resistito con controricorso.
La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione in camera di consiglio, e’ stata rimessa alla pubblica udienza con ordinanza del 21 dicembre 2017.
In prossimita’ dell’udienza camerale il ricorrente ha depositato memoria.

 

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia travisamento della prova e violazione dell’articolo 588 c.c., comma 2.
La sentenza e’ oggetto di censura nella parte in cui la Corte d’appello ha riconosciuto che, al momento della redazione del testamento, la de cuius non avesse altri beni all’infuori della quota degli immobili di cui ha disposto per testamento in favore del coniuge. Si sostiene che la testatrice, come risultava dalla relazione di consulenza tecnica, era comproprietaria dei beni, acquistati in concorso con il fratello a seguito della successione dei genitori, apertesi nel 1980 e nel 1987, prima della redazione del testamento, che risale al 1994, beni che costituivano la parte piu’ cospicua del patrimonio. Si fa notare ancora che, a seguito di richiesta di informazioni disposta nel corso del giudizio di primo grado, era stato appurato che la de cuius era titolare di cospicue somme di denaro e di investimenti mobiliari.
1.1. Il motivo e’ fondato. Di fronte all’attribuzione testamentaria di beni determinati occorre vedere quale sia stata la intenzione del testatore, se di attribuire quei beni e soltanto quelli come beni determinati e singoli, ed allora si avra’ successione a titolo particolare o legato, ovvero se, pur indicando nominativamente quei beni, il testatore abbia inteso lasciarli quale quota del suo patrimonio, ed allora si avra’ successione a titolo universale e istituzione di erede (Cass. n. 6125/2020; n. 24163/2013). Trattasi comunque di una quaestio voluntatis, che va esaminata dal giudice di merito in base ai canoni ermeneutici fondamentali (Cass. n. 5773/1980). E’ certamente ammesso il ricorso a qualunque mezzo utile ai fini della ricostruzione della volonta’ del testatore (Cass. n. 4582/1980); si deve tuttavia convenire con chi suggerisce un’applicazione ermeneutica rigorosa della disposizione (cfr. Cass. n. 42121/2021; n. 5625/1985; n. 3304/1981; n. 3452/1973). Il carattere universale della disposizione potra’ essere riconosciuto solo qualora, dopo attento esame di tutto il complesso delle disposizioni testamentarie, resti accertata l’intenzione del testatore di considerare i beni assegnati come una quota della universalita’ del suo patrimonio (Cass. n. 5414/1978).

 

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

Si osserva giustamente che puo’ esservi istituzione ex re certa anche se questa non costituisce una quota rilevante del patrimonio del testatore (Cass. n. 1029/1971).
1.2. In materia di istituzione ex re certa uno dei problemi maggiormente dibattuti attiene alla destinazione dei cespiti dei quali il testatore non abbia espressamente disposto, o perche’ da lui ignorati, o perche’ da lui volontariamente taciuti o, ancora, perche’ sopravvenuti al momento della confezione del testamento.
La giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito in passato che l’institutio ex re certa vale a determinare la quota dell’istituito, non gia’ ad attribuirgli la qualita’ di unico erede (Cass. n. 737/1963). La possibilita’ del concorso fra l’istituito ex re e l’erede legittimo e’ stata in tempi recenti riconosciuta da Cass. n. 17868/2019. E’ stato precisato che in mancanza di una manifestazione contraria all’apertura della successione legittima, i beni consapevolmente esclusi sono attribuiti al chiamato ex lege. (arg. ex articolo 734 c.c.). La quota dell’istituito ex re e’ determinata, percio’, in base al rapporto fra le cose attribuite e il valore globale dei beni che il testatore sapeva di possedere in quel dato momento, tenuto conto anche di quelli non contemplati nel testamento. Nella quota differenziale, formata dalle altre cose dell’asse, succede l’erede legittimo; nella stessa proporzione, in forza della virtu’ espansiva che costituisce connotato essenziale della vocazione a titolo universale, si ripartiranno fra erede testamentario e legittimo i beni ignorati dal testatore o sopravvenuti dopo la confezione della scheda (Cass. n. 9487/2021).
Nella giurisprudenza della corte di cassazione, e’ stato talvolta affermato un principio, apparentemente diverso da quello recepito dalla giurisprudenza piu’ recente, che sembra negare, in termini assoluti, la possibilita’ del concorso fra l’erede legittimo e l’istituito ex re, che sarebbe l’unico erede in virtu’ della forza espansiva implicita nel riconoscimento della qualifica ereditaria (Cass., S.U., n. 17122/2018; n. 12158/2015). In verita’, come recentemente chiarito da Cass. n. 42121 del 2021, nei casi definiti da quelle pronunce l’esclusione della concorrente apertura della successione legittima si sarebbe giustificata pure in base alla tesi, fatta propria dalla recente giurisprudenza di legittimita’, in base alla quale deve ammettersi la possibilita’ del concorso fra successione legittima e successione testamentaria anche in caso di istituzione ai sensi dell’articolo 588 c.c., comma 2.
1.3. Il connotato essenziale della istituzione ex re certa non va ricercato nell’implicita volonta’ del testatore di attribuire all’istituito la totalita’ dei beni di cui egli avrebbe potuto disporre al momento della confezione del testamento, ma nell’assegnazione del bene determinato o del complesso di beni come quota del suo patrimonio (Cass. n. 42121/2021). Cio’ che e’ essenziale ai fini del riconoscimento del carattere universale della disposizione, piuttosto, e’ la possibilita’ di una partecipazione anche dell’erede istituito ex re anche all’acquisto di altri beni e quindi la sua attitudine a raccoglierli in proporzione della sua quota, da determinarsi in concreto attraverso il rapporto proporzionale tra il valore delle res certae attribuite e il valore dell’intero asse (Cass. n. 5773/1980; n. 2050/1976; n. 1368/1971). Se non vi e’ quella attitudine, ma l’acquisto e’ limitato esclusivamente a beni determinati, il chiamato, anche se designato erede, non puo’ che essere considerato legatario (Cass. n. 42121/2021)
1.4. Consegue da quanto sopra che, in materia di interpretazione di una disposizione testamentaria di uno piu’ beni determinati, l’indagine, sulla composizione del patrimonio del testatore al momento della formazione della scheda, e’ rilevante ad ampio raggio, non solo per stabilire se la disposizione sia legato o istituzione di erede, ma, in ipotesi risoltasi la questione interpretativa nel senso della istituzione ex re, al fine di stabilire se ci siano i presupposti del concorso dell’erede istituito con l’erede legittimo.

