Con l’ordinanza del 2 gennaio 2026, n. 86, la Corte di Cassazione (Sezione Civile) ha fornito una precisazione fondamentale sull’interpretazione dell’art. 345, terzo comma, c.p.c., che sancisce il generale divieto di produrre nuovi documenti e mezzi di prova nel giudizio di secondo grado.
La distinzione tra Merito e Rito
Il punto focale della decisione risiede nell’oggetto della prova. Secondo gli Ermellini, il divieto di cui all’art. 345 c.p.c. non è assoluto, ma va circoscritto esclusivamente ai documenti volti a dimostrare la fondatezza della pretesa sostanziale (il cosiddetto “merito della causa”).
Al contrario, la produzione di atti o documenti finalizzati a dimostrare la correttezza dell’attività processuale (il cosiddetto “rito”) sfugge a tale limitazione. In questo caso, le parti hanno sempre il diritto di fornire la prova che gli atti processuali sono stati compiuti nel rispetto della legge, anche se tali documenti non erano stati prodotti nel grado precedente.
Il caso: la notifica telematica
Nella fattispecie esaminata dalla Suprema Corte, la controversia riguardava la validità di una notificazione telematica dell’atto di citazione. L’appellato aveva prodotto solo in secondo grado i documenti necessari a provare la regolarità della procedura di notifica (come le ricevute di accettazione e consegna PEC).
La Cassazione ha confermato la decisione della Corte d’appello, stabilendo che:
Tale documentazione non mira a provare “chi ha ragione” nella lite, ma solo la validità del contatto processuale.
Non trattandosi di prova sul merito, essa è sempre ammissibile, in quanto il giudice ha il dovere di verificare la regolarità del contraddittorio.
Conclusioni
L’ordinanza n. 86/2026 rafforza il principio per cui la verità processuale sulla validità degli atti deve prevalere sulle decadenze probatorie del merito, garantendo che un vizio puramente formale (ma inesistente nella realtà) non travolga il giudizio per mancanza di prova documentale tempestiva
Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 86.
Documenti sul rito sempre ammissibili in appello
Massima: La produzione di atti volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale non incorre nel divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 345 c.p.c., riferendosi quest’ultimo esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata della Corte d’appello, che aveva ritenuto la validità della notificazione telematica dell’atto di citazione sulla base dei documenti prodotti in giudizio dall’appellato, al fine di dimostrarne la sua correttezza).
Ordinanza|2 gennaio 2026| n. 86. Documenti sul rito sempre ammissibili in appello
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Tag/parola chiave: Impugnazioni civili – Appello – Prove – Nuove – In genere atti che dimostrano la correttezza dell’attività processuale – 345 C.p.c. – Applicabilità – Esclusione – Fattispecie.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dai Magistrati:
Dott. PAZZI Alberto – Presidente
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Relatore-Consigliere
Dott. AMATORE Roberto – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2509-2023 proposto da:
PR. Spa, rappresentata e difesa dall’Avvocato MA.CA. per procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FI.SA. Srl, quale assuntrice del Concordato del Fa.NV. Spa, rappresentata e difesa dagli Avvocati GI.FR. e LU.DE. per procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
nonché
FA.NV. Spa;
– intimato –
avverso la SENTENZA N. 1170/2022 della CORTE D’APPELLO DI GENOVA, depositata il 10/11/2022;
udita la relazione della causa svolta dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO nell’adunanza in camera di consiglio del 26/11/2025;
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FATTI DI CAUSA
1.1.Il Tribunale di Genova, con sentenza del 23/11/2018, in accoglimento della domanda di revocatoria fallimentare proposta dal Fa.NV. Spa, ha, nella contumacia della società convenuta, dichiarato l’inefficacia dei pagamenti che la società poi fallita aveva eseguito, in periodo sospetto, in favore della PR. Spa, per un ammontare complessivo di Euro. 48.103,64. del contraddittorio, garantita dall’art. 111 Cost., ed impedisce il concreto ed effettivo esercizio del diritto di difesa, previsto dall’art. 24 Cost.; – la notifica, infine, era stata effettuata dal Fallimento mediante l’utilizzo di una firma digitale scaduta.
