Disciplina antisismica in deroga agli artt. 874, 876 e 884

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 121.

La massima estrapolata:

La disciplina antisismica introdotta dalla L. n. 1684/1962, in deroga agli artt. 874, 876 e 884 c.c. esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il più possibile la rigidità della struttura, rendendo flessibili le due unità

Ordinanza 7 gennaio 2019, n. 121

Data udienza 12 aprile 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORICCHIO Antonio – Presidente

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. SABATO Raffaele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17467/2014 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 919/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 06/05/2013;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/04/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che la Corte d’appello di Catania, con sentenza pubblicata il 6/5/2013, per quel che ancora qui assume rilievo, accolto l’appello incidentale avanzato da (OMISSIS), in parziale riforma della sentenza di primo grado, condanno’ (OMISSIS) e (OMISSIS) a rimettere in pristino lo stato dei luoghi “demolendo tutte le opere realizzate al primo piano dell’immobile (per cui e’ causa), nella parte terminale dello stesso, e cioe’ del vano cucina di circa 20 mq., di dimensioni circa mt. 3,3, X 6 con annessi due piccolissimi vani di poco piu’ di 3 mq. ciascuno, adibiti a bagno e ripostiglio”;
che, per una puntuale intelligenza della vicenda esaminanda e’ utile ricordare che la Corte catanese, affermatane la tempestivita’ giudico’ fondata la domanda, con la quale la (OMISSIS), assumendo la violazione della normativa antisismica, aveva chiesto eliminarsi l’opera posta in essere dalla controparte, la quale aveva ricavato i locali di cui sopra, provvedendo a coprire la terrazza con una tettoia gravante su dei tubolari metallici infissi nel comune muro di confine, cosi’ dando luogo ad una costruzione contigua non resa indipendente e liberamente oscillabile attraverso la predisposizione di un giunto antisismico, siccome, invece, previsto dalla legge, dovendosi ritenere che si fosse in presenza di due fabbriche per la parte sopraelevata, nonostante che ai piani sottostanti si fosse in presenza di un unico edificio;
ritenuto che avverso la sentenza d’appello ricorrono (OMISSIS) e (OMISSIS), prospettando unitaria censura, ulteriormente illustrata da memoria;
che (OMISSIS) e (OMISSIS), quali eredi di (OMISSIS), resistono con controricorso;
ritenuto che con l’unico motivo posto a corredo del ricorso si ipotizza violazione e falsa applicazione della L. 25 novembre 1962, n. 1684, nonche’ del Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, n. 40 (a questo corpo normativo pare logico riferire l’impreciso richiamo al Decreto Ministeriale 3 marzo 1975, “comma 4” di cui al ricorso), in relazione dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, assumendosi che: la Corte d’appello non aveva reso compiuta risposta, anche nominando un altro CTU, alle osservazioni puntuali del consulente di parte; doveva escludersi che si fosse fatto luogo ad un innesto nel muro di confine, poiche’ la costruzione era d’epoca risalente e “solo dopo l’entrata in vigore della legge sismica nel Comune di Floridia, e’ stata realizzata la copertura del terrazzino “con lastre di lamierino di acciaio coibentato””; era da escludersi la ritenuta sopraelevazione, essendosi i ricorrenti limitati a dotare di un tetto il terrazzino preesistente; non si trattava di due “organismi distaccati”, essendosi, invece, in presenza di “un corpo strutturale unico” e, tuttavia, soggiungono i ricorrenti, si era al cospetto “di edifici contigui non sopraelevati in tutto o in parte ai fini della legge sismica, ma preesistenti anche per quanto riguarda le attuali altezze”;
considerato che la critica non supera la soglia dell’ammissibilita’, per quanto di seguito:
a) in primo luogo si rileva una non marginale approssimazione e confusione espositiva, che impedisce di leggere compiutamente la ratio censuratoria; non e’ dato cogliere, infatti, quale inferenza concludente debba trarsi dall’asserto, peraltro apodittico, secondo il quale la costruzione era d’epoca risalente e “solo dopo l’entrata in vigore della legge sismica nel Comune di Floridia, e’ stata realizzata la copertura del terrazzino “con lastre di lamierino di acciaio coibentato”” e dall’altro, affatto contraddittorio, secondo il quale non si trattava di due “organismi distaccati” e, tuttavia gli stessi vengono definiti testualmente “edifici contigui”;