 

Il connotato essenziale della istituzione di erede “ex re certa”

1.5. La Corte d’appello, ai fini dell’interpretazione della natura della disposizione, ha posto l’accento sul fatto che la testatrice, al momento della redazione del testamento, non aveva altri beni all’infuori della quota degli immobili attribuiti al coniuge. Sulla base di tale elemento, considerato insieme a elementi desunti del testamento ed elementi ricavati aliunde, ha riconosciuto che la disposizione si caratterizzava quale istituzione ex re certa, conseguendone il riconoscimento dell’erede ex re quale unico erede.
Si innesta qui la ragione di censura proposta con il motivo in esame, con il quale si sostiene che la composizione del patrimonio della testatrice era, in quel momento, ben piu’ ampia, perche’ comprendeva i beni che la de cuius aveva ereditato pro quota dai genitori.
1.6. Risulta con estrema chiarezza dalla sentenza impugnata che la Corte d’appello, al fine di stabilire se la testatrice avesse o no altri beni oltre a quello oggetto del lascito in favore del coniuge, ha operato il confronto non fra la data di redazione del testamento e l’apertura della successione dei genitori, ma fra la data di redazione del testamento e il decreto tavolare riferito ai beni acquisitati in forza della duplice successione, che era intervenuto in epoca successiva, solo nel 2003.
Il ragionamento rivela duplice errore. In primo luogo la Corte d’appello non ha considerato che si discuteva di beni acquistati mortis causa, rispetto ai quali opera il seguente principio: “Per i beni soggetti al regime tavolare, ai sensi del Regio Decreto n. 499 del 1929, l’efficacia costitutiva dell’iscrizione o intavolazione e’ limitata ai soli atti tra vivi e non e’ estensibile ai trasferimenti per successione ereditaria, in relazione ai quali, ex articolo 3 del citato decreto, l’intavolazione nemmeno ha il valore di condizione di opponibilita’, occorrendo verificare la qualita’ di erede secondo la normativa successoria; ne consegue che la sola intavolazione del certificato di eredita’ compiuta su iniziativa di un determinato soggetto, anche nell’interesse di altro beneficiario, non puo’ di per se’ determinare l’acquisto della qualita’ di erede in capo a quest’ultimo, in assenza di una esplicita ratifica – che non si esaurisca nella mera inerzia – necessaria per l’accettazione dell’eredita’” (Cass. n. 9713/2017).
A un attento esame l’approccio seguito dalla Corte di merito risulta comunque improprio. Il giudice, chiamato a qualificare una disposizione testamentaria come eredita’ o legato, o chiamato a stabilire se la disposizione, in ipotesi considerata istituzione ex re, esaurisca o meno l’asse tenuto presente dal testatore, non potrebbe espungere dall’indagine i beni in ipotesi acquistati prima del testamento, soltanto perche’ non ancora intavolati. Il ragionamento della Corte d’appello, sviluppato nelle sue estreme conseguenze, porterebbe a dire che il giudice dovrebbe ignorare i beni intavolati il giorno successivo alla formazione del testamento, nonostante il titolo si fosse in quel momento gia’ formato e il testatore ne fosse pienamente consapevole: il che e’ conclusione palesemente irragionevole, certamente non giustificata dal principio secondo cui, posta l’efficacia costitutiva della iscrizione, l’inscrivente consegue la titolarita’ del diritto reale solo a seguito della intavolazione di esso.
2. E’ assorbito il secondo motivo, con il quale si denuncia omesso esame di fatto decisivo, costituito dalla minuziosa descrizione del bene oggetto del lascito testamentario, che deponeva per la qualificazione della disposizione come legato, essendo eccezionale, al cospetto di un lascito di un bene determinato, la successione a titolo universale.
E’ assorbito anche il terzo motivo, con il quale si censura, sotto molteplici profili, il valore interpretativo attribuito agli elementi estrinseci all’atto (in particolare le espressioni riportate su un’agenda della de cuius).
3. In conclusione e’ accolto il primo motivo, sono assorbiti i restanti.
La causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione, che provvedera’ a nuovo esame attenendosi a quanto sopra e liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti il secondo e il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Trieste in diversa composizione anche per le spese.

 

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