1.4. La corte, tuttavia, ha ritenuto l’infondatezza del motivo.
1.5. La corte, sul punto, ha rilevato che: – la documentazione, della quale aveva disposto l’acquisizione al fine di verificare “le operazioni di notifica” (e cioè la ricevuta di accettazione pec di notifica effettuata dalla parte attrice in primo grado in data 18/12/2017 all’indirizzo (Omissis); la ricevuta di consegna pec di notifica avvenuta in data 18/12/2017 all’indirizzo (Omissis); la copia pagina Inipec risalente all’epoca della notifica relativa all’indirizzo denunciato al pubblico registro delle pec che indica l’indirizzo (Omissis) quale indirizzo della convenuta), dimostrava, come del resto era “pacifico, perché documentato e non contestato”, che “la società appellante” aveva “ricevuto la notifica, così essendo stato raggiunto lo scopo a cui l’atto era destinato”; – “la pec contenente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio è stata”, infatti, “correttamente recapitata all’indirizzo del convenuto risultante dal registro inipec (e, dunque, la notifica è stata correttamente effettuata), in data 18.12.2017”; – l’art. 18 del D.M. 44/2011 prevede, del resto, che l’avvocato che procede alla notificazione con modalità telematica ai sensi dell’art. 3-bis della L. n. 53/1994 allega al messaggio di “posta elettronica certificata” “documenti informatici o copie informatiche, anche per immagine, di documenti analogici privi di elementi attivi e redatti nei formati consentiti dalle specifiche tecniche” stabilite ai sensi dell’art. 34; – nel caso in esame, invece, non era stata fornita la prova (né
era stata dedotta) della violazione delle specifiche tecniche previste dall’art. 34 al tempo della notifica in esame; – l’art. 13 delle “specifiche tecniche” previste dall’art. 34, comma 1 del D.M. 44/2011, “recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24 (coordinato con il provvedimento 16 aprile 2014 e del 28 dicembre 2015)”, prevede, in effetti, tra i formati consentiti “quello pdf”, del quale il formato “.p7m” è solo un’estensione e fa riferimento ad un file firmato digitalmente in “modalità Cades”; – non può essere, dunque, dedotto, come un’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore che ha impedito la tempestiva conoscenza della notifica, il fatto che la società destinataria non aveva la disponibilità di un programma di lettura del formato indicato; – “… il certificato di firma utilizzato per la sottoscrizione dell’atto notificato”, come emergeva dalla copia acquisita in giudizio, era “scaduto in data 7.12.2018” ed era, quindi, “valido alla data in cui è avvenuta la notifica dell’atto introduttivo”; – in definitiva, “… non vi è alcuna ragione giustificatrice per l’omessa apertura del messaggio da parte della ricevente né tale omissione può ritenersi non imputabile alla parte perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà”.
1.6. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare il motivo con il quale l’appellante ha censurato l’impugnata sentenza sul rilievo che: – il Tribunale aveva ritenuto di ricavare elementi di prova dal comportamento della società convenuta, evidenziando che la stessa “non si è costituita e non ha quindi sollevato eccezioni in ordine alla domanda”, in tal modo attribuendo una precisa valenza probatoria alla sua mancata partecipazione al giudizio; – la contumacia della parte, tuttavia, non può assumere alcun significato probatorio in favore della domanda avversaria, e non comporta, dunque, né l’insorgere di un automatismo da cui desumere l’assenza di eccezioni rispetto alle allegazioni di controparte, né una deroga al principio che governa l’attribuzione dell’onere della prova.
1.7. La Corte d’Appello ha, tuttavia, ritenuto l’infondatezza del motivo, rilevando che la censura in questione, “attesi gli altri elementi di prova utilizzati dal Tribunale che supportano la sentenza” appellata, “non indica in che modo le affermazioni del giudice circa la condizione di contumacia delle parte abbiano inficiato la pronuncia”.
1.8. La corte, inoltre, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha censurato la sentenza appellata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che “la scientia deco(c)tionis risulta documentalmente provata sulla base dei documenti in atti”, come il “decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dalla medesima… appellante nei confronti della società poi fallita”.
1.9. La corte ha ritenuto l’infondatezza della censura evidenziando che: – non è contestato (ed è documentato in atti) “che PR. già nei primi mesi del 2013 inviò alla società poi fallita diversi solleciti di pagamento; e che fu concordato un primo piano di rientro, poi non rispettato, che diede luogo ad ulteriori solleciti”; – la PR. richiese, dunque, la pronuncia di un decreto ingiuntivo asserendo il “conclamato stato di crisi economica e finanziaria che interessa la debitrice” così “confessando” la conoscenza dello stato di insolvenza in cui la stessa versava; – era seguita, poi, la “notifica del precetto che ha dato luogo ad un piano di rientro parzialmente adempiuto”; –
la conoscenza da parte della convenuta dello stato di insolvenza in cui versava la debitrice poi fallita era, dunque, desumibile, in via indiziaria, dai “solleciti extragiudiziali risalenti al 2013”, dal “mancato pagamento del primo piano di rientro” e “dalla richiesta del decreto ingiuntivo”, con le “dichiarazioni confessorie circa lo stato di insolvenza della società debitrice”; – l’appellante, d’altra parte, non aveva fornito una valida lettura alternativa degli stessi.