b) deve registrarsi il difetto di autosufficienza, derivante dal mancato rispetto del principio di specificita’ di cui dell’articolo 366 c.p.c., n. 6, in quanto i ricorrenti hanno fatto riferimento a non meglio indicati rilievi del loro consulente, che restano non conoscibili in questa sede, dovendosi, per contro, ribadire che se, per un verso, il giudice del merito dia mostra di aver conosciuto e apprezzato le conclusioni del consulente, non e’ tenuto a fornire alcuna ulteriore motivazione, per altro verso, e’ altrettanto evidente che il ricorrente non puo’ limitarsi a dissentire dalle predette conclusioni in sede di legittimita’, ricadendo su di lui l’onere di puntualmente controdedurre, riportando i singoli passaggi della relazione e le specifiche ragioni poste a suo tempo in contrapposizione, di talche’ risulta necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa gia’ dinanzi al giudice “a quo”, e che ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisivita’ e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell’elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimita’;
c) la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, o ritenga che il giudice ne abbia mal percepito il senso, non puo’ limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicita’, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (cfr., Sez. 1, n. 11482 del 03/06/2016, Rv. 639844; Sez. 1, n. 16368 del 17/07/2014, Rv. 632050; Sez. 1, n. 3224 dei 12/02/2014, Rv. 630385), che dopo la riforma dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, operata con la novella di cui al Decreto Legge n. 83 del 2012, convertito nella L. n. 134 del 2012, per essere deducibile deve assumere i caratteri della mancanza assoluta, anche sub specie di apparenza (per un caso si veda Sez. 3, n. 7402, 23/3/2017, Rv. 643692);
d) omettono i ricorrenti, peraltro, di contrastare l’argomento con il quale la Corte etnea (pag. 11) spiega perche’ non convincono le osservazioni del consulente di parte, cosi’ rendendo ulteriormente aspecifica la critica;
e) la Corte ha fatto corretta applicazione della L. n. 1684 del 1962, la quale, al fine di assicurare la prevenzione antisismica, derogano agli articoli 874, 876 e 884 c.c., esclude che si possa far luogo a costruzione chiedendo la comunione forzosa del muro e che si possa edificare innestando il proprio muro o in aderenza, dovendo le costruzioni restare separate da un giunto tecnico o altro accorgimento, avente la funzione di ridurre il piu’ possibile la rigidita’ della struttura, rendendo flessibili le due unita’ (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3425, 16/2/2006); nella specie la sentenza impugnata ha chiarito, non contraddetta, che per la parte sopraelevata le fabbriche erano due, stante che gli edifici misuravano altezze diverse;
f) deve qui, infatti, affermarsi il principio che non assume rilievo la tecnica costruttiva adoperata (travi in metallo piuttosto che in cemento), poiche’ quel che rileva e’ che l’aggancio del nuovo manufatto al muro del preesistete edificio, rendendolo solidale, ne attenua la resistenza sismica, a causa dell’aggravio d’irrigidimento dell’intiera struttura;
considerato che l’esame del ricorso conduce ad affermare che la Corte locale “ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte” e che, per contro, l’esame dei motivi non offre argomentazioni nuove, sulla base delle quali sorga l’opportunita’ di una rimeditazione;
che, di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex articolo 360-bis c.p.c., n. 1, da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d’inammissibilita’, che puo’ rilevare ai fini dell’articolo 334 c.p.c., comma 2, sebbene sia fondata, alla stregua dell’articolo 348-bis c.p.c. e dell’articolo 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell’esonerare la Suprema Corte dall’esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimita’, cosi’ consentendo una piu’ rapida delibazione dei ricorsi “inconsistenti”;
considerato che le spese legali debbono seguire la soccombenza e possono liquidarsi siccome in dispositivo, tenuto conto del valore e della qualita’ della causa, nonche’ delle attivita’ espletate;
considerato che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater (inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte dei ricorrenti, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

Avv. Renato D’Isa

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