1.10. La Corte d’Appello, infine, ha esaminato il motivo con il quale l’appellante ha invocato l’applicabilità dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall., il quale esclude la revocatoria fallimentare dei pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso, ivi compresi i pagamenti differiti o rateizzati, dovendosi fare riferimento alle modalità ed ai tempi abitualmente utilizzati dalle parti.
1.11. La corte, tuttavia, ha respinto la censura, rilevando, tra l’altro, che: – l’esenzione in esame opera nel senso che, pur quando le modalità di pagamento siano estranee alla previsione della relativa clausola contrattuale, il pagamento resta fermo ed efficace tutte le volte che fra le parti si sia instaurata una prassi anteriore, adeguatamente consolidata e stabile, volta a derogare a quella clausola contrattuale e a introdurre, come nuova regola inter partes, il pagamento nei termini diversi e più lunghi; – per l’individuazione di una dilazione dei pagamenti secondo i “termini d’uso”, dunque, non basta la mera esistenza di alcuni pagamenti in ritardo, rispetto ai termini pattuiti, ove la stessa derivi da singoli momenti patologici della vita dell’impresa, caratterizzati da specifici accadimenti di fatto e da un’isolata tolleranza da parte del creditore; – la disposizione di esonero, piuttosto, esclude la revocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti ed accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l’accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti “in ritardo”, essendo ormai divenuti esatti adempimenti; – nel caso in esame, l’accipiens, e cioè l’appellante, non aveva assolto in alcun modo tale onere probatorio, essendo, invece, provato che “il pagamento dilazionato” era “stato effettuato solo in conseguenza di un decreto ingiuntivo”.
1.12. La Corte d’Appello ha, quindi, respinto l’appello.
1.13. La PR. Spa, con ricorso notificato il 13/1/2023, ha chiesto, per tre motivi, la cassazione della sentenza, documentandone la notifica in data 15/11/2022.
1.14. Ha resistito con controricorso la FI.SA. Srl, quale assuntrice del Concordato del Fa.NV. Spa e, come tale, subentrata allo stesso “in tutte le cause revocatorie dallo stesso promosse… tra le quali anche la causa revocatoria promossa nei confronti della… PR. espressamente menzionata nella proposta di concordato”.
1.15. Il Fallimento è rimasto intimato.
1.16. Le parti costituite hanno depositato memorie.
2.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 145 e 160 c.p.c. e degli artt. 3-bis, comma 4, della L. n. 53/1994, degli artt. 18 e 34 del D.M. n. 44/2011, del D.L. n. 82/2005, dell’art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 193/2009, conv. nella L. n. 24/2010, così come coordinato con i provvedimenti 16/4/2014 e 28/12/2015, la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado e la conseguente violazione degli artt. 161 e 354 c.p.c., nonché la violazione degli artt. 345, comma 3, 165 e 347 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto la validità della notificazione telematica dell’atto di citazione che aveva introdotto il giudizio innanzi al Tribunale, omettendo, tuttavia, di considerare che: – i documenti utilizzati a tal fine erano stati prodotti in giudizio dal Fallimento appellato, dopo il deposito delle comparse conclusionali, con nota di deposito del 28/4/2022 e, dunque, in violazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., non essendo stato accertato, come tale norma pretende, che tale documentazione era “indispensabile ai fini della decisione della causa”; – la notifica all’indirizzo pec della società convenuta dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, come emergeva dai predetti documenti, era stata, inoltre, inequivocabilmente eseguita dal Fallimento attore “mediante l’utilizzo di una firma digitale scaduta”; – il Fallimento, poi, aveva provveduto a tale notifica con l’allegazione di tre files (atto di citazione, procura alle liti, e relata di notifica) esclusivamente in formato ed estensione “.p7m”, che non potevano essere, tuttavia, aperti e codificati dalla destinataria, anche perché la stessa, “non operando assolutamente in ambito giuridico, non aveva… alcun obbligo… di dotarsi di un programma di lettura dei files in formato .p7m”, né aveva “l’onere di andarlo a ricercare”; – la destinatario della notifica, dunque, non aveva avuto alcuna “contezza di aver ricevuto un atto giudiziario”, né aveva avuto “la concreta ed inequivocabile possibilità di comprenderne il contenuto” e di “sapere almeno della pendenza del procedimento e presso quale Tribunale sia stato incardinato un determinato giudizio”; – la notifica dell’atto introduttivo del giudizio, non avendo raggiunto il suo scopo, era, di conseguenza, nulla e tale vizio aveva investito tutti gli atti successivi dallo stesso dipendenti e, dunque, la sentenza che
aveva definito il giudizio, con gli effetti previsti dagli artt. 161 e 354 c.p.c.
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2.2. Il motivo, in tutte le censure in cui risulta formulato, è, in parte, inammissibile e, per il resto, infondato.
2.3. Intanto, la ricorrente non si confronta completamente con la sentenza che ha impugnato: la quale, con statuizione rimasta incensurata, ha ritenuto, in fatto, che “… il certificato di firma utilizzato per la sottoscrizione dell’atto notificato è scaduto in data 7.12.2018” ed era, quindi, “valido alla data in cui è avvenuta la notifica dell’atto introduttivo”.
2.4. D’altra parte, il divieto di produzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall’art. 345 c.p.c., si riferisce esclusivamente ai documenti o alle prove relative al merito della causa e non anche agli atti che (come quelli che, nel caso in esame, la Corte d’Appello ha acquisito in giudizio) sono volti a dimostrare la correttezza dell’attività processuale, come, appunto, la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio (Cass. n. 5610 del 2019; conf., in ordine alla legittimazione processuale, Cass. n. 17062 del 2019).
2.5. Nel processo telematico, infine, in forza dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16/4/2014 (di cui all’art. 34 del D.M. n. 44/2011) ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910/2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506/2015, le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES” sono entrambe ammesse ed equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf” (Cass. SU n. 10266 del 2018), sicché non assume rilievo la circostanza che il file digitale allegato rechi il formato “pdf” ovvero quello “p7m” (cfr. Cass. n. 11222 del 2022; Cass. n. 23951 del 2020).
2.6. Né rileva il fatto, dedotto dalla ricorrente, che il Fallimento aveva provveduto alla notifica dell’atto di citazione
con l’allegazione di tre files (e cioè l’atto di citazione, la procura alle liti e la relata di notifica) in formato ed estensione “.p7m”, che, tuttavia, non potevano essere aperti e codificati dalla società convenuta, la quale “non aveva certo alcun obbligo… di dotarsi di un programma di lettura dei files in formato .p7m”, né aveva “l’onere di andarlo a ricercare”.
2.7. Questa Corte, infatti, alla luce delle “specifiche tecniche” previste dall’art. 34 del “decreto del Ministro della giustizia del 21/02/2011, n. 44, recante il “Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione””, ha, con rilievi pienamente condivisibili, già avuto modo di affermare che: – “… l’autorizzazione all’impiego della notifica col mezzo telematico, purché soddisfi e rispetti… (i) requisiti tecnici” consentiti dalla predetta disciplina, come, appunto, l’estensione “.p7m”, “implica intuitivamente (ma di necessità) l’onere che il suo destinatario” (non essendo in discussione, nel caso in esame, che, in ragione della sua qualità, la società convenuta sia assoggettata alla relativa disciplina) “si doti degli strumenti minimali per leggere una notifica che quei requisiti rispetti: altrimenti pervenendosi alla bizantina o assurda conclusione che sarebbe lecito per il notificante eseguire un’attività completamente inutile o la cui funzionalità od utilità sarebbero rimesse alla mera condiscendenza o buona volontà o discrezionalità del destinatario”; – “né può dirsi che, nell’attuale contesto di diffusione degli strumenti informatici ed in ogni caso delle telecomunicazioni con tali mezzi, quello che consenta di leggere correntemente il formato di un atto notificato nel rispetto di quelle regole, corrispondenti a standard tecnici minimi ed adeguatamente diffusi e pubblicizzati, comporti, per un… normale destinatario di quelle regole”, qual è la società convenuta, “un onere eccezionale od eccessivamente gravoso: integrando piuttosto la dotazione di quegli strumenti un necessario complemento dello strumentario corrente della sua attività… attesa l’immanente e permanente quotidiana possibilità dell’impiego, da parte sua o nei suoi confronti, degli strumenti tecnici consistenti nella notifica col mezzo telematico di atti, soprattutto processuali”, fatta salva “l’allegazione e la prova (nella specie non emergente)… del caso fortuito, come in ipotesi di malfunzionamenti del tutto incolpevoli ed imprevedibili, comunque non imputabili, nemmeno con la diligenza professionale legittimamente esigibile”; – deve, dunque, escludersi qualsiasi violazione del diritto di difesa della convenuta, “poiché la normativa sulle notifiche telematiche, interpretata con l’imposizione, implicita siccome indispensabilmente funzionale all’operatività stessa della modalità di nuova introduzione, di un onere per il destinatario di dotarsi degli strumenti necessari per leggere o decodificare i messaggi di posta elettronica coi quali la notifica è eseguita in conformità con le specifiche tecniche poste dalla stessa normativa, costituisce la mera evoluzione della disciplina delle notificazioni tradizionali ed il suo adeguamento al mutato contesto tecnologico ed alle relative esigenze legate al contesto di operatività del professionista legale” ovvero, come nel caso in esame, di una società di capitali (Cass. n. 22320 del 2017, in motiv.).
2.8. Nel caso in esame, la Corte d’Appello, dopo aver rilevato (com’è rimasto incontestato) che “la pec contenente la notifica dell’atto introduttivo del giudizio (era) stata correttamente recapitata all’indirizzo del convenuto risultante dal registro inipec… in data 18.12.2017”, ha, quindi, correttamente ritenuto che “non vi (era) alcuna ragione” che potesse giustificare “l’omessa apertura del messaggio da parte della ricevente”, né che “tale omissione” potesse “ritenersi non imputabile alla parte perché dettata da un fattore estraneo alla sua volontà”, ed ha, quindi, altrettanto correttamente, concluso nel senso che la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio alla società convenuta da parte del Fallimento era stata “correttamente effettuata”.
2.9. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 291 ss. c.p.c. nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata: a) nella parte in cui la Corte d’Appello ha condiviso il rilievo del Tribunale secondo il quale la società convenuta “non si è costituita e non ha quindi sollevato eccezioni in ordine alla domanda”, “con ciò attribuendo una precisa valenza probatoria alla mancata partecipazione al giudizio” da parte della stessa, senza, per contro, considerare che la contumacia della parte, di per sé considerata, non può certo assumere alcun significato probatorio in favore della domanda avversaria: e non comporta, dunque, né l’insorgere di un qualche automatismo da cui si possa desumere l’assenza di eccezioni rispetto alle allegazioni di controparte, né alcun tipo di deroga al principio che governa l’attribuzione dell’onere della prova; b) nella parte in cui la Corte d’Appello ha dato rilievo, quale prova della scientia decoctionis della convenuta al momento in cui ha ricevuto gli impugnati pagamenti, alle formule utilizzate dalla stessa nel ricorso per decreto ingiuntivo a suo tempo proposto nei confronti della società debitrice poi fallita, senza, tuttavia, considerare che “le locuzioni utilizzate” erano “servite esclusivamente, da un lato, ad orientare la delibazione demandata al Giudice del monitorio in ordine alla concessione della clausola ai sensi del 2 comma dell’art. 642 del codice di rito… e, dall’altro, a fornire il vero elemento decisivo ai fini della concessione della provvisoria esecutorietà. rappresentato dalla documentazione costituente ricognizione di debito…”, per cui “tali elementi” non potevano essere “considerati decisivi al fine di fornire la prova della sussistenza, in capo al creditore, della scientia decoctionis”.
2.10. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’art. 67, comma 2 e 3, L.Fall., ha censurato la sentenza impugnata: – a) nella parte in cui la Corte d’Appello, con motivazione apparente, ha ritenuto che i pagamenti effettuati dalla società poi fallita non rientrassero nell’esercizio dell’attività d’impresa e non fossero stati effettuati nei c.d. “termini d’uso” concordati, omettendo, tuttavia, di considerare che i pagamenti che la società poi fallita aveva eseguito erano stati accettati difformemente dalle previsioni contrattuali, ma “secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo concreto svolgimento” e che, dunque, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, sussistevano, nel caso in esame, tutti i presupposti dell’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall.; – b) nella parte in cui la Corte d’Appello ha ritenuto che la convenuta aveva ricevuto i pagamenti impugnati pur essendo a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui in quel momento versava la debitrice poi fallita, omettendo, però, di considerare che la conoscenza dello stato di insolvenza, che il Fallimento ha l’onere di provare, dev’essere effettiva e dev’essere accertata avendo riguardo alle condizioni economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali, etc. nelle quali ha concretamente operato il creditore del debitore poi fallito.
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2.11. I motivi, da trattare congiuntamente, sono inammissibili.
2.12. La ricorrente, in effetti, pur deducendo vizi di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, ha lamentato, in sostanza, l’erronea ricognizione dei fatti che, alla luce delle prove raccolte, hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi, ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno, in sostanza, ritenuto che: – la società convenuta era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui, al momento degli impugnati pagamenti, versava la debitrice poi fallita; – tali pagamenti erano stati effettuati “solo in conseguenza di un decreto ingiuntivo” e, dunque, non nel rispetto dei “termini d’uso”.
2.13. La valutazione delle prove raccolte, tuttavia, comprese le presunzioni (Cass. n. 2431 del 2004; Cass. n. 12002 del 2017; Cass. n. 1234 del 2019), al pari della scelta degli elementi che ne costituiscono la base ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l’esistenza del fatto ignoto (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015), costituisce, un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione: se non per il vizio (che, nel caso in esame, non risulta dedotto con la dovuta specificità) consistito, come stabilito dall’art. 360 n. 5 c.p.c., nell’avere quest’ultimo, in sede di accertamento della fattispecie concreta, omesso del tutto l’esame (e cioè la “percezione”) di uno o più fatti storici, principali o secondari, la cui esistenza (così come doverosamente esposta in ricorso nel rigoroso rispetto degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.) risulti, per contro, dal testo della sentenza impugnata o (più probabilmente) dagli atti processuali, che siano stati oggetto di discussione (e cioè controversi) tra le parti e che abbiano carattere decisivo (cfr. Cass. SU n. 8053 del 2014), nel senso che, ove percepiti, avrebbero senz’altro imposto al giudice di merito di ritenere sussistenti i fatti a suo tempo dedotti dalla parte poi ricorrente a fondamento della domanda o (come nel caso in esame) dell’eccezione dalla stessa proposta.
2.14. Non v’è dubbio, del resto, che: – questa Corte può essere investita, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., dell’errore di sussunzione in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare (o, simmetricamente, nel non considerare) grave una presunzione, cioè un’inferenza che non lo sia (ovvero che, al contrario, lo sia), e che la medesima conclusione vale per il controllo degli ulteriori requisiti (richiesti, com’è noto, dagli artt. 2727 e 2729, comma 1, c.c.) della precisione e della concordanza degli indizi raccolti; – allorquando il giudice di merito sussume erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione fatti concreti accertati che non siano invece rispondenti a quei caratteri, così sussumendo sotto la norma dell’art. 2729 c.c. fatti privi di quelle caratteristiche e, quindi, incorrendo in una sua falsa applicazione, si deve, pertanto, ritenere che il suo ragionamento sia senz’altro censurabile alla stregua dell’art. 360 n. 3 c.p.c. e che competa, dunque, alla Corte di cassazione controllare se la norma dell’art. 2729 c.c. (oltre ad essere applicata esattamente a livello di proclamazione astratta dal giudice di merito) lo sia stata anche a livello di applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. SU n. 1785 del 2018).
2.15. Resta, tuttavia, necessario, “per poter rintracciare margini di intervento da parte del giudice di legittimità, nei termini sopra evidenziati dell’integrazione del vizio di falsa applicazione di legge, come tale ricorribile ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.”, che “vi sia stata da parte del giudice del merito una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale”, dovendosi intendere come tale, “secondo la migliore teoria epistemologica”, la “proposizione” di una “conseguenza deduttiva probabilistica da una determinata premessa fattuale conosciuta” (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.16. L’individuazione e la selezione tra i fatti noti di quelli sulla cui base far emergere, tramite l’applicazione delle predette regole inferenziali, il fatto ignoto (oggetto del ragionamento presuntivo del giudice), come la scelta degli stessi criteri inferenziali, appartengono, invece, all’ambito di apprezzamento discrezione dei fatti e delle prove, rimesso al giudizio dei giudici di merito, che, se argomentato in modo non apparente, né contraddittorio né perplesso (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), non può essere oggetto del sindacato di legittimità (Cass. n. 3854 del 2019; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.17.
La critica al ragionamento presuntivo svolto da giudice di merito, “quando (come nel caso in esame) si concreta”: – “o in un’attività diretta ad evidenziare soltanto che le circostanze fattuali – in relazione alle quali il ragionamento presuntivo è stato enunciato dal giudice di merito – avrebbero dovuto essere ricostruite in altro modo (sicché il giudice di merito è partito in definitiva da un presupposto fattuale erroneo nell’applicare il ragionamento presuntivo)”; – “o nella mera prospettazione di una inferenza probabilistica semplicemente diversa da quella che si dice applicata dal giudice di merito” (e ciò “tanto se questa prospettazione sia basata sulle stesse circostanze fattuali su cui si è basato il giudice di merito, quanto se basata altresì su altre circostanze fattuali”), “sfugge al
concetto di falsa applicazione” dell’art. 2729, comma 1, c.c. (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.18. In questi casi, invero, la critica si risolve, con tutta evidenza, in un diverso apprezzamento della ricostruzione della quaestio facti e, in definitiva, nella prospettazione di una diversa ricostruzione della medesima quaestio, ponendosi la censura in un ambito applicativo che non è quello declinato dall’art. 360 n. 3 c.p.c. (e cioè falsa applicazione dell’art. 2729, comma 1, c.c.) ma su quello che sollecita, invece, un controllo sulla motivazione del giudice relativo alla ricostruzione della fattispecie concreta (Cass. n. 10240 del 2025, in motiv.).
2.19. Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a fronte dell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis, risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto è accaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modo specifico che il giudice di merito ha del tutto omesso l’esame di un fatto controverso, principale o (come nel caso delle presunzioni) secondario, che, se esaminato, sarebbe stato decisivo ai fini di una diversa individuazione del modo di essere della suddetta quaestio, sempre che: – tale fatto sia stato dedotto in modo chiaro, e cioè (come imposto dagli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c.) mediante l’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la sua emergenza istruttoria e la sua riproduzione (almeno nei suoi termini essenziali) in ricorso; – il vizio non sia stato dedotto in termini di omessa valutazione di una risultanza istruttoria, la quale non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come riprese in motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).
2.20. Il compito di questa Corte, del resto, non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata né quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove (anche se indiziarie) rispetto a quella compiuta dai giudici di merito (Cass. n. 3267 del 2008), anche se il ricorrente prospetta (con le prove ammesse ovvero offerte) un migliore e più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. n. 12052 del 2007), dovendo, invece, solo controllare se costoro abbiano dato effettivamente conto, in ordine ai fatti storici rilevanti in causa, delle ragioni del relativo apprezzamento, come imposto dall’art. 132 n. 4 c.p.c., e se tale motivazione sia solo apparente ovvero perplessa o contraddittoria (anche se, in ipotesi, insufficiente: Cass. SU n. 8053 del 2014), e cioè, in definitiva, se il loro ragionamento probatorio, qual è reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato in ordine all’accertamento dei fatti storici rilevanti ai fini della decisione sul diritto azionato, si sia mantenuto, com’è in effetti accaduto nel caso in esame, nei limiti del ragionevole e del plausibile (Cass. n. 11176 del 2017, in motiv.).
2.21. La Corte d’Appello, invero, dopo aver valutato le prove raccolte ovvero offerte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fatti rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta dal Fallimento (e cioè la domanda di revoca dei pagamenti eseguiti dalla società poi fallita in periodo sospetto in favore dell’accipiens) e indicando le ragioni del convincimento espresso in ordine agli stessi in modo nient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che la società convenuta, come emergeva dagli indizi raccolti in giudizio, era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui la debitrice poi fallita versava al momento degli impugnati pagamenti.
2.22. Ed una volta ritenuto, in fatto, (con apprezzamento che non è stato utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice di merito ha del tutto omesso di valutare uno o più fatti storici controversi risultanti dagli atti del processo e doverosamente esposti in ricorso) che la creditrice era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui si trovava la debitrice poi fallita nel momento in cui ha ricevuto da quest’ultima i pagamenti impugnati, non si presta, evidentemente, a censure, per violazione di norme di legge, la decisione che la stessa corte ha conseguentemente assunto, e cioè l’accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, in quanto volta, appunto, alla revoca, a norma dell’art. 67, comma 2, L.Fall., di atti di pagamento eseguiti in periodo sospetto dalla società debitrice poi fallita in favore della convenuta.
2.23. Se, infatti, è vero che, ai fini della revoca fallimentare, la conoscenza dello stato di insolvenza dell’imprenditore da parte del terzo, che rileva ai fini della revocatoria fallimentare, dev’essere effettiva e non meramente potenziale (Cass. 13169 del 2020), è anche vero, però, che la prova della scientia decoctionis in capo all’accipiens può essere anche essere fornita, ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c., mediante il ricorso alle presunzioni (Cass. n. 23650 del 2021) tutte le volte in cui gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, siano nel loro complesso idonei a condurre il giudice a ritenere che l’accipiens, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza (rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare) non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore (Cass. n. 13445 del 2023): come, appunto, è accaduto nel caso in esame, nel quale il giudice di merito, nell’esercizio del potere di prudente valutazione delle presunzioni semplici (come, in generale, delle prove: art. 116, comma 1, c.p.c.) che la legge gli conferisce (art. 2729, comma 1, c.c.), ha ritenuto, traendone una “conseguenza deduttiva probabilistica” tutt’altro che irragionevole, che gli indizi raccolti in giudizio, vale a dire i “solleciti extragiudiziali risalenti al 2013”, il “mancato pagamento del primo piano di rientro” e la “richiesta del decreto ingiuntivo”, con le “dichiarazioni confessorie circa lo stato di insolvenza della società debitrice” ivi contenute, concorressero a dimostrare che l’accipiens, nel momento in cui ha ricevuto i pagamenti impugnati, era a conoscenza dello stato d’insolvenza in cui versava la solvens poi fallita.
2.24. Quanto al resto, non può che ribadirsi che: – l’esenzione prevista dall’art. 67, comma 3, lett. a), L.Fall. si configura come un’eccezionale deroga alla regola generale secondo cui, in linea di principio, tutti gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili, pur se non effettuati con mezzi normali nel periodo sospetto, sono suscettibili di revocatoria fallimentare (Cass. n. 17949 del 2023; Cass. n. 27939 del 2020, in motiv.); – il rinvio operato dall’art. 67, comma 3, lett. a), cit. ai “termini d’uso”, ai fini dell’esenzione dei pagamenti (del prezzo dovuto per l’acquisto di) “beni e servizi” effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti (Cass. n. 7580 del 2019; Cass. n. 25162 del 2016; più di recente, Cass. n. 35272 del 2023, in motiv.); – l’art. 67, comma 3, lett. a), cit., consente, dunque, di escludere la revocabilità dei pagamenti che siano stati eseguiti e accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti tutte le volte in cui tali pagamenti, in ragione dei nuovi accordi intercorsi tra le parti (e non della prassi del settore economico di riferimento: Cass. n. 25162 del 2016), non possano essere considerati “in ritardo”, trattandosi, per contro, di adempimenti esatti (v. Cass. n. 27939 del 2020); -spetta, peraltro, all’accipiens la prova che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti “in ritardo” essendo ormai divenuti esatti adempimenti (Cass. n. 27939 del 2020); – resta, nondimeno, la necessità, ai fini dell’operatività dell’esenzione in parola, che si tratti di pagamenti che, nel rispetto dei termini determinati dagli accordi intercorsi tra le parti, costituiscano pur sempre il corrispettivo di “forniture di beni e servizi” eseguite in favore del debitore poi fallito “che s’inseriscano nel ciclo produttivo dell’impresa, in modo tale da evitare che il timore della revocatoria possa comportare l’interruzione dell’attività e la conseguente disgregazione dell’azienda” (Cass. n. 19373 del 2021); – l’esenzione è, infatti, volta a favorire la conservazione dell’impresa nell’ottica dell’uscita dalla crisi, (solo per questo) escludendo la revocabilità dei pagamenti (del prezzo) di forniture riferibili all’oggetto tipico dell’attività imprenditoriale, che, seppur eseguiti con modalità e in tempi diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, sono nondimeno corrispondenti a pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse tra le parti (Cass. n. 30127 del 2024), e trova, dunque, esclusiva applicazione per i pagamenti aventi ad oggetto il prezzo delle “forniture” (che innervano la produzione di beni e servizi), e cioè i contratti che (pur se riferiti a servizi non essenziali alla prosecuzione dell’attività d’impresa: Cass. n. 12837 del 2023, in motiv.) sono “immediatamente espressivi dell’esercizio dell’attività d’impresa o comunque riferibili all’oggetto tipico dell’attività dell’imprenditore, con esclusione delle operazioni che con quell’attività non abbiano un nesso diretto” (cfr. Cass. n. 8900 del 2024, in motiv.; Cass. n. 26244 del 2021); – non può, per contro, operare nel caso (al quale la vicenda in esame, per quanto emerge dagli accertamenti in fatto svolti dalla Corte d’Appello, è riconducibile) in cui, a fronte del (già radicatosi) inadempimento del debitore poi fallito all’obbligo di pagare il prezzo nel rispetto dei termini (contrattualmente pattuiti con il creditore ovvero corrispondenti alle pratiche commerciali consolidate e stabili in precedenza invalse con quest’ultimo), il pagamento delle somme dovute sia stato successivamente eseguito dal debitore medesimo entro il termine (convenzionalmente fissato ex post) per il suo “rientro” spontaneo dalla debitoria complessivamente cumulata (Cass. n. 8384 del 2025, in motiv.).
Documenti sul rito sempre ammissibili in appello
1.2. La PR. Spa ha proposto appello avverso tale sentenza che la corte distrettuale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto.
1.3. La corte, in particolare, ha esaminato, innanzitutto, il motivo con il quale l’appellante ha eccepito la nullità della notificazione dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado sul rilievo che: – il Fallimento si era limitato a notificare alla PR., a mezzo pec, tre files (“Atto-di-citazione-PR..pdf.p7m; procura.pdf.p7m; relata-di-notifica.80.pdf.p7m”), i quali, tuttavia, per la loro estensione in .p7m, non potevano essere aperti e codificati dalla destinataria ed erano, quindi, assolutamente incomprensibili ed irriconoscibili dalla stessa; – la pec di notifica, per essere riconoscibile come tale dal destinatario, deve, infatti, contenere sia l’avviso che si tratta di una notifica di atti giudiziari, sia le informazioni su come poter leggere i files firmati digitalmente e recanti l’estensione .p7m; – i possessori di indirizzo posta elettronica certificata, d’altra parte, non hanno alcun obbligo giuridico di dotarsi di un programma di lettura dei files in formato “.p7m”; – la notifica in questione, indirizzata direttamente alla parte, e cioè ad un soggetto estraneo ai meccanismi del processo civile telematico, era, dunque, priva di qualsiasi indicazione utile per la conoscibilità degli atti oggetto di notifica e non può dirsi, pertanto, legittima, in quanto esclude l’effettività
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è, dunque, infondato e dev’essere, per l’effetto, rigettato.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
5. La Corte dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Documenti sul rito sempre ammissibili in appello
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro. 6.200,00, di cui Euro. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%; dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della L. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 novembre 2025.
Depositato in Cancelleria il 2 gennaio 2026.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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